CASS
Sentenza 4 aprile 2026
Sentenza 4 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/04/2026, n. 8482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8482 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 27358/2017 R.G. proposto da: IDIS S.r.l. in liquidazione, nella persona del liquidatore e legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Tinelli e dall’Avv. Antonio Tocci, come da procura a margine del ricorso;
– ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;
– controricorrente – avverso Oggetto: art. 172, co. 10 bis, t.u.i.r. - imposta sostitutiva art. 176, co. 2 ter, t.u.i.r. - opzione - società conferitaria o da fusione - comportamento concludente Civile Sent. Sez. 5 Num. 8482 Anno 2026 Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA Relatore: SERRELLI SABRINA Data pubblicazione: 04/04/2026 2 la sentenza n. 4259/27/2017 pronunciata il 12/04/2017 dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania e depositata l’11/5/2017; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 gennaio 2026 dal Consigliere SA ER;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Paola Filippi, che ha concluso l’inammissibilità del quinto motivo ed il rigetto dei restanti motivi del ricorso;
udito il difensore della società ricorrente che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
udita, per la controricorrente, l’Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle Entrate in data 14/3/2012 notificava alla società IDIS s.r.l. l’avviso di accertamento n. TF3030400414/2012 con il quale, sulla base di processo verbale di constatazione del 28/10/2011, contestava una maggiore IRES pari ad euro 4.710.904,00 ed una maggiore IRAP pari ad euro 5.407.866,00. In particolare, l’Agenzia delle Entrate riteneva accertata la necessità del recupero a tassazione delle plusvalenze patrimoniali per euro 13.453.578,25, rilevate dalla società nel periodo d’imposta 2007 a seguito della cessione di un vasto complesso immobiliare ed indebitamente compensate con il disavanzo originatosi in occasione dell’operazione straordinaria di fusione inversa intercorsa tra la società IDIS e la propria controllante Città del libro S.p.A. , per il tramite della società R.T.R. Consulting S.p.A. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate riteneva non deducibile, in sede di determinazione del reddito d’impresa, l’importo corrisposto nel 2007 dalla società IDIS s.r.l. alla società Wrexham Financial Services Ltd, 3 pari a complessivi euro 2.300.00,00, sul presupposto che detto componente negativo, riconosciuto alla società estera per attività di consulenza e mediazione immobiliare resa dal suo amministratore, si riferisse ad operazioni oggettivamente inesistenti, non avendo la società adeguatamente documentato la natura delle prestazioni svolte dal mediatore. 2. La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, sez. 18, con la sentenza n.17962/18/14, in parziale accoglimento delle ragioni esposte dalla società contribuente, rideterminava con riferimento ad entrambi i rilievi formulati dall’Agenzia l’ammontare delle maggiori imposte richieste dall’Ufficio. In ordine al primo rilievo, relativo al recupero a tassazione delle plusvalenze patrimoniali, la Commissione riconosceva sussistente la volontà manifestata in concreto dalla società di attribuire rilevanza fiscale al disavanzo originatosi a seguito della operazione straordinaria di fusione inversa, concludendo che il recupero a tassazione delle plusvalenze immobiliari compensate con il disavanzo da fusione andasse operato mediante l’applicazione dell’imposizione sostitutiva di cui all’art. 172, comma 10 bis, del t.u.i.r., anziché della imposta ordinaria. In ordine al secondo rilievo relativo ai costi, la Commissione di primo grado riteneva che la società avesse adeguatamente dimostrato l’effettività della prestazione resa dalla società straniera, reputando però non integralmente congruo il corrispettivo versato, ritenendolo deducibile soltanto in misura pari al cinque per cento del valore totale del complessivo progetto immobiliare concluso grazie alla cessione delle aree, rideterminando la quota deducibile del componente negativo in euro 1.530.000,00, a fronte dell’importo fatturato di euro 2.300.000,00, con conseguente conferma del recupero a tassazione della differenza pari ad euro 700.000,00. 4 3. La Commissione Tributaria Regionale accoglieva parzialmente l’appello principale proposto dall’Agenzia delle Entrate ed accoglieva parzialmente l’appello incidentale proposto dalla società, compensando le spese di giudizio. 3.1. La Commissione Tributaria Regionale affermava la sussistenza del giudicato interno sull’accertata illegittimità dell’operazione con la quale la società aveva portato in compensazione di plusvalenze maturate a seguito di alcune cessioni immobiliari il disavanzo originato dalla pregressa operazione di fusione che l’aveva condotta ad incorporare le sue controllanti (Città del Libro s.r.l. e RTR Consulting s.r.l.), a cui aveva dato rilievo fiscale in violazione del principio di neutralità operante in presenza di dette operazioni. Sulla questione controversa, concernente il comportamento della società volto a dare rilevanza fiscale a quegli importi, ritenuto dal giudice di primo grado, con pronuncia appellata sul punto, concludente nel senso di una richiesta di applicazione dell’imposta sostitutiva come previsto dall’art. 172, comma 10 bis, del t.u.i.r., il giudice d’appello rilevava che non fosse individuabile alcuna volontà concludente ed inequivoca, come desumibile dell’operazione fiscale, valevole come opzione. Ed invero, ad avviso della Commissione Tributaria Regionale, la società aveva posto in essere una condotta contraria a quella volta ad invocare il regime di imposta sostitutiva più favorevole a quella ordinaria, in quanto aveva dapprima compiuto una operazione di compensazione indebita e, poi, richiesto la rateizzazione dell’imposta ordinaria sul minore importo frutto della predetta operazione;
quindi, l’intento era stato quello di ridurre le plusvalenze utilizzando indebitamente un importo privo di rilievo fiscale e non quello di dare rilievo fiscale a detto importo pagando un’imposta sostitutiva. La Commissione, dunque, accoglieva il primo motivo di appello ritenendo assoggettabile al regime di tassazione ordinaria la 5 plusvalenza accertata e, al tempo stesso, accoglieva l’appello incidentale svolto sul punto dalla contribuente applicando sull’imposta ordinaria la rateizzazione richiesta. Quanto al secondo motivo di appello principale e motivo di appello incidentale relativo alla deduzione dei costi per l’intermediazione, la sentenza di primo grado veniva confermata laddove aveva ritenuto provata l’effettività della prestazione resa dal mediatore inglese. La Commissione Tributaria Regionale riteneva, però, di rivalutare l’adeguatezza del compenso ai fini della deducibilità del costo. A tal fine, respingeva le doglianze della società appellante incidentale, risultando eccessivo ed ingiustificato l’intero costo dedotto, osservando che costituiva circostanza dedotta dalla stessa società che l’intermediazione avesse avuto ad oggetto esclusivamente l’operazione immobiliare che aveva condotto ad una sola vendita per l’importo di euro 10.500.00,00, mentre nulla risultava allegato in ordine ad un intervento del mediatore rispetto alle altre operazioni immobiliari concluse nello stesso periodo;
inoltre, rilevava che per la misura della provvigione non poteva ritenersi vincolante l’importo fissato nei contratti di collaborazione non essendosi realizzata la condizione ivi posta di un’intermediazione per un valore superiore ai 22 milioni di euro. Nella sentenza di appello, inoltre, confermata l’applicabilità della percentuale del 5%, determinata secondo la prassi amministrativa anche della stessa amministrazione finanziaria, e coerente con quella in uso del 4% maggiorata di un punto per la dimensione internazionale dell’operazione, la Commissione riteneva che l’importo congruo dovesse commisurarsi rispetto al corrispettivo effettivo della vendita a prescindere dal valore complessivo dell’operazione immobiliare, dovendosi prendere in considerazione la riferibilità del costo rispetto alla vendita effettuata grazie all’intermediazione. In definitiva, 6 accoglieva parzialmente l’appello principale applicando la percentuale del 5% sul ridotto importo di euro 10.500.000,00. 3.2. In conclusione, il giudice d’appello, in parziale accoglimento dell’appello dell’Agenzia, disponeva l’assoggettamento della plusvalenza accertata al regime di tassazione ordinaria e riconosceva la deducibilità del costo dell’intermediazione nella misura del 5% di euro 10.500.000,00; in parziale accoglimento dell’appello della società, riconosceva la rateizzazione in cinque anni della tassazione ordinaria per la plusvalenza accertata. 4. La società IDIS S.r.l. in liquidazione propone ricorso per cassazione affidandolo a cinque motivi;
l’Agenzia delle Entrate si costituisce con controricorso. 5. Il Procuratore Generale, nella persona della sostituta procuratrice generale Paola Filippi, in data 9 dicembre 2025 depositava memorie rassegnando le proprie conclusioni, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del quinto motivo ed il rigetto degli altri motivi di ricorso. 6. La società non ha depositato memorie. 7. All’udienza del 7/1/2026 il difensore della società ricorrente ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso, l’Avvocatura Generale dello Stato ha concluso per il rigetto del ricorso, la Sostituta Procuratrice Generale ha concluso per l’inammissibilità del quinto motivo ed il rigetto dei restanti motivi del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la contribuente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1 del d.P.R. 442/1997 e dell’art. 172, comma 10 bis, del t.u.i.r., laddove la Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che l’opzione per il regime di imposizione sostitutiva previsto dall’art. 172, comma 10 bis, del t.u.i.r. in caso di riallineamento tra 7 valori contabili e valori fiscali a seguito di imputazione del disavanzo della fusione, non potesse essere operata attraverso il comportamento concludente tenuto dalla società. 2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la contribuente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1 del d.P.R. 442/1997 e dell’art. 172, comma 10 bis, del t.u.i.r., laddove la Commissione Tributaria Regionale non ha ritenuto che l’avvenuta compensazione delle plusvalenze conseguite dalle cessioni immobiliari operate nell’anno di efficacia della fusione con il disavanzo derivante dalla medesima operazione straordinaria rappresentasse una condotta integrante un comportamento concludente, nel senso di aderire al regime di imposizione sostitutiva, alla luce delle norme innanzi citate. 3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la società deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 109, comma 5, del t.u.i.r., poiché la Commissione Tributaria Regionale, in tema di deducibilità dei costi nel reddito d’impresa in ragione del requisito dell’inerenza, ha ritenuto sindacabile la congruità del corrispettivo versato per le prestazioni di intermediazione immobiliare rese dalla società nonostante tale sindacato debba ritenersi estraneo al giudizio di inerenza al quale soltanto è subordinata la deducibilità di un componente reddituale negativo. 4. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la società deduce la violazione dell’art. 109, comma 5, del t.u.i.r. poiché la Commissione Tributaria Regionale, in tema di deducibilità dei costi nel reddito d’impresa in ragione del requisito dell’inerenza, nel valutare la percentuale di deducibilità della provvigione ha considerato soltanto l’ammontare riferibile al corrispettivo incassato per la cessione che aveva direttamente 8 beneficiato dell’intervento del mediatore, senza considerare il valore complessivo dell’operazione che, in assenza della positiva conclusione della predetta cessione, sarebbe stata integralmente compromessa, non considerando che il sindacato di inerenza/congruità di un costo, ai fini della deducibilità del reddito di impresa, non va condotto con riferimento alla singola operazione alla quale più direttamente afferisce, bensì alla complessiva attività commerciale cui essa risulta funzionale. 5. Con il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5 c.p.c., la società deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, e cioè del fatto che, senza l’intervento del mediatore, l’intera operazione immobiliare perfezionata nel 2007, non si sarebbe potuta concludere con esito positivo;
ciò imponeva di considerare nella determinazione dell’ammontare del costo deducibile non soltanto la quota direttamente riferibile alla cessione su cui era intervento il mediatore, ma l’ammontare complessivo dell’operazione immobiliare in cui era stata coinvolta la società. 6. In via preliminare si dà atto che in atti risulta depositata la comunicazione in data 3 maggio 2024 del diniego espresso in relazione alle istanze di definizione agevolata della controversia tributaria, presentate ai sensi dell'art. 1, commi da 186 a 202, della Legge 29 dicembre 2022 n. 197. 7. I primi due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente in quanto attinenti, sotto diversi profili, alle medesime violazioni di legge. 7.1. La ricorrente si duole del fatto che la Commissione Tributaria Regionale non abbia considerato l’operazione contabile indicata quale comportamento concludente nel senso dell’esercizio dell’opzione 9 prevista per l’applicazione della imposta sostitutiva sui valori positivi derivanti da fusione. 7.2. La questione sulla quale si controverte attiene all’applicabilità nel caso in esame, di fusione c.d. inversa, del regime di cui all’art. 172, comma 10 bis, del d.P.R. n. 917 del 22/12/1986, e cioè se la previsione di imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo 176, richiamato dal citato art. 172, possa essere invocata anche dalla società incorporante o risultante dalla fusione per ottenere il vantaggio fiscale sui maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni in virtù di opzione esercitata non esplicitamente, bensì mediante comportamento concludente. Ai sensi del comma 2 ter dell’art. 176 del t.u.i.r. la società conferitaria può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione, per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio ai singoli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive con aliquota, rispettivamente, del 18 e del 3 per cento, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni, nonché la differenza tra ciascuna delle aliquote di cui all'articolo 16, comma 1- bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e quella di cui al medesimo articolo 16, comma 1. I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva, peraltro, si considerano riconosciuti a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione. L'importo dell'imposta sostitutiva deve essere versato in un'unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale è stata attuata l'operazione. 