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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 21/07/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
Il G.O.T di Cremona, dott.ssa Tiziana Lucini Paioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. 1945/2024 del Ruolo Gen. Affari Controv – locazioni promossa da:
, C.F. FRI. , nata a [...] il [...]- rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Gianluigi Fiori
INTIMANTE - OPPOSTA
CONTRO
nato a [...], il [...], res.te in Ripalta Controparte_1
Cremasca, alla Via dei partigiani 5, CF: , nato C.F._2 Parte_2
a Milano, il 2/9/1990, res.te in Ripalta Cremasca, alla Via dei partigiani 5, CF:
e , nata a [...], il [...], C.F._3 Parte_3 res.te in Garbagnate Milanese, Via Vismara 6A, CF: - rappresentati e C.F._4 difesi dall'avv. Maria Cristina Piscitelli
INTIMATI-OPPONENTI
OGGETTO: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE ad uso abitativo
* * * * *
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 7 luglio 2025, sulle conclusioni formulate dalle parti nelle rispettive memorie integrative e deduzioni d'udienza del 7.7.2025 che si intendono integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di intimazione di sfratto notificato in data 16.9.2024, conveniva in giudizio i Parte_1 sigg. , e per ottenere la convalida dello Parte_2 Controparte_1 Parte_3 sfratto per morosità relativamente all'immobile sito in Ripalta Cremasca, località San Michele, Via dei Partigiani e l'ingiunzione di pagamento dei canoni insoluti ed a scadere e spese condominiali. All'udienza del 28 ottobre 2024 si costituivano in giudizio i convenuti , Parte_2 [...]
e opponendosi alla richiesta di convalida dello sfratto, contestando CP_1 Parte_3 la morosità ed eccependo vizi dell'immobile che ne avevano compromesso il pieno godimento.
Con ordinanza riservata del 28.11.2024, il Giudice visti gli artt. 665 e 667 c.p.c emetteva ordinanza provvisoria di rilascio dell'immobile sito in Ripal.ta Cremasca Loc. San Michele Via Dei Partigiani
5 Int. A/7 entro e non oltre il 1 marzo 2025 ore 17, riservando al prosieguo del giudizio l'esame delle eccezioni sollevate dalla parte intimata. Nel contempo, il GOT disponeva il mutamento del rito ai sensi dell'art.667 c.p.c e sospendeva il presente giudizio in attesa dell'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. All'uopo assegnava alle parti termine di giorni quindici per la presentazione della domanda di mediazione e rinviava la causa all'udienza del 26 maggio 2025 h. 9,30 concedendo termine a parte intimante fino al 10.5.2025 ed a parte intimata fino al 20.5.2025 per integrare i rispettivi atti introduttivi mediante il deposito di memorie e documenti.
Il GOT con provvedimento del 21.5.2025, a seguito di istanza di slittamento d'udienza avanzata da parte opponente per aver promosso domanda riconvenzionale, visto l'art. 418 c.p.c. differiva la causa per discussione all'udienza del 7 luglio 2025.
A tale udienza, il GOT constatato che nessuna delle parti aveva attivato la mediazione obbligatoria, udita la discussione si riservava di decidere in merito all'eccepita improcedibilità del procedimento ai sensi dell'art 5, comma 2° d. lgs. 28 del 2010.
Il GOT in data odierna scioglieva la riserva decidendo la causa come da sentenza che depositava nel fascicolo telematico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si osserva che le parti hanno dato atto nelle rispettive memorie che l'immobile locato è stato spontaneamente e volontariamente rilasciato da parte conduttrice nelle more del giudizio.
Del resto, la stessa parte opponente nella memoria integrativa depositata ha svolto in via riconvenzionale domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della locatrice, nulla chiedendo in relazione alla convalida dello sfratto avendo i conduttori già volontariamente rilasciato l'immobile locato.
E' cessata pertanto la materia del contendere in punto rilascio immobile, non dovendosi provvedere in punto conferma o no dell'ordinanza provvisoria di rilascio emessa in data 28.11.2024, da intendersi cristallizzata.
