Ordinanza cautelare 10 settembre 2025
Ordinanza collegiale 16 ottobre 2025
Sentenza 21 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 21/02/2026, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00369/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01647/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1647 del 2025, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato Amadeo Santamato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, Ufficio Territoriale del Governo di Torino, in persona del Prefetto pro tempore , Questura di Torino, in persona del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'accertamento
“ dell'illegittimità del silenzio serbato sulla richiesta effettuata in data -OMISSIS- alla Prefettura di Torino Sportello Unico Immigrazione volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, non essendo andata a buon fine la regolare instaurazione del rapporto di lavoro a causa dell'indisponibilità del datore di lavoro a provvedere alla relativa assunzione, nonché per l'accertamento dell'obbligo di provvedere, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, in relazione alla istanza formulata mediante diffida per ottenere il permesso di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi degli art. 24 D.Lgs. n. 286/1998 e 42 D.L. n. 73/22, convertito in Legge n. 122/22, e per la definizione della procedura PROT. N. -OMISSIS-, e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Torino e della Questura di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. IE AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con comunicazione via pec del -OMISSIS- il ricorrente, entrato nel territorio nazionale in virtù di nulla osta rilasciato in suo favore, ha richiesto all’Amministrazione resistente, tramite il suo difensore, il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione in ragione dell’indisponibilità del datore di lavoro richiedente il nulla osta ad assumerlo.
Con successive comunicazioni via pec del -OMISSIS- e del -OMISSIS-, il ricorrente ha sollecitato la richiesta del permesso di soggiorno per attesa occupazione, chiedendo, in alternativa, la fissazione di un appuntamento per la sottoscrizione del contratto di soggiorno con un altro datore di lavoro.
In assenza di riscontro, il ricorrente ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo, previa adozione delle misure cautelari, l’accertamento del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione resistente e la condanna di quest’ultima a provvedere in ordine all’istanza presentata.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente.
Con ordinanza n. 389/2025 questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare per insussistenza del requisito del periculum in mora , tenuto conto dei tempi di definizione del rito speciale previsto per il silenzio della p.a.
Con ordinanza n. 1438/2025 questo Tribunale ha ordinato adempimenti istruttori a carico delle parti, i quali sono stati ottemperati.
All’udienza camerale del 28 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso deve ritenersi fondato.
Si deve innanzitutto rilevare che il ricorrente ha provato documentalmente (docc. 6, 17, 19 e 21 del deposito del 20.10.2025 di adempimento all’ordinanza istruttoria) di avere presentato le istanze sopra riportate nella parte in fatto (circostanza, peraltro, non contestata dall’Amministrazione resistente). Risulta inoltre, sulla base degli atti di causa, che, a fronte di tali formali richieste, l’Amministrazione resistente non ha fornito alcun riscontro con un provvedimento espresso.
Al riguardo, l’Amministrazione ha contestato la sussistenza di un silenzio-inadempimento, rilevando nelle sue difese che la procedura si troverebbe attualmente nella fase “attesa ingresso”, in relazione alla quale l’obbligo di completare la procedura con la sottoscrizione del contratto di soggiorno graverebbe sul datore di lavoro e sul lavoratore.
Tale affermazione non può ritenersi condivisibile nella fattispecie in esame.
Ed invero, come si è visto sopra nella parte in fatto, il ricorrente ha riferito all’Amministrazione resistente dell’indisponibilità del datore di lavoro (per il quale era stato rilasciato il nulla osta) alla sottoscrizione del contratto di soggiorno e ha richiesto un permesso di soggiorno per attesa occupazione o il subentro di un altro datore di lavoro.
In virtù di tali circostanze, la procedura non può più ritenersi nella “disponibilità” delle parti private dovendo la pubblica amministrazione, esercitando il proprio potere nel rispetto della legge, determinarsi o nel senso della concessione di un permesso per attesa occupazione (o eventualmente dell’autorizzazione al subentro nella sottoscrizione del contratto di soggiorno di un datore di lavoro diverso rispetto al richiedente il nulla osta) o nel senso del diniego di tali richieste e della revoca del nulla osta (art. 22, comma 5 ter , d.lgs. n. 286/1998).
Del resto, in giurisprudenza è stato “ …ritenuto sussistente l’obbligo di provvedere anche in mancanza di una espressa disposizione normativa che tipizzi il potere del privato di presentare un’istanza e, dunque, anche in tutte le fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l’adozione di un provvedimento ovvero le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni - qualunque esse siano – dell’amministrazione (Cons. Stato, sez. IV, 30 giugno 2017, n. 3234; Cons. Stato, sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 7975, Cons. Stato, sez. VI, 11 maggio 2007, n. 2318) ” (Cons. di Stato, sent. n. 4321/2024).
Nel caso di specie, l’Amministrazione resistente non si è determinata con un provvedimento espresso né in un senso né nell’altro, lasciando il ricorrente e la sua posizione sul territorio nazionale in una situazione di incertezza.
Né possono rilevare in questa sede le considerazioni sulla fondatezza o meno delle istanze presentate dal ricorrente svolte dall’Amministrazione resistente nella memoria difensiva (e non con un provvedimento amministrativo), atteso che non sussistono nella fattispecie in esame i presupposti di cui all’art. 31, comma 3, c.p.a. e questo Tribunale non si può pronunciare su poteri amministrativi non ancora esercitati (art. 34, comma 2, c.p.a.).
3. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto, con il conseguente obbligo dell’Amministrazione resistente di determinarsi sull’istanza presentata dal ricorrente con un provvedimento espresso entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
4. Le spese di lite, in applicazione del criterio di soccombenza, devono essere poste a carico dell’Amministrazione resistente, come liquidate in dispositivo in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto, ordina all’Amministrazione resistente di determinarsi sull’istanza presentata dal ricorrente con un provvedimento espresso entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 800,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA RI, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
IE AN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE AN | FA RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.