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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 11/08/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
RG 1270 / 2024
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA Reg. rep. n. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Siena OGGETTO Sezione Unica Altri istituti e leggi speciali
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione monocratica, in persona del Giudice Marianna Serrao, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1270/2024 vertente tra c.f.: , nata a [...] Parte_1 C.F._1
AN (SA) il 13/11/1972, residente in Firenze, Lungarno delle Grazie n. 28, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Pucci, c.f. ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Firenze, Via Villani n. 42, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione;
ATTRICE OPPONENTE CONTRO c.f. , nato a [...] il [...], ivi CP_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giulia Barbanti, c.f. , unitamente e disgiuntamente all'Avv. C.F._4
Stefania Carlesi, c.f. , ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._5 studio dei predetti difensori in Siena, Via Montanini n. 46, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO OPPOSTO
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali Con provvedimento del 13.06.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti: Parte opponente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Siena adito: - accertare e dichiarare che la sig.ra vanta nei confronti del sig. Parte_1 CP_1 un credito certo, liquido ed esigibile, a titolo di contributo al
[...] mantenimento della medesima in forza della sentenza n. 2413/2021 della Corte di Appello di Firenze, pari ad € 123.00000 o a quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria;
- per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia e/o infondatezza della compensazione, operata da per l'importo di € 93.747,50 nei CP_1 confronti della sig.ra negli atti di precetto di cui alla Parte_1
Pagina 1 procedura esecutiva R.G.E. n. 77/2023 Tribunale di Siena, come meglio descritti in narrativa;
- operare la compensazione tra reciproco dare–avere e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'estinzione del credito azionato da CP_1 nei confronti di;
- accertare e dichiarare la nullità, Parte_1 illegittimità, inefficacia e/o infondatezza del precetto e del pignoramento immobiliare, di cui alla procedura esecutiva R.G.E. n. 77/2023 Tribunale di Siena, promosso dal sig. nei confronti della sig.ra CP_1 [...]
; - condannare alla cancellazione della trascrizione Parte_1 CP_1 del pignoramento immobiliare, di cui alla procedura esecutiva R.G.E. n. 77/2023 Tribunale di Siena, sugli immobili oggetto della stessa. In ogni caso con vittoria delle spese di lite, anche del definito giudizio di reclamo R.G. n. 841/2024 Tribunale di Siena”. In via istruttoria, chiede ammettersi CTU contabile diretta ad accertare l'esatto ammontare degli interessi legali, se ed in quanto dovuti, sul capitale azionato da CP_1
Parte opposta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa, contrariis reiectis, rigettare integralmente le domande proposte dalla Sig.ra in quanto infondate in fatto e diritto, ingiuste, Parte_1 temerarie e comunque non provate, con ogni conseguenza di legge. In ogni caso con vittoria di spese e compensi anche del definito procedimento di reclamo RG 841/2024 Tribunale di Siena, oltre rimborso forfettario delle spese al 15%, iva e cpa come per legge, oltre condanna ex art. 96, 1 e/o 3 comma, cpc”. Fascicolo trasmesso al Giudice per la decisione: 13.06.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE È omesso il dettagliato svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 c.p.c. 1 proponeva opposizione avverso l'atto di precetto Parte_1 notificatole da . in data 3.08.2022. CP_1 ha iniziato l'esecuzione forzata nei confronti di CP_1 Parte_1
sulla base di un titolo giudiziale rappresentato dalla sentenza del
[...]
Tribunale di Siena, n. 397/22, che ha condannato l'opponente a pagare la somma di € 53.001,82, oltre interessi e parte delle spese di lite. L'importo complessivo del precetto è di € 61.592,53. Nell'atto in questione il creditore procedente precisava di aver operato la compensazione delle poste dare/avere tra le parti. In particolare, il creditore procedente dava atto di aver compensato le somme da lui dovute all'ex coniuge in forza della sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 2413/21, del 10.11.2021, con cui allo stesso è stato imposto l'obbligo di versare alla moglie un assegno di mantenimento pari ad € 3.000,00 mensili, annualmente rivalutabili, dal luglio 2014 al novembre 2017 oltre al pagamento di parte delle spese di lite. Assumeva, dunque l'opposto di essere creditore della sig.ra della somma Pt_1 di € 60.762,59, oltre interessi pari ad € 30.874,38.
