Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/06/2025, n. 2660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2660 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 6162/2023
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa NA Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel proc. R.G. n. 6162/2023 avente ad oggetto:
regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale vertente
TRA
(CF. ), rapp.to e difeso come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giuseppina Marchesano, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in atti RICORRENTE
E
(CF. ) rapp.ta e difesa come in Controparte_1 C.F._2 atti dall'Avv. Maria Teresa Saporito, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti
RESISTENTE
C O N
AVV. (CF. quale curatore Controparte_2 C.F._3 speciale del minore (22/03/2022) Persona_1
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 12.6.2025
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti del minore (22/03/2022) nato dalla relazione Persona_1 intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe.
In particolare, il sig. ha chiesto: 1) l'affido esclusivo del minore Parte_1 con collocamento presso di sé e disciplina del diritto di visita della madre;
2) la previsione a carico della madre di un assegno di mantenimento indiretto di euro
600,00 oltre alla contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie.
Alla luce della fortissima conflittualità della coppia genitoriale emergente dall'atto introduttivo e delle gravi allegazioni del ricorrente relative al trasferimento non autorizzato del minore in altra regione, il GD con il decreto di fissazione di udienza del 17.8.2025 procedeva alla nomina di un curatore speciale al minore nella persona dell'Avv. . Controparte_2
La resistente sig.ra si costituiva con comparsa del 16.10.2023 Controparte_1 chiedendo: 1) di disporre il collocamento prevalente del minore presso la madre;
2) l'affidamento congiunto del minore con regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre;
3) la previsione a carico del padre di un assegno di mantenimento indiretto di euro 1.000,00 oltre alla contribuzione nella misura del
50% alle spese straordinarie.
Il curatore speciale del minore si costituiva con comparsa del 20.10.2023 evidenziando la sussistenza di una fortissima conflittualità tra i genitori.
In data 16.11.2023 veniva effettuata la comparizione personale delle parti dinanzi al G.D. che con ordinanza del 17.11.2023 emetteva i provvedimenti provvisori disponendo, in particolare, il collocamento del minore presso la madre e l'espletamento di una CTU onde valutare l'idoneità genitoriale delle parti.
Tale ordinanza veniva reclamata ed integralmente confermata dalla Corte di
Appello con decreto n. 118/2024 del 17.1.2024.
Il CTU depositava il proprio elaborato peritale in data 14.10.2024.
Il G.D. con ordinanza del 13.11.2024, alla luce degli esiti della CTU, modificava i provvedimenti provvisori disponendo lo spostamento del minore presso la
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residenza paterna e la regolamentazione dei tempi di frequentazione con la madre.
Tale ordinanza veniva reclamata ed integralmente confermata dalla Corte di
Appello con ordinanza n. 945/2025 emessa in data 11.4.2025.
Alla udienza del 12.6.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473-bis.28 c.p.c.
A) In ordine al regime di affidamento e collocamento del minore vanno richiamate le conclusioni raggiunte dal CTU dott.ssa in quanto Per_2 pienamente condivise dal Tribunale poiché frutto di corretto metodo di indagine e di puntuale adempimento dell'incarico conferito.
Non pare inopportuno ricordare che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia – come nel caso di specie - tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non
è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
(cfr. Cass. civ., sez. VI, 2 febbraio 2015, n. 1815; Cass. civ., sez. I, 9 gennaio 2009,
n. 282; Cass. civ., sez. I, 3 aprile 2007, n. 8355).
Va, peraltro, all'uopo richiama l'ordinanza del G.D. del 13.11.2024 condividendo il
Collegio le motivazioni che hanno portato al rigetto dell'istanza di rinnovazione della CTU avanzata dalla resistente (motivazioni condivise, del resto, anche dalla
Corte di Appello nell'ordinanza n. 945/2025 del 11.4.2025).
Ebbene, la CTU dott.ssa in ordine alle competenze genitoriali delle parti Per_2 ha riferito che: “I racconti dei periziandi risentono di stili vendicativi l'uno verso l'altro e di percepiti del tutto contrastanti. Ognuno di loro riferisce aspetti caratteriali violenti e manipolatori dell'altro; i racconti sono gli stessi ma
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cambiano i protagonisti. La si racconta come vittima dipingendo il P_ R_ come carnefice mentre il assume su di sé il ruolo di vittima definendo la R_ come un soggetto violento e instabile. Di fatto l'anamnesi dei periziandi P_ mette in luce come entrambi siano sofferenti nelle relazioni a causa carenti relazioni oggettuali (il con il padre biologico, la con la madre). La R_ P_ si dimostra infatti un soggetto più attento a soddisfare le aspettative P_ dell'altro attraverso un proprio aspetto perfezionistico legato a far emergere lati di sé eccellenti con il solo scopo di essere accettata e riconosciuta socialmente.
