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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/07/2025, n. 1280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1280 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 756/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere Estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 756/2023 promossa da:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FOGGIA ALBERTO, elettivamente domiciliati come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
GIACONI LUCA, elettivamente domiciliati come da procura in atti
PARTE APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
Causa sottoposta al cd “rito Cartabia” trattenuta in decisione in data 3 giugno 2025 dopo l'assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c
CONCLUSIONI Per parte appellante: “Piaccia alla Corte d'Appello di Firenze, contrariis rejectis, in accoglimento dello spiegato appello e in riforma della sentenza n. 1222/2022 resa dal Tribunale ordinario di Pisa, così provvedere:
1. In via principale e nel merito, accogliere il presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, per i motivi tutti in narrativa, rigettare le domande promosse da nei confronti del dott. Controparte_1 con atto di citazione del 30.6.2016, notificato il 1.7.2016. 2. Con vittoria di spese e Parte_1 competenze del doppio grado di giudizio, 15% rimborso spese forfettarie, IVA e CPA, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
In via istruttoria, disporsi CTU medico (con specialista ginecologo) affinché, esaminati gli atti e la documentazione medica, dica se la condotta tenuta dal Dott. era conforme alle regole della scienza medica e se sussiste o Parte_1 meno un nesso causale tra l'assunzione del farmaco IP e la grave trombosi venosa che ha colpito la
Sig.ra ” CP_1
Per parte appellata-appellante incidentale: “Voglia Codesta Ecc.ma Corte D'Appello di
Firenze con riferimento all'appello avversario: dichiararne l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. e nel merito rigettare l'impugnazione per tutte le ragioni espresse in atti con conferma della sentenza nelle parti impugnate dal Dottor Parte_1 con riferimento all'appello incidentale: in riforma del capo impugnato “Le pregresse condizioni di salute del paziente (nel nostro caso la presenza di altri fattori di rischio, obesità/sovrappeso e tabagismo), e più in generale il concorso di concause naturali alla produzione del danno, vengono in rilievo nel momento della liquidazione del danno: più esattamente, nella selezione, tra tutte le conseguenze provocate dall'errore medico (in questo caso dalla mancata corretta informazione), delle sole che siano giuridicamente risarcibili, quali conseguenze immediate e dirette dell'illecito ai sensi dell'art. 1223”…“In relazione all'aumento del rischio, può farsi applicazione dei principi resi da Cass. 27265/2021 in materia di liquidazione del danno differenziale secondo i quali il danneggiante dovrà essere chiamato a rispondere “di tutto il danno provocato e soltanto di esso, ovvero, in presenza di concause, delle sole conseguenze dannose a lui ascrivibili sotto il profilo della causalità giuridica” (cfr. anche Cass n. 514/2020); quindi, se per effetto della prescrizione medica data senza informazione o con informazione non adeguata il rischio dell'evento è passato da 1/1000 (rischio preesistente) a 2/1000 (rischio attuale), il risarcimento dell'intero danno, in base alla causalità giuridica, deve essere diminuito della metà” … “Conclusivamente, il risarcimento del danno imputabile al convenuto
è liquidabile in euro 71.414,00 oltre interessi”…“in parziale accoglimento della domanda attrice condanna a pagare a € 71.414,00 a titolo di risarcimento del Parte_1 Controparte_1 danno oltre interessi calcolati come in motivazione” riformare la sentenza n. 1222/2022 del Tribunale di Pisa pubblicata il giorno 11.10.2022 che dovrà riconoscere il danno integrale riportato dalla signora così come accertato nel giudizio di primo grado e pertanto per la somma dell'intero Controparte_1 quantum riportato in sentenza attraverso di corretti calcoli da applicare al caso di specie.
b) in riforma del capo impugnato “Le spese processuali, comprese quelle per il procedimento di AT e di Per_ ctu e il pagamento delle notule dei ctp (dr. e dr. prodotte in causa dall'attrice, vengono poste a Per_1 carico del convenuto per il 50% e compensate per l'altra metà”…“condanna a pagare Parte_1 il 50% delle spese processuali che si liquidano per l'intero in: € 13.430,00 per compensi del presente giudizio, € 1.500,00 per il giudizio di AT, oltre agli esborsi per CU e marche in entrambi i procedimenti, oltre i compensi ai ctu in entrambi procedimenti come liquidati in causa, oltre ai compensi dei ctp per € 3.000,00, oltre al 15% per rimborso forfettario sui compensi di procuratore, iva e cpa se dovuti sui compensi avanti liquidati;
compensa l'altra metà.” riformare la sentenza n. 1222/2022 del
Tribunale di Pisa pubblicata il giorno 11.10.2022 con condanna di controparte al pagamento della totalità delle spese di lite così come richieste in primo grado oltre all'integrale rimborso delle spese di AT,
C.T.U. e per i Consulenti di Parte.
c) con vittoria di spese e compensi anche del presente giudizio”
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1222/2022 del Tribunale di Pisa in materia di responsabilità sanitaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Con atto di citazione ritualmente notificato il dottor ha proposto Parte_1 avverso la sentenza n. 1222/2022 del Tribunale di Pisa, pubblicata in data 11.10.2022 che, in parziale accoglimento della domanda dell'attrice lo ha condannato al Controparte_1 pagamento in favore della medesima della somma di euro 71.414,00 oltre accessori a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale oltre al 50% delle spese di giudizio, comprese quelle di AT , di ctp e di ctu.
Nel pregresso giudizio l'attrice a fondamento della domanda spiegata Controparte_1 allegava che:
- il 15.05.2009 il dr. al quale si era rivolta a causa di perdite e prurito vaginale, Parte_1 constatava “la presenza di due cisti liquide all'annesso destro e annesso sinistro retro posto e policistico”
e le prescriveva terapia topica con lavande e uso di pillola anticoncezionale IP compresse, consegnandole contestualmente il primo blister senza aver raccolto l'anamnesi della paziente e senza averla informato dei possibili rischi legati all'assunzione del farmaco;
-l'attrice iniziava l'assunzione il 28.05.2009 ma il 19.06.2009 veniva trasportata con autoambulanza al Pronto Soccorso a causa dell'insorgere e successivo aggravarsi di forti dolori addominali;
dopo circa cinque ore in PS veniva sottoposta con urgenza a intervento chirurgico di resezione del tenue con diagnosi di infarto intestinale, al quale seguivano successivi ricoveri;
-la signora promuoveva ricorso per AT nei confronti dell' e del dottor CP_1 CP_2
e dalla perizia medico legale ivi espletata risultava che la somministrazione della Parte_1 terapia a base di IP aveva aumentato del doppio il rischio di una trombosi, date anche le condizioni della paziente (obesa, fumatrice e ultratrentenne) quantificando la percentuale di danno biologico in misura del 30-35%; veniva invece escluso qualsiasi profilo di responsabilità in capo ai sanitari dell' CP_2
L'attrice, richiamando le risultanze della perizia espletata in sede di AT, imputava al dottor di averle prescritto incautamente la pillola IP, senza tenere conto Parte_1 dei fattori di rischio di trombosi rappresentati dalle sue condizioni soggettive, in particolare l'età, l'essere una fumatrice e affetta da obesità, senza effettuare una anamnesi approfondita e senza adeguatamente informarla, pertanto chiedeva accertarsi la responsabilità del convenuto in relazione alle lesioni subite e per l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni non patrimoniali da essa patiti, oltre spese di lite.