ha proposto opposizione all'esecuzione, sostenendo Parte_1 che il complessivo credito azionato dal creditore procedente dovesse ritenersi integralmente compensato in virtù del controcredito dalla medesima vantato per effetto della sentenza della Corte d'Appello sopra richiamata, che ammonterebbe ad € 123.120,00 e nulla sarebbe stato versato dal marito, contestando, dunque, di aver ricevuto la somma di € 93.000,00.
Pagina 2 2.L'opposizione è per la gran parte infondata. Anzitutto, è principio pacifico che in sede di opposizione all'esecuzione (in specie ex art. 615 I comma c.p.c.) la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale che si siano verificati successivamente alla formazione del titolo esecutivo e non con la deduzione di questioni già esaminate in precedente giudizio di cognizione. L'opponente erroneamente sostiene che tutte le somme ad ella corrisposte Pt_1 da parte dell'opposto siano da imputare al mantenimento della figlia, in virtù dei provvedimenti nel tempo emessi nei giudizi di separazione e divorzio. Parte odierna opposta, però, ha dimostrato, mediante la documentazione depositata , di aver corrisposto alla NO , alla data dell'atto di Pt_1 precetto (28/07/2022) quanto segue:
- a titolo di contributo al mantenimento ordinario e straordinario della figlia
[...] dal mese di Gennaio 2014 e sino al 22.05.2015 compresi (ossia Persona_1 antecedentemente all'emissione dei provvedimenti temporanei ed urgenti del giudizio di separazione) l'importo di euro € 17.261,00; a far data dal 22.05.2015 (data di pubblicazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti nel giudizio di separazione) e sino al Luglio 2022 compresi, l'importo di euro 98.376,57, per complessivi euro 115.637,57;
- a titolo di contributo al mantenimento del coniuge: a far data dal mese di Gennaio 2014 e sino al 22.05.2015 (ossia antecedentemente all'emissione dei provvedimenti temporanei ed urgenti del giudizio di separazione) l'importo di euro 21.507,00; a far data dal 22.05.2015 (data di pubblicazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti nel giudizio di separazione) e sino all'Aprile 2022 l'importo di euro 149.256,35, per complessivi euro 170.763,35. Dunque, ha puntualmente adempiuto a quanto disposto nei CP_1 provvedimenti richiamati, motivo per cui non sussiste alcun diritto di credito da parte della NO nei confronti del Dott. a titolo di Pt_1 CP_1 mantenimento. Occorre peraltro sottolineare che ciò che l'opponente contesta è la Pt_1 legittimità della compensazione delle poste di dare avere tra le somme dovute in forza della sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 2413/2021 per il periodo luglio 2014 - novembre 2017 e le somme di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Siena n. 397/2022 nel contenzioso promosso dal dott. per il CP_1 recupero delle somme dovute dalla sig.ra (RG 1170/2015), nonché Pt_1 quelle successivamente maturate in forza della medesima (si veda ordinanza di assegnazione procedimento di pignoramento presso terzi RG 3417/2022 RGE Tribunale di Firenze). In forza della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Firenze n. 2413/2021 (RG 2099/2019) per il periodo luglio 2014 - novembre 2017, il dott. doveva CP_1 corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della Pt_1 figlia “l'importo mensile di euro 2.000,00 (comprensivo di rette e libri Persona_1 scolastici), rivalutato annualmente sulla base degli indici Istat”, “oltre al rimborso del 50% di tutte le altre spese straordinarie, purché documentate e, salvo spese mediche urgenti, previamente concordate”, cosa che il sig. CP_1 ha effettivamente fatto. Come evidenziato da parte opposta, sino al Luglio 2022 (data di redazione del
Pagina 3 precetto) gli importi maturati ammontavano ad euro 291.620, tenuto conto che Per
non frequenta più la scuola internazionale dal settembre 2017 e che dunque da tale data nessun importo di tale tipo era dovuto;
i versamenti effettuati dal dott. ammontavano a Luglio 2022 ad euro 286.400,92 (circostanza non CP_1 seriamente contestata e comunque provata). Peraltro, parte opponente non ha mai contestato l'imputazione delle somme, né ha mai contestato di aver ricevuto gli accrediti delle somme suddette, né ha esperito azioni volte al recupero dell'asserito diritto di credito.