Il thema decidendum, in carenza di ulteriori domande svolte da parte dell'intimante-opposta che non ha riproposto domanda di condanna al pagamento dei canoni insoluti, avendola azionata in separata sede, si riduce alla domanda riconvenzionale proposta dall'opponente.
Ora, le parti hanno omesso di attivare il procedimento di mediazione obbligatoria, dopo che questo giudice aveva assegnato il termine di legge di gg. 15 per avviarlo.
L'articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010 al comma 1 dispone che: “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di locazione è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione”. Tale procedimento non risulta, tuttavia, condizione di procedibilità giudiziale nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'art. 667 c.p.c.. Pertanto, una volta disposto il mutamento del rito, le parti devono esperire il procedimento di mediazione a pena di improcedibilità delle rispettive domande, posto che le controversie in materia di locazione rientrano tra quelle per le quali è obbligatorio il tentativo di mediazione.
Se è pur vero che la Cass. civ., Sez. Un., con sentenza del 18/09/2020 n. 19596, ha deciso per l'assegnazione dell'onere di attivare la mediazione in capo al creditore opposto nel giudizio monitorio e con l'introduzione del nuovo art. 5-bis d. lgs. n. 28 del 2010 tale regola è stata levata al rango di legge;
se è pur vero che parte della dottrina ritiene confermata tale tesi anche nel giudizio di convalida dello sfratto ritenendo il locatore parte onerata della presentazione della domanda di mediazione a seguito al mutamento del rito per opposizione del conduttore, pur tuttavia non può ritenersi esonerata dall'attivazione della mediazione obbligatoria la parte intimata- opponente che ha svolto la domanda riconvenzionale.
Nel caso in esame, si deve ritenere che l'interesse a promuovere il giudizio di mediazione gravava anche e soprattutto in capo agli intimati-opponenti alla luce della proposta domanda riconvenzionale. Certamente anche il locatore intimante poteva avere interesse a coltivare la mediazione obbligatoria, ma ciò non con riguardo al provvedimento esecutivo di rilascio già conseguito e volontariamente eseguito dal conduttore e quindi divenuto definitivo, bensì unicamente con riguardo ad ulteriori domande che il locatore però non ha proposto nella memoria integrativa rinunciando alla domanda di condanna al pagamento dei canoni, che ha proposto in separata sede.
Alla luce della domanda riconvenzionale proposta da parte opponente, ritiene questo giudice di optare per una soluzione che comporta:
* la distribuzione dell'onere di attivazione della mediazione obbligatoria in capo ad entrambe le parti,
* l'improcedibilità del giudizio a cognizione piena originato dall'opposizione degli intimati, stante la mancata instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria;
* il travolgimento per improcedibilità delle domande delle parti che siano ulteriori rispetto a quella proposta dal locatore intimante sfociata nell'ordinanza di rilascio.
A carico di parte intimata-opponente, non operosa, resta l'effetto della scelta di non avere coltivato la mediazione – peraltro proponibile con richiesta di rimessione in termini sino alla data di udienza del 7.7.2025.
L'espressione "condizione di procedibilità della domanda" di cui al decreto legislativo 28/2010 va correttamente intesa con riferimento:
- alla domanda di accertamento negativo del diritto al rilascio proposta dall'intimato opponente;
- alle ulteriori domande proposte dal locatore e/o dall'intimato.
Tali domande restano travolte dalla pronuncia di improcedibilità del presente giudizio ai sensi dell'art 5, comma 2° d. lgs. 28 del 2010.
Attesa l'inerzia da parte di entrambe le parti, sussistono i presupposti di legge per compensare integralmente le spese di lite sia della fase sommaria che della fase di conversione del rito.
P.Q.M
Il G.O.T
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra diversa istanza, eccezione, deduzione delle parti, così provvede:
dichiara l'improcedibilità del presente giudizio per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ai sensi dell'art 5, comma 2° d. lgs. 28 del 2010,
spese di lite, sia della fase sommaria che della fase di conversione del rito, integralmente compensate tra le parti.
