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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/06/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 1890/2022 R.G., promoSS da:
C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Cinzia Manfrè, C.F. con studio in Oderzo (TV); C.F._2
attrice contro
C.F. e P.IVA , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
Antonella D'Amelio, C.F. , e dall'Avv. Orsola Botter, C.F. CodiceFiscale_3
; CodiceFiscale_4 convenuto e contro e , C.F. Controparte_2 CP_3 C.F._5
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: Risarcimento danni da sinistro stradale – Lesioni personali del terzo trasportato.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attrice:
"Voglia l'On.le giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, accertare i fatti sopra indicati e per l'effetto condannare l' CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, all'integrale risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi patrimoniali e non patrimoniali, nessuno escluso, come in narrativa allegati e/o che risulteranno in corso di causa secondo giustizia, secondo criterio tabellare, oltre agli interessi legali dal dì del dovuto al saldo. Spese
e onorari rifusi."
Per la convenuta CP_1 Contr "NEL MERITO: rigettare le domande proposte nei confronti di in quanto infondate in fatto e in diritto.
IN SUBORDINE, NEL MERITO: accertato che il sinistro per cui è causa si è verificato per responsabilità prevalente, in misura del 65%, del sig. , Parte_2 Contr limitare la condanna di al pagamento degli ulteriori importi che fossero liquidati in favore della sig.ra , secondo la quota di Parte_1 corresponsabilità attribuita al sig. condannare CP_3 [...]
in persona del legale rappresentante Parte_3 Contr pro tempore, e il sig. a tenere indenne e manlevare er quanto Parte_2 la steSS fosse richiesta di pagare alla sig.ra , secondo la quota di Parte_1 responsabilità accertata a carico del sig. . Con vittoria di spese e Parte_2 compensi di giudizio."
________________________________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 18 marzo 2022, la IG.ra Parte_1
conveniva in giudizio l' la
[...] Controparte_1 Controparte_2
e il IG. per ottenere il risarcimento dei gravi danni alla
[...] CP_3 persona patiti a seguito del sinistro stradale occorsole in data 9 marzo 2020. Contr Si costituiva in giudizio l' contestando il quantum debeatur e instando per l'autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia assicuratrice del veicolo trasportante e del relativo conducente.
All'udienza di prima comparizione del 15 dicembre 2022, il Giudice DO.
Alberto Barbazza, dichiarata la contumacia dei convenuti e Controparte_2
rigettava l'istanza di chiamata in causa1. In tale sede, il Giudice CP_3 riteneva che la determinazione delle percentuali di responsabilità nella causazione del sinistro esulasse dalla domanda di parte attrice, vertendosi in tema di risarcimento del danno subito dal terzo trasportato e non ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio neceSSrio2. Parte attrice precisava inoltre che l'acconto ricevuto ammontava a € 44.012,50, oltre a € 4.400,00 per spese legali3.
La causa veniva quindi istruita, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c.4, mediante l'espletamento di una Consulenza Tecnica d'Ufficio medico-legale affidata alla DO.SS . All'udienza del 20 febbraio 2025, il Persona_1 procedimento veniva infine trattenuto in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea merita accoglimento nei limiti e per le motivazioni che seguono.
1. Sulla Responsabilità (An Debeatur)
La sussistenza del diritto dell'attrice al risarcimento non è oggetto di contestazione e risulta pienamente provata. In qualità di terza trasportata, la
IG.ra beneficia del regime probatorio agevolato di cui all'art. 141 del Pt_2
2 Codice delle Assicurazioni Private, che le conferisce il diritto di agire direttamente nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata le riconosce la facoltà di agire, ai sensi degli artt.
2043 e 2054 c.c., nei confronti del responsabile civile del veicolo antagonista e Contr della relativa compagnia assicurativa (nella specie, l' quale organismo designato per la liquidazione dei sinistri causati da veicoli esteri).
