TRIB
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 30/06/2025, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice sentito il Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1897 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale pendente
TRA
(c.f.: rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Roberto Laghi
RICORRENTE
E
(c.f.: ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_1 C.F._2 dall'Avv. Michele Diodati
RESISTENTE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/10/2024, ha agito in giudizio per la Parte_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia RE , nata il [...], dalla relazione con , riconosciuta da Per_1 CP_1
entrambi i genitori.
Costituitasi la resistente, le parti hanno raggiunto un accordo per la definizione della controversia alle seguenti condizioni: “ 1. La figlia RE sarà affidata congiuntamente ad ambedue i genitori con collocazione presso l'abitazione materna sita in Castrovillari al Corso Calabria n°109/A;
2. Le parti espressamente concordano (in considerazione della circostanza che il padre svolge l'attività di operaio al Nord Italia in Correggio) che il padre possa esercitare il diritto di visita nei confronti della figlia ogni volta in cui soggiornerà in
Calabria (e comunque non più di due volte al mese), con preavviso telefonico alla madre di almeno 12 giorni.
Nei detti giorni il padre potrà visitare e tenere con sé la figlia il pomeriggio dalle ore
16:30 alle ore 19:00 alla presenza della madre fino al compimento del terzo anno di età. Compiuto il terzo anno di età, la madre si premurerà di favorire l'incontro trascorrendo circa un'ora con la figlia alla presenza del padre per poi Persona_2
facilitare l'allontanamento della piccola con il papà che trascorrerà il resto del Per_1
tempo con lei da solo;
Stante la tenera età della bambina fino al compimento del quinto anno di età non potrà essere previsto alcun pernottamento con il padre.
Prima del compimento del quinto anno di età, le parti unitamente ai propri legali, andranno ad elaborare un nuovo piano genitoriale tenuto conto delle esigenze della RE e dell'evoluzione del rapporto padre/figlia.
a- La bambina potrà frequentare i nonni paterni e gli zii paterni negli stessi giorni ed orari in cui è affidata al padre alla presenza della madre fino al compimento del terzo anno di età. Compiuto il terzo anno di età, la madre si premurerà di favorire l'incontro figlia/padre trascorrendo circa un'ora con la figlia alla presenza del padre per poi facilitare l'allontanamento della piccola con il papà che trascorrerà il resto del Per_1
tempo con lei da solo;
Nel periodo natalizio e/o pasquale: il dovrà comunicare con almeno 20 giorni di Pt_1
anticipo alla madre se si recherà in Calabria e i giorni di permanenza specificando se tra essi rientrino il Natale, il Capodanno e l'Epifania, il giorno di Pasqua in modo da consentire alla madre di organizzarsi per garantire alla piccola di incontrare il Per_1
padre alla presenza della madre fino al compimento del terzo anno di età. Compiuto il terzo anno di età, la madre si premurerà di favorire l'incontro figlia/padre trascorrendo circa un'ora con la figlia alla presenza del padre per poi facilitare l'allontanamento della piccola con il papà che trascorrerà il resto del tempo con lei da solo. Per_1
La madre comunicherà al padre se l'incontro con avverrà la mattina dalle 9:30 Per_1
alle 12:30 o il pomeriggio dalle 16:30 alle 19:00.
Nel giorno del compleanno: i genitori potranno organizzare il compleanno della bambina insieme consentendo la partecipazione sia dei parenti paterni che materni.
In difetto di accordo, il dovrà comunicare con almeno 20 giorni di anticipo alla Pt_1
madre se il giorno del compleanno si troverà in Calabria in modo da consentire alla madre di organizzarsi per garantire alla piccola di incontrare il padre alla Per_1
presenza della madre fino al compimento del terzo anno di età. Compiuto il terzo anno di età, la madre si premurerà di favorire l'incontro figlia/padre trascorrendo circa un'ora con la figlia alla presenza del padre per poi facilitare l'allontanamento della piccola con il papà che trascorrerà il resto del tempo con lei da solo. Per_1
Per la festa del papà: il dovrà comunicare con almeno 20 giorni di anticipo alla Pt_1
madre se il giorno della festa del papà si troverà in Calabria in modo da consentire alla madre di organizzarsi per garantire alla piccola di incontrare il padre alla Per_1
presenza della madre fino al compimento del terzo anno di età. Compiuto il terzo anno di età, la madre si premurerà di favorire l'incontro figlia/padre trascorrendo circa un'ora con la figlia alla presenza del padre per poi facilitare l'allontanamento della piccola con il papà che trascorrerà il resto del tempo con lei da solo. Per_1
Nelle vacanze estive: il dovrà comunicare entro il 15 giugno di ogni anno alla Pt_1
madre i giorni che trascorrerà in Calabria al fine da consentire alla madre di organizzarsi per garantire alla piccola di incontrare il padre alla presenza della Per_1
madre fino al compimento del terzo anno di età. Compiuto il terzo anno di età, la madre si premurerà di favorire l'incontro figlia/padre trascorrendo circa un'ora con la figlia alla presenza del padre per poi facilitare l'allontanamento della piccola con il papà Per_1
che trascorrerà il resto del tempo con lei da solo. Il padre eserciterà il diritto di visita per un periodo di 14 giorni consecutivi (nel mese di agosto) con l'impegno della SI.ra a trattenersi nell'hinterland del territorio CP_1
castrovillarese per i giorni concordati. Gli incontri con il padre si terranno o la mattina
(dalle ore 9:30 alle 12:30) o nel pomeriggio (dalle ore 16:30 alle 19:00). Il citato periodo, su accordo delle parti, potrà essere anche ampliato.
Nel caso di spostamenti e viaggi della RE con la madre: se lo spostamento o il viaggio avvengono al di fuori del territorio nazionale sarà necessario il consenso dell'altro genitore, mentre per gli spostamenti o viaggi nel territorio nazionale e/o fuori
Calabria, la madre sarà libera di effettuarli senza alcun consenso da parte del padre, dandone comunque previa comunicazione allo stesso.
Nei giorni in cui il padre si trova fuori regione o, più in generale, nei giorni in cui il padre non esercita il diritto di visita, questo potrà intrattenere una videochiamata e/o telefonata giornaliera con la RE o la mattina tra le ore 11:00 e 12:00, o nel pomeriggio tra le 18:00 e le 19:00.
Nel caso in cui per qualsiasi motivo o imprevisto non sarà possibile effettuare la videochiamata/telefonata nell'orario pattuito, la madre si impegna a comunicarlo a mezzo WhatsApp al padre e la stessa verrà recuperata in altro orario.
Il , al di fuori degli orari stabiliti dal giudice o diversamente pattuiti per iscritto dalle Pt_1
parti, deve astenersi dal contattare la sig.ra CP_1
b- I genitori prestano il loro consenso per il rilascio del passaporto, nonché della carta d'identità a favore della figlia RE.
c- I genitori prenderanno di comune accordo le decisioni relative alla cura, all'istruzione, ed all'educazione della figlia RE e, comunque, la madre si impegna a comunicare al padre ogni notizia relativa all'istruzione, allo stato di salute ed alla situazione pediatrica della RE.
d- La madre prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza della RE ed informerà al più presto l'altro genitore.
e- Il sig. si obbliga al versamento mensile della somma pari ad euro Parte_1
150,00 (centocinquanta/00) in favore della figlia RE quale contributo al mantenimento ordinario, con aggiornamento in ragione delle variazioni ISTAT, e sarà corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato alla sig.ra con IBAN: [...]. CP_1
f- L'assegno unico familiare sarà integralmente percepito dalla SI.ra . CP_1
g- Saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del cinquanta per cento (50%) ciascuno le spese straordinarie, debitamente documentate, relative alla RE.
h- Per quanto attiene l'individuazione e specificazione delle spese straordinarie, nonché per ogni altro aspetto ivi disciplinato, si rimanda alle Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare approvate dal CNF in data 29.11.2017, che devono intendersi trascritte e considerate parte integrante del presente atto.”
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e sono conformi all'interesse della RE, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
In considerazione dell'accordo raggiunto tra le parti le spese di lite sono interamente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile iscritta al n. 1897 Registro Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. DISPONE che i rapporti tra i genitori e in relazione Parte_1 CP_1
alla figlia RE , nata in data [...], siano disciplinati alla Persona_3
stregua delle condizioni sopra riportate, da intendersi in questa sede integralmente trascritte;
2. COMPENSA interamente le spese di lite.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 30/6/2025. La Giudice rel.- est.
