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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 2800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2800 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona D'Auria, visto l'art. 429 c.p.c., lette le note di trattazioen scritta , pronuncia,
, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G 21428 /2022 vertente tra:
, rappr. e dif. dall' avv. RUBINACCI GIOVANNI presso il cui studio in Napoli è CP_1 elettivamente dom.to, giusta mandato a margine del ricorso ricorrente e
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti MOSCARIELLO CP_2
CARMEN elettivamente domiciliata in Napoli
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.11.2022 la società impugnava l'ordinanza Parte_1 ingiunzione 5104.18/10/2022.0169652 di €.10.000,00 ricevuta il 2.11.2022, emessa a titolo di CP_2 sanzione per l'omesso versamento nell'anno 2016 delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, in violazione dell' articolo 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall' art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8.
Eccepisce la nullità e l'illegittimità dell'ordinanza per mancata notifica degli atti prodromici, gli atti di accertamento nn. 5104.16/02/2018.0016864 e 5104.16/02/2018.0016863, per emissione CP_2 tardiva dell'OI ex art. 14 L.689/1981, e chiede l'annullamento della medesima con vittoria di spese.
Si costituiva l' che chiedeva il rigetto del ricorso CP_2
La domanda va accolta
Il decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8, recante “disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi. Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quella di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016. In particolare, il citato art. 2 del decreto-legge n. 463/1983, nel testo aggiornato e attualmente in vigore, al comma 1, prevede che
“Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile
1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali e assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro”.
Il suddetto art. 2, al comma 1-bis, come novellato dall'art. 3 del d.lgs. n. 8/2016, ha altresì stabilito che “l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore ad euro
10.000,00 annui, è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad euro 1.032,00; se l'importo omesso non è superiore ad euro diecimila/00 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000,00 ad € 50.000,00. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Gli effetti che derivano dall'omesso versamento delle ritenute previdenziali risultano pertanto collegati al relativo importo e, conseguentemente: la prima ipotesi, punita con la reclusione e con la multa nei casi in cui l'importo non versato sia superiore ad euro diecimila/00 , configura una fattispecie di reato;
mentre la seconda ipotesi, di omesso versamento di ritenute di importo inferiore ad euro diecimila/00 configura la fattispecie dequalificata in illecito amministrativo, ricorrente nella specie.
Ed infatti, con l'ordinanza ingiunzione opposta, l'Ente ha intimato il pagamento della sanzione amministrativa in relazione all'omesso versamento di ritenute di importo inferiore ad euro 10.000,00, fattispecie integrante l'illecito amministrativo di cui si è detto.
Ciò posto, ai fini della decisione, assume carattere assorbente la decadenza per mancato rispetto del termine di cui all'art. 14 L. 689/1981.
Al riguardo, come già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Tribunale così come di altri uffici giudiziari, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. è da ritenersi ormai pacifico il principio secondo cui i temini perentori di cui all'art. 14 L 689/81 si applichino alle ordinanze CP_ ingiunzione dell' per mancato versamento della quota di contribuzione a carico del lavoratore: invero l'art. 6 del d. lgs. 8/2016, che ha introdotto la procedura particolare di estinzione agevolata dell'illecito qualora l'intimato provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione, prevede in ogni caso che “ Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della L. 689/1981”.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l. 689/1981,
“in quanto applicabili”.
Ciò posto risulta fondata l'eccezione di decadenza di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981 sollevata dal ricorrente. Tale norma, per quanto rileva in questa sede, ai commi 2 e 6 recita: “2. Se non è avvenuta la contestazione immediata …. gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residente nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni …. giorni dall'accertamento.
6. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla PA per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile, sez. un., 31/10/2019, n. 28210).
«La materia è regolata dalle norme che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della L. 689/1981 “in quanto applicabili”. Ebbene, dalla normativa richiamata emerge che nel caso de quo il Legislatore non ha inteso limitare la gittata operativa dell'art. 14 della L. 689/1981, ove si prevede l'onere della contestazione immediata della violazione al trasgressore e, in ogni caso, la notifica dell'atto di accertamento non oltre il termine perentorio di 90 giorni dall'accertamento. Per vero, l'applicabilità della norma di cui all'art. 14
L. 689/1981 è stata certificata, oltre che dalla Giurisprudenza formatasi in materia, anche dalla Circolare
n. 32 del 25.02.2022, secondo cui, in particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato oltre che nelle ipotesi specificamente previste, anche nel caso in cui la notifica della contestazione sia avvenuta oltre i termini di cui all'art. 14 L. cit. […] .Nell'ipotesi di specie si è verificata la decadenza dies ad quo l'epoca della scadenza dei contributi (anni 2015 al 2016) e la data dalla notifica dell'avviso di accertamento del 10.04.2018..La notifica pertanto deve ritenersi tardiva in quanto eseguita in violazione del prescritto termine di 90 giorni
Ne consegue che, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso debba ritenersi fondato e che debba essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del resistente nella misura liquidata in dispositivo con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M
accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la illegittimità dell'ordinanza ingiunzione
5104.18/10/2022.0169652 di €.10.000,00 ricevuta il 2.11.2022 CP_2
CP_ condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 2.009,00 oltre Iva e Cpa e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore dichiaratisi anticipatario.
