Articolo 12 della Legge 19 aprile 2024, n. 59
Articolo 11
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21 maggio 2024
Art. 12. Disposizioni finanziarie 1. Per l'attuazione delle disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 e' autorizzata la spesa di 2.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. 2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 21 maggio 2024