Il sinistro è stato causato da una condotta colposa concorsuale di entrambi i conducenti, come accertato dalla Polizia Stradale. Tale circostanza, tuttavia, non incide sul diritto dell'attrice, quale trasportata, di ottenere l'integrale risarcimento da ciascuno dei coobbligati in solido, ai sensi dell'art. 2055 c.c., essendo la ripartizione interna delle colpe inopponibile al danneggiato. La questione controversa attiene unicamente alla quantificazione del danno (quantum debeatur).
2. Sulla Quantificazione del Danno Non Patrimoniale
Il fulcro della decisione risiede nella corretta stima del danno non patrimoniale, da effettuarsi sulla scorta delle risultanze della CTU, la quale rappresenta l'accertamento tecnico dotato di maggiore attendibilità in quanto imparziale e condotto sotto il controllo del Giudice.
La CTU, DO.SS , ha accertato che dal sinistro sono derivate Persona_1 lesioni di notevole entità ("frattura dell'arco posteriore di C1, della base dell'apofisi odontoide di C2, dell'arco posteriore della VIII, IX, X costa di destra e dell'arco medio-anteriore della VI costa di sinistra, del manubrio sternale e del processo trasverso destro di L2"). Tali lesioni hanno cagionato:
• Un danno biologico permanente quantificato nella misura del 26%.
• Un danno biologico temporaneo per complessivi 185 giorni (5 giorni di
I.T.T., 120 giorni di I.T.P. al 75%, 30 giorni al 50% e 30 giorni al 25%).
Per la liquidazione si fa riferimento alle Tabelle del Tribunale di Milano per l'anno 2024, quale parametro equitativo riconosciuto a livello nazionale.
2.1. Danno Biologico e Sofferenza Soggettiva Interiore
Il danno non patrimoniale è una categoria unitaria che ricomprende diverse componenti: il danno biologico (lesione all'integrità psico-fisica), il danno morale
(sofferenza interiore) e il danno dinamico-relazionale (peggioramento delle condizioni di vita). Le Tabelle milanesi prevedono un importo onnicomprensivo che già include la sofferenza soggettiva (o danno morale). La difesa di parte convenuta ne contesta l'automatica applicazione in assenza di prova specifica.
Tale obiezione non può essere accolta. L'orientamento della Suprema Corte, pur richiedendo l'allegazione e la prova delle componenti del danno, ammette il ricorso
3 alla prova presuntiva. Nel caso di specie, la gravità estrema del politrauma, con fratture a vertebre cervicali vitali (C1-C2), rende la sussistenza di una sofferenza interiore acuta e duratura una conseguenza inevitabile secondo l'id quod plerumque accidit. Presumere l'assenza di patimenti morali a fronte di un simile quadro lesivo sarebbe contrario alla logica e al comune sentire. Pertanto, è corretta l'applicazione del valore tabellare comprensivo della componente morale.
2.2. La Personalizzazione del Danno
L'attrice ha richiesto un'ulteriore personalizzazione del risarcimento. Tale strumento, come chiarito dalla CaSSzione, non è un automatismo, ma serve a ristorare specifiche e peculiari conseguenze dannose, provate dal danneggiato, che eccedano lo standard risarcitorio tabellare.
La CTU ha concluso che i postumi, pur non impedendo l'attività lavorativa di colf, "comportano un maggiore affaticamento e con il ricorso a forze lavorative di riserva" e, al contempo, che essi "non hanno incidenza sull'integrità psicofisica preesistente [...] sulla sfera individuale, relazionale e sull'espletamento delle normali attività quotidiane".
La difesa convenuta fa leva su quest'ultima affermazione per escludere la personalizzazione. Tuttavia, una lettura integrata della CTU conduce a una diversa conclusione. L'accertamento di un "maggiore affaticamento" e della necessità di attingere a "forze di riserva" non è una circostanza neutra, ma la prova di un'alterazione qualitativa e permanente del modo in cui l'attrice si rapporta alla propria vita lavorativa e, per estensione, a ogni attività che richieda impegno fisico.