3.Fermo quanto sopra, la doglianza di parte opponente, circa la quantificazione degli interessi della somma capitale applicati dal sig. appare fondata CP_1
Come correttamente stabilito dal Tribunale di Siena, con ordinanza resa in data 9/04/2024 nell'ambito del procedimento RGE 77/2023, “risulta erronea la determinazione degli interessi sulla somma di € 53.001,82 (di cui alla sentenza n. 397/22), dovendosi ritenere che la sentenza faccia riferimento agli interessi corrispettivi e non moratori e, dunque, essi ammonterebbero, al massimo (volendo farli decorrere dalla domanda, dell'anno 2015, fino al saldo, facendolo risalire ad oggi), ad € 4.641,34 e non € 30.874,38.” Non può che , in questa sede , richiamarsi il principio ( enunciato ex art. 363 - bis c.p.c.) di cui alla pronuncia di Cass . Sez. U n. 12449 del 07/05/2024 ovvero
“Se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo” In tal senso anche Cass. 11 luglio 2024 n. 19015, : “Il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata per l'importo degli interessi ad un tasso superiore a quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., in caso di titolo esecutivo che contenga semplicemente il riferimento alla debenza degli “interessi legali”, resta escluso non solo nel caso in cui in sede di cognizione debba ritenersi che sia stata (esplicitamente o implicitamente) negata l'applicabilità della norma di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. (o di altra norma di legge che preveda interessi ad un tasso maggiore di quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c.), ma anche nel caso in cui sia stato semplicemente omesso ogni accertamento sul punto, per mancanza di domanda e/o anche in conseguenza di una eventuale omessa pronuncia del giudice della cognizione.” Pertanto, gli interessi spettanti al Dott.. sulla somma di € 53.001,82 - di CP_1 cui alla sentenza n. 397/22- debbono intendersi quelli al saggio legale. Ne consegue che, facendoli decorrere da aprile 2015- data della domanda- ad oggi, essi ammontano ad € 6.247,53 (anziché ad € 30.874,38).
4.Le rinnovate richieste istruttorie di parte opponente (ammissione CTU contabile diretta ad accertare l'esatto ammontare degli interessi legali) devono ritenersi non ammissibili per le motivazioni già rese nell'ordinanza del 05.01.2025.
5.Le spese del presente giudizio, possono essere compensate nella misura di 1/3 e liquidate , come in dispositivo, sulla base del valore della domanda, e poste per
Pagina 4 la rimanente parte a carico dell'opponente attesa la maggior soccombenza valutata in termini di prevalenza degli oneri processuali alla stessa imputabili così come ricollegabili alle attività processuali svolte per l'accertamento della infondatezza delle sue pretese
Secondo quanto affermato in più occasioni dalla Suprema Corte è senz'altro corretta l'individuazione di una situazione di parziale reciproca soccombenza delle parti nell'ipotesi in cui l'unica domanda di parte attrice risulti accolta solo parzialmente nel quantum. E «la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, co. 2, c.p.c.), sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo» (Cass.3438-16) Devono invece essere, interamente poste a carico di parte opponente le spese del giudizio di reclamo RG 841/2024, liquidate come in dispositivo per fase di studio, introduttiva e decisoria (applicando i valori minimi, stante l'attività processuale svolta)
.Non può trovare accoglimento la richiesta, avanzata da parte opposta, di condanna ex art. 96 c.p.c. comma 1 e/0 3 c.p.c. . A parte la parziale compensazione delle spese , la domanda di cui all'art. 96 c.p.c., presuppone pur sempre la prova, dell'an e del quantum debeatur, e comunque pur essendo la liquidazione, per espressa previsione, liquidabile d'ufficio, tali elementi devono essere in concreto desumibili dagli atti di causa perché il giudice possa procedere alla quantificazione del pregiudizio da ristorare (Cass. n.17902/10). Anche la facoltà di liquidazione equitativa del danno deve essere letta alla luce dei criteri di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., che impongono al danneggiato di allegare almeno gli elementi di fatto posti a supporto della propria pretesa risarcitoria, anche a