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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 26/03/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
n. 4832/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
PRI MA SEZIO NE CIVILE
Il giudi ce dott.ssa Sara Lanzett a nel procedim ento r.g.n. 4832/2019 avente ad oggetto: opposi zi one ad i ngiunzione art. 22 L. 689/ 81 – vi ol azione del Codi ce dell a St rada - appell o ha pronunziat o m edi ant e l ett ura del di spositivo in udi enza l a seguente
SENTENZ A
TRA
(CF ) rappresent at a e difesa, dall 'avv. Parte_1 C.F._1
Cristi an Lombardi, presso il s uo studio i n Form ia al la vi a Mergat aro snc, el ettivam ent e domi ci lia APPELLANTE
E
(c.f. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio Tatarelli ed
[...]
el ettivam ent e domi ci liato a in vi a Costa 1. CP_1
APPEL LATO
CONCLUS IONI: come da ri spettivi atti i ntrodutti vi e da verbali di udi enza.
MOTI VI DELL A DECISIO NE
Il fatto
La sig.ra ha proposto appello avverso l a sentenza del Giudi ce di P ace Parte_1
di Gaet a n. 662/19, deposit at a il 14/ 06/ 2019, con la qual e veniva rigett ato il ricorso proposto dall'appellante avverso il verbale n. 03911 datato 21/12/2015 del Corpo Part degli Agenti P rovi nci ali dell a P rovi ncia di , con cui veniva ingiunt o all a CP_1
pagina 1 di 10 Parte il pagamento della somma di € 422,00, a titolo di sanzione amministrativa per la viol azi one dell 'art . 17 commi 1 e 3 del C odi ce della Strada perché «fuori del centro abitato, all'interno della fascia di rispetto della curva, realizzava una recinzione met alli ca con r elati vo mur o in blocchi di cemento senza rispettare l a fasci a di rispetto mi nima» con cons eguente obbligo di rim essi one i n prist ino st ato.
A sostegno dell'appello parte appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di prim o grado perché nel verbal e di cont estazione gli agenti provinci ali dell a P rovi nci a di non avevano specificato né il giorno, né l'ora e tantomeno la località dove CP_1 sarebbe avvenuta l'assunta infrazione, violando, pertanto, il disposto dell'art. 383 del Codice dell a St rada («i l verbale deve cont enere l 'indi cazione del gi orno, dell 'or a
e della localit à nei quali l a viol azione è avvenut a, del le general ità e dell a residenz a del trasgressore…»);l'appell ante ha dedotto inoltre la viol azione dell'art. 384 del
Codice della Strada per la mancata contestazione immediata dell' infrazione e l'infondatezza della contestazione, infine ha impugnato la sentenza di primo grado ril evando che il Giudice di Pri me cure non avrebbe considerato che l a recinzione era perfett am ent e alli neata con i m urett i posti a delimit azione dell e propri et à finitim e.
Ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello e di “di chi arare null o, ill egit ti mo
e privo di effet ti gi uridi ci il ver bal e di contestazione i mpugnato, e la conseguent e sanzi one accessoria, per i moti vi i ndi cati nel present e appell o;
con vittoria di spes e, competenze ed onorari di causa”
Si è costituit a i n giudi zio la cont estando t utt e l e avverse Controparte_1
deduzioni in quant o infondat e i n fatto ed in di ritto e, comunque, non provat e, contestando la il legi ttimità del verbale i mpugnat o avendo fornit o prova docum ental e dell'infrazione contestata.
In via preliminare l'appellata ha dedotto l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. dell'impugnazione in mancanza di una ragionevole probabilità di accoglim ent o.
Nel merito, invece, l'ente ha contestato la violazione dell'art. 383 del codice della strada, poiché nel verbal e, così com e nell a not a prot. n. 69926 del 23/12/2015, erano stati indicati il luogo in cui è stata commessa la violazione “S.P. Maranol a
Castellonorat o al km 7+800 l ato dx” ed i lavori realizzati senza rispettare la fascia di rispetto minima “recinzione metallica con relativo muro in blocchi di cemento.”
pagina 2 di 10 L'appellata ha contestato che la nullità del verbale per m ancat a i ndicazione dell a dat a e dell'ora della violazione, pertanto, poiché configurandosi il caso di specie quale illecito ist ant aneo con effet ti permanenti, la condotta ill ecita si prot raeva nel t empo e l'omissione di tali dati non pregiudicava il diritto di difesa della sig.ra Pt_1
In ogni caso con riferimento al secondo motivo di gravame, con il quale l'appellante ha dedotto la violazione dell'art. 384 del Codice della Strada, la Provincia ha evi denzi at o che gli Agenti dell a Poli zi a P rovi ncial e, pur non effett uando la contestazi one imm ediat a dell a viol azione, avevano, tutt avi a, i ndi cato l e concret e circostanze di impedimento, precisando che “non è stat o possibil e contest are immediatamente il verbale perché non era presente nessuno sul posto”.
In quanto ai presupposti per l'applicazione della sanzione la ha Controparte_1
dedotto che nel cas o di s peci e, l a condotta post a in essere dall a int egrava Pt_1 pienamente la violazione dell'articolo 17 del C.d.S, poiché la stessa aveva costruito la recinzione sul confine st radale, utili zzando il muro di propri et à dell a , CP_1
apponendovi t re fil e di blocchi in cem ent o con sovrast ant e ringhi era, senza oss ervar e la fascia di rispetto stradale prescritta dal codice della strada. L' opera realizzata, pert anto, lim itava drasti cam ente l a vi si bilit à, già circoscrit ta dall a presenza dell a curva e caus ava una grave ed oggettiva sit uazione di peri colo per gli utenti dell a strada
Ha concluso chiedendo “in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione, ex art. 348 bis c.p.c., non avendo la stessa una ragionevole probabilit à di accoglimento per l e moti vazioni sopra riportate;
nel merito: ri get t are
l'appello proposto dalla signora perché infondato, in fatto e diritto, Parte_1 oltre che non provato e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado impugnat a;
con vit t oria di s pese e compensi, olt re rimborso f orf ettario per spes e generali ed oneri rif lessi nella mi sura di legge (in luogo di IVA e CPA), trat tandosi di patrocinio reso da Avvocato iscritto all'Albo speciale degli Avvocati degli Enti
Pubblici”.