Questo non è un mero disagio, ma una menomazione della "cenestesi lavorativa", ovvero della capacità di svolgere le proprie mansioni con la steSS energia e senza un dispendio psico-fisico superiore alla norma. Tale pregiudizio, specifico e provato, va oltre le conseguenze ordinarie di una lesione del 26% e incide in modo peculiare sulla persona, giustificando una personalizzazione del risarcimento. Si ritiene equo quantificare tale personalizzazione in un aumento del 20% del solo valore del danno biologico permanente, come da corretta prassi liquidativa.
3. Sul Danno Patrimoniale
La domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro ceSSnte per l'incapacità ad attendere al lavoro domestico, formulata per la prima volta in comparsa conclusionale, è inammissibile. Tale domanda costituisce una mutatio libelli vietata, in quanto introdotta oltre le barriere preclusive del primo grado, con conseguente lesione del principio del contraddittorio. La domanda deve pertanto essere rigettata per ragioni processuali, senza entrare nel merito della sua fondatezza.
4 4. Calcolo Finale del Danno
Sulla base delle considerazioni che precedono, il danno viene così liquidato utilizzando le Tabelle di Milano 2024:
• Danno Biologico Permanente (26% - età 49 anni):
o Valore punto danno biologico: € 89.476,00
o Sofferenza soggettiva interiore (inclusa nel tabellare): € 37.581,00 (calcolato come 127.057,00 - 89.476,00)
o Sub-totale Danno Non Patrimoniale Permanente: € 127.057,00
• Personalizzazione (20% del solo danno biologico):
o € 89.476,00 x 20% = € 17.895,20
• Danno Biologico Temporaneo (valore punto € 115,00/giorno):
o I.T.T. (5 gg): 5 x € 115,00 = € 575,00
o I.T.P. 75% (120 gg): 120 x € 115,00 x 75% = € 10.350,00
o I.T.P. 50% (30 gg): 30 x € 115,00 x 50% = € 1.725,00
o I.T.P. 25% (30 gg): 30 x € 115,00 x 25% = € 862,50
o Sub-totale Danno Biologico Temporaneo: € 13.512,50
• Spese Mediche Congrue (come da CTU): € 1.846,65
(L'obiezione sulla mancata fatturazione della consulenza di parte è superata, trattandosi di spesa neceSSria all'esercizio del diritto di difesa e la cui debenza è accertata dalla CTU).
• DANNO TOTALE LORDO:
o € 127.057,00 + € 17.895,20 + € 13.512,50 + € 1.846,65 = € 160.311,35
A tale importo deve essere detratto l'acconto di € 48.412,50 percepito in data
18.11.2021 (somma di € 44.012,50 per sorte capitale e € 4.400,00 per spese legali stragiudiziali). Per una corretta imputazione, si deve devalutare il credito totale alla data del pagamento dell'acconto, sottrarre l'acconto stesso e poi rivalutare il residuo alla data odierna. Per semplicità ed economia processuale, si procede a rivalutare l'acconto alla data della presente decisione e a detrarlo dal credito già espresso in valori monetari attuali.
L'importo di € 48.412,50 versato a novembre 2021, rivalutato a oggi, equivale a circa € 55.625,96.
• IMPORTO RESIDUO DOVUTO:
o € 160.311,35 - € 55.625,96 = € 104.685,39
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo.
5. Sulle Spese di Lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.). La
5 domanda dell'attrice è stata accolta in misura significativa. Pertanto, la parte convenuta va condannata alla rifusione delle spese di lite in favore CP_1 dell'attrice. Le spese della CTU, come liquidate, devono essere poste definitivamente a carico della parte convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. ACCOGLIE parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, CONDANNA
l' in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
a corrispondere a la somma di € 104.685,39 Parte_1
(centoquattromilaseicentottantacinque/39), oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno residuo.
2. CONDANNA l' alla rifusione delle Controparte_1 spese di lite in favore dell'attrice, che si liquidano come segue : tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.835,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00
Compenso tabellare € 11.268,00
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 11.268,00
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 1.690,20
Totale € 12.958,20 oltre CONTRIBUTO UNIFICATO , IVA, CPA
3. PONE le spese della Consulenza Tecnica d'Ufficio, come già liquidate, definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Treviso, in data 11 giugno 2025.
