Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/01/2023, n. 1163
CASS
Sentenza 16 gennaio 2023

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, l'assoluzione con la formula di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006, da parte della sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, non è tale da escludere qualsiasi effetto svantaggioso per il magistrato assolto ed è, pertanto, idonea a radicare il suo interesse a impugnare la sentenza davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, al fine di ottenere una pronuncia, totalmente liberatoria, di esclusione dell'addebito per insussistenza del fatto o perché il fatto non è a lui attribuibile.((Nella specie, la S.C. ha ritenuto attuale l'interesse all'impugnazione comprovato da documentazione attestante, quali effetti pregiudizievoli della formula assolutoria, il rigetto di un'istanza di autorizzazione a svolgere incarico di coordinatore presso la Scuola superiore della magistratura nonché l'apertura e la successiva sospensione di una procedura presso la prima Commissione del C.S.M.).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/01/2023, n. 1163
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1163
    Data del deposito : 16 gennaio 2023

    Testo completo