10 7.3. Nel caso in esame, la società IDIS S.r.l. nell’anno 2007 aveva effettuato diverse cessioni di immobili annotando in contabilità plusvalenze patrimoniali tassabili per euro 17.714.827,91, in data 6/11/2007 aveva incorporato la sua società controllante, Città del Libro s.r.l., e la controllante di quest’ultima, RTR Consulting s.r.l., effettuando così un’operazione di fusione inversa che aveva prodotto differenze di natura contabile e, quindi, un disavanzo di fusione derivante da annullamento di partecipazioni per complessivi euro 18.753.578,25. Il suddetto disavanzo veniva imputato per euro 5.300.000,00 agli immobili residuati alla società dalle cessioni intervenute nel gennaio 2007 e per euro 13.453.578,25 a storno delle plusvalenze patrimoniali derivanti dalle cessioni avvenute nell’anno 2007 di altri immobili costituenti le attività della IDIS per euro 17.714.827,91. Nel bilancio al 31 dicembre 2007 quindi, come rappresentato dalla medesima società ricorrente, vi era l’esposizione di plusvalenze patrimoniali per complessivi euro 4.261.249,66 indicate nell’apposito quadro RF del Modello Unico 2008 come plusvalenze da rateizzare. Va dunque richiamato l’art. 172 del t.u.i.r. che enuncia, al comma 1, il regime di neutralità, caratterizzato dal principio di continuità dei valori fiscalmente riconosciuti e dalla neutralità fiscale dei componenti reddituali, proprio delle operazioni commerciali che attengono ai soggetti, come nel caso delle fusioni. Detto regime evita l’imposizione della plusvalenza relativa ai beni oggetto di conferimento fino a quanto l’azienda conferita o i singoli beni non vengano successivamente ceduti, per cui sarà soggetta ad imposizione la differenza tra il corrispettivo e l’originario costo fiscalmente riconosciuti dei beni stessi. Si tratta dunque di un regime temporaneo perché l’imposizione del plusvalore, ma anche la deduzione delle 11 minusvalenze, è soltanto rinviata al momento della fuoriuscita dei beni dal regime dei beni di impresa. L’art. 176 comma 2 ter del t.u.i.r. prevede, però, una deroga al regime di neutralità fiscale dell’operazione poiché alla conferitaria e cioè al soggetto derivante dalla fusione è consentito di affrancare il maggior valore iscritto in bilancio dei beni dell’azienda conferita, con il pagamento dell’imposta sostitutiva, secondo le modalità ed i tempi previsti dal citato art. 176, come previsto dall’art. 172 comma 10 bis e dal DM 25 luglio 2008 in tema di imposta sostitutiva in materia di conferimenti di azienda, di fusioni e scissioni. L’affrancamento avviene, dunque, mediante il versamento in sede di dichiarazione dei redditi di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP da applicarsi al valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali relative all’azienda conferita. Deve altresì evidenziarsi che, se a mente dell’art. 1 del d.P.R. n. 442/1997 l’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contrabili, la validità dell’opzione e della relativa revoca è subordinata alla sua concreta attuazione sin dall’inizio dell’atto o dell’attività. 7.4. Nel caso in esame la società ricorrente ritiene di aver opzionato l’applicabilità dell’imposta sostitutiva anziché di quella ordinaria. Nel bilancio post fusione aveva proceduto ad esporre plusvalenze per l’importo di euro 4.261.249,66, conseguente all’imputazione del disavanzo di euro 13.453.578,23 a storno dall’importo originario tassabile di euro 17.714,827,91, derivante da plusvalenze patrimoniali da cessione di immobili. La contribuente invocava l’applicabilità dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze compensate con il disavanzo da fusione in virtù di opzione effettuata con comportamento concludente, ritenendo che 12 tramite la compensazione delle plusvalenze generatesi a seguito delle cessioni immobiliari perfezionatesi nel 2007 con il disavanzo originatosi dalla fusione inversa avesse inequivocabilmente inteso attribuire rilevanza anche fiscale ai maggiori valori iscritti in bilancio a seguito dell’imputazione del disavanzo ad incremento del valore di detti beni, da intendersi quale comportamento concludente volto ad aderire al regime di imposizione sostitutiva previsto dall’art. 172 comma 10 bis del t.u.i.r. La Commissione Tributaria Regionale, nel rilevare che tale condotta non potesse considerarsi comportamento concludente nel senso di ritenere esercitata l’opzione ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, alla luce di quanto innanzi esposto, non ha violato le disposizioni normative citate. Va innanzitutto rilevato che la Commissione non ha inteso escludere in astratto la possibilità che l’opzione possa essere esercitata mediante comportamento concludente, come peraltro previsto espressamente dal citato art. 1 del d.P.R. 442/1997, ma ha ritenuto che la società avesse posto in essere una condotta contraria a quella volta ad invocare il regime di imposizione sostitutiva sul disavanzo, poiché ha dapprima effettuato un’operazione di compensazione, come innanzi descritta, e poi ha richiesto la rateizzazione dell’imposta ordinaria sul minore importo frutto di compensazione. Tali argomentazioni non risultano nemmeno contrastate specificamente dalla ricorrente, che si è limitata a ribadire la propria tesi in ordine alla legittimità dell’operazione come compiuta, alla compatibilità tra le condotte contestate ed alla conseguente individuazione in detta operazione di un comportamento integrante l’opzione all’applicazione del regime dell’imposta sostitutiva. Ad avviso di questa Corte, invece, la sentenza impugnata non incorre nelle denunziate violazioni di legge, perché, con accertamento 13 in fatto congruamente e logicamente motivato, ha rilevato che l’intenzione della società con la predetta operazione contabile non era univoca nel senso di sottoporre a tassazione agevolata l’importo privo di rilevanza fiscale per il principio di neutralità, o comunque che da detta operazione non potesse desumersi inequivocabilmente un comportamento concludente nel senso prospettato dalla contribuente, bensì piuttosto quello di ridurre le plusvalenze provvedendo alla compensazione con parte dell’importo derivante dal disavanzo conseguente alla fusione per ottenere una riduzione della somma da sottoporre a tassazione. In tal modo la società prima ha ridotto con l’importo privo di rilievo fiscale le plusvalenze patrimoniali, poi ha inteso sottoporre la minor somma derivante dall’operazione contabile all’imposta sostitutiva, per la quale peraltro avrebbe dovuto corrispondere l’aliquota in unica rata, quando invece ha indicato contraddittoriamente in bilancio la rateizzazione dell’imposta prevista soltanto per il regime ordinario. Da tanto consegue che non può ritenersi esercitata alcuna opzione nemmeno con comportamenti che la ricorrente adduce come concludenti e che, invece, conducono in direzione diversa, non essendo stati realizzati gli adempimenti che presuppongono inequivocabilmente la scelta di un determinato regime fiscale, in luogo di quello ordinario o di base, anche in assenza di una formale comunicazione. I primi due motivi vanno dunque rigettati. 8. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente in quanto si contesta la violazione di legge in ordine alle medesime disposizioni normative richiamate. 8.1. La ricorrente si duole del fatto che la Commissione ha ritenuto sindacabile la congruità del corrispettivo versato per le prestazioni di intermediazione immobiliare rese dalla società e del fatto 14 che nel valutare la percentuale di deducibilità della provvigione ha considerato soltanto l’ammontare riferibile al corrispettivo incassato per la cessione che aveva direttamente beneficiato dell’intervento del mediatore e non la complessiva attività commerciale cui essa risulta funzionale. 