Il Giudice
DO. Deli Luca
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 1890/2022 R.G., promoSS da:
C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Cinzia Manfrè, C.F. con studio in Oderzo (TV); C.F._2
attrice contro
C.F. e P.IVA , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
Antonella D'Amelio, C.F. , e dall'Avv. Orsola Botter, C.F. CodiceFiscale_3
; CodiceFiscale_4 convenuto e contro e , C.F. Controparte_2 CP_3 C.F._5
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: Risarcimento danni da sinistro stradale – Lesioni personali del terzo trasportato.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attrice:
"Voglia l'On.le giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, accertare i fatti sopra indicati e per l'effetto condannare l' CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, all'integrale risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi patrimoniali e non patrimoniali, nessuno escluso, come in narrativa allegati e/o che risulteranno in corso di causa secondo giustizia, secondo criterio tabellare, oltre agli interessi legali dal dì del dovuto al saldo. Spese
e onorari rifusi."
Per la convenuta CP_1 Contr "NEL MERITO: rigettare le domande proposte nei confronti di in quanto infondate in fatto e in diritto.
IN SUBORDINE, NEL MERITO: accertato che il sinistro per cui è causa si è verificato per responsabilità prevalente, in misura del 65%, del sig. , Parte_2 Contr limitare la condanna di al pagamento degli ulteriori importi che fossero liquidati in favore della sig.ra , secondo la quota di Parte_1 corresponsabilità attribuita al sig. condannare CP_3 [...]
in persona del legale rappresentante Parte_3 Contr pro tempore, e il sig. a tenere indenne e manlevare er quanto Parte_2 la steSS fosse richiesta di pagare alla sig.ra , secondo la quota di Parte_1 responsabilità accertata a carico del sig. . Con vittoria di spese e Parte_2 compensi di giudizio."
________________________________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 18 marzo 2022, la IG.ra Parte_1
conveniva in giudizio l' la
[...] Controparte_1 Controparte_2
e il IG. per ottenere il risarcimento dei gravi danni alla
[...] CP_3 persona patiti a seguito del sinistro stradale occorsole in data 9 marzo 2020. Contr Si costituiva in giudizio l' contestando il quantum debeatur e instando per l'autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia assicuratrice del veicolo trasportante e del relativo conducente.
All'udienza di prima comparizione del 15 dicembre 2022, il Giudice DO.
Alberto Barbazza, dichiarata la contumacia dei convenuti e Controparte_2
rigettava l'istanza di chiamata in causa1. In tale sede, il Giudice CP_3 riteneva che la determinazione delle percentuali di responsabilità nella causazione del sinistro esulasse dalla domanda di parte attrice, vertendosi in tema di risarcimento del danno subito dal terzo trasportato e non ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio neceSSrio2. Parte attrice precisava inoltre che l'acconto ricevuto ammontava a € 44.012,50, oltre a € 4.400,00 per spese legali3.
La causa veniva quindi istruita, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c.4, mediante l'espletamento di una Consulenza Tecnica d'Ufficio medico-legale affidata alla DO.SS . All'udienza del 20 febbraio 2025, il Persona_1 procedimento veniva infine trattenuto in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea merita accoglimento nei limiti e per le motivazioni che seguono.
1. Sulla Responsabilità (An Debeatur)
La sussistenza del diritto dell'attrice al risarcimento non è oggetto di contestazione e risulta pienamente provata. In qualità di terza trasportata, la
IG.ra beneficia del regime probatorio agevolato di cui all'art. 141 del Pt_2
2 Codice delle Assicurazioni Private, che le conferisce il diritto di agire direttamente nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata le riconosce la facoltà di agire, ai sensi degli artt.
2043 e 2054 c.c., nei confronti del responsabile civile del veicolo antagonista e Contr della relativa compagnia assicurativa (nella specie, l' quale organismo designato per la liquidazione dei sinistri causati da veicoli esteri).
