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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 27/02/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 50/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente
Dott. Claudio Baglioni Consigliere rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere ha pronunciato la seguente
1 SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 50/2022
promossa da:
, c.f. c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
, c.f. , rappresentati e difesi dall'Avv. Lorella Parte_3 C.F._3
Mercanti, ed elettivamente domiciliati a Perugia, in via Campo di Marte n. 8/B, presso e nello studio del medesimo procuratore (p.e.c.: ; Email_1
appellanti
contro
c.f. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._4 congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Marco Cocchi (p.e.c.
e Caterina Rossi (p.e.c. , Email_2 Email_3 con domicilio eletto presso lo studio professionale sito in Camucia, via IV Novembre 22;
pagina 1 di 13 - appellata -
Oggetto: azione di accertamento di recesso da contratto di compravendita immobiliare e risarcimento del danno da occupazione illegittima di immobile.
Conclusioni delle parti
Come nelle note predisposte in funzione del verbale di udienza del 4.7.2024.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
, e , in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 ON
(originario convenuto nel giudizio di primo grado), hanno interposto gravame avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n. 1375/2021, depositata in data 19/10/2021 (resa nel proc. R.G.C. n. 2002/2014), con la quale veniva accolta parzialmente la domanda spiegata da diretta ad accertare il diritto di recesso e a Controparte_1 richiedere il doppio della caparra oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali.
Col primo motivo di appello hanno criticato la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1455 e 1460 c.c., discordanti dalle finali statuizioni in punto di accertamento dell'inadempimento, sostenendo che l'inadempimento del contratto 2 preliminare di compravendita stipulato il 19.5.2011, fosse addebitabile alla promissaria acquirente e non invece a , promittente venditore, Controparte_1 ON perché sarebbe stata erroneamente ritenuta l'applicabilità delle cennate norme nella parte in cui, nel procedere a verifica comparativa delle responsabilità e dell'incidenza dei rispettivi inadempimenti nel sinallagma contrattuale, sarebbe stato ritenuto sussistente il grave inadempimento di . ON
Hanno chiesto la riforma della sentenza nel senso di accertare la legittimità del recesso di in ragione del grave inadempimento di ON _1
, riconoscendo, quindi, in capo agli appellanti il diritto di trattenere
[...] legittimamente la caparra confirmatoria al tempo versata dalla promissaria acquirente per € 40.000,00. Hanno aggiunto che non avesse alcun obbligo di ON presentarsi il 26.10.2012 alla stipula del contratto definitivo di compravendita immobiliare, poiché le richieste dei nuovi promissari acquirenti e Parte_4 [...]
erano diverse rispetto il contratto preliminare del 19.5.2011, e comunque CP_2 non precedentemente comunicate al promittente veditore, sicché erano qualificabili pagina 2 di 13 come nuove proposte di acquisto, modificando i subentranti, nel contratto concluso con la promissaria acquirente originaria, anche il prezzo di acquisto.
Hanno chiesto di accertare la legittimità del recesso comunicato da ON anche rispetto la condotta della detentrice l'immobile la quale, già dal mese di novembre 2012, aveva interrotto il versamento delle rate mensili convenute con il contratto del 19.5.2011, ed imputabili al prezzo finale della compravendita.
Col secondo motivo hanno censurato la sentenza per violazione e falsa applicazione delle norme sul danno da occupazione sine titulo, perché era stato ritenuto che il promittente venditore non avesse dimostrato l'intenzione di locare l'immobile a terzi o di metterlo a frutto in altro modo respingendo la domanda di indennizzo dal mese di novembre 2012 sino al giugno 2014, periodo nel quale la promissaria acquirente aveva cessato di corrispondere i ratei mensili convenuti per la detenzione dell'immobile. A tale domanda, sempre avanzata in via riconvenzionale, si era sommata la richiesta di risarcimento dei danni rilevati sull'immobile al momento della riconsegna, oltre che per il ripristino delle modifiche effettuate dalla “detentrice”, documentati in € 14.200,00 al netto di iva, comunque limitata entro € 15.000,00. 3
Con il terzo motivo hanno chiesto la riforma delle spese di lite, essendo stata statuita la condanna per i 2/3 a loro carico, nel senso di condannare _1
alla rifusione integrale delle stesse in loro favore.
[...]
Si è costituita l'appellata, contrastando le avverse ragioni insistendo comunque per l'inammissibilità dell'appello anche ai sensi dell'art. 348 c.p.c. e per il rigetto.
L'appellata ha difeso la sentenza sottolineando che: l'inadempimento, in forza degli obblighi in capo al promittente venditore, non potesse che gravare su di lui, tenuto a fornire ai nuovi promissari acquirenti la certificazione di libertà da pesi e vincoli dell'immobile e, in particolare, a fornire il certificato di avvenuta cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale a suo tempo incardinata;
il secondo contratto non potesse consistere in una nuova proposta di acquisto e che il promittente venditore si era già obbligato con il primo contratto preliminare a compravendere il bene immobile libero da pesi e vincoli, e con libertà da trascrizioni;
la reiezione della domanda per danno da illegittima occupazione era corretta non avendo gli appellanti allegato l'effettivo pregiudizio subìto, come la regolamentazione delle spese di lite.
pagina 3 di 13 Le parti hanno formulato le proprie conclusioni nelle note depositate per l'udienza del 4.7.2024, e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei rituali termini per il deposito degli atti ex art. 190 c.p.c.
All'esame del primo motivo di appello va premesso che: col contratto preliminare di compravendita immobiliare del 19.5.2011 prometteva in vendita ad ON
un immobile sito nel comune di Passignano sul Trasimeno Controparte_1 per il corrispettivo di € 105.940,00, mentre la stipula del definitivo veniva fissata entro la data del 30.6.2013; in data 20.8.2012 stipulava altro contratto Controparte_1 preliminare (rectius “compromesso di vendita”) con ed Parte_5 CP_2
avente ad oggetto la compravendita del medesimo immobile;
[...] Parte_5 convocava, quindi, il 26.10.2012 per la stipula del definitivo di ON compravendita, il quale però non si presentava all'invito rivoltogli dai nuovi promissari acquirenti, subentrati in forza della pattuizione ancillare all'originario contratto preliminare di compravendita, in forza della quale il contratto veniva stipulato da per sé “o per persona da nominare”; nel frattempo i nuovi Controparte_1 promissari acquirenti avevano chiesto a di far pervenire entro la data del 4 ON
12.10.2012 l'atto di provenienza dell'immobile ed il certificato di avvenuta cancellazione delle trascrizioni ipotecarie fallimentari preesistenti, il quale aveva informato di non essere tenuto a fornire alcun certificato di avvenuta cancellazione dei gravami, non essendo pregiudizievole l'esistente trascrizione della domanda giudiziale, come indicato nell'atto di provenienza dell'immobile (fascicolo di parte appellante, comparsa di cost. doc. n. 4), leggendosi nel contratto preliminare del 19.5.2011, all'art. 9, che “gli immobili sono promessi in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano” e di non aver ricevuto alcuna garanzia dai nuovi promissari acquirenti in ordine all'accollo (o estinzione) del mutuo residuo. Emerge, quindi, che non era stato raggiunto un punto di incontro su tali aspetti delle trattative e, più ancora, nulla avevano determinato sul prezzo residuo dell'immobile e sulla cancellazione della domanda giudiziale al tempo trascritta, che era ritenuta dai nuovi promissari acquirenti ostativa alle proprie ragioni, pur se riconosciuta come elemento “non pregiudizievole” nell'atto di provenienza dell'immobile, essendo stata raggiunta la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio per inattività delle parti.
