TRIB
Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/04/2025, n. 6460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6460 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14739 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv. Francesca Oliveti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via della Giuliana, 72, giusta procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore;
Ricorrente
E
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in CP_1
Roma, Via delle Cave n. 79, presso e nello studio dell'Avv. Alessandro
Milanetti, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria di costituzione
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
15.4.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.2.2023, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Pt_1
premesso che in data 4.12.2006 contraeva con matrimonio
[...] CP_1
civile a Il Cairo (Egitto); che dall'unione erano nate le figlie (6.10.2007) Per_1
e (30.10.2010); che nel tempo il rapporto coniugale si era deteriorato e Per_2
la convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile da quando la ricorrente non si allineava più pedissequamente alle decisioni rigide del marito e si allontanava definitivamente dalla casa coniugale il 23 settembre 2021 con le figlie, in seguito a condotte violente del resistente;
chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi, disporsi l'affidamento esclusivo delle figlie alla madre , con collocazione prevalente delle stesse presso la madre e modalità di visita per il padre solo in modalità protetta, l'assegnazione in suo favore della casa coniugale, ove avrebbe convissuto unitamente ad entrambe le figlie,
nonché la previsione di un contributo di mantenimento a carico del marito per le figlie pari a complessivi euro 800,00 mensili (o, in subordine, 500,00), oltre al 50% delle spese straordinarie, ovvero ancora, in subordine, disporsi a carico del resistente l'adempimento una tantum del prescritto obbligo di mantenimento tramite la cessione a titolo gratuito in favore della ricorrente della di lui quota (50%) del diritto di proprietà immobiliare vantato sull'abitazione familiare di Roma, Viale dei Caduti per la Resistenza n. 185,
scala D, int. 23, con conseguente trasferimento della piena ed unitaria titolarità
dell'immobile alla moglie, nulla chiedendo a titolo di mantenimento in suo favore;
chiedeva, inoltre, disporsi il trasferimento della residenza del resistente in luogo diverso rispetto alla casa familiare, nonché disporsi il divieto per le minori a lasciare il territorio italiano col padre.
Si costituiva , che aderiva alla domanda di separazione, contestando CP_1
integralmente la ricostruzione svolta dalla moglie e le avverse asserzioni,
chiedendo l'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, cui assegnare la casa coniugale, e modalità di frequentazione per sé in modalità protetta, o , in via subordinata,
affidamento esclusivo alla madre in via temporanea;
instava, altresì, per la previsione di contributo a suo carico per le figlie pari a complessivi euro 200,00
mensili per il mantenimento ordinario della prole oltre al 50% delle spese straordinarie, o in alternativa disporsi a carico del resistente l'adempimento
“una tantum” dell'obbligo di mantenimento tramite la cessione a titolo gratuito della di lui quota (50%) del diritto di proprietà immobiliare vantato sull'abitazione familiare in Viale dei Caduti per la Resistenza n. 185 Roma,
con beneficiarie le di lui figlie.
All'udienza presidenziale del 2.4.24, sentite le parti personalmente ed esperito senza esito il tentativo di conciliazione;
il Presidente, adottava i provvedimenti provvisori (e, segnatamente, autorizzava i coniugi a vivere separati, dando atto che la convivenza era già cessata;
assegnava la casa coniugale alla moglie e affidava le figlie in modo esclusivo alla madre, disponendo il collocamento prevalente delle stesse presso la madre, con modalità di frequentazione per il padre attraverso la mediazione dei Servizi Sociali;
determinava in euro 450,00
mensili il contributo paterno per il mantenimento delle figlie, da versarsi alla madre, oltre al 50% delle spese straordinarie, mentre ciascun coniuge avrebbe provveduto al proprio mantenimento) e rimetteva le parti dinnanzi a sé quale
G.I. per il proseguo.
