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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 06/03/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-INABILITAZIONI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Massimo Vaccari Giudice Relatore
dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5073/2022
avente ad oggetto: Disconoscimento di figlio naturale (art. 250, 233, 244 c.c.)
promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. BALBO ALBERTO, ATTORE, come da mandato difensivo in atti;
ATTORE
pagina 1 di 6 contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. FORESTI ENRICO, rinunciante al mandato
(c.f. ) con il patrocinio Controparte_2 C.F._3
dell'avv. ROBERTA LIBERATI
CONVENUTI
Con l'intervento in causa di
(C.F. , in persona del Controparte_3 C.F._4
curatore speciale avv. BENCIOLINI SILVIA
INTERVENUTO
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero nella persona del Procuratore
della Repubblica del Tribunale di Verona.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza di p.c. depositate il 10.7.2024
Per parte convenuta : come da comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta pagina 2 di 6 Per parte convenuta : come da note di trattazione Controparte_2
scritta in sostituzione di udienza di p.c. depositate il 10.7.2024
Per il curatore speciale della minore: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza di p.c. depositate il 10.7.2024
Per il PM: Nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Osserva in via pregiudiziale il Collegio va dichiarato il difetto di legittimazione attiva del a proporre l'impugnazione in esame, Parte_1
trattandosi di profilo che ben può essere oggetto di rilievo officioso da parte del giudice.
Infatti secondo l'interpretazione consolidata dell'art. 263 c.c. “Nel giudizio di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità ex art. 263 c.c., il presunto padre naturale non è legittimato ad intervenire nel giudizio, né in qualità di interveniente autonomo né di interveniente adesivo, essendo egli portatore di un mero interesse di fatto all'esito del giudizio, e non di un interesse giuridico a sostenere le ragioni dell'una o dell'altra parte,
direttamente correlato ai vantaggi e agli svantaggi che giudicato potrebbe determinare nella sua sfera giuridica” (così Cass. 22.6.2018 n. 20953, ma si vedano anche Cass.
9.6.2005 n. 12167 e Cass. 15.11.2001 n. 14315).
pagina 3 di 6 Avendo il Tribunale già interpretato in tal senso la norma in precedenti pronunce e non avendo l'attore addotto argomenti a sostegno della propria legittimazione che possano indurre ad un ripensamento, deve essere dichiarato il suo difetto di legittimazione a proporre il presente giudizio con conseguente inammissibilità della sua domanda.
L'impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento di paternità della minore , effettuato dal convenuto è Controparte_3 Controparte_1
stata però fatta propria sia dal curatore speciale della minore, fin da quando lo stesso si è costituito in giudizio, che dal P.M., ed entrambi tali parti parti sono indubbiamente legittimati a tanto ciò cosicchè essa può essere esaminata nel merito.
Orbene essa è fondata, e merita pertanto di essere accolta, alla luce delle incontestate risultanze delle indagini genetiche espletate nel corso del giudizio, che hanno consentito di accertare che il è il padre Parte_1
biologico di . CP_3
L'accoglimento dell'impugnazione del riconoscimento comporta la perdita da parte della minore del cognome dell'autore del riconoscimento.
Ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 3-11-2000 n° 396 (nuovo ordinamento dello stato civile) la sentenza dovrà essere annotata nell'atto di nascita da parte dell'ufficiale dello stato civile, previa comunicazione della stessa – dopo il pagina 4 di 6 passaggio in giudicato - a cura del Procuratore della Repubblica o notificazione della stessa a cura degli interessati.
La causa va rimessa sul ruolo con separata, contestuale ordinanza al fine di consentire il passaggio in giudicato della presente sentenza e,
conseguentemente, di provvedere sulla conseguente domanda dell'attore,
anch'essa fatta propria dal curatore speciale della minore e dal P.M., di accertamento dello status di padre della minore del nonché sulla Parte_1
eventuale imposizione, ex officio, di un obbligo di contribuzione al mantenimento della minore a carico del padre.
La liquidazione delle spese di lite va riservata alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara il difetto di legittimazione attiva del a proporre il Parte_1
presente giudizio e l'inammissibilità delle domande dallo stesso proposte;
2) In accoglimento della domanda fatta propria dal curatore speciale del minore e dal P.M. dichiara che la minore non è Controparte_3
figlia di autore del riconoscimento, con conseguente Controparte_1
eliminazione di tale cognome dall'atto di nascita della minore;
3) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ANGIARI (Vr)
pagina 5 di 6 l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di nascita della minore (atto n°3 parte I serie A anno 2020);
4) Spese al definitivo.
Provvede con separata ordinanza sull'ulteriore corso del giudizio.