fronte di pregiudizi di difficile e impossibile quantificazione economica. La facoltà di liquidazione equitativa non trasforma il risarcimento per lite temeraria in una pena pecuniaria né in un danno punitivo disancorato da qualsiasi esigenza probatoria, restando esso connotato dalla natura riparatoria di un pregiudizio effettivamente subito. È vero che non è precluso al giudice, dopo la novella n. 69/09, di fare applicazione, anche d'ufficio, dell'art. 96 comma 3 c.p.c. e condannare, pronunciando sulle spese, la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata. Ma la condanna per responsabilità processuale aggravata per lite temeraria, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuna parte è tenuta, non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento dell'avversario la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi. Nel caso di specie non ricorrono però i detti presupposti , non potendosi ravvisare - nella condotta processuale di parte opponente - carattere di tale avventatezza o
Pagina 5 comportamento processuale caratterizzato da mala fede e colpa grave da essere meritevole di sanzione
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'opposizione, quantifica in € 6.247,53 gli interessi legali dovuti da parte opponente in favore di parte opposta;
2) Dichiara efficace per il resto l'atto di precetto opposto;
3) Dichiara compensate per 1/3 le spese processuali del presente giudizio che liquidate in € 8.433,00, oltre il 15% per rimborso forfetario ed Iva e c.p.a. come per legge, pone per la rimanente parte a carico dell'opponente
4) Pone a carico dell'opponente le spese processuali del giudizio di reclamo R.G. 841/2024 liquidate in € 2.600,00, oltre il 15% per rimborso forfetario ed Iva e c.p.a. come per legge 5) Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Siena, 11/08/2025
Il giudice Marianna Serrao
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA Reg. rep. n. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Siena OGGETTO Sezione Unica Altri istituti e leggi speciali
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione monocratica, in persona del Giudice Marianna Serrao, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1270/2024 vertente tra c.f.: , nata a [...] Parte_1 C.F._1
AN (SA) il 13/11/1972, residente in Firenze, Lungarno delle Grazie n. 28, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Pucci, c.f. ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Firenze, Via Villani n. 42, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione;
ATTRICE OPPONENTE CONTRO c.f. , nato a [...] il [...], ivi CP_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giulia Barbanti, c.f. , unitamente e disgiuntamente all'Avv. C.F._4
Stefania Carlesi, c.f. , ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._5 studio dei predetti difensori in Siena, Via Montanini n. 46, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO OPPOSTO
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali Con provvedimento del 13.06.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti: Parte opponente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Siena adito: - accertare e dichiarare che la sig.ra vanta nei confronti del sig. Parte_1 CP_1 un credito certo, liquido ed esigibile, a titolo di contributo al
[...] mantenimento della medesima in forza della sentenza n. 2413/2021 della Corte di Appello di Firenze, pari ad € 123.00000 o a quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria;
- per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia e/o infondatezza della compensazione, operata da per l'importo di € 93.747,50 nei CP_1 confronti della sig.ra negli atti di precetto di cui alla Parte_1
Pagina 1 procedura esecutiva R.G.E. n. 77/2023 Tribunale di Siena, come meglio descritti in narrativa;
- operare la compensazione tra reciproco dare–avere e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'estinzione del credito azionato da CP_1 nei confronti di;
- accertare e dichiarare la nullità, Parte_1 illegittimità, inefficacia e/o infondatezza del precetto e del pignoramento immobiliare, di cui alla procedura esecutiva R.G.E. n. 77/2023 Tribunale di Siena, promosso dal sig. nei confronti della sig.ra CP_1 [...]
; - condannare alla cancellazione della trascrizione Parte_1 CP_1 del pignoramento immobiliare, di cui alla procedura esecutiva R.G.E. n. 77/2023 Tribunale di Siena, sugli immobili oggetto della stessa. In ogni caso con vittoria delle spese di lite, anche del definito giudizio di reclamo R.G. n. 841/2024 Tribunale di Siena”. In via istruttoria, chiede ammettersi CTU contabile diretta ad accertare l'esatto ammontare degli interessi legali, se ed in quanto dovuti, sul capitale azionato da CP_1
Parte opposta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa, contrariis reiectis, rigettare integralmente le domande proposte dalla Sig.ra in quanto infondate in fatto e diritto, ingiuste, Parte_1 temerarie e comunque non provate, con ogni conseguenza di legge. In ogni caso con vittoria di spese e compensi anche del definito procedimento di reclamo RG 841/2024 Tribunale di Siena, oltre rimborso forfettario delle spese al 15%, iva e cpa come per legge, oltre condanna ex art. 96, 1 e/o 3 comma, cpc”. Fascicolo trasmesso al Giudice per la decisione: 13.06.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE È omesso il dettagliato svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 c.p.c. 1 proponeva opposizione avverso l'atto di precetto Parte_1 notificatole da . in data 3.08.2022. CP_1 ha iniziato l'esecuzione forzata nei confronti di CP_1 Parte_1
sulla base di un titolo giudiziale rappresentato dalla sentenza del
[...]
Tribunale di Siena, n. 397/22, che ha condannato l'opponente a pagare la somma di € 53.001,82, oltre interessi e parte delle spese di lite. L'importo complessivo del precetto è di € 61.592,53. Nell'atto in questione il creditore procedente precisava di aver operato la compensazione delle poste dare/avere tra le parti. In particolare, il creditore procedente dava atto di aver compensato le somme da lui dovute all'ex coniuge in forza della sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 2413/21, del 10.11.2021, con cui allo stesso è stato imposto l'obbligo di versare alla moglie un assegno di mantenimento pari ad € 3.000,00 mensili, annualmente rivalutabili, dal luglio 2014 al novembre 2017 oltre al pagamento di parte delle spese di lite. Assumeva, dunque l'opposto di essere creditore della sig.ra della somma Pt_1 di € 60.762,59, oltre interessi pari ad € 30.874,38.
ha proposto opposizione all'esecuzione, sostenendo Parte_1 che il complessivo credito azionato dal creditore procedente dovesse ritenersi integralmente compensato in virtù del controcredito dalla medesima vantato per effetto della sentenza della Corte d'Appello sopra richiamata, che ammonterebbe ad € 123.120,00 e nulla sarebbe stato versato dal marito, contestando, dunque, di aver ricevuto la somma di € 93.000,00.
Pagina 2 2.L'opposizione è per la gran parte infondata. Anzitutto, è principio pacifico che in sede di opposizione all'esecuzione (in specie ex art. 615 I comma c.p.c.) la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale che si siano verificati successivamente alla formazione del titolo esecutivo e non con la deduzione di questioni già esaminate in precedente giudizio di cognizione. L'opponente erroneamente sostiene che tutte le somme ad ella corrisposte Pt_1 da parte dell'opposto siano da imputare al mantenimento della figlia, in virtù dei provvedimenti nel tempo emessi nei giudizi di separazione e divorzio. Parte odierna opposta, però, ha dimostrato, mediante la documentazione depositata , di aver corrisposto alla NO , alla data dell'atto di Pt_1 precetto (28/07/2022) quanto segue:
- a titolo di contributo al mantenimento ordinario e straordinario della figlia
[...] dal mese di Gennaio 2014 e sino al 22.05.2015 compresi (ossia Persona_1 antecedentemente all'emissione dei provvedimenti temporanei ed urgenti del giudizio di separazione) l'importo di euro € 17.261,00; a far data dal 22.05.2015 (data di pubblicazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti nel giudizio di separazione) e sino al Luglio 2022 compresi, l'importo di euro 98.376,57, per complessivi euro 115.637,57;