Disposta per la trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del procedimento di merito, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, che insistevano nelle rispettive richieste, instando entrambe per i termini ex art. 183, IV co.
c.p.c. e parte ricorrente per la sentenza parziale sullo status, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c., il G.I. riservava al Collegio la decisione sullo status,
con i termini ridotti di giorni 20+20 di cui all'art. 190 c.p.c., in difetto di rinuncia congiunta delle parti.
Con sentenza parziale del 18.12.24 era dichiarata la separazione personale dei coniugi e la causa va rimessa dinnanzi al G.I., come da separata ordinanza, per l'istruzione in merito alle ulteriori questioni agitate tra le parti. Con istanza congiunta del 27.3.25 le parti chiedevano di concludere il procedimento alle concordate condizioni ed il G.I. fissava all'uopo udienza a trattazione cartolare al 15.4.25.
A detta udienza, trattata cartolarmente ex art.127ter c.p.c. la causa era deferita al Collegio per la decisione sulle condizioni concordate dalle parti.
Ciò posto, deve darsi atto dell'intervenuto accordo delle parti, nei seguenti termini “Le figlie minori ed sono affidate in via Per_3 Per_4
esclusiva alla madre IG.ra , presso la quale è fissata la loro Parte_1
residenza in Roma al Viale dei Caduti per la Resistenza n. 185; alla IG.ra
spettano le decisioni di maggiore interesse per le figlie Parte_1
afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute, tenuto conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie medesime;
La casa
coniugale in Roma, Viale dei Caduti per la Resistenza n. 185 è assegnata alla
moglie IG.ra ; Gli incontri padre-figlie proseguiranno in Parte_1
ossequio a quanto statuito dal Presidente f.f. del Tribunale Civile di Roma con
provvedimento del 22.04.2024 al punto 4, che ivi deve intendersi integralmente
riprodotto e trascritto, per il tramite dei Servizi Sociali territorialmente
competenti; le figlie minori avranno anche la possibilità di interloquire
liberamente con il padre anche a mezzo telefono, chat internet e
videochiamate, e viceversa;
Il IG. , in ossequio a quanto statuito CP_1
dal Presidente f.f. del Tribunale Civile di Roma con provvedimento del
22.04.2024 al punto 5, che ivi deve intendersi integralmente riprodotto e
trascritto, continuerà a provvedere al mantenimento delle figlie attraverso la
corresponsione, in favore della madre, entro il giorno 5 di ogni mese, della
somma mensile di euro 450,00, annualmente rivalutata secondo gli indici Istat
con base aprile 2024, con la precisazione, di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto in data 17 dicembre 2014, per cui sono comprese
nell'assegno di mantenimento le seguenti spese: vitto, abbigliamento,
contributo per le spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche, eccetto
quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali
da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di
medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di
trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellullare,
uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola,
dopo scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima
della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista ecc.); in
ossequio a quanto statuito dal Presidente f.f. del Tribunale Civile di Roma con
provvedimento del 22.04.2024 al punto 6, che ivi deve intendersi integralmente
riprodotto e trascritto, sono poste a carico del padre, nella misura del 50%, le
spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti i figli,
con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto in
data 17 dicembre 2014, che di seguito si trascrivono: spese straordinarie
subordinate al consenso di entrambi i genitori suddivise nelle seguenti
categorie: a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette
ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e
private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola,
doposcuola e baby sitter, se l'esigenza nasce dalla separazione e deve coprire
l'orario di lavoro del genitore che li utilizza, b) spese di natura ludica o
informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse
autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione
straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); c)
spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) spese
medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche,
oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza
per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami
diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e
logopedia; spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è prevista la
previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di
farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi
chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese
ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di
accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione
per il mezzo di trasporto;
tali spese, in ragione dell'affidamento esclusivo alla
madre non dovranno essere preventivamente concordate e dovranno essere
rimborsate dal padre anche in assenza di un suo previo accordo, dietro
esibizione del giustificativo di spesa;
ciascun coniuge provvederà al proprio
mantenimento; nella regolamentazione degli accordi economici e patrimoniali
tra i coniugi, il IG. si impegna a donare alla IG.ra CP_1 Parte_1
la propria metà dell'immobile sito in Roma Viale dei Caduti per la Resistenza
185, piano sesto, distinto con il numero 23 con annessa cantina al piano
interrato distinta con il numero 99, il tutto censito al NCEU al Foglio 1150
part. 442 sub 140 Viale dei Caduti per la Resistenza n. 185 scala D piano 6 S1
interno 23 zona cat. 6 categoria A2 classe 5 vani 6, rendita cat. Euro 836,66,
CP_ con spese notarili a carico del IG. , entro e non oltre un mese dalla
emissione della sentenza definitiva di separazione; la IG.ra Parte_1
dichiara che darà seguito ad una collaborazione con il IG. affinché CP_1
quest'ultimo venga liberato dai gravami personali presenti presso il Tribunale Penale, rimettendo la denuncia querela di cui al procedimento n.13557/21 dib,
pendente in grado di appello, con udienza fissata al 04.04.2025 e rinunciando
alla costituzione di parte civile nel procedimento n.47948/2021 RGNR,
pendente in grado di appello avverso la sentenza n.6645/2024 , con la quale è
stato condannato al pagamento della somma di €700,00 a tiolo di risarcimento
danni e di €3.592,00 oltre accessori di legge a titolo di spese legali;
con
compensazione integrale delle spese giudiziali e rinuncia degli avvocati al
vincolo di solidarietà professionali” che il Tribunale ritiene congrue e confacenti all'interesse delle figlie.
Sussistono giustificati motivi, attesa la natura e l'esito del giudizio per compensare le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14739/23 R.G.A.C, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, dato atto dell'accordo intervenuto tra le parti,
1) Dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti come integralmente riportate in parte motiva;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma il 17 aprile 2025
Il Presidente
Dott. ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa Simona Rossi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14739 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv. Francesca Oliveti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via della Giuliana, 72, giusta procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore;
Ricorrente
E
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in CP_1
Roma, Via delle Cave n. 79, presso e nello studio dell'Avv. Alessandro
Milanetti, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria di costituzione
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
15.4.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.2.2023, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Pt_1
premesso che in data 4.12.2006 contraeva con matrimonio
[...] CP_1
civile a Il Cairo (Egitto); che dall'unione erano nate le figlie (6.10.2007) Per_1
e (30.10.2010); che nel tempo il rapporto coniugale si era deteriorato e Per_2
la convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile da quando la ricorrente non si allineava più pedissequamente alle decisioni rigide del marito e si allontanava definitivamente dalla casa coniugale il 23 settembre 2021 con le figlie, in seguito a condotte violente del resistente;
chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi, disporsi l'affidamento esclusivo delle figlie alla madre , con collocazione prevalente delle stesse presso la madre e modalità di visita per il padre solo in modalità protetta, l'assegnazione in suo favore della casa coniugale, ove avrebbe convissuto unitamente ad entrambe le figlie,
nonché la previsione di un contributo di mantenimento a carico del marito per le figlie pari a complessivi euro 800,00 mensili (o, in subordine, 500,00), oltre al 50% delle spese straordinarie, ovvero ancora, in subordine, disporsi a carico del resistente l'adempimento una tantum del prescritto obbligo di mantenimento tramite la cessione a titolo gratuito in favore della ricorrente della di lui quota (50%) del diritto di proprietà immobiliare vantato sull'abitazione familiare di Roma, Viale dei Caduti per la Resistenza n. 185,
scala D, int. 23, con conseguente trasferimento della piena ed unitaria titolarità
dell'immobile alla moglie, nulla chiedendo a titolo di mantenimento in suo favore;
chiedeva, inoltre, disporsi il trasferimento della residenza del resistente in luogo diverso rispetto alla casa familiare, nonché disporsi il divieto per le minori a lasciare il territorio italiano col padre.
