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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 20/12/2025, n. 2569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2569 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3209/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. DO ER presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. LO NO giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3209/2025 promossa da:
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Angelo Cianni e Livio Cianni C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: separazione e divorzio consensuale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 15.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e regolarmente depositato in data 4.8.2025, le parti menzionate in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
I ricorrenti contraevano matrimonio civile in data 15.9.2012 in Valmontone (atto annotato nei Registri dell'ufficio di stato civile del Comune di Valmontone al n. 20, P. 1, anno 2012).
Dall'unione sono nati i figli (n. il 28/04/2004, ormai maggiorenne) e (n. il Per_1 Per_2
12/06/2012). Entrambi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte: “A) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e , autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto alle Parte_1 Parte_2 condizioni che seguono;
B) Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore tenendo Per_2 conto prioritariamente delle sue esigenze, dei suoi impegni scolastici ed extra -scolastici, della volontà dei genitori di mantenere con lui costanti e proficui rapporti e di poter esercitare la loro potestà genitoriale, esercitando la potestà in concreto e congiuntamente, assumendo di comune accordo e nell'esclusivo interesse del minore tutte le decisioni su questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione riguardanti la sua istruzione, educazione, salute, formazione e partecipazione alle attività extra -scolastiche, con collocamento prevalente presso la madre e con regime di visite del padre e di permanenza presso lo stesso regolati secondo le seguenti modalità e condizioni che si propongono e che pre vedono quindi i termini in cui il figli o starà con il padre: a) in una settimana il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 14:00 o dall'uscita dalla scuola alle ore
20:30/21:00; nella settimana successiva il lunedì e il mercoledì dalle ore 14:0 0 o dall'uscita dalla scuola, alle ore 20:30 e dalle ore 14:00 o dall'uscita dalla scuola del venerdì alle ore 20:30/21:00 della domenica, e così di seguito alternativamente;
b) durante le festività natalizie e di fine anno quattro giorni consecutivi, alternativamente, dalle ore 10,00 del 24/12 alle ore 19,00 del 27/12 o dalle ore 10,00 del 30/12 alle ore 19,00 del 02/01, iniziando per il corrente anno con il secondo periodo;
resterà invece con la madre per quattro giorni consecutivi, ricomprendenti il Natale o il fine anno, dal 24 dicembre al 27 dicembre o dal 30 dicembre al 2 gennaio, alternativamente di anno in anno in base a quanto sopra stabilito;
c) durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua o di Pasquetta, dalle ore 10,00 alle ore 22,00, iniziando con il giorno di Pasquetta per il prossimo anno;
d) durante il periodo estivo per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi di volta in volta;
anche la madre potrà avere con sé il figlio negli stessi termini e, quindi, per due settimane separate o consecutive;
e) i genitori, di comune accordo potranno, nel caso e di volta in volta, disciplinare diversamente i suddetti periodi anche a seconda delle esigenze di e delle Per_2 attività svolte dallo stesso. f) quanto previsto ai precedenti punti b), c) e d) , chiaramente, in deroga al punto a) ; g) Quanto alle comunicazioni genitoriali, queste potranno avvenire anche per le vie brevi e, nel caso, tramite sms/WA per gli aspetti urgenti e comunicazioni di servizio, con informazioni mirate e con riscontro – tramite e -mail per gli aspetti relativi alla responsabilità genitoriale non urgenti e/o richiedenti maggiore approfondimento – concordando una telefonata o un incontro per le decisioni più importanti relative alla cura, educazione, istruzione e attività extra -scolastiche di
. h) il padre, in linea di massima, si occuperà di accompagnare e riprendere il figlio dagli Per_2 allenamenti calcistici e la madre fornirà all'occorrenza la sua collaborazione;
C) Assegnare alla moglie la casa coniugale sita in Valmontone Via Genazzano n. 97 , ove vivrà con i figli, con gli arredi tutti che resteranno di sua esclusiva proprietà senza alcuna pretesa del marito. D) Disporre a carico del marito e in favore della moglie un assegno mensile integrativo per il mantenimento del figlio minore da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico alle coordinate Per_2 conosciute, pari ad € 350,00, con rivalutazione annuale ISTAT, con riconoscimento in favore della stessa e per intero dell'Assegno Unico per oltre il rimborso del 50% delle spese Per_2 straordinarie, da concordare e documentare, come individuate nel protocollo dell'intestato