pagina 4 di 13 Dalla mancata presentazione di al rogito definitivo con i nuovi ON promissari acquirenti era scaturito il giudizio da questi instaurato dinanzi al Tribunale di Roma e col quale, per quel che qui interessa, veniva rigettata la domanda per esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre con qualificazione del negozio come preliminare di vendita di cosa altrui, pertanto non suscettibile di esecuzione in forma specifica (cfr. Sent. n. 13866/2015 pag. n.2). Scaduto il termine fissato per la stipula del definitivo di compravendita - e avendo cessato già dal mese Controparte_1 di novembre 2012, di corrispondere al promittente venditore le rate mensili di € 500,00 imputate sia alla detenzione dell'immobile, sia al versamento del prezzo residuo del bene immobile, fatto pacifico ed incontestato - ha inviato in data 23- ON
25.10.2013 raccomandata con la quale manifestava alla promissaria acquirente il recesso dal contratto preliminare e la contestuale volontà di ritenere la caparra confirmatoria versata di € 40.000,00 (cfr. fascicolo di parte appellante – doc. n.3, pag. n.35-36). Soltanto dopo aver ricevuto tale informativa di recesso, , il 29.10.2013, Controparte_1 informava del proprio recesso e di voler ottenere il doppio della caparra ON versata per inadempimento imputabile a lui, e rilasciava l'immobile soltanto il 6.6.2014, 5 dopo un'azione possessoria esperita con successo da (v. fascicolo della ON parte appellante, doc. n.2, pagg. nn. 44-47).
E allora, nella sentenza gravata non è stato tenuto in considerazione il fatto che avesse sottoscritto soltanto il contratto preliminare del 19.5.2011 con ON
, mentre non era stato informato del “compromesso di Controparte_1 vendita” del 20.8.2012 stipulato dal costei con i subentranti promissari acquirenti ed Inoltre, non è stato dato peso, nell'incidenza Parte_5 Controparte_2 del comportamento e della buona fede intercorsa nelle trattative, oltre che successivamente alla stipula del contratto preliminare, al fatto che _1
, indipendentemente dalla nomina di terzi cui far profittare del contratto,
[...] avrebbe comunque potuto convocare entro la data fissata al 30.6.2013 per la ON stipula del definitivo di compravendita.
E così ragionando, proprio su tali aspetti viene in evidenza l'effettivo inadempimento, e l'imputazione di questo rispetto le obbligazioni convenute. Ed infatti,
l'onere della prova della comunicazione e conseguente accettazione del subentro da pagina 5 di 13 parte del promittente venditore gravava sulla parte appellata, che nulla ha allegato in tal senso. Ed è certo che si tratti di subentro nel negozio o di cessione degli effetti del contratto, e non a-tecnicamente di “persona da nominare”, istituto questo che nell'ambito della compravendita immobiliare si connota piuttosto come un effetto surrettizio della intestazione di beni sotto nome altrui una volta esauriti gli effetti del contratto ed esauriti, quindi, i rispettivi adempimenti delle parti nel rapporto sinallagmatico. E anche a voler ritenere che la clausola "per persona da nominare" dia un senso al successivo contratto stipulato (cui è rimasto alieno ), questo non si è ON tradotto in null'altro che nel subentro delle persone nominate in luogo della prima promissaria acquirente.
Difetta in ciò la partecipazione del promittente venditore , ON
l'informazione del subentro o della cessione effettivamente a lui pervenuta che si traduce nella buona fede contrattuale di stampo squisitamente oggettivo e che viene ad essere quindi “oggettivata” nel rapporto al pari della causa del contratto. E manca anche la prova della continuità negoziale tra il primo ed il secondo preliminare (o
“compromesso di vendita”) qualificato il primo contratto quale “contratto preliminare 6 di vendita di cosa altrui”, insensibile agli effetti della domanda ex art. 2932 c.c., affiorando anzi il documentato dissenso del promittente venditore, non certo messo in condizioni di poter adempiere serenamente e, quindi, di opporre motivatamente le nuove condizioni e richieste paventate dai nuovi promissari acquirenti, che, peraltro, ad avviso della Corte, complessivamente giustificano il ritiro dalle nuove trattative.
Manca, ancora, l'elemento della c.d. “electio amici”, fondante il consenso alla stipula dell'atto di compravendita immobiliare, notandosi che il secondo preliminare
(c.d compromesso) stipulato non risulta seguito dall'indicazione del terzo fatta in forma scritta e con le modalità della persona indicata di cui all'art. 1402 c.c., consistendo questo in un negozio unilaterale col quale nel contratto per persona da nominare lo stipulante imputa il rapporto contrattuale al terzo. Ed il contratto stesso non è stato seguito dal contratto definitivo, nel quale l'indicazione avrebbe potuto farsi.
Si può, infine, notare che l'aver optato per la stipula di un secondo preliminare, del tutto sganciato dal primo, al quale non è fatto alcun cenno, depone nel senso di affermare la volontà della parte venditrice di procedere alla vendita pretermettendo il pagina 6 di 13 primo impegno negoziale, elemento che, unitamente agli altri desumibili dalla scansione temporale degli eventi e dalla documentazione allegata, conduce a riscontrare l'inadempimento in capo alla promissaria acquirente.
In presenza di contratti preliminari di tal fatta tra soggetti giuridici diversi, la buona fede ex artt. 1176 c.c. e 1374 c.c., che va commisurata alla media diligenza del buon padre di famiglia, non può essere invocata utilmente dalla parte cui fa più comodo - tradotta nella vicenda come colei che si avvale della facoltà di recesso soltanto una volta che sia stata a sua volta destinataria del recesso - e che rimetta l'immobile detenuto nella disponibilità del proprietario con notevole ritardo e soltanto dopo che questi aveva dovuto agire in giudizio per la restituzione. Ed allora, posto che il contratto ha forza di legge solo tra le parti ex art. 1372 c.c., non può essere considerato scusabile l'inadempimento del contraente che, obbligatosi a stipulare con taluno nell'ambito di una compravendita immobiliare (per la quale la forma scritta è necessaria ad substantiam), pretenda poi che il contratto definitivo sia stipulato tra soggetti diversi, di cui uno, tra l'altro, rimasto estraneo alla pattuizione perché non informato e quindi senza essere stato messo nella condizione di poter accettare il subentro alla promissaria 7 acquirente ovvero la cessione degli effetti del contratto. E ciò perché l'eventuale consenso del contraente alla sostituzione dell'acquirente avrebbe dovuto essere prestato e dimostrato per iscritto facendo parte tale elemento negoziale della c.d. puntuazione del consenso legittimamente manifestato.