Il sinistro è stato causato da una condotta colposa concorsuale di entrambi i conducenti, come accertato dalla Polizia Stradale. Tale circostanza, tuttavia, non incide sul diritto dell'attrice, quale trasportata, di ottenere l'integrale risarcimento da ciascuno dei coobbligati in solido, ai sensi dell'art. 2055 c.c., essendo la ripartizione interna delle colpe inopponibile al danneggiato. La questione controversa attiene unicamente alla quantificazione del danno (quantum debeatur).
2. Sulla Quantificazione del Danno Non Patrimoniale
Il fulcro della decisione risiede nella corretta stima del danno non patrimoniale, da effettuarsi sulla scorta delle risultanze della CTU, la quale rappresenta l'accertamento tecnico dotato di maggiore attendibilità in quanto imparziale e condotto sotto il controllo del Giudice.
La CTU, DO.SS , ha accertato che dal sinistro sono derivate Persona_1 lesioni di notevole entità ("frattura dell'arco posteriore di C1, della base dell'apofisi odontoide di C2, dell'arco posteriore della VIII, IX, X costa di destra e dell'arco medio-anteriore della VI costa di sinistra, del manubrio sternale e del processo trasverso destro di L2"). Tali lesioni hanno cagionato:
• Un danno biologico permanente quantificato nella misura del 26%.
• Un danno biologico temporaneo per complessivi 185 giorni (5 giorni di
I.T.T., 120 giorni di I.T.P. al 75%, 30 giorni al 50% e 30 giorni al 25%).
Per la liquidazione si fa riferimento alle Tabelle del Tribunale di Milano per l'anno 2024, quale parametro equitativo riconosciuto a livello nazionale.
2.1. Danno Biologico e Sofferenza Soggettiva Interiore
Il danno non patrimoniale è una categoria unitaria che ricomprende diverse componenti: il danno biologico (lesione all'integrità psico-fisica), il danno morale
(sofferenza interiore) e il danno dinamico-relazionale (peggioramento delle condizioni di vita). Le Tabelle milanesi prevedono un importo onnicomprensivo che già include la sofferenza soggettiva (o danno morale). La difesa di parte convenuta ne contesta l'automatica applicazione in assenza di prova specifica.
Tale obiezione non può essere accolta. L'orientamento della Suprema Corte, pur richiedendo l'allegazione e la prova delle componenti del danno, ammette il ricorso
3 alla prova presuntiva. Nel caso di specie, la gravità estrema del politrauma, con fratture a vertebre cervicali vitali (C1-C2), rende la sussistenza di una sofferenza interiore acuta e duratura una conseguenza inevitabile secondo l'id quod plerumque accidit. Presumere l'assenza di patimenti morali a fronte di un simile quadro lesivo sarebbe contrario alla logica e al comune sentire. Pertanto, è corretta l'applicazione del valore tabellare comprensivo della componente morale.
2.2. La Personalizzazione del Danno
L'attrice ha richiesto un'ulteriore personalizzazione del risarcimento. Tale strumento, come chiarito dalla CaSSzione, non è un automatismo, ma serve a ristorare specifiche e peculiari conseguenze dannose, provate dal danneggiato, che eccedano lo standard risarcitorio tabellare.
La CTU ha concluso che i postumi, pur non impedendo l'attività lavorativa di colf, "comportano un maggiore affaticamento e con il ricorso a forze lavorative di riserva" e, al contempo, che essi "non hanno incidenza sull'integrità psicofisica preesistente [...] sulla sfera individuale, relazionale e sull'espletamento delle normali attività quotidiane".
La difesa convenuta fa leva su quest'ultima affermazione per escludere la personalizzazione. Tuttavia, una lettura integrata della CTU conduce a una diversa conclusione. L'accertamento di un "maggiore affaticamento" e della necessità di attingere a "forze di riserva" non è una circostanza neutra, ma la prova di un'alterazione qualitativa e permanente del modo in cui l'attrice si rapporta alla propria vita lavorativa e, per estensione, a ogni attività che richieda impegno fisico.