Si costituiva il convenuto il quale eccepiva che nel corso della visita del 15.05.2009 aveva eseguito anamnesi della paziente, ecografia transvaginale, misurato la pressione;
quindi aveva prescritto l'assunzione del IP, oltre alle lavande, per la cura della PCOS, informandola delle modalità di assunzione e consegnandole la confezione completa di foglio illustrativo;
che l'attrice non lo aveva ricontattato e informato dell'insorgenza dei disturbi che affermava insorti dopo 10 giorni dall'assunzione della pillola, inoltre solo nel corso delle operazioni peritali del procedimento di AT era venuto a conoscenza dei trascorsi di tossicodipendenza della signora Contestava altresì la sussistenza di un CP_1 proprio inadempimento oltre che del nesso di causalità.
Acquisito il fascicolo del procedimento di AT , istruita la causa tramite prove testimoniali e produzioni documentali, disposta nuova consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, il Tribunale di Pisa emetteva in data 11.10.2022 sentenza con cui, previa qualificazione della responsabilità del convenuto come contrattuale, essendo pacifico che la signora si fosse rivolta allo specialista ginecologo privatamente, richiamava il CP_1 contenuto delle perizie d'ufficio espletate nel procedimento di AT e nel corso del giudizio, evidenziandone la sostanziale sovrapponibilità circa la accertata relazione di causalità materiale tra l'assunzione del contraccettivo orale e l'insorgenza della trombosi della vena mesenterica.
Con riferimento alla condotta inadempiente imputabile al convenuto, il primo giudice affermava che : “se allo stato delle conoscenze scientifiche dell'epoca il dr. in via teorica non Parte_1 stava compiendo una scelta terapeutica errata, le condizioni fisiche di in parte note al medico e in CP_1 parte no, imponevano una particolare cautela e, sul piano della adeguata informazione, obbligavano a rendere esplicitamente noti a i potenziali rischi e a prevedere un monitoraggio nel corso della cura. CP_1
L'adempimento, o l'impossibilità non imputabile di adempimento, da parte del medico di questa prestazione non è stato provato.
Per quanto attiene al danno conseguente il Tribunale statuiva quanto segue :
Le pregresse condizioni di salute del paziente (nel nostro caso la presenza di altri fattori di rischio, obesità/sovrappeso e tabagismo), e più in generale il concorso di concause naturali alla produzione del danno, vengono in rilievo nel momento della liquidazione del danno: più esattamente, nella selezione, tra tutte le conseguenze provocate dall'errore medico (in questo caso dalla mancata corretta informazione), delle sole che siano giuridicamente risarcibili, quali conseguenze immediate e dirette dell'illecito ai sensi dell'art. 1223. Dr. (p.40) “… In sostanza, per la assunzione del IP, la sig.ra ha Per_3 CP_1 subito un incremento del rischio di sviluppare una trombosi venosa profonda da circa 10/10.000 (uno per mille) ad un rischio di circa 16-20/10.000 (uno virgola sei - due per mille). Si sottolinea che tali valori numerici sono lungi dall'essere aritmeticamente esatti, ma hanno un valore meramente propositivo …”.
In relazione all'aumento del rischio, può farsi applicazione dei principi resi da Cass. 27265/2021 in materia di liquidazione del danno differenziale secondo i quali il danneggiante dovrà essere chiamato a rispondere “di tutto il danno provocato e soltanto di esso, ovvero, in presenza di concause, delle sole conseguenze dannose a lui ascrivibili sotto il profilo della causalità giuridica” (cfr. anche Cass n.
514/2020); quindi, se per effetto della prescrizione medica data senza informazione o con informazione non adeguata il rischio dell'evento è passato da 1/1000 (rischio preesistente) a 2/1000 (rischio attuale), il risarcimento dell'intero danno, in base alla causalità giuridica, deve essere diminuito della metà.
Dr. (p.61) “Sussistono postumi di carattere permanente che determinano una diminuzione Per_4 dell'integrità psicofisica (danno biologico statico) del 33% (trentatre per cento); i postumi sono stabilizzati;
non diminuiscono la capacità lavorativa della signora avendo riguardo alla sua età, alle CP_1 caratteristiche psico-fisiche e alle attitudini professionali. Non sono state identificate spese di cui sia chiesto il rimborso. Non sono prevedibili future spese mediche …”. Dr. (p.40) “… periodo di Per_3 inabilità biologica temporanea della durata complessiva di un anno ripartibile in 60 giorni a totale, 30 giorni al 75%, 30 giorni al 50% e 240 giorni al 25%, questi ultimi connessi alla necessità di assumere terapia anticoagulante (Coumadin) con relativi controlli clinicolaboratoristici …”. nata il [...] all'epoca della guarigione (2012) di anni 34 ha subito un danno Controparte_1 biologico permanente valutato nel 33% e ha avuto un periodo di inabilità temporanea di 60 giorni al
100%, 30 giorni al 75%, 30 giorni al 50% e 240 giorni al 25%; facendo applicazione delle tabelle del
Tribunale di Milano 2021 (punto danno biologico € 4.617,48) il danno non patrimoniale risarcibile è pari a € 127.235,00 e il danno biologico temporaneo è pari a € 15.592,50 (5940 + 2227,5 + 1485
+ 5940); totale generale € 142.827,50; gli interessi legali vanno calcolati sulla somma devalutata alla data del sinistro.
Non sono state documentate spese mediche e non sono state allegate specifiche e ulteriori circostanze idonee
a una personalizzazione del danno risarcibile.