In via preliminare va osservato che l'appello è stato tempestivamente proposto nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, non notificata.
Nel merito l'appello è infondato e va respinto nei termini che seguono.
Il primo motivo di appello afferente alla violazione dell'art 383 reg. att. C.d.s. è infondato.
pagina 3 di 10 l'art. 383 delle disp att. del Codice della strada prevede che: “Il verbale deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e della località nei quali la violazione è avvenuta, delle generalità e della residenza del trasgressore e, ove del caso, l'indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale, degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e della targa di riconoscimento, la sommaria esposizione del fatto, nonché la citazione della norma violata e le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l'inserzione.”.
Nel caso di specie si rileva che sotto il profilo formale il verbale di contestazione è rispettoso delle prescrizioni di cui all'art 383 disp att Cds.
In vi a preliminare deve os servarsi che sul punto, la Cort e di Cassazione ha affermato che “in t ema di s anzioni amministrati ve per vi olazi oni del codice dell a strada, in caso di contestazi one non immediata, al trasgressore o ai soggetti i ndi cati nel l'art.
196 cod. strada deve ess er e notif icato un verbal e di contestazi one che deve contenere le st esse indi cazi oni previst e dall 'art . 385, commi 1 e 2, reg. cod. strada ed inoltr e
(art . 201 cod. str ada) le ragi oni per cui non si è procedut o a contestaz i one immedi ata. Tal e ver bal e, provenendo dall'uf fici o o comando dest inat ario del verbale di accert ament o, è sottos cr itto da persona appartenent e a tale uffi cio o comando, ancorché di versa dalla per sona f isi ca che ha accertat o l a viol azione. Esso pot rà consist ere, come pr evisto dalla prima parte del comma 3 dell 'art . 385 cit., in uno degli originali , o in copia aut entica del verbal e di accertament o redatto ai sensi del comma 1, ai quali sia all egata l a verbalizzazione, ai sensi del comma 2, degli el ementi i vi mancant i” (Cassazione civile sez. I - 26/03/2003, n. 4459).
Nel caso di specie, dall'attenta analisi del verbale di contestazione, su cui si fonda il provvedim ent o im pugnato, si evi nce chi aram ente che gli el em enti di t em po e di luogo erano stat i s peci fi cati ult eri ormente nell a not a i ntegrati va prot. n. 69926 del
23/12/2015 noti fi cat a e s ottoscritt a dal m edesim o ist ruttore di ret tivo di vigi lanza.
Nel lo specifi co si rileva che nel verbal e n. 03911 e nel la noti fica del verbal e di contestazi one effett uat a con not a prot . 69926 è i ndi cato: i l giorno in cui è st ato effettuato l'accertamento in data 21 dicembre 2015, le generalità del trasgressore, il luogo in cui è st at a accertata la violazione (t erreno sit o lungo l a S.P. Maranol a
Cast ellonorato al K. 7+800 lato dx), l a tipologi a di viol azione riscontrat a(realizzazi one di recinzione met alli ca con rel ati vo muro in bl occhi di cemento senza rispett are la fasci a di ri spetto mini ma e senza il rel ativo atto pagina 4 di 10 autorizzativo dell'ente proprietario della strada), infine è indicata altresì la norma viol ata (art 17 co 1 e 3 Dlvo 286/05).
Irrilevante è la circostanza afferente alla omessa indicazione della data e dell'ora dell a vi ol azi one considerato che l a fatt ispeci e in esam e int egra un ill ecito i st ant aneo con effetti perm anenti il qual e. secondo il consolidat o ori entam ento della giurisprudenza di l egittimit à, determina l'irrilevanza ai fini della sua individuazione sotto il profilo temporale l'indicazione specifica dei giorni in cui è stata realizzata la condotta illecita, essendo necessaria e sufficiente l'indicazione del momento di cessazione della permanenza, cui è equiparato, nel caso in cui non vi sia la prova di tale cessazione, quello dell'accertamento della violazione (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 9056 del 05/07/2001;Cass.sez. 2, Sentenza n. 18592 del 29/10/2012). Del pari infondato è il secondo moti vo di appel lo.
Occorre premet tere che dal combi nato disposto degli artt.200 e 201 c.d.s em erge l'obbligo per gli agenti accertatori di procedere alla immediata contestazione della viol azi one al t rasgress ore, s alvo che nell e ipot esi espressam ent e el encat e dall a normativa. L'obbligo di contestazione immediata è funzionale alla esplicazione del diritt o di di fes a del t rasgressore.
In relazione all'obbligo di contestazione immediata la giurisprudenza di legittimità con l' Ordinanza n. 23222 del 14/10/2013 ha chiarito che: “In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, fuori dalle ipotesi elencate dall'art. 201, comma 1 bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (come integrato dall'art. 36, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120), per le quali non è necessaria la contestazione immediata, né l'esplicitazione dei relativi motivi in quanto insiti nella natura stessa delle violazioni, è necessario che, quando si procede a contestazione differita, il verbale notificato agli interessati contenga anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, potendosi configurare altre particolari eventualità in cui, per ragioni contingenti, sia impedito agli organi accertatori di elevare la contestazione contestualmente all'accertamento. Ne deriva che solo per le ipotesi tipizzate nel citato comma 1 bis non può riconoscersi in sede giudiziaria alcun margine di apprezzamento circa l'eventuale possibilità di effettuare la contestazione in forma immediata.”.