Questo non è un mero disagio, ma una menomazione della "cenestesi lavorativa", ovvero della capacità di svolgere le proprie mansioni con la steSS energia e senza un dispendio psico-fisico superiore alla norma. Tale pregiudizio, specifico e provato, va oltre le conseguenze ordinarie di una lesione del 26% e incide in modo peculiare sulla persona, giustificando una personalizzazione del risarcimento. Si ritiene equo quantificare tale personalizzazione in un aumento del 20% del solo valore del danno biologico permanente, come da corretta prassi liquidativa.
3. Sul Danno Patrimoniale
La domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro ceSSnte per l'incapacità ad attendere al lavoro domestico, formulata per la prima volta in comparsa conclusionale, è inammissibile. Tale domanda costituisce una mutatio libelli vietata, in quanto introdotta oltre le barriere preclusive del primo grado, con conseguente lesione del principio del contraddittorio. La domanda deve pertanto essere rigettata per ragioni processuali, senza entrare nel merito della sua fondatezza.
4 4. Calcolo Finale del Danno
Sulla base delle considerazioni che precedono, il danno viene così liquidato utilizzando le Tabelle di Milano 2024:
• Danno Biologico Permanente (26% - età 49 anni):
o Valore punto danno biologico: € 89.476,00
o Sofferenza soggettiva interiore (inclusa nel tabellare): € 37.581,00 (calcolato come 127.057,00 - 89.476,00)
o Sub-totale Danno Non Patrimoniale Permanente: € 127.057,00
• Personalizzazione (20% del solo danno biologico):
o € 89.476,00 x 20% = € 17.895,20
• Danno Biologico Temporaneo (valore punto € 115,00/giorno):
o I.T.T. (5 gg): 5 x € 115,00 = € 575,00
o I.T.P. 75% (120 gg): 120 x € 115,00 x 75% = € 10.350,00
o I.T.P. 50% (30 gg): 30 x € 115,00 x 50% = € 1.725,00
o I.T.P. 25% (30 gg): 30 x € 115,00 x 25% = € 862,50
o Sub-totale Danno Biologico Temporaneo: € 13.512,50
• Spese Mediche Congrue (come da CTU): € 1.846,65
(L'obiezione sulla mancata fatturazione della consulenza di parte è superata, trattandosi di spesa neceSSria all'esercizio del diritto di difesa e la cui debenza è accertata dalla CTU).
• DANNO TOTALE LORDO:
o € 127.057,00 + € 17.895,20 + € 13.512,50 + € 1.846,65 = € 160.311,35
A tale importo deve essere detratto l'acconto di € 48.412,50 percepito in data
18.11.2021 (somma di € 44.012,50 per sorte capitale e € 4.400,00 per spese legali stragiudiziali). Per una corretta imputazione, si deve devalutare il credito totale alla data del pagamento dell'acconto, sottrarre l'acconto stesso e poi rivalutare il residuo alla data odierna. Per semplicità ed economia processuale, si procede a rivalutare l'acconto alla data della presente decisione e a detrarlo dal credito già espresso in valori monetari attuali.
L'importo di € 48.412,50 versato a novembre 2021, rivalutato a oggi, equivale a circa € 55.625,96.
• IMPORTO RESIDUO DOVUTO:
o € 160.311,35 - € 55.625,96 = € 104.685,39
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo.
5. Sulle Spese di Lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.). La
5 domanda dell'attrice è stata accolta in misura significativa. Pertanto, la parte convenuta va condannata alla rifusione delle spese di lite in favore CP_1 dell'attrice. Le spese della CTU, come liquidate, devono essere poste definitivamente a carico della parte convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. ACCOGLIE parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, CONDANNA
l' in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
a corrispondere a la somma di € 104.685,39 Parte_1
(centoquattromilaseicentottantacinque/39), oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno residuo.
2. CONDANNA l' alla rifusione delle Controparte_1 spese di lite in favore dell'attrice, che si liquidano come segue : tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.835,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00
Compenso tabellare € 11.268,00
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 11.268,00
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 1.690,20
Totale € 12.958,20 oltre CONTRIBUTO UNIFICATO , IVA, CPA
3. PONE le spese della Consulenza Tecnica d'Ufficio, come già liquidate, definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Treviso, in data 11 giugno 2025.
Il Giudice
DO. Deli Luca
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