Nel caso che occupa, quindi, non si ritiene possa essere seguito il convincimento del primo Giudice laddove ha ritenuto di escludere l'imputabilità dell'inadempimento ad , addossandolo invece a . Deve, infatti, Controparte_1 ON affermarsi che, in assenza di electio amici e, soprattutto, della prova del consenso da parte del promittente venditore al subentro od alla cessione degli effetti del (primo) contratto, mancando pure ogni collegamento negoziale di sorta tra il primo preliminare e quello (c.d. compromesso) stipulato successivamente, nulla può ritenersi idoneo a modificare l'ambito soggettivo di validità ed efficacia dei due contratti, che erano e restano del tutto autonomi, e ciò soprattutto quanto agli effetti negoziali. Ed anche il
Tribunale di Roma ha giustamente qualificato tale autonomia (se non differenziazione intrinseca), non mancando di sottolineare la diversità dei soggetti stipulanti e la diversa pagina 7 di 13 natura del secondo contratto stipulato.
Gli elementi che restano conducono allora a ritenere che l'inadempimento sia addebitabile alla promissaria acquirente , che si è sottratta, Controparte_1 più volte, ai propri obblighi contrattuali e che anzi, come si dirà più oltre, ha cagionato anche un danno da fatto illecito nella sfera del promittente venditore.
Ora, secondo i crismi dell'art. 1385 c.c., la caparra confirmatoria ha la funzione di liquidare convenzionalmente il danno da inadempimento in favore della parte non inadempiente che intenda esercitare il potere di recesso conferitole ex lege, sicché, ove ciò avvenga, essa è legittimata a ritenere la caparra ricevuta ovvero ad esigere il doppio di quella versata. La disciplina dettata dall'art. 1385, comma 2, c.c., in tema di recesso per inadempimento nell'ipotesi in cui sia stata prestata una caparra confirmatoria, non deroga affatto alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento, consentendo il recesso di una parte solo quando l'inadempimento della controparte sia colpevole e di non scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altro contraente. Di talché, nell'indagine sull'inadempienza contrattuale da compiersi al fine di stabilire se e a chi spetti il diritto di recesso, i criteri da adottarsi sono quegli stessi che si debbono 8 seguire nel caso di controversia su reciproche istanze di risoluzione, nel senso che occorre in ogni caso una valutazione comparativa del comportamento di entrambi i contraenti in relazione al contratto, in modo da stabilire quale di essi abbia fatto venir meno, con il proprio comportamento, l'interesse dell'altro al mantenimento del negozio.
E, come detto, ben avrebbe potuto la promissaria acquirente notificare il subentro o la cessione degli effetti del contratto al promittente venditore, e i nuovi promissari acquirenti avrebbero potuto offrire garanzie per il loro adempimento anziché domandare una controprestazione, quale la cancellazione di pesi e gravami, espressamente esclusa dal tenore del contratto e, comunque, ritenuta non pregiudizievole dalle parti già titolari del bene nell'atto di provenienza, cui il promittente venditore non era certo tenuto nei loro confronti e che non può certo tradursi in un inadempimento a suo carico nei confronti dell'originaria promissaria acquirente.
Il secondo contratto stipulato, autonomo, di diversa qualificazione, e non collegato al primo, diviene allora una sorta di sotterfugio, tamquam non esset, col quale la pagina 8 di 13 promissaria acquirente si è invero sottratta ai propri obblighi di correttezza e buona fede imposti dal preliminare del 19.5.2011. Tanto si evince non solo dal fatto per cui la stessa promissaria acquirente avrebbe potuto invitare alla stipula del ON contratto definitivo di compravendita entro la data fissata, indipendentemente dalla sorte del secondo contratto stipulato inter alios, ma anche soppesando la comunicazione del proprio recesso al contratto preliminare del 19.5.2011, soltanto in via di reazione al già manifestato recesso del promittente venditore, ed all'abbandono dell'immobile in detenzione soltanto in seguito all'esperimento di actio possessoria e alla successiva notificazione del precetto per il rilascio. E la promissaria acquirente non aveva ragione alcuna per interrompere i pagamenti dei ratei mensili convenuti nel contratto preliminare stipulato con il promittente venditore, la cui interruzione affiora come totalmente acausale e sintomatica, ancora una volta, del proprio inadempimento ed anche rispetto all'interesse, concretamente apprezzabile, di stipula del contratto definitivo di compravendita. Dunque, legittimo diviene il recesso comunicato da Per_1
con raccomandata 23-25/10/2013 per l'inadempimento di
[...] _1
, così come legittimo è il diritto, pure trasmesso agli eredi universali, di 9
[...] ritenzione della caparra al tempo versata dalla promissaria acquirente, parte inadempiente della compravendita immobiliare, per € 40.000,00.
Venendo al secondo motivo di appello si nota che nelle more del giudizio di primo grado, e successivamente al 6.6.2014, data della sottoscrizione del verbale di riconsegna dell'immobile è intervenuta la sentenza del Tribunale di Roma (n.13866 depositata in data 25.06.2015), con la quale è stato affermato che la domanda riconvenzionale (per danni) formulata da non poteva essere accolta, quantomeno per ON corresponsabilità ex art. 1227, comma 2, c.c., imputando allo stesso una sorta di ritardo nell'adempimento. Pur se non dedotto nel giudizio, tale statuizione, non essendo stata opposta la sentenza, consiste in un accertamento consolidato con efficacia di giudicato, che, seppure definitivo (“respinge la domanda riconvenzionale del convenuto…”), non dispone per l'affievolimento totale del diritto.
L'art. 1227, comma 2, c.c., citato in parte motiva, evidenzia, infatti, una corresponsabilità del danneggiato che va ad incidere nel gradiente del risarcimento, ma che non elimina affatto il danno al quale il risarcimento consegue perché non elimina pagina 9 di 13 l'evento dannoso, diminuendone soltanto il risarcimento per corresponsabilità del danneggiato. Tale elemento incide comunque la finale statuizione di cui in dispositivo, connotata dall'effetto formale ex art. 324 c.p.c., ragion per cui non si può intervenire sulla revisione dell'esito della domanda. Si aggiunge che, seppur i danni refertati in sede di riconsegna dell'immobile siano stati riconosciuti dalla detentrice dell'immobile, la loro somma non è stata analiticamente indicata nel preventivo di costo allegato, il quale riporta soltanto la somma di € 14.200,00, al netto di iva. Non è però consentito procedere ad una valutazione di tali voci di costo per l'effetto tombale imposto dal giudicato sia perché, sul punto, difetta comunque la domanda, assestata nel riconoscere a titolo di danno patrimoniale (e cioè come danno emergente) una somma “non superiore ad € 15.000,00”.