Conclusivamente, il risarcimento del danno imputabile al convenuto è liquidabile in € 71.414,00, oltre interessi.” Avverso siffatta decisione il convenuto ha proposto appello per motivi che possono essere così estrapolati dal complesso delle censure :
-il Tribunale e anche i CCTTU sarebbero incorsi in una erronea valutazione dei fatti di causa, nell'aver ritenuto provati i fattori che aumentavano il rischio di trombosi connesso all'assunzione del contraccettivo IP, rappresentati in particolare dall'essere la signora fumatrice e obesa, omettendo invece di considerare, ritenendolo erroneamente CP_1 indimostrato, lo stato di tossicodipendenza della donna da sostanza stupefacente del tipo eroina;
assume in particolare l'appellante che dalla cartella clinica redatta dall CP_2 risulterebbe che la al momento del ricovero d'urgenza presso il pronto soccorso CP_1 in data 19.6.2009, pesava 65Kg su una altezza di 1,63 cm pertanto era semplicemente in sovrappeso, nelle notizie anamnestiche raccolte risultava una ex fumatrice , infine nella medesima cartella clinica , facente prova fino a querela di falso, si attestava il suo stato di tossicodipendenza là dove veniva annotato “Stato attuale: sveglia, confusa, poco collaborante. Lo stato confusionale è attribuibile a problemi legati all'uso di stupefacenti, forse anche a scopo sedativo nei gg. Precedenti” , condizione confermata anche dai genitori della donna presso il P.S.;
- il primo giudice, aderendo alle non condivisibili conclusioni dei CCTTU, avrebbe errato nel ritenere dimostrato il nesso eziologico fra l'assunzione della pillola IP e l'insorgenza della trombosi della vena mesenterica, da attribuirsi in via esclusiva alla dipendenza da eroina della volutamente taciuta al proprio ginecologo in occasione CP_1 della visita del 15.5.2009, o in alternativa, in assenza dei predetti fattori di rischio ( età, obesità e fumo), ad un fattore causale non prevedibile né evitabile;
-alcuna condotta colposa e contraria alle linee guida sarebbe imputabile all'appellante, avendo prescritto un farmaco adeguato alla cura della PCOS, in assenza di fattori di rischio, in paziente che in passato per circa due anni aveva fatto uso della pillola anticoncezionale Minerva senza alcuna conseguenza sulla sua salute;
- il Tribunale infine non avrebbe considerato che l'attrice non aveva dato prova dell' effettiva assunzione della pillola IP, né, in subordine, dell'inizio e della durata della terapia. Ritualmente costituitasi ha contestato la fondatezza dell'impugnazione Controparte_1 principale chiedendone il rigetto ed a sua volta ha proposto appello incidentale con cui ha lamentato che il primo giudice abbia erroneamente liquidato il danno biologico come danno differenziale, nonostante l'accertato nesso di causalità fra l'erronea condotta colposa del medico e la lesione iatrogena derivatane, chiedendo quindi il ristoro per l'intero e senza riduzione del 50% dell'intero pregiudizio alla salute subito, con conseguente riforma anche della regolamentazione delle spese di giudizio, da porsi interamente a carico del convenuto-soccombente.
La causa, che segue il cd rito Cartabia, all'esito dell'udienza ex art. 352 c.p.c è stata trattenuta in decisione in data 3.6.2025, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, e decisa nella camera di consiglio del 3 luglio 2025
2. Perimetro della decisione
E' opportuno individuare preliminarmente i fatti non oggetto ormai di contestazione fra le parti, e le connesse questioni di diritto coperte dal giudicato e comunque estranee al thema probandum e decidendum.
Riguardo alla prima categoria è pacifico che il 15 maggio del 2009 in Controparte_1 ragione di una sintomatologia caratterizzata da prurito vaginale e perdite bianco giallastre, abbia effettuato una visita privata presso lo studio del dottor il quale, all'esito Parte_1 di ecografia T.V. dove riscontrava la presenza di cisti ovariche, le prescriveva l'assunzione di pillola anticoncezionale “IP” quale terapia dell'ovaio policistico, consegnandole contestualmente un blister di tale farmaco da assumere all'inizio del ciclo mestruale, circostanza quest'ultima ammessa dal ginecologo nel corso dell'interrogatorio formale dinanzi al primo giudice. Il medico in occasione della visita del 15.5.2009 non ha prescritto accertamenti preliminari alla signora ai fini verificare le sue condizioni CP_1 generali di salute prima di assumere la pillola anticoncezionale, né ha raccolto una anamnesi della paziente, limitandosi soltanto a misurarle la pressione.
Il 19 giugno 2009 la donna è stata trasportata in autombulanza presso il P.S. dell'Ospedale di Pisa ove le è stato diagnosticato un infarto intestinale ed è stata sottoposta in urgenza ad un primo intervento chirurgico di resezione del tenue necrotico dal Treitz all'ultima ansa ileale , cui ha fatto seguito una lunga degenza con la necessità di altri due interventi. Nel procedimento di AT promosso dalla danneggiata non solo nei confronti del ginecologo, ma anche dell' cui imputava un ritardo diagnostico e trattamentale in CP_2 occasione del ricovero del 19.6.2009, la consulenza tecnica d'ufficio espletata ha escluso qualsiasi profilo di responsabilità in capo ai sanitari dell'azienda, in relazione al danno iatrogeno riportato dalla la quale, infatti, ha poi agito nel successivo giudizio CP_1 instaurato dinanzi al Tribunale di Pisa unicamente nei confronti del dottor , il Parte_1 quale, a sua volta, nel costituirsi in giudizio non ha chiamato in causa l' nè ha CP_2 domandato l'accertamento anche in via subordinata dell'esistenza di una eventuale responsabilità anche concorrente dell'azienda, ai fini di un eventuale regresso. Anche il
CTU nominato dal primo giudice ha comunque acclarato il corretto operato dei sanitari dell' pertanto tale accertamento, non specificamente impugnato, è ormai divenuto CP_2 incontrovertibile.
Anche sulla natura ed entità del danno biologico residuato alla rappresentato da CP_1 una IP del 33% e da un periodo di inabilità biologica temporanea della durata complessiva di un anno ripartibile in 60 giorni al 100%, 30 giorni al 75%, 30 giorni al 50%
e 240 giorni al 25% ( cfr pag. 11 sentenza impugnata che richiamata le relazioni dei ctu ), si è formato il giudicato, in quanto con l'impugnazione incidentale l'appellata ha censurato soltanto il quantum della liquidazione operata dal primo giudice.
Il presente giudizio ha in sintesi ad oggetto la verifica della sussistenza di una condotta colposa del dottor nella prescrizione di pillola anticoncezionale del tipo Parte_1
IP, come terapia delle cisti ovariche riscontrate nella visita del 15.5.2009 all'esito di eco T.V. e del nesso di causalità fra l'assunzione del predetto farmaco da parte della e l'insorgenza della trombosi intestinale. CP_1
3. L'appello principale
3.1 Sulla prova dell'assunzione da parte della el farmaco IP CP_1
L'appellante assume che la prova dell'effettiva assunzione della pillola anticoncezionale da parte della si fonderebbe soltanto sulle dichiarazioni della medesima, le quali CP_1 sarebbero anche contraddittorie, in quanto ai consulenti tecnici d'ufficio riferiva di aver iniziato la terapia intorno al 19-20 maggio 2009 , ma di non esserne sicura della data esatta, ometteva invece al momento dell'accesso in P.S., in sede di raccolta anamnestica, di indicare l'uso dell'estro progestinico, cosa che faceva solo successivamente in data
26.6.2009.