Tribunale. Qualora queste spese straordinarie siano sostenute dal padre sarà chiaramente la madre a doverne rimborsare il 50%. Le spese per l'attività calcistica di saranno ripartite tra i Per_2 genitori in parte uguale. Le spese per la polizza infortuni di saranno a carico del padre. E) Per_2
Per la figlia maggiorenne , economicamente autosufficiente, i genitori, all'occorrenza, Per_1 ripartiranno comunque tra loro, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie, quali ad esempio quelle riguardanti gli studi universitari ed eventuali visite mediche specialistiche;
per la vettura Fiat 500, intestata alla madre e a volte in uso di si concorda che le spese di bollo Per_1 saranno sostenute dalla madre, mentre quelle assicurative saranno pagate dal padre e la madre restituirà il 50% delle stesse. F) Le parti si dichiarano reciprocamente di aver già regolato tra loro ogni ulteriore aspetto, anche economico, in ordine al rapporto intercorso e al precedente periodo e, pertanto, di non aver ulteriori reciproche pretese a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione”.
La domanda congiunta di separazione delle parti indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici tra le parti e in ordine al figlio minore e alla figlia (maggiorenne Per_2 Per_1 ed indipendente economicamente).
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento degli accordi di separazione congiuntamente avanzati.
Si osserva altresì che, con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto, così come previsto ex art. 473 bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse (analoghe a quelle oggetto della separazione) a tale pronuncia.
Ebbene, si osserva che, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno attestare il passaggio in giudicato della presente sentenza e confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso e ciò a tutti gli effetti di legge;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Valmontone (al n. 20, P. 1, anno 2012);
3) provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott.ssa LO NO per l'ulteriore corso del giudizio;
4) riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 17/12/2025.
Il giudice estensore Il presidente
LO NO DO ER
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. DO ER presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. LO NO giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3209/2025 promossa da:
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Angelo Cianni e Livio Cianni C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: separazione e divorzio consensuale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 15.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e regolarmente depositato in data 4.8.2025, le parti menzionate in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
I ricorrenti contraevano matrimonio civile in data 15.9.2012 in Valmontone (atto annotato nei Registri dell'ufficio di stato civile del Comune di Valmontone al n. 20, P. 1, anno 2012).
Dall'unione sono nati i figli (n. il 28/04/2004, ormai maggiorenne) e (n. il Per_1 Per_2
12/06/2012). Entrambi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte: “A) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e , autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto alle Parte_1 Parte_2 condizioni che seguono;
B) Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore tenendo Per_2 conto prioritariamente delle sue esigenze, dei suoi impegni scolastici ed extra -scolastici, della volontà dei genitori di mantenere con lui costanti e proficui rapporti e di poter esercitare la loro potestà genitoriale, esercitando la potestà in concreto e congiuntamente, assumendo di comune accordo e nell'esclusivo interesse del minore tutte le decisioni su questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione riguardanti la sua istruzione, educazione, salute, formazione e partecipazione alle attività extra -scolastiche, con collocamento prevalente presso la madre e con regime di visite del padre e di permanenza presso lo stesso regolati secondo le seguenti modalità e condizioni che si propongono e che pre vedono quindi i termini in cui il figli o starà con il padre: a) in una settimana il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 14:00 o dall'uscita dalla scuola alle ore
20:30/21:00; nella settimana successiva il lunedì e il mercoledì dalle ore 14:0 0 o dall'uscita dalla scuola, alle ore 20:30 e dalle ore 14:00 o dall'uscita dalla scuola del venerdì alle ore 20:30/21:00 della domenica, e così di seguito alternativamente;