Quanto al successivo iter del procedimento sanzionatorio in caso di mancata contestazione immediate, deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di contravvenzioni stradali, qualora sia impossibile procedere alla contestazione immediata, il verbale deve essere notificato al trasgressore entro il termine fissato dall'art. 201 cod. strada (Cass. sez. 6 Ordinanza n. 36969 del 26/11/2021)
pagina 5 di 10 Nel caso di s peci e risul ta i ncont est ato ed anche accert ato nell a sent enza di primo grado che è st ato notifi cato con nota prot. 6926 del 23.12.2025 a nel Parte_1 termine di 90 giorni dall'accertamento dell'infrazione il verbale di contestazione n.
03911 redatto in dat a 21 di cembre 2015 presso gli uffi ci dell a P oli zia P rovi ncial e di
Formi a.
Nel la docum ent azione notifi cat a veniva speci ficat o che l a m ancata contestazi one immediat a era gi usti ficat a in quanto al momento non era present e nessuno sul posto.
Dal la docum ent azione all egat a dall a si evi nce che il verbale di Controparte_1
accertam ento veni va redatt o sull a base dell a annot azione di servi zio prot. 612012 del
9.11.2015 relativa ad un accertamento effettuato dall' , addetto Controparte_3
all a sorvegli anza e al monitoraggio dell a sott oarea S3, nel giro di ispezione giornaliera, il qual e veri fi cava, in dat a 9.11.2015 all e ore12.15, la reali zzazi one lungo l a S.P. Formi a Maranol a C astell onorato al KM 7+8000 (t ratto ext raurbano e in curva) ci rca l ato dx di un muro di recinzione (appoggiat o su un muretto di propri et à provinci al e) con s ovrast ant e ringhiera met alli ca, al la predett a not a veni va all egat a documentazione fotografica ritraente la strada e l'opera realizzata prodotta in primo grado dall a . Controparte_1
Nel caso di specie part e appell ante si duole dell a om essa i ndicazi one nel verbale di accertam ento dell e ragioni per l e qual i non si è provveduto all a cont est azione immediat a. La dogli anza è i nfondat a i n quanto nell a not a prot. 6926 del 23.12.2015 noti ficat a unit am ent e al verbal e di accert am ento ent rambi redatti sull a base dell a annot azi one di s ervi zio del 9.11.2015, nell a qual e si evi nce che l a veri fica era s tat a effettuat a sul posto al le ore 12.15, sono indi cat e l e ragioni per l e quali non s i è provveduto all a contest azione imm edi at a, in quant o non era present e nessuno sul posto.
A nulla ri leva la ci rcost anza dedotta dall a di fesa dell a che il verbal e di Pt_1
accertam ento è st ato redatto s uccessi vam ent e negl i uffi ci dell a Poli zi a Provinci al e di
, dal mom ento che, com e chi arito dall a recent e gi uri sprudenza di l egi ttimit à, il CP_1
sindacat o sull e mot ivazioni che hanno reso impossi bil e l a contestazi one differi ta incont ra un limit e nel le modalit à di organizzazione del servi zi o (Cass. Sez. 2 -
, Ordinanza n. 18023 del 09/07/2018). Sul punto in un passaggio motivazionale la citata ordinanza n.
18023 del 2018 argomenta nel senso che :”L'art. 384 del regolamento d'attuazione CdS identifica, poi, ma solo esemplificativamente, alcuni casi in cui la contestazione immediata deve ritenersi impossibile,
pagina 6 di 10 fra i quali tutti quelli in cui non sia possibile fermare il veicolo in tempo utile e nei modi regolamentari allorquando si faccia uso d'apparecchiature di rilevamento elettroniche che consentano l'accertamento della velocità solo durante o dopo il passaggio del veicolo. La contestazione immediata deve, dunque, essere effettuata se e quando sia possibile in relazione alle modalità di organizzazione del servizio predisposto dall'Amministrazione secondo il suo insindacabile giudizio, servizio il cui fine istituzionale
è pur sempre quello di reprimere comportamenti pericolosi per la regolarità della circolazione e la vita degli utenti delle strade, mentre può legittimamente non essere effettuata in ogni altro caso in cui sia stato comunque impossibile procedervi. L'indicazione, poi, nel verbale di contestazione notificato,
d'una ragione che rendesse ammissibile la contestazione differita dell'infrazione, rende ipso facto legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine d'apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di contestazione immediata della violazione, dovendo escludersi che il sindacato del giudice dell'opposizione possa riguardare le scelte organizzative dell'amministrazione. Tra dette modalità, possibili ma la cui scelta rientra nelle scelte discrezionali del pubblico ufficiale preposto all'espletamento del servizio di rilevamento delle infrazioni, va annoverata anche quella d'interrompere o meno il servizio al momento svolto per provvedere alla contestazione immediata dell'infrazione ad un solo contravventore”
La motivazione addotta dall'amministrazione provinciale deve dunque ritenersi esistente e sufficiente a determinare la contestazione differita, considerato oltretutto che venendo in rilievo accertamenti afferenti alla proprietà di un manufatto la contestazione differita ben si concilia e si giustifica nel caso specifico con l'esigenza di servizio di effettuare accertamenti in ordine alla proprietà per individuare il soggetto legittimato passivo della sanzione irrogata.
Deve essere in ogni caso rilevato che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 462 del 2016 ha affermato, quanto al sindacato in ordine alla validità della contestazione il seguente principio di diritto in base al quale: “In tema di violazioni del codice della strada, la validità della contestazione, quale che sia la forma usata, dipende unicamente dalla sua idoneità a garantire l'esercizio del diritto di difesa al quale è preordinata, e solo tale accertata inidoneità può essere causa di nullità del verbale e della successiva ordinanza-ingiunzione”.