Si costituiva , che aderiva alla domanda di separazione, contestando CP_1
integralmente la ricostruzione svolta dalla moglie e le avverse asserzioni,
chiedendo l'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, cui assegnare la casa coniugale, e modalità di frequentazione per sé in modalità protetta, o , in via subordinata,
affidamento esclusivo alla madre in via temporanea;
instava, altresì, per la previsione di contributo a suo carico per le figlie pari a complessivi euro 200,00
mensili per il mantenimento ordinario della prole oltre al 50% delle spese straordinarie, o in alternativa disporsi a carico del resistente l'adempimento
“una tantum” dell'obbligo di mantenimento tramite la cessione a titolo gratuito della di lui quota (50%) del diritto di proprietà immobiliare vantato sull'abitazione familiare in Viale dei Caduti per la Resistenza n. 185 Roma,
con beneficiarie le di lui figlie.
All'udienza presidenziale del 2.4.24, sentite le parti personalmente ed esperito senza esito il tentativo di conciliazione;
il Presidente, adottava i provvedimenti provvisori (e, segnatamente, autorizzava i coniugi a vivere separati, dando atto che la convivenza era già cessata;
assegnava la casa coniugale alla moglie e affidava le figlie in modo esclusivo alla madre, disponendo il collocamento prevalente delle stesse presso la madre, con modalità di frequentazione per il padre attraverso la mediazione dei Servizi Sociali;
determinava in euro 450,00
mensili il contributo paterno per il mantenimento delle figlie, da versarsi alla madre, oltre al 50% delle spese straordinarie, mentre ciascun coniuge avrebbe provveduto al proprio mantenimento) e rimetteva le parti dinnanzi a sé quale
G.I. per il proseguo.
Disposta per la trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del procedimento di merito, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, che insistevano nelle rispettive richieste, instando entrambe per i termini ex art. 183, IV co.
c.p.c. e parte ricorrente per la sentenza parziale sullo status, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c., il G.I. riservava al Collegio la decisione sullo status,
con i termini ridotti di giorni 20+20 di cui all'art. 190 c.p.c., in difetto di rinuncia congiunta delle parti.
Con sentenza parziale del 18.12.24 era dichiarata la separazione personale dei coniugi e la causa va rimessa dinnanzi al G.I., come da separata ordinanza, per l'istruzione in merito alle ulteriori questioni agitate tra le parti. Con istanza congiunta del 27.3.25 le parti chiedevano di concludere il procedimento alle concordate condizioni ed il G.I. fissava all'uopo udienza a trattazione cartolare al 15.4.25.
A detta udienza, trattata cartolarmente ex art.127ter c.p.c. la causa era deferita al Collegio per la decisione sulle condizioni concordate dalle parti.