Per ottenere ciò attua modalità compiacenti e manipolative che si sono osservate sia nei colloqui sia durante la sessione delle relazioni con il minore;
ha costantemente cercato attraverso in non verbale la compiacenza dei presenti. Ciò la rende un soggetto altamente competitivo alla ricerca dell'immediata gratificazione. L'esame di realtà benché sia conservato non è di fatto percepito.
La difficoltà nel differire la gratificazione conduce a conflitti interiori rendendola carente nel controllo sugli istinti con relativi comportamenti impulsivi, aggressivi ed ostili. Tali sentimenti non sono accettati né riconosciuti dalla perizianda e pertanto tende ad utilizzare meccanismi di difesa atti a celarli anche a sé stessa attraverso la teatralizzazione e la drammatizzazione dei vissuti.
Tale modalità è stata osservata sia durante il colloquio sia attraverso la relazione con il minore laddove si è evidenziata una modalità dominata da comportamenti istrionici e manipolativi. Tutto ciò rende superficiale la socializzazione con conseguente tensione nelle relazioni. Le tensioni relazionali e la difficoltà di esprimere adeguatamente le istanze affettive rendono disfunzionale la modalità di rapportarsi con il figlio che di fatto risulta priva di empatia, con assenza di reali emozioni, senza alcuna complicità e stereotipata. Di fatto NA attua questi meccanismi difensivi poiché riconosce in sé un reale bisogno affettivo e di dipendenza dai quali vuole preservarsi perché resi inaccettabili rispetto all'immagine che vuole offrire di sé all'esterno.
Per tutta la durata della relazione madre/minore si è osservato come la P_ attuasse una comunicazione frenetica e disorganizzata con il minore frapponendo tra sé e il figlio il filtro dei giochi e finanche la propria identità professionale a
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discapito di quella materna. Tale modalità caotica e disfunzionale ha di fatto portato il minore a sintonizzarsi con le caratteristiche personologiche e comunicative materne attraverso un gioco ripetitivo e stereotipato (ha utilizzato il timbro dell'ufficio della madre) con meccanismi sempre più frenetici e disorganizzati. Si è osservata, altresì, una modalità comunicativa piatta e povera di adeguate stimolazioni;
la era più attenta nel ricevere il consenso da P_ parte dei presenti attraverso un continuo e costante orientamento non verbale compiacente verso questi piuttosto che preoccuparsi del soddisfacimento dei bisogni affettivi del figlio. Di non poco conto il disfunzionale modo di saper contenere le angosce del piccolo nella separazione con il padre;
piuttosto R_ che accogliere adeguatamente il disagio del figlio per il suo allontanamento ha riversato sul genitore la responsabilità di averlo lasciato solo trasferendo di fatto al minore un messaggio anomalo. Tale modalità relazionale caotica ha senza dubbio interferito anche nella relazione con il partner attraverso una modulazione comunicativa distorta e confusiva;
da un lato il bisogno di affetto, dall'altro la necessità di dominare e competere rendendo il rapporto relazionale teso e altalenante. .. il ... Si dimostra … consapevole ad accettare i propri bisogni affettivi e R_ quelli altrui e di rispondere adeguatamente all'ambiente sociale con una discreta reattività alle situazioni emotive che gli permettono di reagire in modo appropriato e con capacità di adattamento. Ciò evidenzia la capacità del periziando di rispondere adeguatamente alle relazioni e di essere in grado di stabilire rapporti affettivi intimi e sani. La correlazione tra indici evidenzia altresì l'assenza di tendenze aggressive e irruenti a favore di un atteggiamento bonario, dolce e pacifico. Tali aspetti si rilevano durante i colloqui ma prevalentemente nella relazione con il minore che di fatto risulta empatica e altamente funzionale rispettando i bisogni dello stesso senza tuttavia tralasciare gli aspetti normativi ed educativi adeguati alla sua fase evolutiva. Il ha R_ realizzato un momento di relazione con il piccol coinvolgente, stimolante R_
e creativo. Attraverso un semplice gioco che ha permesso alla diade di entrare in sintonia nonché di permettere al minore di esprimersi in modo tranquillo e
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adeguatamente reattivo. Si è osservato, altresì, la capacità paterna di saper gestire correttamente l'angoscia di separazione dalla madre senza attivare sentimenti contrastanti…
In generale i criteri minimi nella valutazione delle capacità genitoriali riguardano essenzialmente la funzione di cura e protezione, la funzione riflessiva, la funzione empatica/affettiva, la funzione organizzativa e il criterio dell'accesso all'altro genitore.