Ciò posto si rileva che nel caso di specie la contestazione differita effettuata dalla di CP_1 CP_1
non ha in alcun modo inficiato il diritto di difesa della parte, considerato che non è in alcun modo contestata la proprietà del muretto sul quale la ricorrente ha ammesso di aver apposto un rete metallica, nè del resto la ricorrente ha dedotto in che modo la contestazione differita avrebbe pregiudicato il suo diritto di difesa e ciò anche in considerazione della circostanza che oggetto della
pagina 7 di 10 contestazione è un illecito istantaneo con effetti permanenti i cui effetti si protraggono e permangono finchè dura la violazione.
Ed inveo sul punto in relazione agli illeciti amministrativi aventi carattere permanente la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “Nel sistema dell'illecito amministrativo depenalizzato, nell'ambito del quale si configurano infrazioni omissive e/o commissive di carattere permanente,
l'interruzione della permanenza, per cause diverse dalla materiale cessazione della condotta vietata,si verifica soltanto con la notificazione dell'ordinanza - ingiunzione irrogativa della sanzione, essendo all'uopo irrilevante la mera contestazione del fatto, atteso che solo detta ordinanza -analogamente alla sentenza penale di primo grado relativa al reato permanente - vale ad enucleare come autonomo illecito la condotta anteriore alla sua emanazione.
(Cass.Sez. 2, Sentenza n. 143 del 09/01/2007).
È altresì infondato il terzo motivo di ricorso.
Sul punto si rileva che la contestazione ha ad oggetto la violazione dell'art 17 co 1 del codice della strada che stabilisce che fuori dai centri abitati all'interno delle curve occorre assicurare fuori dalla proprietà stradale una fascia di rispetto inibita a qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di piantagione di deposito osservando le norme determinate dal regolamento in relazione alla ampiezza della curvatura. Tale disposizione rinvia al regolamento di esecuzione per la determinazione della ampiezza della fascia di rispetto stradale (DPR 495 del 1992).
L'art 27 del citato regolamento stabilisce che la fascia di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati è soggetta alla seguenti prescrizioni:
Nei tratti con curvature di raggio superiore a 250 mt si osservano le fasce di rispetto stabilite con i criteri indicate dall'art 26
Nei tratti di strada con curvature di raggio inferiorere o uguale a 250 mt la fascia di rispetto è delimitate verso le proprietà latistanti dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea tracciata alla distanza dal confine stradale indicata dall'art 26 in base al tipo di strada ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda.
Nel caso di specie dall'istruttoria svolta nel corso del giudizio di primo grado era emerso in maniera incontestata che la SP MA LL al km 7+800 presentava una curvatura di raggio inferiore a 250 mt. e per tale ragione il Giudice di Pace ha ritenuto violata la fascia di rispetto prescritta dalla normativa regolamentare, se si considera oltretutto che che il manufatto murario e la cancellata in ferro erano state incontestamente realizzate sul confine stradale.
pagina 8 di 10 L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado deducendo che il Giudice di Pace non avrebbe considerato che, allorquando era stata acquistata la proprietà, in data 29.12.2014, il muretto realizzato sul cordolo esistente al confine stradale posto in essere dalla preesisteva già. CP_1
Il motivo di appello è infondato.
Ed invero si rileva che correttamente il Giudice di primo grado ha ritenuto non rilevante la circostanza Part che il muretto posto sul cordolo era preesistente all'acquisto della proprietà del fondo da parte della in quanto se anche l'opera muraria era stata già realizzata sul cordolo al confine con la strada dal
[...] dante causa della non può non essere valorizzato, ai fini dell'integrazione della condotta Pt_1
sanzionata, che la ha perpetrato la condotta illecita del suo dante causa facendola propria Pt_1
utilizzando il muretto realizzato con blocchi in cemento per apporvi sullo stesso una recinzione con rete metallica.
Priva di rilevanza e infondata e la circostanza in base alla quale sarebbe stata la stessa a CP_1 violare le prescrizioni di cui all'art 17 realizzando un cordolo in cemento dell'altezza di 20-30 centimetri, considerato che il cordolo come emerso dell'istruttoria svolta segna il confine stradale e non legittima la ricorrente, ordierna appellante ad effettuare sopraelevazioni in violazione della fascia di rispetto prescritta dal codice della strada e dalla normativa regolamentare. Priva di fondamento è infine la deduzione in base alla quale la recinzione è allineata ad altre recinzioni private presenti in loco considerato che la situazione fattuale dello stato dei luoghi non può giustificare la violazione della normativa.
In definitiva l'appello deve essere rigettato e di conseguenza deve essere confermata la sentenza n.
662/19 emessa dal Giudice di Pace di Gaeta.
Le spese del pres ente grado di giudizi o seguono la soccom benza e sono liquidat e d'ufficio ai sensi del D.M. n. 55/14, applicando i valori medi dello scaglione di riferim ent o (fi no ad euro 1.100,00), con esclusi one dell a voce rel ativa all a fas e istruttori a.
Il rigetto dell'impugnazione comporta l'operatività dell'art 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 secondo il quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale di C ass ino, P rim a Sezione Civile, definiti vam ente pronunzi ando s ulla controversia r.g.n. 4832/2019, relativa all'appello avverso la sentenza n. 662/19 del
Giudi ce di P ace di Gaeta com e innanzi propost a, così provvede:
1.rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza appellata n. 662/19 emessa dal Parte_1
Giudice di pace di Gaeta;
2.condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della Parte_1
che liquida in euro 462,00 per compensi professionali oltre spese generali nella Controparte_1 misura del 15% ed oneri riflessi in misura di legge essendo patrocinata da Avvocato iscritto all'albo speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici.
3. Dà atto che sussistono i presupposti per fare applicazione di quanto prevede l'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 nei confronti dell'appellante.
