Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/02/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 783/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Elena M.A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 1457 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 18.02.2025, promosso
DA
(C.F.: ), nata a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Villa, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via Sottolume n. 24, ha eletto domicilio
E
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
14.08.1983, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Mariella
Vizzari, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla S. Anna II Tronco Trav.
Fondo Falcone, 1, ha eletto domicilio
-ricorrenti-
nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-esaminato il ricorso congiunto depositato il 27.05.2024, con il quale Parte_1
e hanno chiesto di regolamentare i rapporti tra i genitori e i figli Controparte_1
minori (13.10.2017) e (25.07.2022), nati da una convivenza more Per_1 Per_2
uxorio dagli stessi intrattenuta;
-preso atto che il ricorso risulta comunicato al P.M. in data 01.07.2024;
-esaminati gli atti e sciogliendo la riserva formulata all'udienza camerale del
18.02.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter;
-ritenuto che gli accordi pattuiti appaiono rispondenti agli interessi dei figli minori;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato il 27.05.2024 da e accoglie per quanto Parte_1 Controparte_1
di ragione il ricorso e, per l'effetto, regolamenta i rapporti di ciascun genitore con i figli nei seguenti termini:
1) I figli minori nata il [...] a [...] (C.F. Persona_3
) e nato il [...] a [...]_3 Persona_4
(RC) (C.F. ), sono affidati congiuntamente ad entrambi i CodiceFiscale_4
genitori, con residenza e dimora abituale e stabile presso la madre, Sig.ra Pt_1
in Via San Giovanni, 115 Reggio Calabria (RC);
[...]
2) Il padre, Sig. potrà vedere i figli e tenerli con sé secondo Controparte_1
accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: il sabato e la domenica dalle ore 15.00 fino alle ore 20.00, quando il padre dimorerà in Catania, ove attualmente trovasi, egli potrà vedere i figli tramite videochiamate giornaliere, il tutto salvo un diverso accordo tra i genitori preso nel rispetto delle esigenze dei minori e/o dei genitori stessi e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori. I genitori si accorderanno di volta in volta, in base alle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli e ai loro impegni personali, sulle modalità di trascorrere le vacanze estive, natalizie e pasquali, le festività nazionali annuali e i giorni dei compleanni dei figli e dei genitori. Nel caso in cui mancasse tale accordo, i minori trascorreranno i giorni delle festività (ovvero l'Immacolata, vigilia di Natale,
Natale, Santo Stefano, vigilia di Capodanno, Capodanno, Pasqua, Pasquetta), un giorno con uno ed un giorno con l'altro, seguendo il criterio dell'alternanza, invertendoli l'anno seguente: così, per esempio, se trascorreranno con la mamma vigilia di Natale 2024 e con il padre Natale 2024, nel 2025 con il padre trascorreranno vigilia di Natale e con la mamma il giorno di Natale e così per tutte le altre festività. Il periodo di vacanze pasquali e natalizie sarà trascorso dai minori per metà con la madre e metà con il padre invertendo i giorni l'anno successivo.
3) relativamente all'istruzione, all'educazione, alla salute dei figli, che i genitori assumano di comune accordo le decisioni di maggiore interesse tenendo conto dei bisogni, delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori;
4) Il Sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento dei Controparte_1
figli e , l'assegno mensile periodico di € 200,00 Persona_3 Persona_4
(duecento/00);
5) disponga che l'assegno Unico e Universale, se dovuto, sia attribuito per intero alla madre;
6) Il Sig. rimborserà all'altro coniuge nella misura del 50% le Controparte_1
spese straordinarie;
le spese straordinarie devono essere sempre prima concordate e documentate, il tutto come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio
Calabria. Per completezza i coniugi dichiarano di dividere al 50% le seguenti spese: spese mediche, spese farmaceutiche, spese scolastiche (tasse di iscrizione a scuole pubbliche e private, assicurazioni scolastiche, divise scolastiche, libri, spese di trasporto per la frequenza scolastica, cancelleria acquistata all'inizio e nel corso dell'anno; gite e uscite didattiche), spese sportive e ludico-ricreative.
7) che i documenti per i minori e per i genitori siano validi per l'espatrio avendo questi ultimi espresso reciproco assenso al rilascio o rinnovo.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente procedimento. Così deciso in Reggio Calabria il 20.02.2025
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna