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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 26/05/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
P.u. n. 40-1//2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
Sezione fallimentare riunito nella camera di consiglio e così composto:
Dott. Stefania Deiana Presidente
Dott. Giovanna Maria Mossa Giudice rel.
Dott. Francesca Fiorentini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Di apertura della liquidazione giudiziale della con Controparte_1 P.IVA_1
sede in VIA PREDDA NIEDDA 6 SASSARI, con l'avvto Pierino Arru
IN FATTO ED IN DIRITTO
Visto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale contro la società suddetta e contro presentato da rappresentato Controparte_2 Parte_1
e difeso dall'Avv. Pierino Arru;
ritenuto necessario disporre la separazione delle domande;
pagina 1 di 4 quanto alla domanda proposta nei confronti di osserva quanto segue: Controparte_1
rilevato che l'avviso di convocazione è stato ritualmente notificato tramite deposito presso la casa comunale;
ritenuto che sussistono sia la competenza del Tribunale adito, sia i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art 49 CCII;
rilevato che risulta dimostrato lo svolgimento d'attività imprenditoriale commerciale sita nel circondario del Tribunale di SASSARI e che il debitore può essere qualificato come imprenditore;
che la domanda è ammissibile poiché l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati è superiore ad euro 30.000;
considerato che sussistono i presupposti soggettivi per l'accoglimento della domanda in quanto la società ha depositato l'ultimo bilancio con riferimento all'esercizio 2020; che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, il debitore è tenuto a dimostrare il mancato superamento dei limiti ex art. 2 lett. d) CCII (corrispondenti a quelli dell'art. 1, co. 2, L. fall.) poiché la norma prevede-come regola generale- che gli imprenditori commerciali sono assoggettati a liquidazione giudiziale e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei presupposti dimensionali;
osservato che, nel caso in esame, il debitore non si è costituito, che non sono stati depositati bilanci negli ultimi tre anni e che dall'esame della dichiarazione dei redditi anno
2021 e Irap anno 2021 emerge che la società ha prodotto ricavi per euro 296.972 e dunque in misura superiore alla soglia minima;
tutto ciò premesso si deve ritenere dimostrato il raggiungimento delle soglie minime e la domanda deve essere accolta sotto questo profilo.
Quanto all'insolvenza si osserva che il debitore non è reperibile presso la sede legale;
non ha provveduto al deposito dei bilanci negli ultimi tre anni nè ha depositato le dichiarazioni dei redditi per il medesimo periodo;
considerato, in ogni caso, che la sussistenza dello stato d'insolvenza è corroborata dal mancato pagamento del credito vantato dal procedente, basato su titolo giudiziario, sulla pagina 2 di 4 scorta del quale è stata azionata anche una procedura esecutiva mobiliare, con esito incapiente;
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
visti gli artt.1, 40 e 49 CCII
DICHIARA
Aperta la liquidazione giudiziale di con sede in VIA PREDDA Controparte_1
NIEDDA 6 SASSARI;
delega alla procedura il giudice dott.ssa Giovanna Maria Mossa;
nomina liquidatore il dottor;
Per_1
ordina al debitore di depositare in cancelleria - entro 3 giorni - i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta ai sensi dell'art 2215bis cc, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
fissa l'udienza del 24.9.2025 ore 11.00 per l'esame delle domande di ammissione allo stato passivo;
assegna ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp att cc:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
pagina 3 di 4 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Dispone la pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art 45 CCII.
Sassari, 25/05/2025
Il Presidente
Stefania Deiana
Il Giudice
Giovanna Maria Mossa
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
Sezione fallimentare riunito nella camera di consiglio e così composto:
Dott. Stefania Deiana Presidente
Dott. Giovanna Maria Mossa Giudice rel.
Dott. Francesca Fiorentini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Di apertura della liquidazione giudiziale della con Controparte_1 P.IVA_1
sede in VIA PREDDA NIEDDA 6 SASSARI, con l'avvto Pierino Arru
IN FATTO ED IN DIRITTO
Visto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale contro la società suddetta e contro presentato da rappresentato Controparte_2 Parte_1
e difeso dall'Avv. Pierino Arru;
ritenuto necessario disporre la separazione delle domande;
pagina 1 di 4 quanto alla domanda proposta nei confronti di osserva quanto segue: Controparte_1
rilevato che l'avviso di convocazione è stato ritualmente notificato tramite deposito presso la casa comunale;
ritenuto che sussistono sia la competenza del Tribunale adito, sia i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art 49 CCII;
rilevato che risulta dimostrato lo svolgimento d'attività imprenditoriale commerciale sita nel circondario del Tribunale di SASSARI e che il debitore può essere qualificato come imprenditore;
che la domanda è ammissibile poiché l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati è superiore ad euro 30.000;
considerato che sussistono i presupposti soggettivi per l'accoglimento della domanda in quanto la società ha depositato l'ultimo bilancio con riferimento all'esercizio 2020; che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, il debitore è tenuto a dimostrare il mancato superamento dei limiti ex art. 2 lett. d) CCII (corrispondenti a quelli dell'art. 1, co. 2, L. fall.) poiché la norma prevede-come regola generale- che gli imprenditori commerciali sono assoggettati a liquidazione giudiziale e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei presupposti dimensionali;
osservato che, nel caso in esame, il debitore non si è costituito, che non sono stati depositati bilanci negli ultimi tre anni e che dall'esame della dichiarazione dei redditi anno
2021 e Irap anno 2021 emerge che la società ha prodotto ricavi per euro 296.972 e dunque in misura superiore alla soglia minima;
tutto ciò premesso si deve ritenere dimostrato il raggiungimento delle soglie minime e la domanda deve essere accolta sotto questo profilo.
Quanto all'insolvenza si osserva che il debitore non è reperibile presso la sede legale;
non ha provveduto al deposito dei bilanci negli ultimi tre anni nè ha depositato le dichiarazioni dei redditi per il medesimo periodo;
considerato, in ogni caso, che la sussistenza dello stato d'insolvenza è corroborata dal mancato pagamento del credito vantato dal procedente, basato su titolo giudiziario, sulla pagina 2 di 4 scorta del quale è stata azionata anche una procedura esecutiva mobiliare, con esito incapiente;
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
visti gli artt.1, 40 e 49 CCII
DICHIARA
Aperta la liquidazione giudiziale di con sede in VIA PREDDA Controparte_1
NIEDDA 6 SASSARI;
delega alla procedura il giudice dott.ssa Giovanna Maria Mossa;
nomina liquidatore il dottor;
Per_1
ordina al debitore di depositare in cancelleria - entro 3 giorni - i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta ai sensi dell'art 2215bis cc, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
fissa l'udienza del 24.9.2025 ore 11.00 per l'esame delle domande di ammissione allo stato passivo;
assegna ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp att cc:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
pagina 3 di 4 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Dispone la pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art 45 CCII.
Sassari, 25/05/2025
Il Presidente
Stefania Deiana
Il Giudice
Giovanna Maria Mossa
pagina 4 di 4