Si ritiene che la figura materna sia in grado di funzionare limitatamente ai predetti criteri risultando carente nella funzione rassicurante e nel rispetto delle esigenze del minore. Le carenze in seno all riguardano anche la funzione P_ riflessiva e quella empatica/affettiva.
Relativamente al criterio di accesso all'altro genitore è opportuno evidenziare l'iniziale incapacità della resistente nel porre adeguate riflessioni sull'allontanamento improvviso del figlio minando in modo importante la relazione con la figura paterna. Per quanto, ad oggi, il padre viva una relazione con il minore in modo completo e costante, non si può non tenere conto delle fasi di ostilità e ostruzionistiche che hanno precedentemente limitato il proprio ruolo genitoriale tanto da rendersi necessario l'intervento del curatore speciale per il minore, la co-gestione del minore e il diritto di visita padre-minore. La resistente, infatti, nell'agosto 2023 trasferiva unilateralmente il domicilio del minore prima presso la nonna materna -CH), adducendo esigenze di lavoro Pt_2 urgentissime, e successivamente, nell'arco di un mese, sempre unilateralmente, effettuava altri due cambi di domicili del minore comunicandoli al resistente solo dopo averli effettuati (cfr. pec del 19.9.2023 e del 30.9.2023 agli atti); ancora, la resistente unilateralmente iscriveva il minore a un asilo nido in Pescara ( pec. del
30.10.2023; pec del 27.9.2023; cfr. Relazione nido di Pescara del 19.2.2022). In merito al diritto di visita padre-minore, inizialmente la resistente imponeva orari e limitazioni logistiche (cfr chat agli atti) esacerbando la conflittualità (cfr querela) e, così, rendendo necessario l'intervento mediativo del curatore speciale che, nell'interesse del minore, proponeva ai genitori un calendario provvisorio di incontri padre-minori a cui le parti si uniformavano (comunicazione del curatore
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del 19.10.2023). Si ritiene che le predette funzioni genitoriali ovvero i criteri minimi nella valutazione delle capacità genitoriali, che riguardano essenzialmente la funzione di cura e protezione, la funzione riflessiva, la funzione empatica/affettiva, la funzione organizzativa e il criterio dell'accesso all'altro genitore sono ampiamente garantite dal che ha dimostrato di essere R_ altamente funzionale in virtù del migliore interesse per il minore.” (cfr. pagg. 41
– 44 della relazione peritale).
Il Collegio ritiene, inoltre, pregnante quanto emerso nella sessione di osservazione delle relazioni familiari: “All'arrivo della mamma sembra R_ non preoccuparsi di lasciare il padre per andare nelle braccia materne. L P_ accogliendo il figlio, alla presenza del , dice: “PÀ poi torna non ti R_ preoccupare” – “PÀ poi torna, non piangere mi raccomando eh adesso” (n.b.
non mostra alcun turbamento); a quel punto il si allontana e il R_ R_ minore comincia a chiamare insistentemente il padre con un pianto straziante…l aggiunge: ”PÀ poi torna io lo so che vuoi stare con À”. P_
si calma ma chiede del padre mentre la madre lo rassicura che tornerà R_ presto;
alle continue richieste del bambino la madre aggiunge: “hai ragione amore abbiamo fatto un viaggio solo per stare con PÀ e mo quello è andato a prendere delle cose in macchina mo torna subito”. se pur più calmo continua a R_ chiedere del padre, la madre domanda cosa abbia fatto con il PÀ e R_ distrugge la torre costruita con il padre. La modalità di gioco del minore cambia;
non è più sereno come in precedenza e diventa più irrequieto nel gioco” (cfr. pag.
31 della relazione peritale).