Ciò posto, deve darsi atto dell'intervenuto accordo delle parti, nei seguenti termini “Le figlie minori ed sono affidate in via Per_3 Per_4
esclusiva alla madre IG.ra , presso la quale è fissata la loro Parte_1
residenza in Roma al Viale dei Caduti per la Resistenza n. 185; alla IG.ra
spettano le decisioni di maggiore interesse per le figlie Parte_1
afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute, tenuto conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie medesime;
La casa
coniugale in Roma, Viale dei Caduti per la Resistenza n. 185 è assegnata alla
moglie IG.ra ; Gli incontri padre-figlie proseguiranno in Parte_1
ossequio a quanto statuito dal Presidente f.f. del Tribunale Civile di Roma con
provvedimento del 22.04.2024 al punto 4, che ivi deve intendersi integralmente
riprodotto e trascritto, per il tramite dei Servizi Sociali territorialmente
competenti; le figlie minori avranno anche la possibilità di interloquire
liberamente con il padre anche a mezzo telefono, chat internet e
videochiamate, e viceversa;
Il IG. , in ossequio a quanto statuito CP_1
dal Presidente f.f. del Tribunale Civile di Roma con provvedimento del
22.04.2024 al punto 5, che ivi deve intendersi integralmente riprodotto e
trascritto, continuerà a provvedere al mantenimento delle figlie attraverso la
corresponsione, in favore della madre, entro il giorno 5 di ogni mese, della
somma mensile di euro 450,00, annualmente rivalutata secondo gli indici Istat
con base aprile 2024, con la precisazione, di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto in data 17 dicembre 2014, per cui sono comprese
nell'assegno di mantenimento le seguenti spese: vitto, abbigliamento,
contributo per le spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche, eccetto
quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali
da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di
medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di
trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellullare,
uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola,
dopo scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima
della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista ecc.); in
ossequio a quanto statuito dal Presidente f.f. del Tribunale Civile di Roma con
provvedimento del 22.04.2024 al punto 6, che ivi deve intendersi integralmente
riprodotto e trascritto, sono poste a carico del padre, nella misura del 50%, le
spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti i figli,
con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto in
data 17 dicembre 2014, che di seguito si trascrivono: spese straordinarie
subordinate al consenso di entrambi i genitori suddivise nelle seguenti
categorie: a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette
ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e
private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola,
doposcuola e baby sitter, se l'esigenza nasce dalla separazione e deve coprire
l'orario di lavoro del genitore che li utilizza, b) spese di natura ludica o
informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse
autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione
straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); c)
spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) spese
medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche,
oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza
per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami
diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e
logopedia; spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è prevista la
previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di
farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi
chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese
ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di
accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione
per il mezzo di trasporto;
tali spese, in ragione dell'affidamento esclusivo alla
madre non dovranno essere preventivamente concordate e dovranno essere
rimborsate dal padre anche in assenza di un suo previo accordo, dietro
esibizione del giustificativo di spesa;
ciascun coniuge provvederà al proprio
mantenimento; nella regolamentazione degli accordi economici e patrimoniali
tra i coniugi, il IG. si impegna a donare alla IG.ra CP_1 Parte_1
la propria metà dell'immobile sito in Roma Viale dei Caduti per la Resistenza
185, piano sesto, distinto con il numero 23 con annessa cantina al piano
interrato distinta con il numero 99, il tutto censito al NCEU al Foglio 1150
part. 442 sub 140 Viale dei Caduti per la Resistenza n. 185 scala D piano 6 S1
interno 23 zona cat. 6 categoria A2 classe 5 vani 6, rendita cat. Euro 836,66,
CP_ con spese notarili a carico del IG. , entro e non oltre un mese dalla
emissione della sentenza definitiva di separazione; la IG.ra Parte_1
dichiara che darà seguito ad una collaborazione con il IG. affinché CP_1
quest'ultimo venga liberato dai gravami personali presenti presso il Tribunale Penale, rimettendo la denuncia querela di cui al procedimento n.13557/21 dib,
pendente in grado di appello, con udienza fissata al 04.04.2025 e rinunciando
alla costituzione di parte civile nel procedimento n.47948/2021 RGNR,
pendente in grado di appello avverso la sentenza n.6645/2024 , con la quale è
stato condannato al pagamento della somma di €700,00 a tiolo di risarcimento
danni e di €3.592,00 oltre accessori di legge a titolo di spese legali;
con
compensazione integrale delle spese giudiziali e rinuncia degli avvocati al
vincolo di solidarietà professionali” che il Tribunale ritiene congrue e confacenti all'interesse delle figlie.
Sussistono giustificati motivi, attesa la natura e l'esito del giudizio per compensare le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14739/23 R.G.A.C, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, dato atto dell'accordo intervenuto tra le parti,
1) Dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti come integralmente riportate in parte motiva;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma il 17 aprile 2025
Il Presidente
Dott. ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa Simona Rossi