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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 16/06/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dr. Francesco Paolo IZ Presidente dr. Francescamaria Piruzza Giudice relatore dr. Antonino Campanella Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1452/2024 R.G. del ruolo di volontaria giurisdizione, tra
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Giuseppa Bocina, giusta procura allegata al ricorso introduttivo (pec:
e , nata a [...] Email_1 Parte_2
(Jugoslavia) il 10/07/1989, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Parrinello, giusta procura allegata al ricorso introduttivo (pec: Email_2
- ricorrenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero
- interveniente necessario -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 9/10/2024 e Parte_1 Pt_2
premettendo:
[...]
• di avere intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale è nato a [...] il
03/03/2012 il figlio Persona_1
• che dalla cessazione della convivenza il minore ha continuato ad abitare con il padre, mantenendo rapporti costanti con la madre;
• che i ricorrenti hanno interesse a regolamentare le questioni relative ai figli minori ai sensi degli art. 316, IV comma e 317 bis e segg. c.c. e art. 473 bis.51 c.p.c., tutto quanto premesso, stante l'impossibilità di creare l'unione spirituale e materiale della coppia, hanno chiesto che il Tribunale voglia disciplinare i rapporti padre-madre e figli alle seguenti condizioni:
“1. disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocazione dello stesso presso il padre con cui continuerà a vivere nell'immobile sito a Mazara del
Vallo (TP) in via Brennero n.2, con diritto della madre di incontrare il figlio due pomeriggi
a settimana, il martedì ed il giovedì, dalle ore 16.00 alle ore 20.00, nonché, alternativamente con il padre, di trascorrere con la prole due fine settimana al mese con pernottamento dalle ore 11.00 del sabato sino alle ore 20.00 della domenica successiva;
trenta giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo da concordare preventivamente con il padre entro il mese di maggio;
per le festività natalizie e/o pasquali 5 giorni consecutivi
e, ad anni alterni, il giorno di Natale o di Capodanno, Pasqua o il lunedì dell'Angelo con la precisazione che tale regime di incontri dovrà considerarsi liberamente modificabile dalle parti in senso ampliativo, rappresentando un minimo inderogabile per il genitore non collocatario, compatibilmente con gli impegni scolastici del minore e lavorativi di entrambi
i genitori;
2.disporre l'obbligo per la sig.ra di corrispondere, entro e non oltre il giorno Pt_2 cinque (5) di ogni mese di competenza, al sig. IZ la somma di € 150,00 a titolo di mantenimento per il figlio, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%;
3. prendere atto dell'accordo liberamente raggiunto dalle parti in causa circa l'intera devoluzione dell'ANF (assegno nucleo familiare) in favore del sig. IZ, motivo per il quale si chiede alla A.G. adita di disporre in conformità”.
All'udienza del 17/02/2025, tenuta mediante trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno depositato note in sostituzione di udienza con le quali hanno insistito nei motivi di cui al ricorso congiunto depositato e hanno chiesto al Tribunale di regolamentare i rapporti tra i ricorrenti secondo le modalità e le condizioni indicate.
Il Pubblico Ministero, notiziato della procedura, ha formulato parere favorevole in data
28/01/2025.
Tanto chiarito, le condizioni stabilite congiuntamente dalle parti non appaiono contrarie all'interesse dei minori, né alla morale o all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge e, pertanto, il Tribunale prende atto del suddetto accordo e lo recepisce nel presente provvedimento. In considerazione della natura e dell'esito del procedimento, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
• prende atto dell'accordo intervenuto tra e , come sopra Parte_1 Parte_2 generalizzati, e dispone che la regolamentazione dei rapporti tra le parti e nei confronti del figlio minore avvenga alle condizioni ivi stabilite e trascritte in parte motiva;
• compensa le spese tra le parti.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, il 12 giugno 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Francescamaria Piruzza Francesco Paolo IZ