Per il danno da occupazione di immobile, gli appellanti hanno chiesto € 7.000,00 per occupazione illegittima dal mese di novembre 2012, ovvero dalla interruzione dei pagamenti dei ratei mensili, sino al mese di giugno 2014, ossia sino alla reimmissione nel possesso del bene.
Si precisa, dunque, che tale domanda non è stata formulata a titolo risarcitorio, ma 10
a titolo indennitario, sicché non è calata su di essa la copertura del giudicato.
Applicando i principi enunciati da Corte di cassazione SS.UU. n. 33645 del 2022 che afferma che “… se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato…” deve valorizzarsi il fatto che gli elementi acquisiti consentono di affermare la sussistenza del pregiudizio subìto dal promittente venditore, anche configurabile in re ipsa e ricorrendo a presunzioni (v. Cass. cit.) per il solo fatto dell'occupazione del bene immobile
(peraltro incontestata) che non gli ha consentito di disporne anche al fine di riallocarlo o di venderlo, né di goderne, parametrando il fatto illecito ai ratei mensili non corrisposti dalla detentrice l'immobile (€ 500,00 mensili x diciannove mesi, escluso giugno 2014) così addivenendo ad una liquidazione equitativa forfettaria che porta ad un importo superiore rispetto alla domanda limitata ad € 7.000,00. Ciò anche considerando che il pagamento dei ratei mensili convenuti dalle parti (ed imputati alla compravendita del bene immobile) costituiva un inespresso rent to buy, per cui tali somme possono ben pagina 10 di 13 tradursi nel canone locativo mensile (di mercato) da cui partire per calcolare l'indennizzo forfettario.
E l'indennizzo per occupazione illegittima (o sine titulo) di bene immobile costituisce credito di valore, del che sulla somma riconosciuta possono calcolarsi in tesi sia la svalutazione, sia gli interessi con la medesima decorrenza, perché la prima ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato antecedentemente alla consumazione dell'illecito; i secondi, invece, hanno una funzione compensativa, con la conseguenza che questi ultimi sono compatibili con la rivalutazione e vanno corrisposti e calcolati anno per anno sulla somma via via rivalutata con decorrenza dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso.
Tuttavia, reputa la Corte, mutando il precedente orientamento in adesione alla più recente e più convincente giurisprudenza della Corte suprema (cfr. Cass. 17.4.2024 n.
10376; Cass. 2023/10634; Cass. 16.2.2023 n. 4938; Cass. 20.1.2020 n. 1111; Cass. 12.2.2010
n. 3355; Cass. 24.10.2007 n. 22347; v. anche Cass. 24.2.2022 n. 9612; v. in senso contrario
Cass.2022/32985; Cass. 2021/39376 e Cass. 2020/24468) difetta la domanda, con la conseguenza che gli interessi compensativi sulla somma rivalutata non possono essere 11 riconosciuti perché costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo e non potendosi onerare il creditore della prova di un danno in relazione al quale non abbia formulato una domanda.
L'appello va dunque accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, deve dichiararsi la legittimità del recesso comunicato da in data 23- ON
25.10.2013 per inadempimento di rispetto al contratto Controparte_1 preliminare di compravendita immobiliare del 19.5.2011, nonché il diritto di Pt_1
, e , quali eredi di , alla ritenzione della
[...] Parte_2 Parte_3 ON caparra confirmatoria versata da in esecuzione del contratto Controparte_1 di compravendita immobiliare del 19.5.2011, pari alla somma di € 40.000,00.
Conseguentemente va rigettata la domanda dell'appellata _1
ad ottenere la condanna al pagamento in suo favore del doppio della
[...] caparra. Infine, l'appellata va condannata al pagamento in favore di , Parte_1
e , quali eredi di , di € 7.000,00. Parte_2 Parte_3 ON
pagina 11 di 13 Le spese di lite, pure censurate col terzo motivo di gravame, in applicazione del principio di causalità e tenuto conto delle soccombenze vanno poste a carico dell'appellata per entrambi i gradi del giudizio, e vanno liquidate come in dispositivo, applicando ad entrambi i gradi di giudizio i parametri di cui al d.m. n. 55/2014, d.m. n.
37/2018, e del d.m. n. 147/2022, tenendo in considerazione lo scaglione di valore applicabile alla controversia, secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento, avuto riguardo al pregio dell'attività professionale svolta nell'esame delle questioni giuridiche trattate, all'importanza, alla natura e alla difficoltà dell'affare, nonché al risultato conseguito, detratta la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
In considerazione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di Pt_1
e (giuste delibere di ammissione del 23.02.2022 in atti), relativamente
[...] Parte_2 al solo grado di appello, per tali posizioni deve essere disposto il pagamento pro quota in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 d.P.R. n.115/2002, con la decurtazione prevista dall'art. 130 e previa applicazione dell'art. 4, 1° comma, D.M. n. 55/2014, il quale prevede la riduzione “fino al 50% sui valori medi”.
P.Q.M.
12 la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'appello proposto da , e , quali eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3 di e, in riforma della sentenza n.1375/2021 del Tribunale di Perugia, ON pubblicata in data 19.10.2021: accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale formulata dagli appellanti, e per l'effetto dichiara la legittimità del recesso comunicato da in data 23- ON
25.10.2013 per inadempimento di rispetto al contratto Controparte_1 preliminare di compravendita immobiliare del 19.5.2011, nonché il diritto di Pt_1
, e , quali eredi di , alla ritenzione della
[...] Parte_2 Parte_3 ON caparra confirmatoria versata da in esecuzione del contratto Controparte_1 di compravendita immobiliare del 19.5.2011, pari alla somma di € 40.000,00; rigetta la domanda dell'appellata diretta ad ottenere la Controparte_1 condanna al pagamento in suo favore del doppio della caparra confirmatoria;
condanna l'appellata al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
pagina 12 di 13 , e , quali eredi di , di € 7.000,00; Per_1 Parte_2 Parte_3 ON condanna l'appellata a rifondere le spese di lite del primo Controparte_1 grado di giudizio a , e , che liquida in € 6.000,00 Parte_3 Parte_1 Parte_6 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cap come per legge;
condanna l'appellata a rifondere le spese di lite del presente Controparte_1 grado di giudizio a , che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali, Parte_3 oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cap come per legge;
condanna l'appellata a rifondere all'erario le spese di lite, Controparte_1 relative alle posizioni di e (ammessi al gratuito patrocinio) Parte_1 Parte_2 per il presente grado di giudizio, che liquida in € 2.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cap come per legge.
