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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/06/2025, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 22417/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Serafina Aceto Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 22417/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CARBONE ALESSANDRA PAOLA che li rappresenta e difende ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in RIVALTA il Parte_1 Parte_2
10/11/2007.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 10/05/2011 e il 06/05/2008. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 24/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento dei figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la residenza materna.
DISPONE, quanto alla regolamentazione dei diritti di frequentazione, che il padre possa tenere con sé i figli minori almeno per tre week end al mese dal venerdì sera alla domenica sera, compatibilmente con le proprie esigenze lavorative e nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali di e Per_1 Per_2 nonché nel rispetto delle loro volontà. Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli, nonché nel rispetto delle loro volontà. Qualora il sig. fosse impossibilitato a tenere presso di sé i figli minori nei giorni di sua Pt_2 spettanza, egli potrà recuperare tali modalità di permanenza in un successivo periodo da individuarsi in accordo con la madre.
I figli minori trascorreranno alternativamente con ciascun genitore le festività natalizie, pasquali e tutte le altre feste nazionali, le vacanze estive per 15 giorni anche non consecutivi insieme alla madre e per 15 giorni anche non consecutivi insieme al padre, nel periodo che va da giugno a settembre.
Le vacanze estive verranno programmate di comune accordo tra i genitori, con congruo anticipo e comunque entro e non oltre il 30/05 di ogni anno, tenuto conto degli impegni lavorativi di entrambi e delle esigenze dei minori.
Nel caso in cui, in via del tutto eccezionale, uno dei due genitori non dovesse essere in grado di trascorrere con i figli minori nel periodo indicato, lo stesso s'impegna a comunicare tempestivamente all'altro la pagina 2 di 4 nuova disponibilità e il nuovo periodo di vacanze.
Ciascun genitore s'impegna a comunicare all'altro indirizzo e località ove intenderà trascorrere le vacanze estive con i figli minori.
DISPONE a carico del sig. il versamento in favore della sig.ra della somma di mensile Pt_2 Pt_1 di € 250,00, rivalutabile ogni anno secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento di entrambi i figli minori e Tale importo sarà da versare entro ultimo giorno di ogni Per_1 Per_2 mese in un'unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della sig.ra oppure Pt_1 mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla sig.ra stessa. Pt_1
DISPONE a carico del sig. il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse Pt_2 dei figli minori e così come suddivise e disciplinate dal Protocollo d'Intesa del Per_1 Per_2 15/03/20216 tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Torino, dietro presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale dei figli. I conteggi relativi alle spese extra assegno di mantenimento dovranno essere effettuati con cadenza mensile. La madre sarà tenuta ad inviare il deconto con i relativi giustificativi entro il giorno 20 di ogni mese al padre, il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta.
DISPONE che il sig. sia obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse dei figli Pt_2
e fintanto che gli stessi non raggiungeranno la piena autosufficienza economica. Per_1 Per_2
PRENDE ATTO che l'Assegno Unico Universale sarà percepito in modo esclusivo dalla sig.ra Pt_1
Quanto alla detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF, questa sarà operata in modo esclusivo dalla sig.ra Anche gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Pt_1
Ente pubblico o privato relativamente a spese scolastiche e/o sanitarie della prole andranno a beneficio esclusivo della sig.ra Pt_1
PRENDE ATTO che i coniugi si danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui ciascuno di essi provvederà al proprio mantenimento.
PRENDE ATTO che le parti concordemente dichiarano che i complementi di arredo ed in genere tutti i beni mobili presenti all'interno della casa coniugale restano in proprietà alla moglie, salvo diversi accordi.
PRENDE ATTO che le parti sono d'accordo che la sig.ra continuerà a pagare sino ad estinzione Pt_1 il finanziamento acceso presso Unicredit Spa;
filiale di Rivalta, per la ristrutturazione dell'ex casa coniugale, oggi venduta, mentre il sig. continuerà a pagare sino ad estinzione il finanziamento Pt_2 acceso presso Findomestic, filiale di Torino, piazza Rivoli, di cui la sig.ra è garante, per Pt_1 l'acquisto della vettura attualmente di proprietà della sig.ra Pt_1
A tacitazione di ogni ulteriore pretesa, la parti concordemente pattuiscono che la sig.ra verserà Pt_1 al sig. la somma di euro 5.500,00 al momento del deposito del presente ricorso a titolo di rimborso Pt_2 di parte del suddetto finanziamento acceso presso Findomestic per l'acquisto dell'autovettura.
Il sig. s'impegna quindi a manlevare la sig.ra da qualsivoglia azione per il recupero del Pt_2 Pt_1 credito/esecutiva azionata da Findomestic nel caso di mancato pagamento del finanziamento di cui al capoverso precedente.