Il CTU, all'esito di attenta osservazione del nucleo familiare e del minore, ha concluso ritenendo l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori la modalità di affido maggiormente atta a tutelare l'interesse del minore ed individuato il padre quale genitore più idoneo ai fini del collocamento del minore (“Nonostante le dinamiche di coppia risentano ancora di una importante conflittualità e incapacità di saper comunicare serenamente nell'interesse del figlio si ritiene che l'affidamento condiviso risponda ai migliori interessi del minore. Attesa l'età del minore e dell'importanza di ricevere, in questa fase del suo sviluppo, adeguate e
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funzionali modalità relazionali, di accudimento emotivo e di cura, si reputa che le criticità rilevate nella figura materna possano essere, al momento, poco adatte al suo corretto sviluppo psicologico ritenendo la figura paterna maggiormente idonea e funzionale. Per le considerazioni che precedono si ritiene opportuno esprimere un parere relativo al collocamento prevalente presso il padre e concedendo alla madre un diritto di visita simile a quello che attualmente è stabilito per il padre con l'eventuale possibilità di un ampliamento durante i fine settimana”, cfr. pag. 49 dell'elaborato peritale).
Conclusioni queste fatte proprie dalla curatrice speciale e recepite dal G.D. nell'ordinanza del 13.11.2024 con la quale è stato disposto il collocamento del minore presso il padre e sono stati disciplinati i tempi di permanenza presso la madre. Ordinanza integralmente confermata dalla Corte di Appello all'esito del reclamo proposto dalla resistente (“il trasferimento della madre unitamente al bambino in luogo lontano dalla residenza ha comunque in parte limitato il rapporto tra il padre e il figlio e tale compromissione non è giustificabile alla luce di quanto emerso in tema di capacità genitoriale;
non è concretamente ipotizzabile un gravissimo pregiudizio per il bambino proprio alla luce del preesistente rapporto con il padre che nonostante la lontananza ha sempre vivo il rapporto con il figlio, che proprio all'esito degli accertamenti compiuti potrà beneficiare della vicinanza del padre pur conservando il suo rapporto con la madre.” cfr. pag. 20 ordinanza n. 945/2025).
Il Tribunale sottolinea, peraltro, che gli esiti dei sei mesi di osservazione successiva all'effettiva attuazione dello spostamento del piccolo presso la R_ residenza paterna, confermano la piena rispondenza all'interesse del minore della soluzione indicata dal CTU e recepita da
[...]
, emerge dalle relazioni del 13.2.2025 e del 8.5.2025 della scuola CP_3 dell'infanzia ove il bambino è stato iscritto (“L'Albero della vita” di Scafati) prodotte dal curatore speciale del minore che si è positivamente inserito R_ nel nuovo contesto scolastico e sociale.
Ancora, negli ultimi mesi il regime di affido condiviso tra i genitori ha dato prova di buon funzionamento grazie all'impegno ad una maggiore collaborazione
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profuso da entrambi: invero, da un lato, il padre ha acconsentito a che il minore restasse con la madre anche in giorni ulteriori e diversi da quelli previsti e, dall'altro, la madre ha acconsentito a che il minore potesse fare un breve viaggio in Spagna con il padre in occasione del ponte del primo maggio.
In definitiva, il Tribunale ritiene di dover confermare l'affido congiunto del minore con collocamento presso il padre e tempi di frequentazione della madre come da ordinanza del 13.11.2024.
B) Com'è noto, l'obbligo di mantenimento dei minori da parte dei genitori ha carattere inderogabile indipendentemente dalla situazione economica degli stessi ed anche laddove vi sia uno stato di disoccupazione dei soggetti obbligati, vigendo un obbligo normativamente previsto ex art 147, 148 e 155 c.c. ragion per cui la determinazione giudiziale deve avvenire comunque, addirittura anche in assenza di specifica domanda.
La quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio, a carico del genitore non collocatario, non può prescindere da una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi più ampia che contempli le esigenze attuali del minore, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio/convivenza,
i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi (art. 337 -ter c.c.), nel rispetto del principio di proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche (cfr. da
Cass. civ., sez. VI, 16/09/2020, n. 19299).