Cremona, 21 luglio 2025
Il G.O.T dott. Tiziana Lucini Paioni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
Il G.O.T di Cremona, dott.ssa Tiziana Lucini Paioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. 1945/2024 del Ruolo Gen. Affari Controv – locazioni promossa da:
, C.F. FRI. , nata a [...] il [...]- rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Gianluigi Fiori
INTIMANTE - OPPOSTA
CONTRO
nato a [...], il [...], res.te in Ripalta Controparte_1
Cremasca, alla Via dei partigiani 5, CF: , nato C.F._2 Parte_2
a Milano, il 2/9/1990, res.te in Ripalta Cremasca, alla Via dei partigiani 5, CF:
e , nata a [...], il [...], C.F._3 Parte_3 res.te in Garbagnate Milanese, Via Vismara 6A, CF: - rappresentati e C.F._4 difesi dall'avv. Maria Cristina Piscitelli
INTIMATI-OPPONENTI
OGGETTO: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE ad uso abitativo
* * * * *
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 7 luglio 2025, sulle conclusioni formulate dalle parti nelle rispettive memorie integrative e deduzioni d'udienza del 7.7.2025 che si intendono integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di intimazione di sfratto notificato in data 16.9.2024, conveniva in giudizio i Parte_1 sigg. , e per ottenere la convalida dello Parte_2 Controparte_1 Parte_3 sfratto per morosità relativamente all'immobile sito in Ripalta Cremasca, località San Michele, Via dei Partigiani e l'ingiunzione di pagamento dei canoni insoluti ed a scadere e spese condominiali. All'udienza del 28 ottobre 2024 si costituivano in giudizio i convenuti , Parte_2 [...]
e opponendosi alla richiesta di convalida dello sfratto, contestando CP_1 Parte_3 la morosità ed eccependo vizi dell'immobile che ne avevano compromesso il pieno godimento.
Con ordinanza riservata del 28.11.2024, il Giudice visti gli artt. 665 e 667 c.p.c emetteva ordinanza provvisoria di rilascio dell'immobile sito in Ripal.ta Cremasca Loc. San Michele Via Dei Partigiani
5 Int. A/7 entro e non oltre il 1 marzo 2025 ore 17, riservando al prosieguo del giudizio l'esame delle eccezioni sollevate dalla parte intimata. Nel contempo, il GOT disponeva il mutamento del rito ai sensi dell'art.667 c.p.c e sospendeva il presente giudizio in attesa dell'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. All'uopo assegnava alle parti termine di giorni quindici per la presentazione della domanda di mediazione e rinviava la causa all'udienza del 26 maggio 2025 h. 9,30 concedendo termine a parte intimante fino al 10.5.2025 ed a parte intimata fino al 20.5.2025 per integrare i rispettivi atti introduttivi mediante il deposito di memorie e documenti.
Il GOT con provvedimento del 21.5.2025, a seguito di istanza di slittamento d'udienza avanzata da parte opponente per aver promosso domanda riconvenzionale, visto l'art. 418 c.p.c. differiva la causa per discussione all'udienza del 7 luglio 2025.
A tale udienza, il GOT constatato che nessuna delle parti aveva attivato la mediazione obbligatoria, udita la discussione si riservava di decidere in merito all'eccepita improcedibilità del procedimento ai sensi dell'art 5, comma 2° d. lgs. 28 del 2010.
Il GOT in data odierna scioglieva la riserva decidendo la causa come da sentenza che depositava nel fascicolo telematico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si osserva che le parti hanno dato atto nelle rispettive memorie che l'immobile locato è stato spontaneamente e volontariamente rilasciato da parte conduttrice nelle more del giudizio.
Del resto, la stessa parte opponente nella memoria integrativa depositata ha svolto in via riconvenzionale domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della locatrice, nulla chiedendo in relazione alla convalida dello sfratto avendo i conduttori già volontariamente rilasciato l'immobile locato.
E' cessata pertanto la materia del contendere in punto rilascio immobile, non dovendosi provvedere in punto conferma o no dell'ordinanza provvisoria di rilascio emessa in data 28.11.2024, da intendersi cristallizzata.