Perugia, 17.2.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Claudio Baglioni Dott.ssa Claudia Matteini
13
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente
Dott. Claudio Baglioni Consigliere rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere ha pronunciato la seguente
1 SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 50/2022
promossa da:
, c.f. c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
, c.f. , rappresentati e difesi dall'Avv. Lorella Parte_3 C.F._3
Mercanti, ed elettivamente domiciliati a Perugia, in via Campo di Marte n. 8/B, presso e nello studio del medesimo procuratore (p.e.c.: ; Email_1
appellanti
contro
c.f. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._4 congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Marco Cocchi (p.e.c.
e Caterina Rossi (p.e.c. , Email_2 Email_3 con domicilio eletto presso lo studio professionale sito in Camucia, via IV Novembre 22;
pagina 1 di 13 - appellata -
Oggetto: azione di accertamento di recesso da contratto di compravendita immobiliare e risarcimento del danno da occupazione illegittima di immobile.
Conclusioni delle parti
Come nelle note predisposte in funzione del verbale di udienza del 4.7.2024.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
, e , in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 ON
(originario convenuto nel giudizio di primo grado), hanno interposto gravame avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n. 1375/2021, depositata in data 19/10/2021 (resa nel proc. R.G.C. n. 2002/2014), con la quale veniva accolta parzialmente la domanda spiegata da diretta ad accertare il diritto di recesso e a Controparte_1 richiedere il doppio della caparra oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali.
Col primo motivo di appello hanno criticato la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1455 e 1460 c.c., discordanti dalle finali statuizioni in punto di accertamento dell'inadempimento, sostenendo che l'inadempimento del contratto 2 preliminare di compravendita stipulato il 19.5.2011, fosse addebitabile alla promissaria acquirente e non invece a , promittente venditore, Controparte_1 ON perché sarebbe stata erroneamente ritenuta l'applicabilità delle cennate norme nella parte in cui, nel procedere a verifica comparativa delle responsabilità e dell'incidenza dei rispettivi inadempimenti nel sinallagma contrattuale, sarebbe stato ritenuto sussistente il grave inadempimento di . ON
Hanno chiesto la riforma della sentenza nel senso di accertare la legittimità del recesso di in ragione del grave inadempimento di ON _1
, riconoscendo, quindi, in capo agli appellanti il diritto di trattenere
[...] legittimamente la caparra confirmatoria al tempo versata dalla promissaria acquirente per € 40.000,00. Hanno aggiunto che non avesse alcun obbligo di ON presentarsi il 26.10.2012 alla stipula del contratto definitivo di compravendita immobiliare, poiché le richieste dei nuovi promissari acquirenti e Parte_4 [...]
erano diverse rispetto il contratto preliminare del 19.5.2011, e comunque CP_2 non precedentemente comunicate al promittente veditore, sicché erano qualificabili pagina 2 di 13 come nuove proposte di acquisto, modificando i subentranti, nel contratto concluso con la promissaria acquirente originaria, anche il prezzo di acquisto.
Hanno chiesto di accertare la legittimità del recesso comunicato da ON anche rispetto la condotta della detentrice l'immobile la quale, già dal mese di novembre 2012, aveva interrotto il versamento delle rate mensili convenute con il contratto del 19.5.2011, ed imputabili al prezzo finale della compravendita.
Col secondo motivo hanno censurato la sentenza per violazione e falsa applicazione delle norme sul danno da occupazione sine titulo, perché era stato ritenuto che il promittente venditore non avesse dimostrato l'intenzione di locare l'immobile a terzi o di metterlo a frutto in altro modo respingendo la domanda di indennizzo dal mese di novembre 2012 sino al giugno 2014, periodo nel quale la promissaria acquirente aveva cessato di corrispondere i ratei mensili convenuti per la detenzione dell'immobile. A tale domanda, sempre avanzata in via riconvenzionale, si era sommata la richiesta di risarcimento dei danni rilevati sull'immobile al momento della riconsegna, oltre che per il ripristino delle modifiche effettuate dalla “detentrice”, documentati in € 14.200,00 al netto di iva, comunque limitata entro € 15.000,00. 3
Con il terzo motivo hanno chiesto la riforma delle spese di lite, essendo stata statuita la condanna per i 2/3 a loro carico, nel senso di condannare _1
alla rifusione integrale delle stesse in loro favore.
[...]
Si è costituita l'appellata, contrastando le avverse ragioni insistendo comunque per l'inammissibilità dell'appello anche ai sensi dell'art. 348 c.p.c. e per il rigetto.
L'appellata ha difeso la sentenza sottolineando che: l'inadempimento, in forza degli obblighi in capo al promittente venditore, non potesse che gravare su di lui, tenuto a fornire ai nuovi promissari acquirenti la certificazione di libertà da pesi e vincoli dell'immobile e, in particolare, a fornire il certificato di avvenuta cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale a suo tempo incardinata;
il secondo contratto non potesse consistere in una nuova proposta di acquisto e che il promittente venditore si era già obbligato con il primo contratto preliminare a compravendere il bene immobile libero da pesi e vincoli, e con libertà da trascrizioni;
la reiezione della domanda per danno da illegittima occupazione era corretta non avendo gli appellanti allegato l'effettivo pregiudizio subìto, come la regolamentazione delle spese di lite.
pagina 3 di 13 Le parti hanno formulato le proprie conclusioni nelle note depositate per l'udienza del 4.7.2024, e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei rituali termini per il deposito degli atti ex art. 190 c.p.c.
All'esame del primo motivo di appello va premesso che: col contratto preliminare di compravendita immobiliare del 19.5.2011 prometteva in vendita ad ON
un immobile sito nel comune di Passignano sul Trasimeno Controparte_1 per il corrispettivo di € 105.940,00, mentre la stipula del definitivo veniva fissata entro la data del 30.6.2013; in data 20.8.2012 stipulava altro contratto Controparte_1 preliminare (rectius “compromesso di vendita”) con ed Parte_5 CP_2
avente ad oggetto la compravendita del medesimo immobile;
[...] Parte_5 convocava, quindi, il 26.10.2012 per la stipula del definitivo di ON compravendita, il quale però non si presentava all'invito rivoltogli dai nuovi promissari acquirenti, subentrati in forza della pattuizione ancillare all'originario contratto preliminare di compravendita, in forza della quale il contratto veniva stipulato da per sé “o per persona da nominare”; nel frattempo i nuovi Controparte_1 promissari acquirenti avevano chiesto a di far pervenire entro la data del 4 ON
12.10.2012 l'atto di provenienza dell'immobile ed il certificato di avvenuta cancellazione delle trascrizioni ipotecarie fallimentari preesistenti, il quale aveva informato di non essere tenuto a fornire alcun certificato di avvenuta cancellazione dei gravami, non essendo pregiudizievole l'esistente trascrizione della domanda giudiziale, come indicato nell'atto di provenienza dell'immobile (fascicolo di parte appellante, comparsa di cost. doc. n. 4), leggendosi nel contratto preliminare del 19.5.2011, all'art. 9, che “gli immobili sono promessi in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano” e di non aver ricevuto alcuna garanzia dai nuovi promissari acquirenti in ordine all'accollo (o estinzione) del mutuo residuo. Emerge, quindi, che non era stato raggiunto un punto di incontro su tali aspetti delle trattative e, più ancora, nulla avevano determinato sul prezzo residuo dell'immobile e sulla cancellazione della domanda giudiziale al tempo trascritta, che era ritenuta dai nuovi promissari acquirenti ostativa alle proprie ragioni, pur se riconosciuta come elemento “non pregiudizievole” nell'atto di provenienza dell'immobile, essendo stata raggiunta la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio per inattività delle parti.
