Art. 2.
La Commissione di cui al precedente articolo puo', con provvedimento del proprio presidente, dividersi in Sottocommissioni, ciascuna incaricata di esaminare una determinata categoria di affari.
I pareri adottati dalle Sottocommissioni sono presentati alla Commissione in seduta plenaria, per le deliberazioni di sua competenza.
La Commissione di cui al precedente articolo puo', con provvedimento del proprio presidente, dividersi in Sottocommissioni, ciascuna incaricata di esaminare una determinata categoria di affari.
I pareri adottati dalle Sottocommissioni sono presentati alla Commissione in seduta plenaria, per le deliberazioni di sua competenza.