La censura è infondata dal momento che anche i genitori della danneggiata, con la medesima conviventi all'epoca dei fatti, sentiti come testimoni nel giudizio di primo grado, hanno entrambi confermato che la figlia avesse preso la pillola IP prescrittale e consegnatale dal dottor il primo giorno di comparsa di ciclo mestruale, Parte_1 intorno al 20 maggio 2009. Che poi tale fatto non sia stato dichiarato subito dalla danneggiata al momento della raccolta anamnestica in P.S., è circostanza del tutto neutra e spiegabile considerando che la al momento del ricovero era in stato di shock. La CP_1 data di effettivo inizio della terapia ( se 19-20 o ancora 28 maggio 2009) inoltre, ai fini dell'accertamento del nesso causale, come si avrà modo di precisare nel prosieguo, non ha alcuna rilevanza sulla successiva insorgenza della trombosi della vena mesenterica, la quale rappresenta la concretizzazione di un rischio legato alla somministrazione della pillola anticoncezionale, pertanto ciò che rileva è soltanto la prova dell'effettiva assunzione del farmaco, da ritenersi raggiunta nel caso in questione.
3.2 Sulla stato di tossicodipendenza della danneggiata
Il dottor ha allegato sin dalla comparsa di costituzione di primo grado che la Parte_1 sarebbe stata all'epoca dei fatti dipendente da sostanza stupefacente del tipo CP_1 eroina, fatto taciutogli e di cui sarebbe venuto a conoscenza soltanto nel corso delle operazioni peritali del procedimento di AT, e che la condizione di tossicodipendenza sarebbe il fattore causale esclusivo di insorgenza della trombosi della vena mesenterica.
Nell'atto di appello ha riproposto siffatta allegazione difensiva, lamentando che sia i periti d'ufficio che il primo giudice, abbiano omesso di valutare nell'accertamento del nesso di causalità, che la paziente assumesse eroina, fatto quest'ultimo che, secondo la prospettazione dell'appellante, risulterebbe dalla cartella clinica redatta dai sanitari dell' in occasione del ricovero del 19.6.2009. CP_2
Invero al CTU nominato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, la CP_1 ha dichiarato in sede di raccolta di anamnesi, di aver sniffato eroina dall'età di 16 anni fino ai 21 anni, quindi in epoca di molto risalente rispetto ai fatti di causa. La scheda anamnestica contenuta nella cartella clinica relativa al ricovero presso l'ospedale di Pisa è stata redatta sulla base delle informazioni fornite dai genitori presenti della donna, i quali evidentemente hanno ritenuto opportuno informare i sanitari della pregressa dipendenza della figlia, ciò si inferisce anche dal fatto che i medici dell' in occasione del CP_2 ricovero del 19.6.2009 hanno effettuato esami ematochimici alla paziente prime dell'intervento chirurgico d'urgenza, ma non anche tossicologici, cosa che sarebbe stata necessaria anche solo per una corretta valutazione del rischio anestesiologico, se fosse stato loro riferito dai genitori della che era in quel momento affetta da CP_1 tossicodipendenza . E' vero che nella cartella clinica, al momento dell'arrivo della CP_1 in P.S. , è annotato “ stato attuale : sveglia , confusa , poco collaborante. Lo stato confusionale è attribuibile a problemi legati all'uso di stupefacente, forse anche a scopo sedativo nei gg. precedenti” tuttavia si tratta di una mera ipotesi, non indagata, e che comunque di certo non conferma la tesi difensiva dell'appellante, ovvero che la paziente assumesse stabilmente eroina al momento della visita presso il suo ambulatorio fino al ricovero, anzi nella scheda di valutazione del 26.6.2009 del Dott. dell'Unità di Anestesia, Persona_5
Rianimazione e Pronto Soccorso, si attesta che la paziente aveva una storia pregressa
(quindi non attuale all'epoca) di tossicodipendenza. Si rileva ancora che dalla documentazione sanitaria prodotta in giudizio e proveniente dall presso cui la CP_2
è stata a lungo degente , e poi sottoposta a continui e frequenti controlli, emerge CP_1 come la paziente abbia seguito, su consiglio specialistico dei medici della struttura pubblica, un percorso psicologico ma alcuna indicazione vi è di terapia per disintossicarsi da una dipendenza da droghe in genere e meno che mai da eroina Infine appare tranchant sulla questione la valutazione espressa dal Collegio peritale nominato dal giudice di prime cure, secondo cui anche qualora fosse stata dimostrata la condizione di tossicodipendenza della danneggiata, in aggiunta all'indiscusso tabagismo, “ questi fattori preesistevano senza recare nocumento e solo dopo che si è aggiunta l'assunzione di IP è insorta la trombosi venosa mesenterica” e che comunque sia " la trombosi venosa mesenterica di cui ha sofferto la signora è attribuibile – in termini di più probabile che non – al trattamento CP_1 con IP nel senso che questo ne sia stato antecedente necessario; non si possono escludere concause spontanee (obesità, fumo) né autoprovocate (controversa assunzione di stupefacenti), non sufficienti a produrre la trombosi venosa mesenterica." In sintesi la condizione di tossicodipendenza è stata allegata dal convenuto-appellante come fattore causale alternativo ed esclusivo dell'evento di danno, per contrastare le contrarie risultanze della ctu in punto di nesso eziologico, ma il medico non ha assolto all' onere probatorio di cui era gravato, non avendo dimostrato il fatto allegato (ovvero che la assumesse abitualmente nel maggio del 2009 eroina) né conseguentemente la CP_1 relazione causale esistente fra lo stesso e il verificarsi dell'infarto intestinale in data
19.6.2009. Come evidenziato anche di recente dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 4864/21), nel campo della responsabilità medica “il ciclo causale a monte è quello relativo all'evento dannoso,
e deve essere provato dal danneggiato;
invece, il secondo ciclo causale, a valle, è quello relativo alla possibilità di adempiere, che deve essere provato dal danneggiante. Talchè, mentre il danneggiato deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario, il debitore deve provare l'esatta esecuzione della prestazione o l'impossibilità dell'esatta esecuzione dovuta ad una causa imprevedibile ed inevitabile” nel cui novero rientra la dedotta esistenza di un fattore causale alternativo, anche se imputabile al danneggiato.
La doglianza pertanto non è meritevole di accoglimento.
