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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 11/12/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 304/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone di
Dott. Giulio Adilardi Presidente
Dott.ssa Mariateresa Dieni Giudice Relatore
Dott.ssa Giulia Paoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 304/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Algeria) il 27/09/1965 e residente in 38068 Rovereto (TN), Via Giuseppe Garibaldi,
n. 25, cittadina algerina, rappresentata, assistita e domiciliata, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dall' Avv. Lisa Santuari (CF: pec: C.F._2
fax: 0461/982464) con studio, in 38122 Trento, Email_1
Via Dordi n.15/a
RICORRENTE/ATTRICE- AMMESSA AL G.P.
contro
(C.F: ), cittadino algerino, nato in [...] Controparte_1 C.F._3
(Algeria), il 21/05/1953 e residente in 38068 Rovereto (TN), Via Giuseppe
Garibaldi, n. 25
RESISTENTE/CONVENUTO
1 Contumace
con l'intervento di P.M. – sede
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE E PER PARTE CONVENUTA: “La casa coniugale è assegnata alla sig.ra ; la sig.ra rinuncia alla Parte_1 Parte_1
domanda di assegno di separazione. Il sig. lascerà la casa coniugale (arredi CP_1
compresi) entro quattro mesi a partire dalla data odierna. Spese compensate. Il difensore conclude come da accordo raggiunto dall'attrice con il convenuto personalmente. Si riserva di depositare nota spese e istanza di liquidazione.”.
PER L'INTERVENUTO P.M.: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.05.2025 la signora Parte_1 ha adito l'intestato Tribunale chiedendo che fosse pronunciata la separazione giudiziale dal signor , con il quale aveva contratto matrimonio Controparte_1
civile in Algeria (non trascritto in Italia) in data 01.09.2014, rappresentando che: dall'unione è nata una figlia, maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente; e che da alcuni anni sono venute gradatamente a mancare l'affectio coniugalis e la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
La ricorrente ha chiesto:
- pronunciare la separazione personale dei coniugi;
- disporre l'assegnazione della casa coniugale alla Sig.ra Parte_1
ordinando al Sig. di lasciare la stessa entro i termini Controparte_1
stabiliti dal Tribunale, qualora il Sig. non abbia provveduto a CP_1 lasciare l'abitazione nella libera disponibilità della Sig.ra Parte_1 entro il giorno dell'udienza;
- prevedere che il Sig. verserà alla ricorrente la somma Controparte_1 mensile non inferiore ad € 500,00, da versarsi con bonifico alla Sig.ra quale contributo al mantenimento ordinario del coniuge;
Parte_1
2 2. Con decreto del 16.05.2025 il Giudice ha fissato l'udienza del 26.11.2025 per la comparizione delle parti.
3. Con atto dd. 20.11.2025, il difensore della ricorrente ha formulato istanza di autorizzazione alla partecipazione alla predetta udienza di una mediatrice culturale.
3.1. Con decreto dd. 21.11.2025, il Giudice ha nominato ausiliario-interprete la signora . Persona_2
4. All'udienza del 26.11.2025 sono comparsi l'attrice con il proprio difensore e il convenuto personalmente, senza costituirsi ritualmente (pertanto egli è da dichiararsi contumace). Con la mediazione del Giudice delegato, le parti hanno raggiunto un accordo in merito alle condizioni di separazione e il procuratore di parte ricorrente ha rassegnato conclusioni come indicate in epigrafe.
5. La domanda di separazione personale avanzata dalla ricorrente deve trovare accoglimento;
infatti, la richiesta dell'attrice, cui il convenuto non si è opposto, evidenzia che tra i coniugi è venuta meno l'affectio maritalis e che la vita coniugale non può essere proseguita.
5.1 Quanto alle condizioni della separazione, si rileva che non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
5.2 In ragione dell'accordo raggiunto può essere disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi Parte_1
e , uniti in matrimonio il 01.09.2014 in Algeria,
[...] Controparte_1
alle seguenti condizioni:
1) la casa coniugale è assegnata alla sig.ra ; Parte_1
2) il sig. lascerà la casa coniugale (arredi compresi) entro quattro mesi a CP_1
partire dalla data dell'udienza (27.11.2025);
3) la sig.ra rinuncia alla domanda di assegno di separazione. Parte_1
4) Spese compensate.
3
DISPONE
l'invio di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui sarà eventualmente trascritto l'atto di matrimonio, per le annotazioni e gli altri incombenti di legge.