pagina 4 di 13 Dalla mancata presentazione di al rogito definitivo con i nuovi ON promissari acquirenti era scaturito il giudizio da questi instaurato dinanzi al Tribunale di Roma e col quale, per quel che qui interessa, veniva rigettata la domanda per esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre con qualificazione del negozio come preliminare di vendita di cosa altrui, pertanto non suscettibile di esecuzione in forma specifica (cfr. Sent. n. 13866/2015 pag. n.2). Scaduto il termine fissato per la stipula del definitivo di compravendita - e avendo cessato già dal mese Controparte_1 di novembre 2012, di corrispondere al promittente venditore le rate mensili di € 500,00 imputate sia alla detenzione dell'immobile, sia al versamento del prezzo residuo del bene immobile, fatto pacifico ed incontestato - ha inviato in data 23- ON
25.10.2013 raccomandata con la quale manifestava alla promissaria acquirente il recesso dal contratto preliminare e la contestuale volontà di ritenere la caparra confirmatoria versata di € 40.000,00 (cfr. fascicolo di parte appellante – doc. n.3, pag. n.35-36). Soltanto dopo aver ricevuto tale informativa di recesso, , il 29.10.2013, Controparte_1 informava del proprio recesso e di voler ottenere il doppio della caparra ON versata per inadempimento imputabile a lui, e rilasciava l'immobile soltanto il 6.6.2014, 5 dopo un'azione possessoria esperita con successo da (v. fascicolo della ON parte appellante, doc. n.2, pagg. nn. 44-47).
E allora, nella sentenza gravata non è stato tenuto in considerazione il fatto che avesse sottoscritto soltanto il contratto preliminare del 19.5.2011 con ON
, mentre non era stato informato del “compromesso di Controparte_1 vendita” del 20.8.2012 stipulato dal costei con i subentranti promissari acquirenti ed Inoltre, non è stato dato peso, nell'incidenza Parte_5 Controparte_2 del comportamento e della buona fede intercorsa nelle trattative, oltre che successivamente alla stipula del contratto preliminare, al fatto che _1
, indipendentemente dalla nomina di terzi cui far profittare del contratto,
[...] avrebbe comunque potuto convocare entro la data fissata al 30.6.2013 per la ON stipula del definitivo di compravendita.
E così ragionando, proprio su tali aspetti viene in evidenza l'effettivo inadempimento, e l'imputazione di questo rispetto le obbligazioni convenute. Ed infatti,
l'onere della prova della comunicazione e conseguente accettazione del subentro da pagina 5 di 13 parte del promittente venditore gravava sulla parte appellata, che nulla ha allegato in tal senso. Ed è certo che si tratti di subentro nel negozio o di cessione degli effetti del contratto, e non a-tecnicamente di “persona da nominare”, istituto questo che nell'ambito della compravendita immobiliare si connota piuttosto come un effetto surrettizio della intestazione di beni sotto nome altrui una volta esauriti gli effetti del contratto ed esauriti, quindi, i rispettivi adempimenti delle parti nel rapporto sinallagmatico. E anche a voler ritenere che la clausola "per persona da nominare" dia un senso al successivo contratto stipulato (cui è rimasto alieno ), questo non si è ON tradotto in null'altro che nel subentro delle persone nominate in luogo della prima promissaria acquirente.
Difetta in ciò la partecipazione del promittente venditore , ON
l'informazione del subentro o della cessione effettivamente a lui pervenuta che si traduce nella buona fede contrattuale di stampo squisitamente oggettivo e che viene ad essere quindi “oggettivata” nel rapporto al pari della causa del contratto. E manca anche la prova della continuità negoziale tra il primo ed il secondo preliminare (o
“compromesso di vendita”) qualificato il primo contratto quale “contratto preliminare 6 di vendita di cosa altrui”, insensibile agli effetti della domanda ex art. 2932 c.c., affiorando anzi il documentato dissenso del promittente venditore, non certo messo in condizioni di poter adempiere serenamente e, quindi, di opporre motivatamente le nuove condizioni e richieste paventate dai nuovi promissari acquirenti, che, peraltro, ad avviso della Corte, complessivamente giustificano il ritiro dalle nuove trattative.
Manca, ancora, l'elemento della c.d. “electio amici”, fondante il consenso alla stipula dell'atto di compravendita immobiliare, notandosi che il secondo preliminare
(c.d compromesso) stipulato non risulta seguito dall'indicazione del terzo fatta in forma scritta e con le modalità della persona indicata di cui all'art. 1402 c.c., consistendo questo in un negozio unilaterale col quale nel contratto per persona da nominare lo stipulante imputa il rapporto contrattuale al terzo. Ed il contratto stesso non è stato seguito dal contratto definitivo, nel quale l'indicazione avrebbe potuto farsi.
Si può, infine, notare che l'aver optato per la stipula di un secondo preliminare, del tutto sganciato dal primo, al quale non è fatto alcun cenno, depone nel senso di affermare la volontà della parte venditrice di procedere alla vendita pretermettendo il pagina 6 di 13 primo impegno negoziale, elemento che, unitamente agli altri desumibili dalla scansione temporale degli eventi e dalla documentazione allegata, conduce a riscontrare l'inadempimento in capo alla promissaria acquirente.
In presenza di contratti preliminari di tal fatta tra soggetti giuridici diversi, la buona fede ex artt. 1176 c.c. e 1374 c.c., che va commisurata alla media diligenza del buon padre di famiglia, non può essere invocata utilmente dalla parte cui fa più comodo - tradotta nella vicenda come colei che si avvale della facoltà di recesso soltanto una volta che sia stata a sua volta destinataria del recesso - e che rimetta l'immobile detenuto nella disponibilità del proprietario con notevole ritardo e soltanto dopo che questi aveva dovuto agire in giudizio per la restituzione. Ed allora, posto che il contratto ha forza di legge solo tra le parti ex art. 1372 c.c., non può essere considerato scusabile l'inadempimento del contraente che, obbligatosi a stipulare con taluno nell'ambito di una compravendita immobiliare (per la quale la forma scritta è necessaria ad substantiam), pretenda poi che il contratto definitivo sia stipulato tra soggetti diversi, di cui uno, tra l'altro, rimasto estraneo alla pattuizione perché non informato e quindi senza essere stato messo nella condizione di poter accettare il subentro alla promissaria 7 acquirente ovvero la cessione degli effetti del contratto. E ciò perché l'eventuale consenso del contraente alla sostituzione dell'acquirente avrebbe dovuto essere prestato e dimostrato per iscritto facendo parte tale elemento negoziale della c.d. puntuazione del consenso legittimamente manifestato.