3.3 i fattori di rischio: tabagismo e obesità
L'appellante contesta le relazioni peritali nella parte in cui hanno acclarato che l'essere la fumatrice ed obesa al momento dell'assunzione della pillola IP costituivano CP_1 fattori soggettivi preesistenti che avrebbero dovuto ulteriormente sconsigliare la somministrazione del predetto farmaco, per scongiurare l'aumento del rischio di trombosi venosa. Riguardo al tabagismo, del tutto irrilevante è la disquisizione contenuta in atto di appello circa la quantità di sigarette abitualmente fumate dalla paziente ( se 15 o
20-25 al giorno) dal momento che lo stesso dottor ha dedotto nella comparsa Parte_1 di costituzione di primo grado di essere a conoscenza all'epoca della visita del 15.5.2009 del fatto che la fosse una fumatrice. Per quanto attiene al peso della paziente- CP_1 peraltro non verificato dal medico in sede di visita ginecologica- soccorrono le risultanze documentali come analizzate dal collegio peritale nominato nel pregresso giudizio, in base alle quali “Nonostante che non siano stati reperiti dati diretti sul peso della paziente al momento del ricovero e del primo intervento chirurgico (si dovrebbero trovare nella cartella anestesiologica), dall'anamnesi in documenti specialistici e dal dosaggio dei farmaci usati per il sostegno del circolo all'epoca del ricovero e del primo intervento chirurgico è desumibile che il peso della paziente fosse all'epoca tra 80 e
85 kg, aumentato di circa 15 kg rispetto a quello di un anno prima, quest'ultimo da considerare nella norma. L'indice di massa corporea era quindi intorno a 35, espressione di obesità. Il CTU non ritiene condivisibile l'opinione del convenuto, della sua consulente e del difensore, che debba essere fatto riferimento, come peso pre-morboso, a quello registrato all'ingresso in reparto medico il 29.9.2009: questo non può essere preso come rappresentativo del peso all'ingresso in reparto chirurgico il 19.6.2009, tre mesi
e mezzo prima: un periodo durante il quale la paziente fu sottoposta a pesante terapia chirurgica con alimentazione parenterale calibrata.” . Infine tutti i familiari della danneggiata, sentiti come testimoni dal primo giudice, hanno confermato che la pesava circa 80-85 Kg CP_1 all'epoca.
La doglianza va dunque respinta.
3.4 Il nesso di causalità fra l'assunzione dell'anticoncezionale IP e l'infarto intestinale e la condotta colposa imputabile al dottor Parte_1
Le censure alla sentenza impugnata di parte appellante in punto di accertamento del nesso di causalità materiale, sono in verità interamente incentrate sulle già scrutinate e superate questioni afferenti lo stato di tossicodipendenza della danneggiata e la mancanza di prova che avesse effettivamente assunto il farmaco prescrittole.
Riguardo invece all'inadempimento, il dottor sostiene che la sua prescrizione Parte_1 sia stata corretta perché la pillola IP era indicata quale prima scelta per la cura della sindrome da ovaio policistisco, dal medesimo riscontrata nel corso della visita medica, dopo aver effettuato alla paziente una ecografia transvaginale, ma tale assunto è stato smentito dalle risultanze della ctu disposta dal Tribunale, da cui è emerso che la paziente non fosse affetta da alcuna sindrome da ovaio policistico, pertanto la prescrizione dell'anticoncezionale non era assolutamente necessaria né indicata dal momento che “ Il quadro clinico che risulta all'epoca della seconda visita del Dott. non consente di avallare la Parte_1 diagnosi di sindrome dell'ovaio policistico, come invece più volte ripetuto anche nelle considerazioni inviate da parte convenuta di seguito alle operazioni peritali: non vi è menzione di alterazioni mestruali, né di infertilità, né di segni clinici di iperandrogenismo;
non furono eseguiti dosaggi ormonali che dimostrassero alterazioni endocrine coerenti con la policistosi ovarica;
non fu seguito nel tempo il quadro clinico ed ecografico, che dimostrava formazioni cistiche ovariche unilaterali di incerto significato (fisiologico, parafisiologico o patologico) in assenza di un approfondimento diagnostico. L'aspetto delle ovaie come descritto (numero imprecisato di cisti in un ovaio) non è sufficiente a configurare una sindrome dell'ovaio policistico (PCOS), secondo nessuna delle criteriologie in uso . Un ovaio policistico, al di fuori di una
PCOS, non richiede trattamento come invece quest'ultima sindrome. Pertanto è da concludere che la somministrazione di IP a scopo terapeutico non fosse indicata” ( pag. 36 -37 ctu) .
L'appellante dunque, in violazione dei parametri di diligenza, prudenza e delle legis artis, senza procedere ai necessari approfondimenti diagnostici (esami di laboratorio, valutazione morfologica e funzionale dell'apparato riproduttore prolungata nel tempo), in assenza di evidenze cliniche che confermassero la sindrome di PCOS, ha prescritto alla una terapia a base di endo-progestrone del tutto inutile, senza valutare i rischi di CP_1 trombosi venosa che in generale si accompagnano all'assunzione di pillola anticoncezionale, e che sono incrementati nell'interazione con fattori soggettivi quali il tabagismo e l'obesità.
La sussistenza del nesso di causalità fra la condotta colposa imputabile all'appellante e l'evento di danno è poi stata acclarata dal ctu dott. il quale ha evidenziato "a) il Per_4 rischio di trombosi sia significativamente aumentato dall'assunzione di estro-progestinici, come risulta anche dall'ultima letteratura riportata da parte convenuta, così essendo soddisfatto il criterio medico legale della efficienza causale;
b) che la somministrazione di un estro-progestinico, incluso il IP, sia dotato di efficienza lesiva verso la trombosi venosa profonda e quindi ne derivi probabilisticamente ("più probabile che non") un nesso di causa qualora tale trombosi si verifichi come è avvenuto in questo caso;
c) che l'assunzione di un cotale rischio vada soppesata contro i benefici attesi, il che in questo caso dipende dall'attesa di una efficace contraccezione (il che giustificherebbe la somministrazione) o invece di un trattamento di una PCOS (il che non giustificherebbe la somministrazione, per mancata dimostrazione di una PCOS e per mancata indicazione per un ovaio policistico non sindromico). È da ribadire quanto precisato sopra circa il significato di "causa" in ambito medico legale, cioè antecedente necessario senza che debba per forza essere sufficiente, altrimenti si deve parlare di "occasione" o di mera "circostanza". "Il
CTU ritiene di avere argomentato circa la sussistenza di tutti i criteri elencati da parte convenuta: la cronologia è compatibile con il nesso di causa, il fatto che la probabilità vada a salire nel corso del tempo fino a un anno dall'inizio della somministrazione non toglie che il rischio inizi fino da subito;
il criterio topografico è rispettato, nel senso che la trombosi è insorta nel distretto venoso profondo, dove si determina il rischio da estroprogestinici, e che nessun elemento è disponibile né è stato portato da parte convenuta a suffragio che nella sede affetta siano in gioco meccanismi pro-trombotici esclusivi;
il criterio di idoneità qualitativa e quantitativa è soddisfatto, è quello che il CTU ha chiamato criterio di efficienza lesiva e del quale ha spiegato i motivi di sussistenza;
il criterio modale, cioè il modo di somministrazione dell'agente lesivo, è soddisfatto in quanto sia nella comune esperienza clinica sia nella letteratura scientifica è dimostrato il rischio trombotico per la somministrazione orale come avvenuta in questo caso;
il criterio di continuità fenomenica è soddisfatto per l'intervallo tra l'inizio dei sintomi e la necrosi intestinale, e quanto alla latenza tra inizio della somministrazione di IP e inizio dei sintomi si veda quanto argomentato per il criterio cronologico;
il criterio di esclusione di altra causa va considerato nella prospettiva di un evento trombotico a genesi verosimilmente multifattoriale (se no non si spiegherebbe perché solo un piccolo numero di donne sviluppino trombosi venosa profonda, e meno ancora trombosi venosa mesenterica) per cui va stabilito se esista un'altra causa o un complesso di cause da sole sufficienti a determinare l'evento, altrimenti tra più concause l'attenzione va riservata solo a quella o quelle di rilevanza giuridica: in questo caso nessuna delle supposte (e incerte) concause può essere considerata sufficiente a determinare l'evento, né da sola né in associazione ad altre, basti pensare – per non considerare altro – che anche se fossero dimostrate oltre ogni dubbio l'obesità e la tossicodipendenza, in aggiunta all'indiscusso tabagismo e alla incontrovertibile età, questi fattori preesistevano senza recare nocumento e solo dopo che si è aggiunta l'assunzione di IP è insorta la trombosi venosa mesenterica."