- a titolo di contributo al mantenimento del coniuge: a far data dal mese di Gennaio 2014 e sino al 22.05.2015 (ossia antecedentemente all'emissione dei provvedimenti temporanei ed urgenti del giudizio di separazione) l'importo di euro 21.507,00; a far data dal 22.05.2015 (data di pubblicazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti nel giudizio di separazione) e sino all'Aprile 2022 l'importo di euro 149.256,35, per complessivi euro 170.763,35. Dunque, ha puntualmente adempiuto a quanto disposto nei CP_1 provvedimenti richiamati, motivo per cui non sussiste alcun diritto di credito da parte della NO nei confronti del Dott. a titolo di Pt_1 CP_1 mantenimento. Occorre peraltro sottolineare che ciò che l'opponente contesta è la Pt_1 legittimità della compensazione delle poste di dare avere tra le somme dovute in forza della sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 2413/2021 per il periodo luglio 2014 - novembre 2017 e le somme di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Siena n. 397/2022 nel contenzioso promosso dal dott. per il CP_1 recupero delle somme dovute dalla sig.ra (RG 1170/2015), nonché Pt_1 quelle successivamente maturate in forza della medesima (si veda ordinanza di assegnazione procedimento di pignoramento presso terzi RG 3417/2022 RGE Tribunale di Firenze). In forza della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Firenze n. 2413/2021 (RG 2099/2019) per il periodo luglio 2014 - novembre 2017, il dott. doveva CP_1 corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della Pt_1 figlia “l'importo mensile di euro 2.000,00 (comprensivo di rette e libri Persona_1 scolastici), rivalutato annualmente sulla base degli indici Istat”, “oltre al rimborso del 50% di tutte le altre spese straordinarie, purché documentate e, salvo spese mediche urgenti, previamente concordate”, cosa che il sig. CP_1 ha effettivamente fatto. Come evidenziato da parte opposta, sino al Luglio 2022 (data di redazione del
Pagina 3 precetto) gli importi maturati ammontavano ad euro 291.620, tenuto conto che Per
non frequenta più la scuola internazionale dal settembre 2017 e che dunque da tale data nessun importo di tale tipo era dovuto;
i versamenti effettuati dal dott. ammontavano a Luglio 2022 ad euro 286.400,92 (circostanza non CP_1 seriamente contestata e comunque provata). Peraltro, parte opponente non ha mai contestato l'imputazione delle somme, né ha mai contestato di aver ricevuto gli accrediti delle somme suddette, né ha esperito azioni volte al recupero dell'asserito diritto di credito.
3.Fermo quanto sopra, la doglianza di parte opponente, circa la quantificazione degli interessi della somma capitale applicati dal sig. appare fondata CP_1
Come correttamente stabilito dal Tribunale di Siena, con ordinanza resa in data 9/04/2024 nell'ambito del procedimento RGE 77/2023, “risulta erronea la determinazione degli interessi sulla somma di € 53.001,82 (di cui alla sentenza n. 397/22), dovendosi ritenere che la sentenza faccia riferimento agli interessi corrispettivi e non moratori e, dunque, essi ammonterebbero, al massimo (volendo farli decorrere dalla domanda, dell'anno 2015, fino al saldo, facendolo risalire ad oggi), ad € 4.641,34 e non € 30.874,38.” Non può che , in questa sede , richiamarsi il principio ( enunciato ex art. 363 - bis c.p.c.) di cui alla pronuncia di Cass . Sez. U n. 12449 del 07/05/2024 ovvero
“Se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo” In tal senso anche Cass. 11 luglio 2024 n. 19015, : “Il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata per l'importo degli interessi ad un tasso superiore a quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., in caso di titolo esecutivo che contenga semplicemente il riferimento alla debenza degli “interessi legali”, resta escluso non solo nel caso in cui in sede di cognizione debba ritenersi che sia stata (esplicitamente o implicitamente) negata l'applicabilità della norma di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. (o di altra norma di legge che preveda interessi ad un tasso maggiore di quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c.), ma anche nel caso in cui sia stato semplicemente omesso ogni accertamento sul punto, per mancanza di domanda e/o anche in conseguenza di una eventuale omessa pronuncia del giudice della cognizione.” Pertanto, gli interessi spettanti al Dott.. sulla somma di € 53.001,82 - di CP_1 cui alla sentenza n. 397/22- debbono intendersi quelli al saggio legale. Ne consegue che, facendoli decorrere da aprile 2015- data della domanda- ad oggi, essi ammontano ad € 6.247,53 (anziché ad € 30.874,38).