Cassino 26.3.2025
Il giudice dott.ssa Sara Lanzetta
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
PRI MA SEZIO NE CIVILE
Il giudi ce dott.ssa Sara Lanzett a nel procedim ento r.g.n. 4832/2019 avente ad oggetto: opposi zi one ad i ngiunzione art. 22 L. 689/ 81 – vi ol azione del Codi ce dell a St rada - appell o ha pronunziat o m edi ant e l ett ura del di spositivo in udi enza l a seguente
SENTENZ A
TRA
(CF ) rappresent at a e difesa, dall 'avv. Parte_1 C.F._1
Cristi an Lombardi, presso il s uo studio i n Form ia al la vi a Mergat aro snc, el ettivam ent e domi ci lia APPELLANTE
E
(c.f. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio Tatarelli ed
[...]
el ettivam ent e domi ci liato a in vi a Costa 1. CP_1
APPEL LATO
CONCLUS IONI: come da ri spettivi atti i ntrodutti vi e da verbali di udi enza.
MOTI VI DELL A DECISIO NE
Il fatto
La sig.ra ha proposto appello avverso l a sentenza del Giudi ce di P ace Parte_1
di Gaet a n. 662/19, deposit at a il 14/ 06/ 2019, con la qual e veniva rigett ato il ricorso proposto dall'appellante avverso il verbale n. 03911 datato 21/12/2015 del Corpo Part degli Agenti P rovi nci ali dell a P rovi ncia di , con cui veniva ingiunt o all a CP_1
pagina 1 di 10 Parte il pagamento della somma di € 422,00, a titolo di sanzione amministrativa per la viol azi one dell 'art . 17 commi 1 e 3 del C odi ce della Strada perché «fuori del centro abitato, all'interno della fascia di rispetto della curva, realizzava una recinzione met alli ca con r elati vo mur o in blocchi di cemento senza rispettare l a fasci a di rispetto mi nima» con cons eguente obbligo di rim essi one i n prist ino st ato.
A sostegno dell'appello parte appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di prim o grado perché nel verbal e di cont estazione gli agenti provinci ali dell a P rovi nci a di non avevano specificato né il giorno, né l'ora e tantomeno la località dove CP_1 sarebbe avvenuta l'assunta infrazione, violando, pertanto, il disposto dell'art. 383 del Codice dell a St rada («i l verbale deve cont enere l 'indi cazione del gi orno, dell 'or a
e della localit à nei quali l a viol azione è avvenut a, del le general ità e dell a residenz a del trasgressore…»);l'appell ante ha dedotto inoltre la viol azione dell'art. 384 del
Codice della Strada per la mancata contestazione immediata dell' infrazione e l'infondatezza della contestazione, infine ha impugnato la sentenza di primo grado ril evando che il Giudice di Pri me cure non avrebbe considerato che l a recinzione era perfett am ent e alli neata con i m urett i posti a delimit azione dell e propri et à finitim e.
Ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello e di “di chi arare null o, ill egit ti mo
e privo di effet ti gi uridi ci il ver bal e di contestazione i mpugnato, e la conseguent e sanzi one accessoria, per i moti vi i ndi cati nel present e appell o;
con vittoria di spes e, competenze ed onorari di causa”
Si è costituit a i n giudi zio la cont estando t utt e l e avverse Controparte_1
deduzioni in quant o infondat e i n fatto ed in di ritto e, comunque, non provat e, contestando la il legi ttimità del verbale i mpugnat o avendo fornit o prova docum ental e dell'infrazione contestata.
In via preliminare l'appellata ha dedotto l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. dell'impugnazione in mancanza di una ragionevole probabilità di accoglim ent o.
Nel merito, invece, l'ente ha contestato la violazione dell'art. 383 del codice della strada, poiché nel verbal e, così com e nell a not a prot. n. 69926 del 23/12/2015, erano stati indicati il luogo in cui è stata commessa la violazione “S.P. Maranol a
Castellonorat o al km 7+800 l ato dx” ed i lavori realizzati senza rispettare la fascia di rispetto minima “recinzione metallica con relativo muro in blocchi di cemento.”
pagina 2 di 10 L'appellata ha contestato che la nullità del verbale per m ancat a i ndicazione dell a dat a e dell'ora della violazione, pertanto, poiché configurandosi il caso di specie quale illecito ist ant aneo con effet ti permanenti, la condotta ill ecita si prot raeva nel t empo e l'omissione di tali dati non pregiudicava il diritto di difesa della sig.ra Pt_1
In ogni caso con riferimento al secondo motivo di gravame, con il quale l'appellante ha dedotto la violazione dell'art. 384 del Codice della Strada, la Provincia ha evi denzi at o che gli Agenti dell a Poli zi a P rovi ncial e, pur non effett uando la contestazi one imm ediat a dell a viol azione, avevano, tutt avi a, i ndi cato l e concret e circostanze di impedimento, precisando che “non è stat o possibil e contest are immediatamente il verbale perché non era presente nessuno sul posto”.
In quanto ai presupposti per l'applicazione della sanzione la ha Controparte_1
dedotto che nel cas o di s peci e, l a condotta post a in essere dall a int egrava Pt_1 pienamente la violazione dell'articolo 17 del C.d.S, poiché la stessa aveva costruito la recinzione sul confine st radale, utili zzando il muro di propri et à dell a , CP_1
apponendovi t re fil e di blocchi in cem ent o con sovrast ant e ringhi era, senza oss ervar e la fascia di rispetto stradale prescritta dal codice della strada. L' opera realizzata, pert anto, lim itava drasti cam ente l a vi si bilit à, già circoscrit ta dall a presenza dell a curva e caus ava una grave ed oggettiva sit uazione di peri colo per gli utenti dell a strada
Ha concluso chiedendo “in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione, ex art. 348 bis c.p.c., non avendo la stessa una ragionevole probabilit à di accoglimento per l e moti vazioni sopra riportate;
nel merito: ri get t are
l'appello proposto dalla signora perché infondato, in fatto e diritto, Parte_1 oltre che non provato e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado impugnat a;
con vit t oria di s pese e compensi, olt re rimborso f orf ettario per spes e generali ed oneri rif lessi nella mi sura di legge (in luogo di IVA e CPA), trat tandosi di patrocinio reso da Avvocato iscritto all'Albo speciale degli Avvocati degli Enti
Pubblici”.
In via preliminare va osservato che l'appello è stato tempestivamente proposto nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, non notificata.
Nel merito l'appello è infondato e va respinto nei termini che seguono.
Il primo motivo di appello afferente alla violazione dell'art 383 reg. att. C.d.s. è infondato.
pagina 3 di 10 l'art. 383 delle disp att. del Codice della strada prevede che: “Il verbale deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e della località nei quali la violazione è avvenuta, delle generalità e della residenza del trasgressore e, ove del caso, l'indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale, degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e della targa di riconoscimento, la sommaria esposizione del fatto, nonché la citazione della norma violata e le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l'inserzione.”.
Nel caso di specie si rileva che sotto il profilo formale il verbale di contestazione è rispettoso delle prescrizioni di cui all'art 383 disp att Cds.
In vi a preliminare deve os servarsi che sul punto, la Cort e di Cassazione ha affermato che “in t ema di s anzioni amministrati ve per vi olazi oni del codice dell a strada, in caso di contestazi one non immediata, al trasgressore o ai soggetti i ndi cati nel l'art.
196 cod. strada deve ess er e notif icato un verbal e di contestazi one che deve contenere le st esse indi cazi oni previst e dall 'art . 385, commi 1 e 2, reg. cod. strada ed inoltr e
(art . 201 cod. str ada) le ragi oni per cui non si è procedut o a contestaz i one immedi ata. Tal e ver bal e, provenendo dall'uf fici o o comando dest inat ario del verbale di accert ament o, è sottos cr itto da persona appartenent e a tale uffi cio o comando, ancorché di versa dalla per sona f isi ca che ha accertat o l a viol azione. Esso pot rà consist ere, come pr evisto dalla prima parte del comma 3 dell 'art . 385 cit., in uno degli originali , o in copia aut entica del verbal e di accertament o redatto ai sensi del comma 1, ai quali sia all egata l a verbalizzazione, ai sensi del comma 2, degli el ementi i vi mancant i” (Cassazione civile sez. I - 26/03/2003, n. 4459).
Nel caso di specie, dall'attenta analisi del verbale di contestazione, su cui si fonda il provvedim ent o im pugnato, si evi nce chi aram ente che gli el em enti di t em po e di luogo erano stat i s peci fi cati ult eri ormente nell a not a i ntegrati va prot. n. 69926 del
23/12/2015 noti fi cat a e s ottoscritt a dal m edesim o ist ruttore di ret tivo di vigi lanza.
Nel lo specifi co si rileva che nel verbal e n. 03911 e nel la noti fica del verbal e di contestazi one effett uat a con not a prot . 69926 è i ndi cato: i l giorno in cui è st ato effettuato l'accertamento in data 21 dicembre 2015, le generalità del trasgressore, il luogo in cui è st at a accertata la violazione (t erreno sit o lungo l a S.P. Maranol a
Cast ellonorato al K. 7+800 lato dx), l a tipologi a di viol azione riscontrat a(realizzazi one di recinzione met alli ca con rel ati vo muro in bl occhi di cemento senza rispett are la fasci a di ri spetto mini ma e senza il rel ativo atto pagina 4 di 10 autorizzativo dell'ente proprietario della strada), infine è indicata altresì la norma viol ata (art 17 co 1 e 3 Dlvo 286/05).
Irrilevante è la circostanza afferente alla omessa indicazione della data e dell'ora dell a vi ol azi one considerato che l a fatt ispeci e in esam e int egra un ill ecito i st ant aneo con effetti perm anenti il qual e. secondo il consolidat o ori entam ento della giurisprudenza di l egittimit à, determina l'irrilevanza ai fini della sua individuazione sotto il profilo temporale l'indicazione specifica dei giorni in cui è stata realizzata la condotta illecita, essendo necessaria e sufficiente l'indicazione del momento di cessazione della permanenza, cui è equiparato, nel caso in cui non vi sia la prova di tale cessazione, quello dell'accertamento della violazione (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 9056 del 05/07/2001;Cass.sez. 2, Sentenza n. 18592 del 29/10/2012). Del pari infondato è il secondo moti vo di appel lo.
Occorre premet tere che dal combi nato disposto degli artt.200 e 201 c.d.s em erge l'obbligo per gli agenti accertatori di procedere alla immediata contestazione della viol azi one al t rasgress ore, s alvo che nell e ipot esi espressam ent e el encat e dall a normativa. L'obbligo di contestazione immediata è funzionale alla esplicazione del diritt o di di fes a del t rasgressore.
In relazione all'obbligo di contestazione immediata la giurisprudenza di legittimità con l' Ordinanza n. 23222 del 14/10/2013 ha chiarito che: “In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, fuori dalle ipotesi elencate dall'art. 201, comma 1 bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (come integrato dall'art. 36, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120), per le quali non è necessaria la contestazione immediata, né l'esplicitazione dei relativi motivi in quanto insiti nella natura stessa delle violazioni, è necessario che, quando si procede a contestazione differita, il verbale notificato agli interessati contenga anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, potendosi configurare altre particolari eventualità in cui, per ragioni contingenti, sia impedito agli organi accertatori di elevare la contestazione contestualmente all'accertamento. Ne deriva che solo per le ipotesi tipizzate nel citato comma 1 bis non può riconoscersi in sede giudiziaria alcun margine di apprezzamento circa l'eventuale possibilità di effettuare la contestazione in forma immediata.”.