A nulla rilevano i richiami dell'appellante alle valutazioni contenute in entrambe le consulenze d'ufficio ( dell'Atp e del pregresso giudizio), circa la rarità della complicanza della trombosi della vena mesenterica e l'entità non particolarmente significativa dell'incremento di rischio determinato dal farmaco “ IP” in quanto, come chiarito dal Giudice di legittimità “il lemma «complicanza» — con il quale la medicina clinica e la medicina legale designano solitamente un evento dannoso, insorto nel corso dell'iter terapeutico che, pur essendo astrattamente prevedibile, non sarebbe evitabile — è di per sé inutile nel campo giuridico, ciò perché o tale peggioramento era prevedibile ed evitabile, ed in tal caso esso va ascritto a colpa del medico, a nulla rilevando che la statistica clinica lo annoveri in linea teorica tra le "complicanze"; — ovvero tale peggioramento non era prevedibile oppure non era evitabile: ed in tal caso esso integra gli estremi della
«causa non imputabile» di cui all'art. 1218 cod. civ., a nulla rilevando che la statistica clinica non lo annoveri in linea teorica tra le «complicanze». Al diritto non interessa se l'evento dannoso non voluto dal medico rientri o no nella classificazione clinica delle complicanze: interessa solo se quell'evento integri gli estremi della «causa non imputabile» (così, in motivazione, Cass. n. 13328 del 2015, cit.)” (cfr. ex multis Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 35024 del 2022). Nel caso di specie la complicanza era prevedibile in quanto nota nella casistica e nella letteratura scientifica e descritta anche nel bugiardino del farmaco, nonché evitabile perché la somministrazione della pillola
IP non era necessaria né tantomeno adeguata in assenza di una sintomatologia di
PCOS.
Alla stregua delle argomentazioni esposte, va affermata la responsabilità del dottor in relazione all'evento di danno ed alle lesioni derivatene subite dalla Parte_1 CP_1 con conseguente rigetto dell'appello.
4. L'appello incidentale
La danneggiata ha impugnato il capo della sentenza in cui il primo giudice ha dimezzato del 50% il risarcimento del danno non patrimoniale liquidato, con la seguente motivazione : “Le pregresse condizioni di salute del paziente (nel nostro caso la presenza di altri fattori di rischio, obesità/sovrappeso e tabagismo), e più in generale il concorso di concause naturali alla produzione del danno, vengono in rilievo nel momento della liquidazione del danno: più esattamente, nella selezione, tra tutte le conseguenze provocate dall'errore medico (in questo caso dalla mancata corretta informazione), delle sole che siano giuridicamente risarcibili, quali conseguenze immediate e dirette dell'illecito ai sensi dell'art. 1223”…“In relazione all'aumento del rischio, può farsi applicazione dei principi resi da Cass. 27265/2021 in materia di liquidazione del danno differenziale secondo i quali il danneggiante dovrà essere chiamato a rispondere “di tutto il danno provocato e soltanto di esso, ovvero, in presenza di concause, delle sole conseguenze dannose a lui ascrivibili sotto il profilo della causalità giuridica” (cfr. anche Cass n. 514/2020); quindi, se per effetto della prescrizione medica data senza informazione o con informazione non adeguata il rischio dell'evento è passato da 1/1000 (rischio preesistente) a 2/1000 (rischio attuale), il risarcimento dell'intero danno, in base alla causalità giuridica, deve essere diminuito della metà” … “Conclusivamente, il risarcimento del danno imputabile al convenuto
è liquidabile in euro 71.414,00 oltre interessi”…“in parziale accoglimento della domanda attrice condanna a pagare a € 71.414,00 a titolo di risarcimento del Parte_1 Controparte_1 danno oltre interessi calcolati come in motivazione”. Lamenta la che il Tribunale ha operato una valutazione in pieno contrasto con CP_1
l'accertamento del nesso di causalità secondo la regola del “ più probabile che non” contenuto nella relazione del Collegio peritale, che pure ha affermato di condividere.
Il motivo è pienamente fondato in quanto come già in precedenza evidenziato, nel caso di specie non sussiste alcun danno differenziale, né l'inadempimento imputabile al dottor attiene alla violazione degli obblighi informativi, sicchè le pronunce della Corte Parte_1 di Cassazione richiamate dal primo giudice a sostegno delle proprie argomentazioni, sono inconferenti in rapporto al caso in esame.
Deve dunque procedersi ad una nuova quantificazione del danno non patrimoniale, sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al giugno 2024 (v. Cass. 13.12.2016
n. 25485; 13/09/2018 n. 22265; 2.11.2019 n. 30519), considerata l'età della al CP_1 momento del fatto ( 31 anni ), una invalidità permanente accertata del 33% e un periodo di inabilità temporanea di 60 giorni al 100% , 30 giorni al 75% , 30 giorni al 50% , 240 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%" e l'assenza di allegazione e prova da parte della danneggiata, di circostanze specifiche ed eccezionali, che rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute, che giustifichino dunque una personalizzazione del danno biologico.