8.2. In relazione all’art. 109, comma 5, del t.u.i.r., richiamato dalla società contribuente, questa Corte ha affermato il condivisibile principio di diritto secondo cui «In tema di imposta sui redditi d'impresa, il principio dell'inerenza esprime la riferibilità dei costi sostenuti all'attività d'impresa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, escludendo i costi che si collocano in una sfera ad essa estranea, e, infatti, quale vincolo alla deducibilità dei costi, non discende dall'art. 75, comma 5 (attuale art. 6 109, comma 5), del d.P.R. n. 917 del 1986, che concerne il diverso principio dell'indeducibilità dei costi relativi a ricavi esenti (ferma l'inerenza), cioè la correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili. Da ciò consegue che l'inerenza deve essere apprezzata attraverso un giudizio qualitativo, scevro dai riferimenti ai concetti di utilità o vantaggio, afferenti ad un giudizio quantitativo, e deve essere distinta anche dalla nozione di congruità del costo, anche se l'antieconomicità e l'incongruità della spesa possono essere indici rivelatori del difetto di inerenza» (Cass., sez. 5, n. 27786 del 2018; n. 13882 del 2018; Cass., sez. 5, ord. n. 450 del 2018). La richiamata previsione normativa, quindi, più che la fonte del principio di inerenza, da considerarsi una regola intrinseca al sistema di determinazione del reddito di impresa, disciplina il successivo profilo della deducibilità dei componenti negativi in presenza di ricavi e proventi non computabili nel reddito d’impresa. Ed infatti, il principio di inerenza si atteggia a regola economica immanente al nostro ordinamento fiscale e postula che il reddito 15 tassabile venga in rilievo al netto dei costi sostenuti per la sua produzione. L'art. 109, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986 stabilisce che sono deducibili i costi se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano proventi che concorrono a formare il reddito. La regola in parola ha una portata generale, lasciando correttamente all'interprete la verifica della effettiva inerenza delle spese al processo produttivo (Cass., sez. 5, 13/05/2024, n. 13043). L’inerenza va, dunque, collegata all’attività di impresa, escludendosi dal novero dei costi deducibili solo quelli che si collocano in una sfera estranea all'attività imprenditoriale. Da tanto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, espresso con ordinanza dell’8/3/2021, n. 6368, consegue, da una parte, anche che non assume rilevanza, in quanto tale, la congruità o l'utilità del costo rispetto ai ricavi, dovendosi dare un giudizio di inerenza di carattere qualitativo e non quantitativo (Cass., Sez. V, 21 novembre 2019, n. 30366; Cass., Sez. V, 31 ottobre 2018, n. 27786; Cass., Sez. V, 11 gennaio 2018, n. 450); dall'altra, che l'antieconomicità del costo (rispetto al ricavo atteso) degrada a mero elemento sintomatico della carenza del requisito dell’inerenza (Cass., sez. 5, 16/1/2025, n. 7741). 8.3. Nel caso di specie, la Commissione Tributaria, riconosciuta l’inerenza del costo, in sostanza non ha inciso, riducendolo, sulla congruità dello stesso, bensì non ha ritenuto corretto il valore ad esso attribuito dalla società ricorrente con riferimento all’operazione nel suo complesso. La ricorrente, con riguardo alle prestazioni di intermediazione rese da una società inglese per il tramite del suo amministratore, ha rappresentato di aver dimostrato, attraverso un’ampia produzione documentale, l’esistenza e l’effettività delle prestazioni e che l’acquisto 16 effettuato grazie al mediatore di un terreno adiacente a quello riservato per la realizzazione del progetto di interesse dovesse inserirsi nella più ampia operazione immobiliare finalizzata all’insediamento nella città di Napoli di un polo culturale denominato Citta del Libro. La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto di commisurare il costo deducibile all’importo corrisposto per l’acquisto del terreno in questione pari ad euro 10.500.000,00, indipendentemente dal valore complessivo dell’operazione commerciale relativa alla realizzazione del polo culturale in zona adiacente, anche perché non risultava allegato alcunché in ordine all’intervento del mediatore inglese rispetto alle altre operazioni immobiliari concluse in epoca coeva. La valutazione della incongruità del costo dedotto compiuta dalla Commissione tributaria di secondo grado va dunque intesa nel senso che l’importo deducibile è stato commisurato ad una percentuale di provvigione indicata nel 5%, per le ragioni descritte nel giudizio di merito ed ad esso attinenti e, peraltro, nemmeno oggetto di contestazione, sull’importo della prestazione effettivamente resa dal mediatore avente ad oggetto la vendita del terreno per euro 10.500.000,00, dovendosi prescindere, come detto, dal valore complessivo dell’operazione per la quale non risulta in alcun modo eseguita attività da parte del mediatore. L’opera del mediatore, compensata con la provigione così calcolata, svolta in relazione alla conclusione del contratto di acquisto del terreno è, dunque, certamente inerente all’attività della società ed in relazione ad essa deve essere commisurata la deducibilità, senza che debba considerarsi la stipula di altri contratti (conclusi nel medesimo arco temporale) o comunque la realizzazione del progetto originariamente fissato, che al più può essere ritenuta, insieme ad una serie di altri fattori, l’effetto indiretto anche dell’operazione immobiliare 17 conclusa dal mediatore, non in rapporto di stretta dipendenza tra prestazione e costo della stessa. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono infondati poiché la Commissione Tributaria Regionale si è attenuta a detti criteri collegando l’inerenza del costo alla prestazione del mediatore connessa all’attività della società. 9. Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente deduce l’omesso esame del fatto decisivo consistente nel fatto che senza l’intervento del mediatore, l’intera operazione immobiliare perfezionata nel 2007, non si sarebbe potuta concludere con esito positivo. Come da ultimo ribadito nella pronuncia della sezione tributaria del 13/11/2025, n. 30025, «la giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai consolidata (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. Un., 18 aprile 2018, n. 9558; Cass., Sez. Un., 31 dicembre 2018, n. 33679) nell'affermare che il novellato testo dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo;
l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie;
neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma» (Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476). Nel caso in esame, con la censura così come articolata la ricorrente, in sostanza, sollecita una rivalutazione nel merito della questione proposta, atteso che non può validamente sostenersi che la 18 Commissione Tributaria abbia omesso di pronunciarsi sul fatto laddove ha circoscritto l’ammontare deducibile in relazione alle prestazioni rese dal mediatore al solo importo direttamente riferibile alla cessione perfezionata con il suo ausilio, escludendo il valore complessivo dell’operazione commerciale sulla quale non è intervenuto. L’espressa pronuncia resa sul punto dalla Commissione esclude in radice la configurabilità della violazione così come descritta, mentre la doglianza circa l’errata interpretazione dell’art. 109 comma 5 del t.u.i.r. non rientra con ogni evidenza nell’ipotesi di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., bensì in quello di cui al n. 3 c.p.c., già esaminato nell’ambito dei precedenti motivi di ricorso. La considerazione della valenza in concreto per l’attività commerciale della società dell’attività di mediazione rispetto alla conclusione di altri contratti ai quali il mediatore non avrebbe partecipato perché detti diversi contratti non rientravano nel suo incarico e, quindi, la valutazione delle conseguenze che detta attività avrebbe avuto sulla diversa operazione commerciale descritta in atti involge questioni di merito attinenti all’apprezzamento in concreto della situazione di fatto che esulano da un possibile vaglio nel giudizio di legittimità. Il quinto motivo è pertanto infondato. 10. In definitiva, il ricorso è infondato e le spese vanno regolate secondo il principio di soccombenza previsto dall’art. 91 c.p.c., liquidate come in dispositivo e poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il contribuente al pagamento delle spese di lite che liquida nella misura di euro 12.000,00 in favore dell’Agenzia delle Entrate, oltre spese prenotate a debito. 19 Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nell’udienza pubblica del 7 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente SA ER RE EP
– ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;
– controricorrente – avverso Oggetto: art. 172, co. 10 bis, t.u.i.r. - imposta sostitutiva art. 176, co. 2 ter, t.u.i.r. - opzione - società conferitaria o da fusione - comportamento concludente Civile Sent. Sez. 5 Num. 8482 Anno 2026 Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA Relatore: SERRELLI SABRINA Data pubblicazione: 04/04/2026 2 la sentenza n. 4259/27/2017 pronunciata il 12/04/2017 dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania e depositata l’11/5/2017; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 gennaio 2026 dal Consigliere SA ER;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Paola Filippi, che ha concluso l’inammissibilità del quinto motivo ed il rigetto dei restanti motivi del ricorso;
udito il difensore della società ricorrente che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
udita, per la controricorrente, l’Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle Entrate in data 14/3/2012 notificava alla società IDIS s.r.l. l’avviso di accertamento n. TF3030400414/2012 con il quale, sulla base di processo verbale di constatazione del 28/10/2011, contestava una maggiore IRES pari ad euro 4.710.904,00 ed una maggiore IRAP pari ad euro 5.407.866,00. In particolare, l’Agenzia delle Entrate riteneva accertata la necessità del recupero a tassazione delle plusvalenze patrimoniali per euro 13.453.578,25, rilevate dalla società nel periodo d’imposta 2007 a seguito della cessione di un vasto complesso immobiliare ed indebitamente compensate con il disavanzo originatosi in occasione dell’operazione straordinaria di fusione inversa intercorsa tra la società IDIS e la propria controllante Città del libro S.p.A. , per il tramite della società R.T.R. Consulting S.p.A. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate riteneva non deducibile, in sede di determinazione del reddito d’impresa, l’importo corrisposto nel 2007 dalla società IDIS s.r.l. alla società Wrexham Financial Services Ltd, 3 pari a complessivi euro 2.300.00,00, sul presupposto che detto componente negativo, riconosciuto alla società estera per attività di consulenza e mediazione immobiliare resa dal suo amministratore, si riferisse ad operazioni oggettivamente inesistenti, non avendo la società adeguatamente documentato la natura delle prestazioni svolte dal mediatore. 2. La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, sez. 18, con la sentenza n.17962/18/14, in parziale accoglimento delle ragioni esposte dalla società contribuente, rideterminava con riferimento ad entrambi i rilievi formulati dall’Agenzia l’ammontare delle maggiori imposte richieste dall’Ufficio. In ordine al primo rilievo, relativo al recupero a tassazione delle plusvalenze patrimoniali, la Commissione riconosceva sussistente la volontà manifestata in concreto dalla società di attribuire rilevanza fiscale al disavanzo originatosi a seguito della operazione straordinaria di fusione inversa, concludendo che il recupero a tassazione delle plusvalenze immobiliari compensate con il disavanzo da fusione andasse operato mediante l’applicazione dell’imposizione sostitutiva di cui all’art. 172, comma 10 bis, del t.u.i.r., anziché della imposta ordinaria. In ordine al secondo rilievo relativo ai costi, la Commissione di primo grado riteneva che la società avesse adeguatamente dimostrato l’effettività della prestazione resa dalla società straniera, reputando però non integralmente congruo il corrispettivo versato, ritenendolo deducibile soltanto in misura pari al cinque per cento del valore totale del complessivo progetto immobiliare concluso grazie alla cessione delle aree, rideterminando la quota deducibile del componente negativo in euro 1.530.000,00, a fronte dell’importo fatturato di euro 2.300.000,00, con conseguente conferma del recupero a tassazione della differenza pari ad euro 700.000,00. 4 3. La Commissione Tributaria Regionale accoglieva parzialmente l’appello principale proposto dall’Agenzia delle Entrate ed accoglieva parzialmente l’appello incidentale proposto dalla società, compensando le spese di giudizio. 3.1. La Commissione Tributaria Regionale affermava la sussistenza del giudicato interno sull’accertata illegittimità dell’operazione con la quale la società aveva portato in compensazione di plusvalenze maturate a seguito di alcune cessioni immobiliari il disavanzo originato dalla pregressa operazione di fusione che l’aveva condotta ad incorporare le sue controllanti (Città del Libro s.r.l. e RTR Consulting s.r.l.), a cui aveva dato rilievo fiscale in violazione del principio di neutralità operante in presenza di dette operazioni. Sulla questione controversa, concernente il comportamento della società volto a dare rilevanza fiscale a quegli importi, ritenuto dal giudice di primo grado, con pronuncia appellata sul punto, concludente nel senso di una richiesta di applicazione dell’imposta sostitutiva come previsto dall’art. 172, comma 10 bis, del t.u.i.r., il giudice d’appello rilevava che non fosse individuabile alcuna volontà concludente ed inequivoca, come desumibile dell’operazione fiscale, valevole come opzione. Ed invero, ad avviso della Commissione Tributaria Regionale, la società aveva posto in essere una condotta contraria a quella volta ad invocare il regime di imposta sostitutiva più favorevole a quella ordinaria, in quanto aveva dapprima compiuto una operazione di compensazione indebita e, poi, richiesto la rateizzazione dell’imposta ordinaria sul minore importo frutto della predetta operazione;
quindi, l’intento era stato quello di ridurre le plusvalenze utilizzando indebitamente un importo privo di rilievo fiscale e non quello di dare rilievo fiscale a detto importo pagando un’imposta sostitutiva. La Commissione, dunque, accoglieva il primo motivo di appello ritenendo assoggettabile al regime di tassazione ordinaria la 5 plusvalenza accertata e, al tempo stesso, accoglieva l’appello incidentale svolto sul punto dalla contribuente applicando sull’imposta ordinaria la rateizzazione richiesta. Quanto al secondo motivo di appello principale e motivo di appello incidentale relativo alla deduzione dei costi per l’intermediazione, la sentenza di primo grado veniva confermata laddove aveva ritenuto provata l’effettività della prestazione resa dal mediatore inglese. La Commissione Tributaria Regionale riteneva, però, di rivalutare l’adeguatezza del compenso ai fini della deducibilità del costo. A tal fine, respingeva le doglianze della società appellante incidentale, risultando eccessivo ed ingiustificato l’intero costo dedotto, osservando che costituiva circostanza dedotta dalla stessa società che l’intermediazione avesse avuto ad oggetto esclusivamente l’operazione immobiliare che aveva condotto ad una sola vendita per l’importo di euro 10.500.00,00, mentre nulla risultava allegato in ordine ad un intervento del mediatore rispetto alle altre operazioni immobiliari concluse nello stesso periodo;