b) durante le festività natalizie e di fine anno quattro giorni consecutivi, alternativamente, dalle ore 10,00 del 24/12 alle ore 19,00 del 27/12 o dalle ore 10,00 del 30/12 alle ore 19,00 del 02/01, iniziando per il corrente anno con il secondo periodo;
resterà invece con la madre per quattro giorni consecutivi, ricomprendenti il Natale o il fine anno, dal 24 dicembre al 27 dicembre o dal 30 dicembre al 2 gennaio, alternativamente di anno in anno in base a quanto sopra stabilito;
c) durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua o di Pasquetta, dalle ore 10,00 alle ore 22,00, iniziando con il giorno di Pasquetta per il prossimo anno;
d) durante il periodo estivo per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi di volta in volta;
anche la madre potrà avere con sé il figlio negli stessi termini e, quindi, per due settimane separate o consecutive;
e) i genitori, di comune accordo potranno, nel caso e di volta in volta, disciplinare diversamente i suddetti periodi anche a seconda delle esigenze di e delle Per_2 attività svolte dallo stesso. f) quanto previsto ai precedenti punti b), c) e d) , chiaramente, in deroga al punto a) ; g) Quanto alle comunicazioni genitoriali, queste potranno avvenire anche per le vie brevi e, nel caso, tramite sms/WA per gli aspetti urgenti e comunicazioni di servizio, con informazioni mirate e con riscontro – tramite e -mail per gli aspetti relativi alla responsabilità genitoriale non urgenti e/o richiedenti maggiore approfondimento – concordando una telefonata o un incontro per le decisioni più importanti relative alla cura, educazione, istruzione e attività extra -scolastiche di
. h) il padre, in linea di massima, si occuperà di accompagnare e riprendere il figlio dagli Per_2 allenamenti calcistici e la madre fornirà all'occorrenza la sua collaborazione;
C) Assegnare alla moglie la casa coniugale sita in Valmontone Via Genazzano n. 97 , ove vivrà con i figli, con gli arredi tutti che resteranno di sua esclusiva proprietà senza alcuna pretesa del marito. D) Disporre a carico del marito e in favore della moglie un assegno mensile integrativo per il mantenimento del figlio minore da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico alle coordinate Per_2 conosciute, pari ad € 350,00, con rivalutazione annuale ISTAT, con riconoscimento in favore della stessa e per intero dell'Assegno Unico per oltre il rimborso del 50% delle spese Per_2 straordinarie, da concordare e documentare, come individuate nel protocollo dell'intestato
Tribunale. Qualora queste spese straordinarie siano sostenute dal padre sarà chiaramente la madre a doverne rimborsare il 50%. Le spese per l'attività calcistica di saranno ripartite tra i Per_2 genitori in parte uguale. Le spese per la polizza infortuni di saranno a carico del padre. E) Per_2
Per la figlia maggiorenne , economicamente autosufficiente, i genitori, all'occorrenza, Per_1 ripartiranno comunque tra loro, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie, quali ad esempio quelle riguardanti gli studi universitari ed eventuali visite mediche specialistiche;
per la vettura Fiat 500, intestata alla madre e a volte in uso di si concorda che le spese di bollo Per_1 saranno sostenute dalla madre, mentre quelle assicurative saranno pagate dal padre e la madre restituirà il 50% delle stesse. F) Le parti si dichiarano reciprocamente di aver già regolato tra loro ogni ulteriore aspetto, anche economico, in ordine al rapporto intercorso e al precedente periodo e, pertanto, di non aver ulteriori reciproche pretese a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione”.
La domanda congiunta di separazione delle parti indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici tra le parti e in ordine al figlio minore e alla figlia (maggiorenne Per_2 Per_1 ed indipendente economicamente).
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento degli accordi di separazione congiuntamente avanzati.
Si osserva altresì che, con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto, così come previsto ex art. 473 bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse (analoghe a quelle oggetto della separazione) a tale pronuncia.
Ebbene, si osserva che, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno attestare il passaggio in giudicato della presente sentenza e confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso e ciò a tutti gli effetti di legge;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Valmontone (al n. 20, P. 1, anno 2012);
3) provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott.ssa LO NO per l'ulteriore corso del giudizio;
4) riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 17/12/2025.
Il giudice estensore Il presidente
LO NO DO ER