Età del danneggiato alla data del sinistro 31 anni
Percentuale di invalidità permanente 33% Punto danno biologico € 5.366,74 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 49%) € 2.629,70 Punto danno non patrimoniale € 7.996,44
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 50
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 240
Danno biologico risarcibile € 150.537,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 224.300,00
Invalidità temporanea totale € 6.900,00 Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50 Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.875,00 Invalidità temporanea parziale al 25% € 6.900,00 Totale danno biologico temporaneo € 19.262,50
Totale generale: € 243.562,50
Trattandosi di credito di valore, su tale somma devalutata alla data del fatto e rivalutata annualmente secondo indici Istat Foi fino alla pubblicazione della presente sentenza, vanno calcolati gli interessi compensativi al tasso legale con pari decorrenza, pervenendosi ad un credito complessivo di euro 290.421,20 oltre interessi legali dalla sentenza all'effettivo soddisfo.
5. le spese di lite
La riforma, ancorché parziale, della decisione impugnata, determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis:
Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv.
639931 - 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2,
Sentenza n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del
14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783 -
01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01).
Ciò posto, considerato che l'esito finale della lite ha visto la interamente vittoriosa, CP_1 il convenuto-appellante va condannato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle del procedimento di AT, nella misura liquidata in dispositivo ex D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 in base valore della controversia determinato in sul decisum ( scaglione ricompreso fra euro 260.000 ed €
520.000), considerato un impegno difensivo medio, con esclusione della fase istruttoria nel presente giudizio in quanto non espletata, oltre spese di CTTP negli importi documentati.
Anche le spese delle due ctu vanno poste definitivamente a carico dell'appellante.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell' appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e su quello incidentale proposto da Parte_1 [...]
avverso la sentenza 1222/2022 del Tribunale di Pisa, ogni altra domanda, CP_3 istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) accoglie l'appello incidentale e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di euro
[...]
290.421,20 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza all'effettivo soddisfo;
3) condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano per il primo, comprese quelle del procedimento di AT in € 853,48 per spese, in € 26.037,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge e spese di CTTP come documentate;
per il secondo grado in € 1.138,50 per spese, in € 14.239,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
4) pone definitivamente a carico di parte appellante le spese della ctu del giudizio di
AT e di quella del giudizio di merito dinanzi al Tribunale di Pisa;
5) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 3 luglio 2025 .
Il Consigliere estensore La Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere Estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 756/2023 promossa da:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FOGGIA ALBERTO, elettivamente domiciliati come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
GIACONI LUCA, elettivamente domiciliati come da procura in atti
PARTE APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
Causa sottoposta al cd “rito Cartabia” trattenuta in decisione in data 3 giugno 2025 dopo l'assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c
CONCLUSIONI Per parte appellante: “Piaccia alla Corte d'Appello di Firenze, contrariis rejectis, in accoglimento dello spiegato appello e in riforma della sentenza n. 1222/2022 resa dal Tribunale ordinario di Pisa, così provvedere:
1. In via principale e nel merito, accogliere il presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, per i motivi tutti in narrativa, rigettare le domande promosse da nei confronti del dott. Controparte_1 con atto di citazione del 30.6.2016, notificato il 1.7.2016. 2. Con vittoria di spese e Parte_1 competenze del doppio grado di giudizio, 15% rimborso spese forfettarie, IVA e CPA, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
In via istruttoria, disporsi CTU medico (con specialista ginecologo) affinché, esaminati gli atti e la documentazione medica, dica se la condotta tenuta dal Dott. era conforme alle regole della scienza medica e se sussiste o Parte_1 meno un nesso causale tra l'assunzione del farmaco IP e la grave trombosi venosa che ha colpito la
Sig.ra ” CP_1
Per parte appellata-appellante incidentale: “Voglia Codesta Ecc.ma Corte D'Appello di
Firenze con riferimento all'appello avversario: dichiararne l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. e nel merito rigettare l'impugnazione per tutte le ragioni espresse in atti con conferma della sentenza nelle parti impugnate dal Dottor Parte_1 con riferimento all'appello incidentale: in riforma del capo impugnato “Le pregresse condizioni di salute del paziente (nel nostro caso la presenza di altri fattori di rischio, obesità/sovrappeso e tabagismo), e più in generale il concorso di concause naturali alla produzione del danno, vengono in rilievo nel momento della liquidazione del danno: più esattamente, nella selezione, tra tutte le conseguenze provocate dall'errore medico (in questo caso dalla mancata corretta informazione), delle sole che siano giuridicamente risarcibili, quali conseguenze immediate e dirette dell'illecito ai sensi dell'art. 1223”…“In relazione all'aumento del rischio, può farsi applicazione dei principi resi da Cass. 27265/2021 in materia di liquidazione del danno differenziale secondo i quali il danneggiante dovrà essere chiamato a rispondere “di tutto il danno provocato e soltanto di esso, ovvero, in presenza di concause, delle sole conseguenze dannose a lui ascrivibili sotto il profilo della causalità giuridica” (cfr. anche Cass n. 514/2020); quindi, se per effetto della prescrizione medica data senza informazione o con informazione non adeguata il rischio dell'evento è passato da 1/1000 (rischio preesistente) a 2/1000 (rischio attuale), il risarcimento dell'intero danno, in base alla causalità giuridica, deve essere diminuito della metà” … “Conclusivamente, il risarcimento del danno imputabile al convenuto
è liquidabile in euro 71.414,00 oltre interessi”…“in parziale accoglimento della domanda attrice condanna a pagare a € 71.414,00 a titolo di risarcimento del Parte_1 Controparte_1 danno oltre interessi calcolati come in motivazione” riformare la sentenza n. 1222/2022 del Tribunale di Pisa pubblicata il giorno 11.10.2022 che dovrà riconoscere il danno integrale riportato dalla signora così come accertato nel giudizio di primo grado e pertanto per la somma dell'intero Controparte_1 quantum riportato in sentenza attraverso di corretti calcoli da applicare al caso di specie.
b) in riforma del capo impugnato “Le spese processuali, comprese quelle per il procedimento di AT e di Per_ ctu e il pagamento delle notule dei ctp (dr. e dr. prodotte in causa dall'attrice, vengono poste a Per_1 carico del convenuto per il 50% e compensate per l'altra metà”…“condanna a pagare Parte_1 il 50% delle spese processuali che si liquidano per l'intero in: € 13.430,00 per compensi del presente giudizio, € 1.500,00 per il giudizio di AT, oltre agli esborsi per CU e marche in entrambi i procedimenti, oltre i compensi ai ctu in entrambi procedimenti come liquidati in causa, oltre ai compensi dei ctp per € 3.000,00, oltre al 15% per rimborso forfettario sui compensi di procuratore, iva e cpa se dovuti sui compensi avanti liquidati;
compensa l'altra metà.” riformare la sentenza n. 1222/2022 del
Tribunale di Pisa pubblicata il giorno 11.10.2022 con condanna di controparte al pagamento della totalità delle spese di lite così come richieste in primo grado oltre all'integrale rimborso delle spese di AT,
C.T.U. e per i Consulenti di Parte.
c) con vittoria di spese e compensi anche del presente giudizio”
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1222/2022 del Tribunale di Pisa in materia di responsabilità sanitaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Con atto di citazione ritualmente notificato il dottor ha proposto Parte_1 avverso la sentenza n. 1222/2022 del Tribunale di Pisa, pubblicata in data 11.10.2022 che, in parziale accoglimento della domanda dell'attrice lo ha condannato al Controparte_1 pagamento in favore della medesima della somma di euro 71.414,00 oltre accessori a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale oltre al 50% delle spese di giudizio, comprese quelle di AT , di ctp e di ctu.