Quanto al successivo iter del procedimento sanzionatorio in caso di mancata contestazione immediate, deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di contravvenzioni stradali, qualora sia impossibile procedere alla contestazione immediata, il verbale deve essere notificato al trasgressore entro il termine fissato dall'art. 201 cod. strada (Cass. sez. 6 Ordinanza n. 36969 del 26/11/2021)
pagina 5 di 10 Nel caso di s peci e risul ta i ncont est ato ed anche accert ato nell a sent enza di primo grado che è st ato notifi cato con nota prot. 6926 del 23.12.2025 a nel Parte_1 termine di 90 giorni dall'accertamento dell'infrazione il verbale di contestazione n.
03911 redatto in dat a 21 di cembre 2015 presso gli uffi ci dell a P oli zia P rovi ncial e di
Formi a.
Nel la docum ent azione notifi cat a veniva speci ficat o che l a m ancata contestazi one immediat a era gi usti ficat a in quanto al momento non era present e nessuno sul posto.
Dal la docum ent azione all egat a dall a si evi nce che il verbale di Controparte_1
accertam ento veni va redatt o sull a base dell a annot azione di servi zio prot. 612012 del
9.11.2015 relativa ad un accertamento effettuato dall' , addetto Controparte_3
all a sorvegli anza e al monitoraggio dell a sott oarea S3, nel giro di ispezione giornaliera, il qual e veri fi cava, in dat a 9.11.2015 all e ore12.15, la reali zzazi one lungo l a S.P. Formi a Maranol a C astell onorato al KM 7+8000 (t ratto ext raurbano e in curva) ci rca l ato dx di un muro di recinzione (appoggiat o su un muretto di propri et à provinci al e) con s ovrast ant e ringhiera met alli ca, al la predett a not a veni va all egat a documentazione fotografica ritraente la strada e l'opera realizzata prodotta in primo grado dall a . Controparte_1
Nel caso di specie part e appell ante si duole dell a om essa i ndicazi one nel verbale di accertam ento dell e ragioni per l e qual i non si è provveduto all a cont est azione immediat a. La dogli anza è i nfondat a i n quanto nell a not a prot. 6926 del 23.12.2015 noti ficat a unit am ent e al verbal e di accert am ento ent rambi redatti sull a base dell a annot azi one di s ervi zio del 9.11.2015, nell a qual e si evi nce che l a veri fica era s tat a effettuat a sul posto al le ore 12.15, sono indi cat e l e ragioni per l e quali non s i è provveduto all a contest azione imm edi at a, in quant o non era present e nessuno sul posto.
A nulla ri leva la ci rcost anza dedotta dall a di fesa dell a che il verbal e di Pt_1
accertam ento è st ato redatto s uccessi vam ent e negl i uffi ci dell a Poli zi a Provinci al e di
, dal mom ento che, com e chi arito dall a recent e gi uri sprudenza di l egi ttimit à, il CP_1
sindacat o sull e mot ivazioni che hanno reso impossi bil e l a contestazi one differi ta incont ra un limit e nel le modalit à di organizzazione del servi zi o (Cass. Sez. 2 -
, Ordinanza n. 18023 del 09/07/2018). Sul punto in un passaggio motivazionale la citata ordinanza n.
18023 del 2018 argomenta nel senso che :”L'art. 384 del regolamento d'attuazione CdS identifica, poi, ma solo esemplificativamente, alcuni casi in cui la contestazione immediata deve ritenersi impossibile,
pagina 6 di 10 fra i quali tutti quelli in cui non sia possibile fermare il veicolo in tempo utile e nei modi regolamentari allorquando si faccia uso d'apparecchiature di rilevamento elettroniche che consentano l'accertamento della velocità solo durante o dopo il passaggio del veicolo. La contestazione immediata deve, dunque, essere effettuata se e quando sia possibile in relazione alle modalità di organizzazione del servizio predisposto dall'Amministrazione secondo il suo insindacabile giudizio, servizio il cui fine istituzionale
è pur sempre quello di reprimere comportamenti pericolosi per la regolarità della circolazione e la vita degli utenti delle strade, mentre può legittimamente non essere effettuata in ogni altro caso in cui sia stato comunque impossibile procedervi. L'indicazione, poi, nel verbale di contestazione notificato,
d'una ragione che rendesse ammissibile la contestazione differita dell'infrazione, rende ipso facto legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine d'apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di contestazione immediata della violazione, dovendo escludersi che il sindacato del giudice dell'opposizione possa riguardare le scelte organizzative dell'amministrazione. Tra dette modalità, possibili ma la cui scelta rientra nelle scelte discrezionali del pubblico ufficiale preposto all'espletamento del servizio di rilevamento delle infrazioni, va annoverata anche quella d'interrompere o meno il servizio al momento svolto per provvedere alla contestazione immediata dell'infrazione ad un solo contravventore”
La motivazione addotta dall'amministrazione provinciale deve dunque ritenersi esistente e sufficiente a determinare la contestazione differita, considerato oltretutto che venendo in rilievo accertamenti afferenti alla proprietà di un manufatto la contestazione differita ben si concilia e si giustifica nel caso specifico con l'esigenza di servizio di effettuare accertamenti in ordine alla proprietà per individuare il soggetto legittimato passivo della sanzione irrogata.
Deve essere in ogni caso rilevato che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 462 del 2016 ha affermato, quanto al sindacato in ordine alla validità della contestazione il seguente principio di diritto in base al quale: “In tema di violazioni del codice della strada, la validità della contestazione, quale che sia la forma usata, dipende unicamente dalla sua idoneità a garantire l'esercizio del diritto di difesa al quale è preordinata, e solo tale accertata inidoneità può essere causa di nullità del verbale e della successiva ordinanza-ingiunzione”.