Il thema decidendum, in carenza di ulteriori domande svolte da parte dell'intimante-opposta che non ha riproposto domanda di condanna al pagamento dei canoni insoluti, avendola azionata in separata sede, si riduce alla domanda riconvenzionale proposta dall'opponente.
Ora, le parti hanno omesso di attivare il procedimento di mediazione obbligatoria, dopo che questo giudice aveva assegnato il termine di legge di gg. 15 per avviarlo.
L'articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010 al comma 1 dispone che: “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di locazione è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione”. Tale procedimento non risulta, tuttavia, condizione di procedibilità giudiziale nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'art. 667 c.p.c.. Pertanto, una volta disposto il mutamento del rito, le parti devono esperire il procedimento di mediazione a pena di improcedibilità delle rispettive domande, posto che le controversie in materia di locazione rientrano tra quelle per le quali è obbligatorio il tentativo di mediazione.
Se è pur vero che la Cass. civ., Sez. Un., con sentenza del 18/09/2020 n. 19596, ha deciso per l'assegnazione dell'onere di attivare la mediazione in capo al creditore opposto nel giudizio monitorio e con l'introduzione del nuovo art. 5-bis d. lgs. n. 28 del 2010 tale regola è stata levata al rango di legge;
se è pur vero che parte della dottrina ritiene confermata tale tesi anche nel giudizio di convalida dello sfratto ritenendo il locatore parte onerata della presentazione della domanda di mediazione a seguito al mutamento del rito per opposizione del conduttore, pur tuttavia non può ritenersi esonerata dall'attivazione della mediazione obbligatoria la parte intimata- opponente che ha svolto la domanda riconvenzionale.
Nel caso in esame, si deve ritenere che l'interesse a promuovere il giudizio di mediazione gravava anche e soprattutto in capo agli intimati-opponenti alla luce della proposta domanda riconvenzionale. Certamente anche il locatore intimante poteva avere interesse a coltivare la mediazione obbligatoria, ma ciò non con riguardo al provvedimento esecutivo di rilascio già conseguito e volontariamente eseguito dal conduttore e quindi divenuto definitivo, bensì unicamente con riguardo ad ulteriori domande che il locatore però non ha proposto nella memoria integrativa rinunciando alla domanda di condanna al pagamento dei canoni, che ha proposto in separata sede.
Alla luce della domanda riconvenzionale proposta da parte opponente, ritiene questo giudice di optare per una soluzione che comporta:
* la distribuzione dell'onere di attivazione della mediazione obbligatoria in capo ad entrambe le parti,
* l'improcedibilità del giudizio a cognizione piena originato dall'opposizione degli intimati, stante la mancata instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria;
* il travolgimento per improcedibilità delle domande delle parti che siano ulteriori rispetto a quella proposta dal locatore intimante sfociata nell'ordinanza di rilascio.
A carico di parte intimata-opponente, non operosa, resta l'effetto della scelta di non avere coltivato la mediazione – peraltro proponibile con richiesta di rimessione in termini sino alla data di udienza del 7.7.2025.
L'espressione "condizione di procedibilità della domanda" di cui al decreto legislativo 28/2010 va correttamente intesa con riferimento:
- alla domanda di accertamento negativo del diritto al rilascio proposta dall'intimato opponente;
- alle ulteriori domande proposte dal locatore e/o dall'intimato.
Tali domande restano travolte dalla pronuncia di improcedibilità del presente giudizio ai sensi dell'art 5, comma 2° d. lgs. 28 del 2010.
Attesa l'inerzia da parte di entrambe le parti, sussistono i presupposti di legge per compensare integralmente le spese di lite sia della fase sommaria che della fase di conversione del rito.
P.Q.M
Il G.O.T
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra diversa istanza, eccezione, deduzione delle parti, così provvede:
dichiara l'improcedibilità del presente giudizio per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ai sensi dell'art 5, comma 2° d. lgs. 28 del 2010,
spese di lite, sia della fase sommaria che della fase di conversione del rito, integralmente compensate tra le parti.
Cremona, 21 luglio 2025
Il G.O.T dott. Tiziana Lucini Paioni