Così deciso in ROVERETO nella camera di consiglio dell' 11.12.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Mariateresa Dieni dott. Giulio Adilardi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone di
Dott. Giulio Adilardi Presidente
Dott.ssa Mariateresa Dieni Giudice Relatore
Dott.ssa Giulia Paoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 304/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Algeria) il 27/09/1965 e residente in 38068 Rovereto (TN), Via Giuseppe Garibaldi,
n. 25, cittadina algerina, rappresentata, assistita e domiciliata, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dall' Avv. Lisa Santuari (CF: pec: C.F._2
fax: 0461/982464) con studio, in 38122 Trento, Email_1
Via Dordi n.15/a
RICORRENTE/ATTRICE- AMMESSA AL G.P.
contro
(C.F: ), cittadino algerino, nato in [...] Controparte_1 C.F._3
(Algeria), il 21/05/1953 e residente in 38068 Rovereto (TN), Via Giuseppe
Garibaldi, n. 25
RESISTENTE/CONVENUTO
1 Contumace
con l'intervento di P.M. – sede
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE E PER PARTE CONVENUTA: “La casa coniugale è assegnata alla sig.ra ; la sig.ra rinuncia alla Parte_1 Parte_1
domanda di assegno di separazione. Il sig. lascerà la casa coniugale (arredi CP_1
compresi) entro quattro mesi a partire dalla data odierna. Spese compensate. Il difensore conclude come da accordo raggiunto dall'attrice con il convenuto personalmente. Si riserva di depositare nota spese e istanza di liquidazione.”.
PER L'INTERVENUTO P.M.: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.05.2025 la signora Parte_1 ha adito l'intestato Tribunale chiedendo che fosse pronunciata la separazione giudiziale dal signor , con il quale aveva contratto matrimonio Controparte_1
civile in Algeria (non trascritto in Italia) in data 01.09.2014, rappresentando che: dall'unione è nata una figlia, maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente; e che da alcuni anni sono venute gradatamente a mancare l'affectio coniugalis e la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
La ricorrente ha chiesto:
- pronunciare la separazione personale dei coniugi;
- disporre l'assegnazione della casa coniugale alla Sig.ra Parte_1
ordinando al Sig. di lasciare la stessa entro i termini Controparte_1
stabiliti dal Tribunale, qualora il Sig. non abbia provveduto a CP_1 lasciare l'abitazione nella libera disponibilità della Sig.ra Parte_1 entro il giorno dell'udienza;
- prevedere che il Sig. verserà alla ricorrente la somma Controparte_1 mensile non inferiore ad € 500,00, da versarsi con bonifico alla Sig.ra quale contributo al mantenimento ordinario del coniuge;
Parte_1
2 2. Con decreto del 16.05.2025 il Giudice ha fissato l'udienza del 26.11.2025 per la comparizione delle parti.
3. Con atto dd. 20.11.2025, il difensore della ricorrente ha formulato istanza di autorizzazione alla partecipazione alla predetta udienza di una mediatrice culturale.
3.1. Con decreto dd. 21.11.2025, il Giudice ha nominato ausiliario-interprete la signora . Persona_2
4. All'udienza del 26.11.2025 sono comparsi l'attrice con il proprio difensore e il convenuto personalmente, senza costituirsi ritualmente (pertanto egli è da dichiararsi contumace). Con la mediazione del Giudice delegato, le parti hanno raggiunto un accordo in merito alle condizioni di separazione e il procuratore di parte ricorrente ha rassegnato conclusioni come indicate in epigrafe.
5. La domanda di separazione personale avanzata dalla ricorrente deve trovare accoglimento;
infatti, la richiesta dell'attrice, cui il convenuto non si è opposto, evidenzia che tra i coniugi è venuta meno l'affectio maritalis e che la vita coniugale non può essere proseguita.
5.1 Quanto alle condizioni della separazione, si rileva che non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
5.2 In ragione dell'accordo raggiunto può essere disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi Parte_1
e , uniti in matrimonio il 01.09.2014 in Algeria,
[...] Controparte_1
alle seguenti condizioni:
1) la casa coniugale è assegnata alla sig.ra ; Parte_1
2) il sig. lascerà la casa coniugale (arredi compresi) entro quattro mesi a CP_1
partire dalla data dell'udienza (27.11.2025);
3) la sig.ra rinuncia alla domanda di assegno di separazione. Parte_1
4) Spese compensate.
3
DISPONE
l'invio di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui sarà eventualmente trascritto l'atto di matrimonio, per le annotazioni e gli altri incombenti di legge.
Così deciso in ROVERETO nella camera di consiglio dell' 11.12.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Mariateresa Dieni dott. Giulio Adilardi
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