Ciò posto si rileva che nel caso di specie la contestazione differita effettuata dalla di CP_1 CP_1
non ha in alcun modo inficiato il diritto di difesa della parte, considerato che non è in alcun modo contestata la proprietà del muretto sul quale la ricorrente ha ammesso di aver apposto un rete metallica, nè del resto la ricorrente ha dedotto in che modo la contestazione differita avrebbe pregiudicato il suo diritto di difesa e ciò anche in considerazione della circostanza che oggetto della
pagina 7 di 10 contestazione è un illecito istantaneo con effetti permanenti i cui effetti si protraggono e permangono finchè dura la violazione.
Ed inveo sul punto in relazione agli illeciti amministrativi aventi carattere permanente la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “Nel sistema dell'illecito amministrativo depenalizzato, nell'ambito del quale si configurano infrazioni omissive e/o commissive di carattere permanente,
l'interruzione della permanenza, per cause diverse dalla materiale cessazione della condotta vietata,si verifica soltanto con la notificazione dell'ordinanza - ingiunzione irrogativa della sanzione, essendo all'uopo irrilevante la mera contestazione del fatto, atteso che solo detta ordinanza -analogamente alla sentenza penale di primo grado relativa al reato permanente - vale ad enucleare come autonomo illecito la condotta anteriore alla sua emanazione.
(Cass.Sez. 2, Sentenza n. 143 del 09/01/2007).
È altresì infondato il terzo motivo di ricorso.
Sul punto si rileva che la contestazione ha ad oggetto la violazione dell'art 17 co 1 del codice della strada che stabilisce che fuori dai centri abitati all'interno delle curve occorre assicurare fuori dalla proprietà stradale una fascia di rispetto inibita a qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di piantagione di deposito osservando le norme determinate dal regolamento in relazione alla ampiezza della curvatura. Tale disposizione rinvia al regolamento di esecuzione per la determinazione della ampiezza della fascia di rispetto stradale (DPR 495 del 1992).
L'art 27 del citato regolamento stabilisce che la fascia di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati è soggetta alla seguenti prescrizioni:
Nei tratti con curvature di raggio superiore a 250 mt si osservano le fasce di rispetto stabilite con i criteri indicate dall'art 26
Nei tratti di strada con curvature di raggio inferiorere o uguale a 250 mt la fascia di rispetto è delimitate verso le proprietà latistanti dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea tracciata alla distanza dal confine stradale indicata dall'art 26 in base al tipo di strada ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda.
Nel caso di specie dall'istruttoria svolta nel corso del giudizio di primo grado era emerso in maniera incontestata che la SP MA LL al km 7+800 presentava una curvatura di raggio inferiore a 250 mt. e per tale ragione il Giudice di Pace ha ritenuto violata la fascia di rispetto prescritta dalla normativa regolamentare, se si considera oltretutto che che il manufatto murario e la cancellata in ferro erano state incontestamente realizzate sul confine stradale.
pagina 8 di 10 L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado deducendo che il Giudice di Pace non avrebbe considerato che, allorquando era stata acquistata la proprietà, in data 29.12.2014, il muretto realizzato sul cordolo esistente al confine stradale posto in essere dalla preesisteva già. CP_1
Il motivo di appello è infondato.
Ed invero si rileva che correttamente il Giudice di primo grado ha ritenuto non rilevante la circostanza Part che il muretto posto sul cordolo era preesistente all'acquisto della proprietà del fondo da parte della in quanto se anche l'opera muraria era stata già realizzata sul cordolo al confine con la strada dal
[...] dante causa della non può non essere valorizzato, ai fini dell'integrazione della condotta Pt_1
sanzionata, che la ha perpetrato la condotta illecita del suo dante causa facendola propria Pt_1
utilizzando il muretto realizzato con blocchi in cemento per apporvi sullo stesso una recinzione con rete metallica.
Priva di rilevanza e infondata e la circostanza in base alla quale sarebbe stata la stessa a CP_1 violare le prescrizioni di cui all'art 17 realizzando un cordolo in cemento dell'altezza di 20-30 centimetri, considerato che il cordolo come emerso dell'istruttoria svolta segna il confine stradale e non legittima la ricorrente, ordierna appellante ad effettuare sopraelevazioni in violazione della fascia di rispetto prescritta dal codice della strada e dalla normativa regolamentare. Priva di fondamento è infine la deduzione in base alla quale la recinzione è allineata ad altre recinzioni private presenti in loco considerato che la situazione fattuale dello stato dei luoghi non può giustificare la violazione della normativa.
In definitiva l'appello deve essere rigettato e di conseguenza deve essere confermata la sentenza n.
662/19 emessa dal Giudice di Pace di Gaeta.
Le spese del pres ente grado di giudizi o seguono la soccom benza e sono liquidat e d'ufficio ai sensi del D.M. n. 55/14, applicando i valori medi dello scaglione di riferim ent o (fi no ad euro 1.100,00), con esclusi one dell a voce rel ativa all a fas e istruttori a.
Il rigetto dell'impugnazione comporta l'operatività dell'art 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 secondo il quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
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P.Q.M.
Il Tribunale di C ass ino, P rim a Sezione Civile, definiti vam ente pronunzi ando s ulla controversia r.g.n. 4832/2019, relativa all'appello avverso la sentenza n. 662/19 del
Giudi ce di P ace di Gaeta com e innanzi propost a, così provvede:
1.rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza appellata n. 662/19 emessa dal Parte_1
Giudice di pace di Gaeta;
2.condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della Parte_1
che liquida in euro 462,00 per compensi professionali oltre spese generali nella Controparte_1 misura del 15% ed oneri riflessi in misura di legge essendo patrocinata da Avvocato iscritto all'albo speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici.
3. Dà atto che sussistono i presupposti per fare applicazione di quanto prevede l'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 nei confronti dell'appellante.
Cassino 26.3.2025
Il giudice dott.ssa Sara Lanzetta
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