Sentenza 16 gennaio 2023
Massime • 1
In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, l'assoluzione con la formula di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006, da parte della sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, non è tale da escludere qualsiasi effetto svantaggioso per il magistrato assolto ed è, pertanto, idonea a radicare il suo interesse a impugnare la sentenza davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, al fine di ottenere una pronuncia, totalmente liberatoria, di esclusione dell'addebito per insussistenza del fatto o perché il fatto non è a lui attribuibile.((Nella specie, la S.C. ha ritenuto attuale l'interesse all'impugnazione comprovato da documentazione attestante, quali effetti pregiudizievoli della formula assolutoria, il rigetto di un'istanza di autorizzazione a svolgere incarico di coordinatore presso la Scuola superiore della magistratura nonché l'apertura e la successiva sospensione di una procedura presso la prima Commissione del C.S.M.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/01/2023, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2023 |