inoltre, rilevava che per la misura della provvigione non poteva ritenersi vincolante l’importo fissato nei contratti di collaborazione non essendosi realizzata la condizione ivi posta di un’intermediazione per un valore superiore ai 22 milioni di euro. Nella sentenza di appello, inoltre, confermata l’applicabilità della percentuale del 5%, determinata secondo la prassi amministrativa anche della stessa amministrazione finanziaria, e coerente con quella in uso del 4% maggiorata di un punto per la dimensione internazionale dell’operazione, la Commissione riteneva che l’importo congruo dovesse commisurarsi rispetto al corrispettivo effettivo della vendita a prescindere dal valore complessivo dell’operazione immobiliare, dovendosi prendere in considerazione la riferibilità del costo rispetto alla vendita effettuata grazie all’intermediazione. In definitiva, 6 accoglieva parzialmente l’appello principale applicando la percentuale del 5% sul ridotto importo di euro 10.500.000,00. 3.2. In conclusione, il giudice d’appello, in parziale accoglimento dell’appello dell’Agenzia, disponeva l’assoggettamento della plusvalenza accertata al regime di tassazione ordinaria e riconosceva la deducibilità del costo dell’intermediazione nella misura del 5% di euro 10.500.000,00; in parziale accoglimento dell’appello della società, riconosceva la rateizzazione in cinque anni della tassazione ordinaria per la plusvalenza accertata. 4. La società IDIS S.r.l. in liquidazione propone ricorso per cassazione affidandolo a cinque motivi;
l’Agenzia delle Entrate si costituisce con controricorso. 5. Il Procuratore Generale, nella persona della sostituta procuratrice generale Paola Filippi, in data 9 dicembre 2025 depositava memorie rassegnando le proprie conclusioni, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del quinto motivo ed il rigetto degli altri motivi di ricorso. 6. La società non ha depositato memorie. 7. All’udienza del 7/1/2026 il difensore della società ricorrente ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso, l’Avvocatura Generale dello Stato ha concluso per il rigetto del ricorso, la Sostituta Procuratrice Generale ha concluso per l’inammissibilità del quinto motivo ed il rigetto dei restanti motivi del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la contribuente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1 del d.P.R. 442/1997 e dell’art. 172, comma 10 bis, del t.u.i.r., laddove la Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che l’opzione per il regime di imposizione sostitutiva previsto dall’art. 172, comma 10 bis, del t.u.i.r. in caso di riallineamento tra 7 valori contabili e valori fiscali a seguito di imputazione del disavanzo della fusione, non potesse essere operata attraverso il comportamento concludente tenuto dalla società. 2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la contribuente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1 del d.P.R. 442/1997 e dell’art. 172, comma 10 bis, del t.u.i.r., laddove la Commissione Tributaria Regionale non ha ritenuto che l’avvenuta compensazione delle plusvalenze conseguite dalle cessioni immobiliari operate nell’anno di efficacia della fusione con il disavanzo derivante dalla medesima operazione straordinaria rappresentasse una condotta integrante un comportamento concludente, nel senso di aderire al regime di imposizione sostitutiva, alla luce delle norme innanzi citate. 3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la società deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 109, comma 5, del t.u.i.r., poiché la Commissione Tributaria Regionale, in tema di deducibilità dei costi nel reddito d’impresa in ragione del requisito dell’inerenza, ha ritenuto sindacabile la congruità del corrispettivo versato per le prestazioni di intermediazione immobiliare rese dalla società nonostante tale sindacato debba ritenersi estraneo al giudizio di inerenza al quale soltanto è subordinata la deducibilità di un componente reddituale negativo. 4. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la società deduce la violazione dell’art. 109, comma 5, del t.u.i.r. poiché la Commissione Tributaria Regionale, in tema di deducibilità dei costi nel reddito d’impresa in ragione del requisito dell’inerenza, nel valutare la percentuale di deducibilità della provvigione ha considerato soltanto l’ammontare riferibile al corrispettivo incassato per la cessione che aveva direttamente 8 beneficiato dell’intervento del mediatore, senza considerare il valore complessivo dell’operazione che, in assenza della positiva conclusione della predetta cessione, sarebbe stata integralmente compromessa, non considerando che il sindacato di inerenza/congruità di un costo, ai fini della deducibilità del reddito di impresa, non va condotto con riferimento alla singola operazione alla quale più direttamente afferisce, bensì alla complessiva attività commerciale cui essa risulta funzionale. 5. Con il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5 c.p.c., la società deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, e cioè del fatto che, senza l’intervento del mediatore, l’intera operazione immobiliare perfezionata nel 2007, non si sarebbe potuta concludere con esito positivo;
ciò imponeva di considerare nella determinazione dell’ammontare del costo deducibile non soltanto la quota direttamente riferibile alla cessione su cui era intervento il mediatore, ma l’ammontare complessivo dell’operazione immobiliare in cui era stata coinvolta la società. 6. In via preliminare si dà atto che in atti risulta depositata la comunicazione in data 3 maggio 2024 del diniego espresso in relazione alle istanze di definizione agevolata della controversia tributaria, presentate ai sensi dell'art. 1, commi da 186 a 202, della Legge 29 dicembre 2022 n. 197. 7. I primi due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente in quanto attinenti, sotto diversi profili, alle medesime violazioni di legge. 7.1. La ricorrente si duole del fatto che la Commissione Tributaria Regionale non abbia considerato l’operazione contabile indicata quale comportamento concludente nel senso dell’esercizio dell’opzione 9 prevista per l’applicazione della imposta sostitutiva sui valori positivi derivanti da fusione. 7.2. La questione sulla quale si controverte attiene all’applicabilità nel caso in esame, di fusione c.d. inversa, del regime di cui all’art. 172, comma 10 bis, del d.P.R. n. 917 del 22/12/1986, e cioè se la previsione di imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo 176, richiamato dal citato art. 172, possa essere invocata anche dalla società incorporante o risultante dalla fusione per ottenere il vantaggio fiscale sui maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni in virtù di opzione esercitata non esplicitamente, bensì mediante comportamento concludente. Ai sensi del comma 2 ter dell’art. 176 del t.u.i.r. la società conferitaria può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione, per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio ai singoli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive con aliquota, rispettivamente, del 18 e del 3 per cento, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni, nonché la differenza tra ciascuna delle aliquote di cui all'articolo 16, comma 1- bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e quella di cui al medesimo articolo 16, comma 1. I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva, peraltro, si considerano riconosciuti a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione. L'importo dell'imposta sostitutiva deve essere versato in un'unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale è stata attuata l'operazione. 