Nel caso che occupa, quindi, non si ritiene possa essere seguito il convincimento del primo Giudice laddove ha ritenuto di escludere l'imputabilità dell'inadempimento ad , addossandolo invece a . Deve, infatti, Controparte_1 ON affermarsi che, in assenza di electio amici e, soprattutto, della prova del consenso da parte del promittente venditore al subentro od alla cessione degli effetti del (primo) contratto, mancando pure ogni collegamento negoziale di sorta tra il primo preliminare e quello (c.d. compromesso) stipulato successivamente, nulla può ritenersi idoneo a modificare l'ambito soggettivo di validità ed efficacia dei due contratti, che erano e restano del tutto autonomi, e ciò soprattutto quanto agli effetti negoziali. Ed anche il
Tribunale di Roma ha giustamente qualificato tale autonomia (se non differenziazione intrinseca), non mancando di sottolineare la diversità dei soggetti stipulanti e la diversa pagina 7 di 13 natura del secondo contratto stipulato.
Gli elementi che restano conducono allora a ritenere che l'inadempimento sia addebitabile alla promissaria acquirente , che si è sottratta, Controparte_1 più volte, ai propri obblighi contrattuali e che anzi, come si dirà più oltre, ha cagionato anche un danno da fatto illecito nella sfera del promittente venditore.
Ora, secondo i crismi dell'art. 1385 c.c., la caparra confirmatoria ha la funzione di liquidare convenzionalmente il danno da inadempimento in favore della parte non inadempiente che intenda esercitare il potere di recesso conferitole ex lege, sicché, ove ciò avvenga, essa è legittimata a ritenere la caparra ricevuta ovvero ad esigere il doppio di quella versata. La disciplina dettata dall'art. 1385, comma 2, c.c., in tema di recesso per inadempimento nell'ipotesi in cui sia stata prestata una caparra confirmatoria, non deroga affatto alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento, consentendo il recesso di una parte solo quando l'inadempimento della controparte sia colpevole e di non scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altro contraente. Di talché, nell'indagine sull'inadempienza contrattuale da compiersi al fine di stabilire se e a chi spetti il diritto di recesso, i criteri da adottarsi sono quegli stessi che si debbono 8 seguire nel caso di controversia su reciproche istanze di risoluzione, nel senso che occorre in ogni caso una valutazione comparativa del comportamento di entrambi i contraenti in relazione al contratto, in modo da stabilire quale di essi abbia fatto venir meno, con il proprio comportamento, l'interesse dell'altro al mantenimento del negozio.
E, come detto, ben avrebbe potuto la promissaria acquirente notificare il subentro o la cessione degli effetti del contratto al promittente venditore, e i nuovi promissari acquirenti avrebbero potuto offrire garanzie per il loro adempimento anziché domandare una controprestazione, quale la cancellazione di pesi e gravami, espressamente esclusa dal tenore del contratto e, comunque, ritenuta non pregiudizievole dalle parti già titolari del bene nell'atto di provenienza, cui il promittente venditore non era certo tenuto nei loro confronti e che non può certo tradursi in un inadempimento a suo carico nei confronti dell'originaria promissaria acquirente.
Il secondo contratto stipulato, autonomo, di diversa qualificazione, e non collegato al primo, diviene allora una sorta di sotterfugio, tamquam non esset, col quale la pagina 8 di 13 promissaria acquirente si è invero sottratta ai propri obblighi di correttezza e buona fede imposti dal preliminare del 19.5.2011. Tanto si evince non solo dal fatto per cui la stessa promissaria acquirente avrebbe potuto invitare alla stipula del ON contratto definitivo di compravendita entro la data fissata, indipendentemente dalla sorte del secondo contratto stipulato inter alios, ma anche soppesando la comunicazione del proprio recesso al contratto preliminare del 19.5.2011, soltanto in via di reazione al già manifestato recesso del promittente venditore, ed all'abbandono dell'immobile in detenzione soltanto in seguito all'esperimento di actio possessoria e alla successiva notificazione del precetto per il rilascio. E la promissaria acquirente non aveva ragione alcuna per interrompere i pagamenti dei ratei mensili convenuti nel contratto preliminare stipulato con il promittente venditore, la cui interruzione affiora come totalmente acausale e sintomatica, ancora una volta, del proprio inadempimento ed anche rispetto all'interesse, concretamente apprezzabile, di stipula del contratto definitivo di compravendita. Dunque, legittimo diviene il recesso comunicato da Per_1
con raccomandata 23-25/10/2013 per l'inadempimento di
[...] _1
, così come legittimo è il diritto, pure trasmesso agli eredi universali, di 9
[...] ritenzione della caparra al tempo versata dalla promissaria acquirente, parte inadempiente della compravendita immobiliare, per € 40.000,00.
Venendo al secondo motivo di appello si nota che nelle more del giudizio di primo grado, e successivamente al 6.6.2014, data della sottoscrizione del verbale di riconsegna dell'immobile è intervenuta la sentenza del Tribunale di Roma (n.13866 depositata in data 25.06.2015), con la quale è stato affermato che la domanda riconvenzionale (per danni) formulata da non poteva essere accolta, quantomeno per ON corresponsabilità ex art. 1227, comma 2, c.c., imputando allo stesso una sorta di ritardo nell'adempimento. Pur se non dedotto nel giudizio, tale statuizione, non essendo stata opposta la sentenza, consiste in un accertamento consolidato con efficacia di giudicato, che, seppure definitivo (“respinge la domanda riconvenzionale del convenuto…”), non dispone per l'affievolimento totale del diritto.
L'art. 1227, comma 2, c.c., citato in parte motiva, evidenzia, infatti, una corresponsabilità del danneggiato che va ad incidere nel gradiente del risarcimento, ma che non elimina affatto il danno al quale il risarcimento consegue perché non elimina pagina 9 di 13 l'evento dannoso, diminuendone soltanto il risarcimento per corresponsabilità del danneggiato. Tale elemento incide comunque la finale statuizione di cui in dispositivo, connotata dall'effetto formale ex art. 324 c.p.c., ragion per cui non si può intervenire sulla revisione dell'esito della domanda. Si aggiunge che, seppur i danni refertati in sede di riconsegna dell'immobile siano stati riconosciuti dalla detentrice dell'immobile, la loro somma non è stata analiticamente indicata nel preventivo di costo allegato, il quale riporta soltanto la somma di € 14.200,00, al netto di iva. Non è però consentito procedere ad una valutazione di tali voci di costo per l'effetto tombale imposto dal giudicato sia perché, sul punto, difetta comunque la domanda, assestata nel riconoscere a titolo di danno patrimoniale (e cioè come danno emergente) una somma “non superiore ad € 15.000,00”.