Dott.ssa Graziuso Simona
Il Presidente
Dott. Gaetano Laviola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice sentito il Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1897 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale pendente
TRA
(c.f.: rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Roberto Laghi
RICORRENTE
E
(c.f.: ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_1 C.F._2 dall'Avv. Michele Diodati
RESISTENTE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/10/2024, ha agito in giudizio per la Parte_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia RE , nata il [...], dalla relazione con , riconosciuta da Per_1 CP_1
entrambi i genitori.
Costituitasi la resistente, le parti hanno raggiunto un accordo per la definizione della controversia alle seguenti condizioni: “ 1. La figlia RE sarà affidata congiuntamente ad ambedue i genitori con collocazione presso l'abitazione materna sita in Castrovillari al Corso Calabria n°109/A;
2. Le parti espressamente concordano (in considerazione della circostanza che il padre svolge l'attività di operaio al Nord Italia in Correggio) che il padre possa esercitare il diritto di visita nei confronti della figlia ogni volta in cui soggiornerà in
Calabria (e comunque non più di due volte al mese), con preavviso telefonico alla madre di almeno 12 giorni.
Nei detti giorni il padre potrà visitare e tenere con sé la figlia il pomeriggio dalle ore
16:30 alle ore 19:00 alla presenza della madre fino al compimento del terzo anno di età. Compiuto il terzo anno di età, la madre si premurerà di favorire l'incontro trascorrendo circa un'ora con la figlia alla presenza del padre per poi Persona_2
facilitare l'allontanamento della piccola con il papà che trascorrerà il resto del Per_1
tempo con lei da solo;
Stante la tenera età della bambina fino al compimento del quinto anno di età non potrà essere previsto alcun pernottamento con il padre.
Prima del compimento del quinto anno di età, le parti unitamente ai propri legali, andranno ad elaborare un nuovo piano genitoriale tenuto conto delle esigenze della RE e dell'evoluzione del rapporto padre/figlia.
a- La bambina potrà frequentare i nonni paterni e gli zii paterni negli stessi giorni ed orari in cui è affidata al padre alla presenza della madre fino al compimento del terzo anno di età. Compiuto il terzo anno di età, la madre si premurerà di favorire l'incontro figlia/padre trascorrendo circa un'ora con la figlia alla presenza del padre per poi facilitare l'allontanamento della piccola con il papà che trascorrerà il resto del Per_1
tempo con lei da solo;
Nel periodo natalizio e/o pasquale: il dovrà comunicare con almeno 20 giorni di Pt_1
anticipo alla madre se si recherà in Calabria e i giorni di permanenza specificando se tra essi rientrino il Natale, il Capodanno e l'Epifania, il giorno di Pasqua in modo da consentire alla madre di organizzarsi per garantire alla piccola di incontrare il Per_1
padre alla presenza della madre fino al compimento del terzo anno di età. Compiuto il terzo anno di età, la madre si premurerà di favorire l'incontro figlia/padre trascorrendo circa un'ora con la figlia alla presenza del padre per poi facilitare l'allontanamento della piccola con il papà che trascorrerà il resto del tempo con lei da solo. Per_1
La madre comunicherà al padre se l'incontro con avverrà la mattina dalle 9:30 Per_1
alle 12:30 o il pomeriggio dalle 16:30 alle 19:00.
Nel giorno del compleanno: i genitori potranno organizzare il compleanno della bambina insieme consentendo la partecipazione sia dei parenti paterni che materni.