Nel caso di specie è emerso che:
1) il , di anni 39, svolge l'attività di medico di base, cardiologo e medico dello R_ sport;
ha dichiarato per l'anno di imposta 2019 un reddito di 28.774,00 euro, per l'anno di imposta 2020 un reddito di 38.374,00 euro, per l'anno di imposta 2021 un reddito di 38.399,00 euro e per l'anno di imposta 2022 un reddito di 56.020,00 euro;
al 27.6.2023 aveva una giacenza sul proprio c/c di circa 73.000,00 euro;
attualmente vive presso i di lui genitori e non soffre costi di alloggio;
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2) la di anni 40, svolge l'attività di dirigente medico presso l'unità P_ territoriale di Pescara dell;
percepisce uno stipendio netto di circa CP_4
2.700,00 euro;
ha dichiarato per l'anno di imposta 2020 un reddito imponibile di
52.617,00 euro, per l'anno di imposta 2021 un reddito imponibile di 56.679,00 euro;
al 30.9.2023 aveva una giacenza sul proprio c/c di circa 162.000,00 euro;
è proprietaria di un immobile in locato a terzi per un canone di 520,00 euro;
Pt_2 attualmente vive in un immobile condotto in locazione pagando un canone di
500,00 euro;
dovrà affrontare costi di viaggio e di alloggio onde poter vedere il minore.
Alla luce di quanto emerso, il Tribunale ritiene di dover determinare in euro
350,00 l'assegno di mantenimento indiretto a carico della madre oltre alla contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie.
All'uopo appare opportuno evidenziare che devono qualificarsi come spese straordinarie – in quanto tali escluse dall'importo dell'assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal – a titolo esemplificativo: esami diagnostici, CP_5 analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie - e dunque nell'assegno di mantenimento - tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute
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per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco) (in tal senso v. Trib. Roma, sez. I, 01/08/2019, n. 15955, in
De Jure).
C) La natura delle questioni affrontate e l'esito del giudizio consentono l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe indicata, così provvede:
- affida il minore (22.3.2022) congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori con residenza privilegiata presso il padre;
- dispone che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
- dispone che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute siano assunte di comune accordo;
- dispone che i genitori debbano reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla prole;
- salvo diverso accordo tra i genitori:
▪ la madre potrà tenere con se il figlio minore a fine settimana alternati dal venerdì dall'orario di uscita di scuola (con prelievo da parte della madre direttamente presso l'istituto frequentato dal minore) o dalle ore 10:00 (in periodo non scolastico) sino alle ore 19:30 della domenica con riaccompagnamento al domicilio paterno;
nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza del padre, la madre potrà tenere con se il minore il venerdì dall'orario di uscita di scuola (con prelievo da parte della madre direttamente presso l'istituto frequentato dal minore) o dalle ore 10:00 (in periodo non scolastico) sino al mattino successivo con riaccompagnamento all'asilo (o al domicilio paterno entro le ore 9:00);
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▪ durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno il minore trascorrerà i giorni 23-26 dicembre con un genitore e 30 dicembre – 2 gennaio con l'altro alternandosi i genitori di anno in anno;
per le prossime festività il minore resterà nei giorni 23-25 dicembre 2024 con la madre, nei giorni 30.12.2024- 2.1.2025 con il padre e nei giorni 3.1.2025 – 6.1.2025 (fino alle ore 18:00) con la madre;
▪ durante le festività pasquali, il minore trascorrerà il weekend dal venerdì alla domenica delle Palme con un genitore e il weekend dal sabato al Lunedì in Albis con l'altro, alternandosi i genitori di anno in anno;
il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co- residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive il minore trascorrerà un periodo di 7 giorni consecutivi nei mesi di giugno, luglio ed agosto con ciascun genitore, periodi che verranno dai medesimi concordati entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno il minore – in mancanza di un accordo per un festeggiamento congiunto - consumerà un pasto con ognuno dei genitori che si alterneranno tra loro nei pasti di anno in anno;
il minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del PÀ; il minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma;
▪ la madre nei weekend di sua spettanza o nei periodi festivi o estivi in cui può tenere il piccolo per più giorni consecutivi potrà portarlo R_ presso la sua residenza dandone comunicazione al padre;
- determina in euro 350,00 oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat
l'assegno di mantenimento indiretto per il minore a carico della sig.ra P_ da versarsi entro il 5 di ogni mese in favore del sig. ;
[...] Parte_1
- dispone che entrambi i genitori provvedano al pagamento delle spese straordinarie contratte nell'interesse del figlio minore nella misura del 50% ciascuno;
- conferma la liquidazione delle spese di CTU operata con decreto del 15.10.2024
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 16.6.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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