Sentenza 23 maggio 1986
Massime • 1
Qualora, per qualsiasi motivo (transazione, rinuncia agli Atti del giudizio, cessazione della materia del contendere), venga meno la causa principale attribuita incontestabilmente alla Competenza del giudice adito, il processo relativo alle domande riconvenzionali ritenute ammissibili da quel giudice, resta incardinato avanti allo stesso, in base al principio della perpetuatio iurisdictionis, secondo cui la Competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, senza che assumano rilievo, rispetto ad essa, i successivi mutamenti dello stato medesimo. ( V 1896/72, mass n 358962).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/05/1986, n. 3466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3466 |
| Data del deposito : | 23 maggio 1986 |
Testo completo
Qualora, per qualsiasi motivo (transazione, rinuncia agli Atti del giudizio, cessazione della materia del contendere), venga meno la causa principale attribuita incontestabilmente alla Competenza del giudice adito, il processo relativo alle domande riconvenzionali ritenute ammissibili da quel giudice, resta incardinato avanti allo stesso, in base al principio della perpetuatio iurisdictionis, secondo cui la Competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, senza che assumano rilievo, rispetto ad essa, i successivi mutamenti dello stato medesimo. ( V 1896/72, mass n 358962).*