4.Le rinnovate richieste istruttorie di parte opponente (ammissione CTU contabile diretta ad accertare l'esatto ammontare degli interessi legali) devono ritenersi non ammissibili per le motivazioni già rese nell'ordinanza del 05.01.2025.
5.Le spese del presente giudizio, possono essere compensate nella misura di 1/3 e liquidate , come in dispositivo, sulla base del valore della domanda, e poste per
Pagina 4 la rimanente parte a carico dell'opponente attesa la maggior soccombenza valutata in termini di prevalenza degli oneri processuali alla stessa imputabili così come ricollegabili alle attività processuali svolte per l'accertamento della infondatezza delle sue pretese
Secondo quanto affermato in più occasioni dalla Suprema Corte è senz'altro corretta l'individuazione di una situazione di parziale reciproca soccombenza delle parti nell'ipotesi in cui l'unica domanda di parte attrice risulti accolta solo parzialmente nel quantum. E «la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, co. 2, c.p.c.), sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo» (Cass.3438-16) Devono invece essere, interamente poste a carico di parte opponente le spese del giudizio di reclamo RG 841/2024, liquidate come in dispositivo per fase di studio, introduttiva e decisoria (applicando i valori minimi, stante l'attività processuale svolta)
.Non può trovare accoglimento la richiesta, avanzata da parte opposta, di condanna ex art. 96 c.p.c. comma 1 e/0 3 c.p.c. . A parte la parziale compensazione delle spese , la domanda di cui all'art. 96 c.p.c., presuppone pur sempre la prova, dell'an e del quantum debeatur, e comunque pur essendo la liquidazione, per espressa previsione, liquidabile d'ufficio, tali elementi devono essere in concreto desumibili dagli atti di causa perché il giudice possa procedere alla quantificazione del pregiudizio da ristorare (Cass. n.17902/10). Anche la facoltà di liquidazione equitativa del danno deve essere letta alla luce dei criteri di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., che impongono al danneggiato di allegare almeno gli elementi di fatto posti a supporto della propria pretesa risarcitoria, anche a fronte di pregiudizi di difficile e impossibile quantificazione economica. La facoltà di liquidazione equitativa non trasforma il risarcimento per lite temeraria in una pena pecuniaria né in un danno punitivo disancorato da qualsiasi esigenza probatoria, restando esso connotato dalla natura riparatoria di un pregiudizio effettivamente subito. È vero che non è precluso al giudice, dopo la novella n. 69/09, di fare applicazione, anche d'ufficio, dell'art. 96 comma 3 c.p.c. e condannare, pronunciando sulle spese, la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata. Ma la condanna per responsabilità processuale aggravata per lite temeraria, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuna parte è tenuta, non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento dell'avversario la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi. Nel caso di specie non ricorrono però i detti presupposti , non potendosi ravvisare - nella condotta processuale di parte opponente - carattere di tale avventatezza o
Pagina 5 comportamento processuale caratterizzato da mala fede e colpa grave da essere meritevole di sanzione
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'opposizione, quantifica in € 6.247,53 gli interessi legali dovuti da parte opponente in favore di parte opposta;
2) Dichiara efficace per il resto l'atto di precetto opposto;
3) Dichiara compensate per 1/3 le spese processuali del presente giudizio che liquidate in € 8.433,00, oltre il 15% per rimborso forfetario ed Iva e c.p.a. come per legge, pone per la rimanente parte a carico dell'opponente
4) Pone a carico dell'opponente le spese processuali del giudizio di reclamo R.G. 841/2024 liquidate in € 2.600,00, oltre il 15% per rimborso forfetario ed Iva e c.p.a. come per legge 5) Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Siena, 11/08/2025
Il giudice Marianna Serrao
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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