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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 21/03/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2444/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.2444/2024 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
31/05/1970, rappresentato e difeso dall'Avv. PANZA EMMANUELE MARIA e dall'Avv.
GIUSEPPE GALLORO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. MARINA VALMAGGIA presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Modifica delle condizioni di divorzio”.
All'udienza del 11/03/2025 le parti hanno congiuntamente rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente
“Voglia il Tribunale di Varese, in parziale modifica delle condizioni afferenti la sentenza relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio di data 19 maggio 2015, disporre che: 1) non sia più dovuto l'assegno a carico del sig. da versare alla signora Parte_1 CP_1 Per_
per il mantenimento della figlia maggiorenne a decorrere dal luglio 2023; 2) a
[...] decorre dal mese di marzo 2025, la signora sarà tenuta a versare al sig. Controparte_1 Pt_1
pagina 1 di 3 Per_ l'assegno di mantenimento in favore della figlia , sino all'indipendenza Parte_1 economica della stessa, pari a €. 250 entro il giorno 10 di ogni mese, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat a partire dal marzo 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo di Varese, a partire dalla data odierna;
3) in caso di domanda e percezione dell'AU, lo stesso verrà incamerato al 100% dal padre al fine di utilizzarlo per il mantenimento di Per_ ; 4) spese di lite compensate.”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20/11/2024, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere nei confronti di la modifica delle Controparte_1
condizioni della sentenza di divorzio pronunciata da questo Tribunale n. 576/2015 pubblicata in data 19/05/2015; in particolare, ha chiesto disporsi la revoca del contributo al mantenimento della
Per_ figlia posto a suo carico stante il trasferimento della ragazza, a far data dal 6/7/2023, a vivere presso di lui, con contestuale richiesta di stabilire a carico della resistente l'obbligo di versare la
Per_ somma mensile di € 300,00= a favore della figlia ormai divenuta maggiorenne ma ancora economicamente non autosufficiente, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Varese. Per il resto chiedeva la conferma delle disposizioni stabilite in sede di divorzio.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 4/02/2025 si è costituita CP_1
la quale ha aderito alla richiesta di controparte per la modifica delle condizioni di
[...]
divorzio in punto di mantenimento della figlia, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, stante il mutato collocamento della stessa presso il padre, chiedendo tuttavia di stabilire a suo carico il pagamento di un assegno mensile di €. 100,00 oltre al 30% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Varese, tenendo in considerazione la differenza reddituale esistente tra i genitori e l'attuale suo stato di disoccupazione;
con AU da attribuire per intero al padre.
Le parti sono comparse personalmente all'udienza in data 11/03/2025; il Giudice, dopo il libero interrogatorio congiunto delle stesse, alla luce di quanto dichiarato e risultante dagli atti di causa, ha formulata una proposta conciliativa della controversia alla quale le parti hanno aderito.
Precisate congiuntamente le conclusioni in epigrafe riportate, i procuratori delle parti dopo discussione orale, hanno chiesto la rimessione della causa al Collegio. Quindi il Giudice ha trattenuto la causa, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione, senza concessione di ulteriori termini.
***********
pagina 2 di 3 Ritiene il Collegio che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle stesse.
Le spese legali devono essere compensate come concordato dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) modifica le condizioni della sentenza di divorzio pronunciata da questo Tribunale n. 576/2015, emessa il 16/04/2015, pubblicata il 19/05/2015 in conformità all'accordo riportato nelle conclusioni in epigrafe;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 20/3/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.2444/2024 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
31/05/1970, rappresentato e difeso dall'Avv. PANZA EMMANUELE MARIA e dall'Avv.
GIUSEPPE GALLORO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. MARINA VALMAGGIA presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Modifica delle condizioni di divorzio”.
All'udienza del 11/03/2025 le parti hanno congiuntamente rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente
“Voglia il Tribunale di Varese, in parziale modifica delle condizioni afferenti la sentenza relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio di data 19 maggio 2015, disporre che: 1) non sia più dovuto l'assegno a carico del sig. da versare alla signora Parte_1 CP_1 Per_
per il mantenimento della figlia maggiorenne a decorrere dal luglio 2023; 2) a
[...] decorre dal mese di marzo 2025, la signora sarà tenuta a versare al sig. Controparte_1 Pt_1
pagina 1 di 3 Per_ l'assegno di mantenimento in favore della figlia , sino all'indipendenza Parte_1 economica della stessa, pari a €. 250 entro il giorno 10 di ogni mese, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat a partire dal marzo 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo di Varese, a partire dalla data odierna;
3) in caso di domanda e percezione dell'AU, lo stesso verrà incamerato al 100% dal padre al fine di utilizzarlo per il mantenimento di Per_ ; 4) spese di lite compensate.”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20/11/2024, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere nei confronti di la modifica delle Controparte_1
condizioni della sentenza di divorzio pronunciata da questo Tribunale n. 576/2015 pubblicata in data 19/05/2015; in particolare, ha chiesto disporsi la revoca del contributo al mantenimento della
Per_ figlia posto a suo carico stante il trasferimento della ragazza, a far data dal 6/7/2023, a vivere presso di lui, con contestuale richiesta di stabilire a carico della resistente l'obbligo di versare la
Per_ somma mensile di € 300,00= a favore della figlia ormai divenuta maggiorenne ma ancora economicamente non autosufficiente, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Varese. Per il resto chiedeva la conferma delle disposizioni stabilite in sede di divorzio.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 4/02/2025 si è costituita CP_1
la quale ha aderito alla richiesta di controparte per la modifica delle condizioni di
[...]
divorzio in punto di mantenimento della figlia, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, stante il mutato collocamento della stessa presso il padre, chiedendo tuttavia di stabilire a suo carico il pagamento di un assegno mensile di €. 100,00 oltre al 30% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Varese, tenendo in considerazione la differenza reddituale esistente tra i genitori e l'attuale suo stato di disoccupazione;
con AU da attribuire per intero al padre.
Le parti sono comparse personalmente all'udienza in data 11/03/2025; il Giudice, dopo il libero interrogatorio congiunto delle stesse, alla luce di quanto dichiarato e risultante dagli atti di causa, ha formulata una proposta conciliativa della controversia alla quale le parti hanno aderito.
Precisate congiuntamente le conclusioni in epigrafe riportate, i procuratori delle parti dopo discussione orale, hanno chiesto la rimessione della causa al Collegio. Quindi il Giudice ha trattenuto la causa, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione, senza concessione di ulteriori termini.
***********
pagina 2 di 3 Ritiene il Collegio che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle stesse.
Le spese legali devono essere compensate come concordato dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) modifica le condizioni della sentenza di divorzio pronunciata da questo Tribunale n. 576/2015, emessa il 16/04/2015, pubblicata il 19/05/2015 in conformità all'accordo riportato nelle conclusioni in epigrafe;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 20/3/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
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