Articolo 2 della Legge 26 ottobre 1948, n. 1430
Articolo 1
Versione
6 gennaio 1949
Art. 2.
La Commissione di cui al precedente articolo puo', con provvedimento del proprio presidente, dividersi in Sottocommissioni, ciascuna incaricata di esaminare una determinata categoria di affari.
I pareri adottati dalle Sottocommissioni sono presentati alla Commissione in seduta plenaria, per le deliberazioni di sua competenza.

Entrata in vigore il 6 gennaio 1949