Verona, 18/02/2025
Il Giudice Estensore
dott. Massimo Vaccari
La Presidente
dott. Antonella Guerra
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-INABILITAZIONI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Massimo Vaccari Giudice Relatore
dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5073/2022
avente ad oggetto: Disconoscimento di figlio naturale (art. 250, 233, 244 c.c.)
promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. BALBO ALBERTO, ATTORE, come da mandato difensivo in atti;
ATTORE
pagina 1 di 6 contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. FORESTI ENRICO, rinunciante al mandato
(c.f. ) con il patrocinio Controparte_2 C.F._3
dell'avv. ROBERTA LIBERATI
CONVENUTI
Con l'intervento in causa di
(C.F. , in persona del Controparte_3 C.F._4
curatore speciale avv. BENCIOLINI SILVIA
INTERVENUTO
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero nella persona del Procuratore
della Repubblica del Tribunale di Verona.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza di p.c. depositate il 10.7.2024
Per parte convenuta : come da comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta pagina 2 di 6 Per parte convenuta : come da note di trattazione Controparte_2
scritta in sostituzione di udienza di p.c. depositate il 10.7.2024
Per il curatore speciale della minore: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza di p.c. depositate il 10.7.2024
Per il PM: Nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Osserva in via pregiudiziale il Collegio va dichiarato il difetto di legittimazione attiva del a proporre l'impugnazione in esame, Parte_1
trattandosi di profilo che ben può essere oggetto di rilievo officioso da parte del giudice.
Infatti secondo l'interpretazione consolidata dell'art. 263 c.c. “Nel giudizio di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità ex art. 263 c.c., il presunto padre naturale non è legittimato ad intervenire nel giudizio, né in qualità di interveniente autonomo né di interveniente adesivo, essendo egli portatore di un mero interesse di fatto all'esito del giudizio, e non di un interesse giuridico a sostenere le ragioni dell'una o dell'altra parte,
direttamente correlato ai vantaggi e agli svantaggi che giudicato potrebbe determinare nella sua sfera giuridica” (così Cass. 22.6.2018 n. 20953, ma si vedano anche Cass.
9.6.2005 n. 12167 e Cass. 15.11.2001 n. 14315).
pagina 3 di 6 Avendo il Tribunale già interpretato in tal senso la norma in precedenti pronunce e non avendo l'attore addotto argomenti a sostegno della propria legittimazione che possano indurre ad un ripensamento, deve essere dichiarato il suo difetto di legittimazione a proporre il presente giudizio con conseguente inammissibilità della sua domanda.
L'impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento di paternità della minore , effettuato dal convenuto è Controparte_3 Controparte_1
stata però fatta propria sia dal curatore speciale della minore, fin da quando lo stesso si è costituito in giudizio, che dal P.M., ed entrambi tali parti parti sono indubbiamente legittimati a tanto ciò cosicchè essa può essere esaminata nel merito.
Orbene essa è fondata, e merita pertanto di essere accolta, alla luce delle incontestate risultanze delle indagini genetiche espletate nel corso del giudizio, che hanno consentito di accertare che il è il padre Parte_1
biologico di . CP_3
L'accoglimento dell'impugnazione del riconoscimento comporta la perdita da parte della minore del cognome dell'autore del riconoscimento.
Ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 3-11-2000 n° 396 (nuovo ordinamento dello stato civile) la sentenza dovrà essere annotata nell'atto di nascita da parte dell'ufficiale dello stato civile, previa comunicazione della stessa – dopo il pagina 4 di 6 passaggio in giudicato - a cura del Procuratore della Repubblica o notificazione della stessa a cura degli interessati.
La causa va rimessa sul ruolo con separata, contestuale ordinanza al fine di consentire il passaggio in giudicato della presente sentenza e,
conseguentemente, di provvedere sulla conseguente domanda dell'attore,
anch'essa fatta propria dal curatore speciale della minore e dal P.M., di accertamento dello status di padre della minore del nonché sulla Parte_1
eventuale imposizione, ex officio, di un obbligo di contribuzione al mantenimento della minore a carico del padre.
La liquidazione delle spese di lite va riservata alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara il difetto di legittimazione attiva del a proporre il Parte_1
presente giudizio e l'inammissibilità delle domande dallo stesso proposte;
2) In accoglimento della domanda fatta propria dal curatore speciale del minore e dal P.M. dichiara che la minore non è Controparte_3
figlia di autore del riconoscimento, con conseguente Controparte_1
eliminazione di tale cognome dall'atto di nascita della minore;
3) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ANGIARI (Vr)
pagina 5 di 6 l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di nascita della minore (atto n°3 parte I serie A anno 2020);
4) Spese al definitivo.
Provvede con separata ordinanza sull'ulteriore corso del giudizio.
Verona, 18/02/2025
Il Giudice Estensore
dott. Massimo Vaccari
La Presidente
dott. Antonella Guerra
pagina 6 di 6