10 7.3. Nel caso in esame, la società IDIS S.r.l. nell’anno 2007 aveva effettuato diverse cessioni di immobili annotando in contabilità plusvalenze patrimoniali tassabili per euro 17.714.827,91, in data 6/11/2007 aveva incorporato la sua società controllante, Città del Libro s.r.l., e la controllante di quest’ultima, RTR Consulting s.r.l., effettuando così un’operazione di fusione inversa che aveva prodotto differenze di natura contabile e, quindi, un disavanzo di fusione derivante da annullamento di partecipazioni per complessivi euro 18.753.578,25. Il suddetto disavanzo veniva imputato per euro 5.300.000,00 agli immobili residuati alla società dalle cessioni intervenute nel gennaio 2007 e per euro 13.453.578,25 a storno delle plusvalenze patrimoniali derivanti dalle cessioni avvenute nell’anno 2007 di altri immobili costituenti le attività della IDIS per euro 17.714.827,91. Nel bilancio al 31 dicembre 2007 quindi, come rappresentato dalla medesima società ricorrente, vi era l’esposizione di plusvalenze patrimoniali per complessivi euro 4.261.249,66 indicate nell’apposito quadro RF del Modello Unico 2008 come plusvalenze da rateizzare. Va dunque richiamato l’art. 172 del t.u.i.r. che enuncia, al comma 1, il regime di neutralità, caratterizzato dal principio di continuità dei valori fiscalmente riconosciuti e dalla neutralità fiscale dei componenti reddituali, proprio delle operazioni commerciali che attengono ai soggetti, come nel caso delle fusioni. Detto regime evita l’imposizione della plusvalenza relativa ai beni oggetto di conferimento fino a quanto l’azienda conferita o i singoli beni non vengano successivamente ceduti, per cui sarà soggetta ad imposizione la differenza tra il corrispettivo e l’originario costo fiscalmente riconosciuti dei beni stessi. Si tratta dunque di un regime temporaneo perché l’imposizione del plusvalore, ma anche la deduzione delle 11 minusvalenze, è soltanto rinviata al momento della fuoriuscita dei beni dal regime dei beni di impresa. L’art. 176 comma 2 ter del t.u.i.r. prevede, però, una deroga al regime di neutralità fiscale dell’operazione poiché alla conferitaria e cioè al soggetto derivante dalla fusione è consentito di affrancare il maggior valore iscritto in bilancio dei beni dell’azienda conferita, con il pagamento dell’imposta sostitutiva, secondo le modalità ed i tempi previsti dal citato art. 176, come previsto dall’art. 172 comma 10 bis e dal DM 25 luglio 2008 in tema di imposta sostitutiva in materia di conferimenti di azienda, di fusioni e scissioni. L’affrancamento avviene, dunque, mediante il versamento in sede di dichiarazione dei redditi di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP da applicarsi al valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali relative all’azienda conferita. Deve altresì evidenziarsi che, se a mente dell’art. 1 del d.P.R. n. 442/1997 l’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contrabili, la validità dell’opzione e della relativa revoca è subordinata alla sua concreta attuazione sin dall’inizio dell’atto o dell’attività. 7.4. Nel caso in esame la società ricorrente ritiene di aver opzionato l’applicabilità dell’imposta sostitutiva anziché di quella ordinaria. Nel bilancio post fusione aveva proceduto ad esporre plusvalenze per l’importo di euro 4.261.249,66, conseguente all’imputazione del disavanzo di euro 13.453.578,23 a storno dall’importo originario tassabile di euro 17.714,827,91, derivante da plusvalenze patrimoniali da cessione di immobili. La contribuente invocava l’applicabilità dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze compensate con il disavanzo da fusione in virtù di opzione effettuata con comportamento concludente, ritenendo che 12 tramite la compensazione delle plusvalenze generatesi a seguito delle cessioni immobiliari perfezionatesi nel 2007 con il disavanzo originatosi dalla fusione inversa avesse inequivocabilmente inteso attribuire rilevanza anche fiscale ai maggiori valori iscritti in bilancio a seguito dell’imputazione del disavanzo ad incremento del valore di detti beni, da intendersi quale comportamento concludente volto ad aderire al regime di imposizione sostitutiva previsto dall’art. 172 comma 10 bis del t.u.i.r. La Commissione Tributaria Regionale, nel rilevare che tale condotta non potesse considerarsi comportamento concludente nel senso di ritenere esercitata l’opzione ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, alla luce di quanto innanzi esposto, non ha violato le disposizioni normative citate. Va innanzitutto rilevato che la Commissione non ha inteso escludere in astratto la possibilità che l’opzione possa essere esercitata mediante comportamento concludente, come peraltro previsto espressamente dal citato art. 1 del d.P.R. 442/1997, ma ha ritenuto che la società avesse posto in essere una condotta contraria a quella volta ad invocare il regime di imposizione sostitutiva sul disavanzo, poiché ha dapprima effettuato un’operazione di compensazione, come innanzi descritta, e poi ha richiesto la rateizzazione dell’imposta ordinaria sul minore importo frutto di compensazione. Tali argomentazioni non risultano nemmeno contrastate specificamente dalla ricorrente, che si è limitata a ribadire la propria tesi in ordine alla legittimità dell’operazione come compiuta, alla compatibilità tra le condotte contestate ed alla conseguente individuazione in detta operazione di un comportamento integrante l’opzione all’applicazione del regime dell’imposta sostitutiva. Ad avviso di questa Corte, invece, la sentenza impugnata non incorre nelle denunziate violazioni di legge, perché, con accertamento 13 in fatto congruamente e logicamente motivato, ha rilevato che l’intenzione della società con la predetta operazione contabile non era univoca nel senso di sottoporre a tassazione agevolata l’importo privo di rilevanza fiscale per il principio di neutralità, o comunque che da detta operazione non potesse desumersi inequivocabilmente un comportamento concludente nel senso prospettato dalla contribuente, bensì piuttosto quello di ridurre le plusvalenze provvedendo alla compensazione con parte dell’importo derivante dal disavanzo conseguente alla fusione per ottenere una riduzione della somma da sottoporre a tassazione. In tal modo la società prima ha ridotto con l’importo privo di rilievo fiscale le plusvalenze patrimoniali, poi ha inteso sottoporre la minor somma derivante dall’operazione contabile all’imposta sostitutiva, per la quale peraltro avrebbe dovuto corrispondere l’aliquota in unica rata, quando invece ha indicato contraddittoriamente in bilancio la rateizzazione dell’imposta prevista soltanto per il regime ordinario. Da tanto consegue che non può ritenersi esercitata alcuna opzione nemmeno con comportamenti che la ricorrente adduce come concludenti e che, invece, conducono in direzione diversa, non essendo stati realizzati gli adempimenti che presuppongono inequivocabilmente la scelta di un determinato regime fiscale, in luogo di quello ordinario o di base, anche in assenza di una formale comunicazione. I primi due motivi vanno dunque rigettati. 8. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente in quanto si contesta la violazione di legge in ordine alle medesime disposizioni normative richiamate. 8.1. La ricorrente si duole del fatto che la Commissione ha ritenuto sindacabile la congruità del corrispettivo versato per le prestazioni di intermediazione immobiliare rese dalla società e del fatto 14 che nel valutare la percentuale di deducibilità della provvigione ha considerato soltanto l’ammontare riferibile al corrispettivo incassato per la cessione che aveva direttamente beneficiato dell’intervento del mediatore e non la complessiva attività commerciale cui essa risulta funzionale. 