Art. 7. Esclusioni soggettive dall'indulto
Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'indulto non si applica ai delinquenti abituali o professionali ed a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, si trovano sottoposti alle misure di prevenzione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, disposte con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1433, e 31 maggio 1965, n. 575 .
Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'indulto non si applica ai delinquenti abituali o professionali ed a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, si trovano sottoposti alle misure di prevenzione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, disposte con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1433, e 31 maggio 1965, n. 575 .