Napoli, 29/03/2025 Il Giudice
(dott.ssa Simona D'Auria)
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona D'Auria, visto l'art. 429 c.p.c., lette le note di trattazioen scritta , pronuncia,
, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G 21428 /2022 vertente tra:
, rappr. e dif. dall' avv. RUBINACCI GIOVANNI presso il cui studio in Napoli è CP_1 elettivamente dom.to, giusta mandato a margine del ricorso ricorrente e
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti MOSCARIELLO CP_2
CARMEN elettivamente domiciliata in Napoli
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.11.2022 la società impugnava l'ordinanza Parte_1 ingiunzione 5104.18/10/2022.0169652 di €.10.000,00 ricevuta il 2.11.2022, emessa a titolo di CP_2 sanzione per l'omesso versamento nell'anno 2016 delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, in violazione dell' articolo 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall' art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8.
Eccepisce la nullità e l'illegittimità dell'ordinanza per mancata notifica degli atti prodromici, gli atti di accertamento nn. 5104.16/02/2018.0016864 e 5104.16/02/2018.0016863, per emissione CP_2 tardiva dell'OI ex art. 14 L.689/1981, e chiede l'annullamento della medesima con vittoria di spese.
Si costituiva l' che chiedeva il rigetto del ricorso CP_2
La domanda va accolta
Il decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8, recante “disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi. Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quella di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016. In particolare, il citato art. 2 del decreto-legge n. 463/1983, nel testo aggiornato e attualmente in vigore, al comma 1, prevede che
“Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile
1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali e assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro”.
Il suddetto art. 2, al comma 1-bis, come novellato dall'art. 3 del d.lgs. n. 8/2016, ha altresì stabilito che “l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore ad euro
10.000,00 annui, è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad euro 1.032,00; se l'importo omesso non è superiore ad euro diecimila/00 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000,00 ad € 50.000,00. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Gli effetti che derivano dall'omesso versamento delle ritenute previdenziali risultano pertanto collegati al relativo importo e, conseguentemente: la prima ipotesi, punita con la reclusione e con la multa nei casi in cui l'importo non versato sia superiore ad euro diecimila/00 , configura una fattispecie di reato;
mentre la seconda ipotesi, di omesso versamento di ritenute di importo inferiore ad euro diecimila/00 configura la fattispecie dequalificata in illecito amministrativo, ricorrente nella specie.
Ed infatti, con l'ordinanza ingiunzione opposta, l'Ente ha intimato il pagamento della sanzione amministrativa in relazione all'omesso versamento di ritenute di importo inferiore ad euro 10.000,00, fattispecie integrante l'illecito amministrativo di cui si è detto.
Ciò posto, ai fini della decisione, assume carattere assorbente la decadenza per mancato rispetto del termine di cui all'art. 14 L. 689/1981.
Al riguardo, come già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Tribunale così come di altri uffici giudiziari, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. è da ritenersi ormai pacifico il principio secondo cui i temini perentori di cui all'art. 14 L 689/81 si applichino alle ordinanze CP_ ingiunzione dell' per mancato versamento della quota di contribuzione a carico del lavoratore: invero l'art. 6 del d. lgs. 8/2016, che ha introdotto la procedura particolare di estinzione agevolata dell'illecito qualora l'intimato provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione, prevede in ogni caso che “ Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della L. 689/1981”.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l. 689/1981,
“in quanto applicabili”.
Ciò posto risulta fondata l'eccezione di decadenza di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981 sollevata dal ricorrente. Tale norma, per quanto rileva in questa sede, ai commi 2 e 6 recita: “2. Se non è avvenuta la contestazione immediata …. gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residente nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni …. giorni dall'accertamento.
6. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla PA per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile, sez. un., 31/10/2019, n. 28210).
«La materia è regolata dalle norme che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della L. 689/1981 “in quanto applicabili”. Ebbene, dalla normativa richiamata emerge che nel caso de quo il Legislatore non ha inteso limitare la gittata operativa dell'art. 14 della L. 689/1981, ove si prevede l'onere della contestazione immediata della violazione al trasgressore e, in ogni caso, la notifica dell'atto di accertamento non oltre il termine perentorio di 90 giorni dall'accertamento. Per vero, l'applicabilità della norma di cui all'art. 14
L. 689/1981 è stata certificata, oltre che dalla Giurisprudenza formatasi in materia, anche dalla Circolare
n. 32 del 25.02.2022, secondo cui, in particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato oltre che nelle ipotesi specificamente previste, anche nel caso in cui la notifica della contestazione sia avvenuta oltre i termini di cui all'art. 14 L. cit. […] .Nell'ipotesi di specie si è verificata la decadenza dies ad quo l'epoca della scadenza dei contributi (anni 2015 al 2016) e la data dalla notifica dell'avviso di accertamento del 10.04.2018..La notifica pertanto deve ritenersi tardiva in quanto eseguita in violazione del prescritto termine di 90 giorni
Ne consegue che, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso debba ritenersi fondato e che debba essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del resistente nella misura liquidata in dispositivo con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M
accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la illegittimità dell'ordinanza ingiunzione
5104.18/10/2022.0169652 di €.10.000,00 ricevuta il 2.11.2022 CP_2
CP_ condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 2.009,00 oltre Iva e Cpa e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore dichiaratisi anticipatario.
Napoli, 29/03/2025 Il Giudice
(dott.ssa Simona D'Auria)