Per il danno da occupazione di immobile, gli appellanti hanno chiesto € 7.000,00 per occupazione illegittima dal mese di novembre 2012, ovvero dalla interruzione dei pagamenti dei ratei mensili, sino al mese di giugno 2014, ossia sino alla reimmissione nel possesso del bene.
Si precisa, dunque, che tale domanda non è stata formulata a titolo risarcitorio, ma 10
a titolo indennitario, sicché non è calata su di essa la copertura del giudicato.
Applicando i principi enunciati da Corte di cassazione SS.UU. n. 33645 del 2022 che afferma che “… se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato…” deve valorizzarsi il fatto che gli elementi acquisiti consentono di affermare la sussistenza del pregiudizio subìto dal promittente venditore, anche configurabile in re ipsa e ricorrendo a presunzioni (v. Cass. cit.) per il solo fatto dell'occupazione del bene immobile
(peraltro incontestata) che non gli ha consentito di disporne anche al fine di riallocarlo o di venderlo, né di goderne, parametrando il fatto illecito ai ratei mensili non corrisposti dalla detentrice l'immobile (€ 500,00 mensili x diciannove mesi, escluso giugno 2014) così addivenendo ad una liquidazione equitativa forfettaria che porta ad un importo superiore rispetto alla domanda limitata ad € 7.000,00. Ciò anche considerando che il pagamento dei ratei mensili convenuti dalle parti (ed imputati alla compravendita del bene immobile) costituiva un inespresso rent to buy, per cui tali somme possono ben pagina 10 di 13 tradursi nel canone locativo mensile (di mercato) da cui partire per calcolare l'indennizzo forfettario.
E l'indennizzo per occupazione illegittima (o sine titulo) di bene immobile costituisce credito di valore, del che sulla somma riconosciuta possono calcolarsi in tesi sia la svalutazione, sia gli interessi con la medesima decorrenza, perché la prima ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato antecedentemente alla consumazione dell'illecito; i secondi, invece, hanno una funzione compensativa, con la conseguenza che questi ultimi sono compatibili con la rivalutazione e vanno corrisposti e calcolati anno per anno sulla somma via via rivalutata con decorrenza dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso.
Tuttavia, reputa la Corte, mutando il precedente orientamento in adesione alla più recente e più convincente giurisprudenza della Corte suprema (cfr. Cass. 17.4.2024 n.
10376; Cass. 2023/10634; Cass. 16.2.2023 n. 4938; Cass. 20.1.2020 n. 1111; Cass. 12.2.2010
n. 3355; Cass. 24.10.2007 n. 22347; v. anche Cass. 24.2.2022 n. 9612; v. in senso contrario
Cass.2022/32985; Cass. 2021/39376 e Cass. 2020/24468) difetta la domanda, con la conseguenza che gli interessi compensativi sulla somma rivalutata non possono essere 11 riconosciuti perché costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo e non potendosi onerare il creditore della prova di un danno in relazione al quale non abbia formulato una domanda.
L'appello va dunque accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, deve dichiararsi la legittimità del recesso comunicato da in data 23- ON
25.10.2013 per inadempimento di rispetto al contratto Controparte_1 preliminare di compravendita immobiliare del 19.5.2011, nonché il diritto di Pt_1
, e , quali eredi di , alla ritenzione della
[...] Parte_2 Parte_3 ON caparra confirmatoria versata da in esecuzione del contratto Controparte_1 di compravendita immobiliare del 19.5.2011, pari alla somma di € 40.000,00.
Conseguentemente va rigettata la domanda dell'appellata _1
ad ottenere la condanna al pagamento in suo favore del doppio della
[...] caparra. Infine, l'appellata va condannata al pagamento in favore di , Parte_1
e , quali eredi di , di € 7.000,00. Parte_2 Parte_3 ON
pagina 11 di 13 Le spese di lite, pure censurate col terzo motivo di gravame, in applicazione del principio di causalità e tenuto conto delle soccombenze vanno poste a carico dell'appellata per entrambi i gradi del giudizio, e vanno liquidate come in dispositivo, applicando ad entrambi i gradi di giudizio i parametri di cui al d.m. n. 55/2014, d.m. n.
37/2018, e del d.m. n. 147/2022, tenendo in considerazione lo scaglione di valore applicabile alla controversia, secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento, avuto riguardo al pregio dell'attività professionale svolta nell'esame delle questioni giuridiche trattate, all'importanza, alla natura e alla difficoltà dell'affare, nonché al risultato conseguito, detratta la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
In considerazione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di Pt_1
e (giuste delibere di ammissione del 23.02.2022 in atti), relativamente
[...] Parte_2 al solo grado di appello, per tali posizioni deve essere disposto il pagamento pro quota in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 d.P.R. n.115/2002, con la decurtazione prevista dall'art. 130 e previa applicazione dell'art. 4, 1° comma, D.M. n. 55/2014, il quale prevede la riduzione “fino al 50% sui valori medi”.
P.Q.M.
12 la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'appello proposto da , e , quali eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3 di e, in riforma della sentenza n.1375/2021 del Tribunale di Perugia, ON pubblicata in data 19.10.2021: accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale formulata dagli appellanti, e per l'effetto dichiara la legittimità del recesso comunicato da in data 23- ON
25.10.2013 per inadempimento di rispetto al contratto Controparte_1 preliminare di compravendita immobiliare del 19.5.2011, nonché il diritto di Pt_1
, e , quali eredi di , alla ritenzione della
[...] Parte_2 Parte_3 ON caparra confirmatoria versata da in esecuzione del contratto Controparte_1 di compravendita immobiliare del 19.5.2011, pari alla somma di € 40.000,00; rigetta la domanda dell'appellata diretta ad ottenere la Controparte_1 condanna al pagamento in suo favore del doppio della caparra confirmatoria;
condanna l'appellata al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
pagina 12 di 13 , e , quali eredi di , di € 7.000,00; Per_1 Parte_2 Parte_3 ON condanna l'appellata a rifondere le spese di lite del primo Controparte_1 grado di giudizio a , e , che liquida in € 6.000,00 Parte_3 Parte_1 Parte_6 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cap come per legge;
condanna l'appellata a rifondere le spese di lite del presente Controparte_1 grado di giudizio a , che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali, Parte_3 oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cap come per legge;
condanna l'appellata a rifondere all'erario le spese di lite, Controparte_1 relative alle posizioni di e (ammessi al gratuito patrocinio) Parte_1 Parte_2 per il presente grado di giudizio, che liquida in € 2.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cap come per legge.
Perugia, 17.2.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Claudio Baglioni Dott.ssa Claudia Matteini
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pagina 13 di 13