In difetto di accordo, il dovrà comunicare con almeno 20 giorni di anticipo alla Pt_1
madre se il giorno del compleanno si troverà in Calabria in modo da consentire alla madre di organizzarsi per garantire alla piccola di incontrare il padre alla Per_1
presenza della madre fino al compimento del terzo anno di età. Compiuto il terzo anno di età, la madre si premurerà di favorire l'incontro figlia/padre trascorrendo circa un'ora con la figlia alla presenza del padre per poi facilitare l'allontanamento della piccola con il papà che trascorrerà il resto del tempo con lei da solo. Per_1
Per la festa del papà: il dovrà comunicare con almeno 20 giorni di anticipo alla Pt_1
madre se il giorno della festa del papà si troverà in Calabria in modo da consentire alla madre di organizzarsi per garantire alla piccola di incontrare il padre alla Per_1
presenza della madre fino al compimento del terzo anno di età. Compiuto il terzo anno di età, la madre si premurerà di favorire l'incontro figlia/padre trascorrendo circa un'ora con la figlia alla presenza del padre per poi facilitare l'allontanamento della piccola con il papà che trascorrerà il resto del tempo con lei da solo. Per_1
Nelle vacanze estive: il dovrà comunicare entro il 15 giugno di ogni anno alla Pt_1
madre i giorni che trascorrerà in Calabria al fine da consentire alla madre di organizzarsi per garantire alla piccola di incontrare il padre alla presenza della Per_1
madre fino al compimento del terzo anno di età. Compiuto il terzo anno di età, la madre si premurerà di favorire l'incontro figlia/padre trascorrendo circa un'ora con la figlia alla presenza del padre per poi facilitare l'allontanamento della piccola con il papà Per_1
che trascorrerà il resto del tempo con lei da solo. Il padre eserciterà il diritto di visita per un periodo di 14 giorni consecutivi (nel mese di agosto) con l'impegno della SI.ra a trattenersi nell'hinterland del territorio CP_1
castrovillarese per i giorni concordati. Gli incontri con il padre si terranno o la mattina
(dalle ore 9:30 alle 12:30) o nel pomeriggio (dalle ore 16:30 alle 19:00). Il citato periodo, su accordo delle parti, potrà essere anche ampliato.
Nel caso di spostamenti e viaggi della RE con la madre: se lo spostamento o il viaggio avvengono al di fuori del territorio nazionale sarà necessario il consenso dell'altro genitore, mentre per gli spostamenti o viaggi nel territorio nazionale e/o fuori
Calabria, la madre sarà libera di effettuarli senza alcun consenso da parte del padre, dandone comunque previa comunicazione allo stesso.
Nei giorni in cui il padre si trova fuori regione o, più in generale, nei giorni in cui il padre non esercita il diritto di visita, questo potrà intrattenere una videochiamata e/o telefonata giornaliera con la RE o la mattina tra le ore 11:00 e 12:00, o nel pomeriggio tra le 18:00 e le 19:00.
Nel caso in cui per qualsiasi motivo o imprevisto non sarà possibile effettuare la videochiamata/telefonata nell'orario pattuito, la madre si impegna a comunicarlo a mezzo WhatsApp al padre e la stessa verrà recuperata in altro orario.
Il , al di fuori degli orari stabiliti dal giudice o diversamente pattuiti per iscritto dalle Pt_1
parti, deve astenersi dal contattare la sig.ra CP_1
b- I genitori prestano il loro consenso per il rilascio del passaporto, nonché della carta d'identità a favore della figlia RE.
c- I genitori prenderanno di comune accordo le decisioni relative alla cura, all'istruzione, ed all'educazione della figlia RE e, comunque, la madre si impegna a comunicare al padre ogni notizia relativa all'istruzione, allo stato di salute ed alla situazione pediatrica della RE.
d- La madre prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza della RE ed informerà al più presto l'altro genitore.
e- Il sig. si obbliga al versamento mensile della somma pari ad euro Parte_1
150,00 (centocinquanta/00) in favore della figlia RE quale contributo al mantenimento ordinario, con aggiornamento in ragione delle variazioni ISTAT, e sarà corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato alla sig.ra con IBAN: [...]. CP_1
f- L'assegno unico familiare sarà integralmente percepito dalla SI.ra . CP_1
g- Saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del cinquanta per cento (50%) ciascuno le spese straordinarie, debitamente documentate, relative alla RE.
h- Per quanto attiene l'individuazione e specificazione delle spese straordinarie, nonché per ogni altro aspetto ivi disciplinato, si rimanda alle Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare approvate dal CNF in data 29.11.2017, che devono intendersi trascritte e considerate parte integrante del presente atto.”
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e sono conformi all'interesse della RE, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
In considerazione dell'accordo raggiunto tra le parti le spese di lite sono interamente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile iscritta al n. 1897 Registro Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. DISPONE che i rapporti tra i genitori e in relazione Parte_1 CP_1
alla figlia RE , nata in data [...], siano disciplinati alla Persona_3
stregua delle condizioni sopra riportate, da intendersi in questa sede integralmente trascritte;
2. COMPENSA interamente le spese di lite.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 30/6/2025. La Giudice rel.- est.
Dott.ssa Graziuso Simona
Il Presidente
Dott. Gaetano Laviola