PRENDE ATTO dare atto che i coniugi dichiarano di avere già risolto ogni altra pendenza economica e per l'effetto dichiarano di non avere null'altro da pretendere l'uno dall'altra, ad eccezione di quanto determinato ai punti precedenti.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del pagina 3 di 4 giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 9/6/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Serafina Aceto Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 22417/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CARBONE ALESSANDRA PAOLA che li rappresenta e difende ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in RIVALTA il Parte_1 Parte_2
10/11/2007.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 10/05/2011 e il 06/05/2008. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 24/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento dei figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la residenza materna.
DISPONE, quanto alla regolamentazione dei diritti di frequentazione, che il padre possa tenere con sé i figli minori almeno per tre week end al mese dal venerdì sera alla domenica sera, compatibilmente con le proprie esigenze lavorative e nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali di e Per_1 Per_2 nonché nel rispetto delle loro volontà. Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli, nonché nel rispetto delle loro volontà. Qualora il sig. fosse impossibilitato a tenere presso di sé i figli minori nei giorni di sua Pt_2 spettanza, egli potrà recuperare tali modalità di permanenza in un successivo periodo da individuarsi in accordo con la madre.
I figli minori trascorreranno alternativamente con ciascun genitore le festività natalizie, pasquali e tutte le altre feste nazionali, le vacanze estive per 15 giorni anche non consecutivi insieme alla madre e per 15 giorni anche non consecutivi insieme al padre, nel periodo che va da giugno a settembre.
Le vacanze estive verranno programmate di comune accordo tra i genitori, con congruo anticipo e comunque entro e non oltre il 30/05 di ogni anno, tenuto conto degli impegni lavorativi di entrambi e delle esigenze dei minori.
Nel caso in cui, in via del tutto eccezionale, uno dei due genitori non dovesse essere in grado di trascorrere con i figli minori nel periodo indicato, lo stesso s'impegna a comunicare tempestivamente all'altro la pagina 2 di 4 nuova disponibilità e il nuovo periodo di vacanze.
Ciascun genitore s'impegna a comunicare all'altro indirizzo e località ove intenderà trascorrere le vacanze estive con i figli minori.
DISPONE a carico del sig. il versamento in favore della sig.ra della somma di mensile Pt_2 Pt_1 di € 250,00, rivalutabile ogni anno secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento di entrambi i figli minori e Tale importo sarà da versare entro ultimo giorno di ogni Per_1 Per_2 mese in un'unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della sig.ra oppure Pt_1 mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla sig.ra stessa. Pt_1
DISPONE a carico del sig. il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse Pt_2 dei figli minori e così come suddivise e disciplinate dal Protocollo d'Intesa del Per_1 Per_2 15/03/20216 tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Torino, dietro presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale dei figli. I conteggi relativi alle spese extra assegno di mantenimento dovranno essere effettuati con cadenza mensile. La madre sarà tenuta ad inviare il deconto con i relativi giustificativi entro il giorno 20 di ogni mese al padre, il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta.
DISPONE che il sig. sia obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse dei figli Pt_2
e fintanto che gli stessi non raggiungeranno la piena autosufficienza economica. Per_1 Per_2
PRENDE ATTO che l'Assegno Unico Universale sarà percepito in modo esclusivo dalla sig.ra Pt_1
Quanto alla detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF, questa sarà operata in modo esclusivo dalla sig.ra Anche gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Pt_1
Ente pubblico o privato relativamente a spese scolastiche e/o sanitarie della prole andranno a beneficio esclusivo della sig.ra Pt_1
PRENDE ATTO che i coniugi si danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui ciascuno di essi provvederà al proprio mantenimento.
PRENDE ATTO che le parti concordemente dichiarano che i complementi di arredo ed in genere tutti i beni mobili presenti all'interno della casa coniugale restano in proprietà alla moglie, salvo diversi accordi.
PRENDE ATTO che le parti sono d'accordo che la sig.ra continuerà a pagare sino ad estinzione Pt_1 il finanziamento acceso presso Unicredit Spa;
filiale di Rivalta, per la ristrutturazione dell'ex casa coniugale, oggi venduta, mentre il sig. continuerà a pagare sino ad estinzione il finanziamento Pt_2 acceso presso Findomestic, filiale di Torino, piazza Rivoli, di cui la sig.ra è garante, per Pt_1 l'acquisto della vettura attualmente di proprietà della sig.ra Pt_1
A tacitazione di ogni ulteriore pretesa, la parti concordemente pattuiscono che la sig.ra verserà Pt_1 al sig. la somma di euro 5.500,00 al momento del deposito del presente ricorso a titolo di rimborso Pt_2 di parte del suddetto finanziamento acceso presso Findomestic per l'acquisto dell'autovettura.
Il sig. s'impegna quindi a manlevare la sig.ra da qualsivoglia azione per il recupero del Pt_2 Pt_1 credito/esecutiva azionata da Findomestic nel caso di mancato pagamento del finanziamento di cui al capoverso precedente.
PRENDE ATTO dare atto che i coniugi dichiarano di avere già risolto ogni altra pendenza economica e per l'effetto dichiarano di non avere null'altro da pretendere l'uno dall'altra, ad eccezione di quanto determinato ai punti precedenti.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del pagina 3 di 4 giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 9/6/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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