8.2. In relazione all’art. 109, comma 5, del t.u.i.r., richiamato dalla società contribuente, questa Corte ha affermato il condivisibile principio di diritto secondo cui «In tema di imposta sui redditi d'impresa, il principio dell'inerenza esprime la riferibilità dei costi sostenuti all'attività d'impresa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, escludendo i costi che si collocano in una sfera ad essa estranea, e, infatti, quale vincolo alla deducibilità dei costi, non discende dall'art. 75, comma 5 (attuale art. 6 109, comma 5), del d.P.R. n. 917 del 1986, che concerne il diverso principio dell'indeducibilità dei costi relativi a ricavi esenti (ferma l'inerenza), cioè la correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili. Da ciò consegue che l'inerenza deve essere apprezzata attraverso un giudizio qualitativo, scevro dai riferimenti ai concetti di utilità o vantaggio, afferenti ad un giudizio quantitativo, e deve essere distinta anche dalla nozione di congruità del costo, anche se l'antieconomicità e l'incongruità della spesa possono essere indici rivelatori del difetto di inerenza» (Cass., sez. 5, n. 27786 del 2018; n. 13882 del 2018; Cass., sez. 5, ord. n. 450 del 2018). La richiamata previsione normativa, quindi, più che la fonte del principio di inerenza, da considerarsi una regola intrinseca al sistema di determinazione del reddito di impresa, disciplina il successivo profilo della deducibilità dei componenti negativi in presenza di ricavi e proventi non computabili nel reddito d’impresa. Ed infatti, il principio di inerenza si atteggia a regola economica immanente al nostro ordinamento fiscale e postula che il reddito 15 tassabile venga in rilievo al netto dei costi sostenuti per la sua produzione. L'art. 109, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986 stabilisce che sono deducibili i costi se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano proventi che concorrono a formare il reddito. La regola in parola ha una portata generale, lasciando correttamente all'interprete la verifica della effettiva inerenza delle spese al processo produttivo (Cass., sez. 5, 13/05/2024, n. 13043). L’inerenza va, dunque, collegata all’attività di impresa, escludendosi dal novero dei costi deducibili solo quelli che si collocano in una sfera estranea all'attività imprenditoriale. Da tanto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, espresso con ordinanza dell’8/3/2021, n. 6368, consegue, da una parte, anche che non assume rilevanza, in quanto tale, la congruità o l'utilità del costo rispetto ai ricavi, dovendosi dare un giudizio di inerenza di carattere qualitativo e non quantitativo (Cass., Sez. V, 21 novembre 2019, n. 30366; Cass., Sez. V, 31 ottobre 2018, n. 27786; Cass., Sez. V, 11 gennaio 2018, n. 450); dall'altra, che l'antieconomicità del costo (rispetto al ricavo atteso) degrada a mero elemento sintomatico della carenza del requisito dell’inerenza (Cass., sez. 5, 16/1/2025, n. 7741). 8.3. Nel caso di specie, la Commissione Tributaria, riconosciuta l’inerenza del costo, in sostanza non ha inciso, riducendolo, sulla congruità dello stesso, bensì non ha ritenuto corretto il valore ad esso attribuito dalla società ricorrente con riferimento all’operazione nel suo complesso. La ricorrente, con riguardo alle prestazioni di intermediazione rese da una società inglese per il tramite del suo amministratore, ha rappresentato di aver dimostrato, attraverso un’ampia produzione documentale, l’esistenza e l’effettività delle prestazioni e che l’acquisto 16 effettuato grazie al mediatore di un terreno adiacente a quello riservato per la realizzazione del progetto di interesse dovesse inserirsi nella più ampia operazione immobiliare finalizzata all’insediamento nella città di Napoli di un polo culturale denominato Citta del Libro. La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto di commisurare il costo deducibile all’importo corrisposto per l’acquisto del terreno in questione pari ad euro 10.500.000,00, indipendentemente dal valore complessivo dell’operazione commerciale relativa alla realizzazione del polo culturale in zona adiacente, anche perché non risultava allegato alcunché in ordine all’intervento del mediatore inglese rispetto alle altre operazioni immobiliari concluse in epoca coeva. La valutazione della incongruità del costo dedotto compiuta dalla Commissione tributaria di secondo grado va dunque intesa nel senso che l’importo deducibile è stato commisurato ad una percentuale di provvigione indicata nel 5%, per le ragioni descritte nel giudizio di merito ed ad esso attinenti e, peraltro, nemmeno oggetto di contestazione, sull’importo della prestazione effettivamente resa dal mediatore avente ad oggetto la vendita del terreno per euro 10.500.000,00, dovendosi prescindere, come detto, dal valore complessivo dell’operazione per la quale non risulta in alcun modo eseguita attività da parte del mediatore. L’opera del mediatore, compensata con la provigione così calcolata, svolta in relazione alla conclusione del contratto di acquisto del terreno è, dunque, certamente inerente all’attività della società ed in relazione ad essa deve essere commisurata la deducibilità, senza che debba considerarsi la stipula di altri contratti (conclusi nel medesimo arco temporale) o comunque la realizzazione del progetto originariamente fissato, che al più può essere ritenuta, insieme ad una serie di altri fattori, l’effetto indiretto anche dell’operazione immobiliare 17 conclusa dal mediatore, non in rapporto di stretta dipendenza tra prestazione e costo della stessa. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono infondati poiché la Commissione Tributaria Regionale si è attenuta a detti criteri collegando l’inerenza del costo alla prestazione del mediatore connessa all’attività della società. 9. Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente deduce l’omesso esame del fatto decisivo consistente nel fatto che senza l’intervento del mediatore, l’intera operazione immobiliare perfezionata nel 2007, non si sarebbe potuta concludere con esito positivo. Come da ultimo ribadito nella pronuncia della sezione tributaria del 13/11/2025, n. 30025, «la giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai consolidata (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. Un., 18 aprile 2018, n. 9558; Cass., Sez. Un., 31 dicembre 2018, n. 33679) nell'affermare che il novellato testo dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo;
l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie;
neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma» (Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476). Nel caso in esame, con la censura così come articolata la ricorrente, in sostanza, sollecita una rivalutazione nel merito della questione proposta, atteso che non può validamente sostenersi che la 18 Commissione Tributaria abbia omesso di pronunciarsi sul fatto laddove ha circoscritto l’ammontare deducibile in relazione alle prestazioni rese dal mediatore al solo importo direttamente riferibile alla cessione perfezionata con il suo ausilio, escludendo il valore complessivo dell’operazione commerciale sulla quale non è intervenuto. L’espressa pronuncia resa sul punto dalla Commissione esclude in radice la configurabilità della violazione così come descritta, mentre la doglianza circa l’errata interpretazione dell’art. 109 comma 5 del t.u.i.r. non rientra con ogni evidenza nell’ipotesi di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., bensì in quello di cui al n. 3 c.p.c., già esaminato nell’ambito dei precedenti motivi di ricorso. La considerazione della valenza in concreto per l’attività commerciale della società dell’attività di mediazione rispetto alla conclusione di altri contratti ai quali il mediatore non avrebbe partecipato perché detti diversi contratti non rientravano nel suo incarico e, quindi, la valutazione delle conseguenze che detta attività avrebbe avuto sulla diversa operazione commerciale descritta in atti involge questioni di merito attinenti all’apprezzamento in concreto della situazione di fatto che esulano da un possibile vaglio nel giudizio di legittimità. Il quinto motivo è pertanto infondato. 10. In definitiva, il ricorso è infondato e le spese vanno regolate secondo il principio di soccombenza previsto dall’art. 91 c.p.c., liquidate come in dispositivo e poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il contribuente al pagamento delle spese di lite che liquida nella misura di euro 12.000,00 in favore dell’Agenzia delle Entrate, oltre spese prenotate a debito. 19 Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nell’udienza pubblica del 7 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente SA ER RE EP