Nel pregresso giudizio l'attrice a fondamento della domanda spiegata Controparte_1 allegava che:
- il 15.05.2009 il dr. al quale si era rivolta a causa di perdite e prurito vaginale, Parte_1 constatava “la presenza di due cisti liquide all'annesso destro e annesso sinistro retro posto e policistico”
e le prescriveva terapia topica con lavande e uso di pillola anticoncezionale IP compresse, consegnandole contestualmente il primo blister senza aver raccolto l'anamnesi della paziente e senza averla informato dei possibili rischi legati all'assunzione del farmaco;
-l'attrice iniziava l'assunzione il 28.05.2009 ma il 19.06.2009 veniva trasportata con autoambulanza al Pronto Soccorso a causa dell'insorgere e successivo aggravarsi di forti dolori addominali;
dopo circa cinque ore in PS veniva sottoposta con urgenza a intervento chirurgico di resezione del tenue con diagnosi di infarto intestinale, al quale seguivano successivi ricoveri;
-la signora promuoveva ricorso per AT nei confronti dell' e del dottor CP_1 CP_2
e dalla perizia medico legale ivi espletata risultava che la somministrazione della Parte_1 terapia a base di IP aveva aumentato del doppio il rischio di una trombosi, date anche le condizioni della paziente (obesa, fumatrice e ultratrentenne) quantificando la percentuale di danno biologico in misura del 30-35%; veniva invece escluso qualsiasi profilo di responsabilità in capo ai sanitari dell' CP_2
L'attrice, richiamando le risultanze della perizia espletata in sede di AT, imputava al dottor di averle prescritto incautamente la pillola IP, senza tenere conto Parte_1 dei fattori di rischio di trombosi rappresentati dalle sue condizioni soggettive, in particolare l'età, l'essere una fumatrice e affetta da obesità, senza effettuare una anamnesi approfondita e senza adeguatamente informarla, pertanto chiedeva accertarsi la responsabilità del convenuto in relazione alle lesioni subite e per l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni non patrimoniali da essa patiti, oltre spese di lite.
Si costituiva il convenuto il quale eccepiva che nel corso della visita del 15.05.2009 aveva eseguito anamnesi della paziente, ecografia transvaginale, misurato la pressione;
quindi aveva prescritto l'assunzione del IP, oltre alle lavande, per la cura della PCOS, informandola delle modalità di assunzione e consegnandole la confezione completa di foglio illustrativo;
che l'attrice non lo aveva ricontattato e informato dell'insorgenza dei disturbi che affermava insorti dopo 10 giorni dall'assunzione della pillola, inoltre solo nel corso delle operazioni peritali del procedimento di AT era venuto a conoscenza dei trascorsi di tossicodipendenza della signora Contestava altresì la sussistenza di un CP_1 proprio inadempimento oltre che del nesso di causalità.
Acquisito il fascicolo del procedimento di AT , istruita la causa tramite prove testimoniali e produzioni documentali, disposta nuova consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, il Tribunale di Pisa emetteva in data 11.10.2022 sentenza con cui, previa qualificazione della responsabilità del convenuto come contrattuale, essendo pacifico che la signora si fosse rivolta allo specialista ginecologo privatamente, richiamava il CP_1 contenuto delle perizie d'ufficio espletate nel procedimento di AT e nel corso del giudizio, evidenziandone la sostanziale sovrapponibilità circa la accertata relazione di causalità materiale tra l'assunzione del contraccettivo orale e l'insorgenza della trombosi della vena mesenterica.
Con riferimento alla condotta inadempiente imputabile al convenuto, il primo giudice affermava che : “se allo stato delle conoscenze scientifiche dell'epoca il dr. in via teorica non Parte_1 stava compiendo una scelta terapeutica errata, le condizioni fisiche di in parte note al medico e in CP_1 parte no, imponevano una particolare cautela e, sul piano della adeguata informazione, obbligavano a rendere esplicitamente noti a i potenziali rischi e a prevedere un monitoraggio nel corso della cura. CP_1
L'adempimento, o l'impossibilità non imputabile di adempimento, da parte del medico di questa prestazione non è stato provato.
Per quanto attiene al danno conseguente il Tribunale statuiva quanto segue :
Le pregresse condizioni di salute del paziente (nel nostro caso la presenza di altri fattori di rischio, obesità/sovrappeso e tabagismo), e più in generale il concorso di concause naturali alla produzione del danno, vengono in rilievo nel momento della liquidazione del danno: più esattamente, nella selezione, tra tutte le conseguenze provocate dall'errore medico (in questo caso dalla mancata corretta informazione), delle sole che siano giuridicamente risarcibili, quali conseguenze immediate e dirette dell'illecito ai sensi dell'art. 1223. Dr. (p.40) “… In sostanza, per la assunzione del IP, la sig.ra ha Per_3 CP_1 subito un incremento del rischio di sviluppare una trombosi venosa profonda da circa 10/10.000 (uno per mille) ad un rischio di circa 16-20/10.000 (uno virgola sei - due per mille). Si sottolinea che tali valori numerici sono lungi dall'essere aritmeticamente esatti, ma hanno un valore meramente propositivo …”.
In relazione all'aumento del rischio, può farsi applicazione dei principi resi da Cass. 27265/2021 in materia di liquidazione del danno differenziale secondo i quali il danneggiante dovrà essere chiamato a rispondere “di tutto il danno provocato e soltanto di esso, ovvero, in presenza di concause, delle sole conseguenze dannose a lui ascrivibili sotto il profilo della causalità giuridica” (cfr. anche Cass n.
514/2020); quindi, se per effetto della prescrizione medica data senza informazione o con informazione non adeguata il rischio dell'evento è passato da 1/1000 (rischio preesistente) a 2/1000 (rischio attuale), il risarcimento dell'intero danno, in base alla causalità giuridica, deve essere diminuito della metà.
Dr. (p.61) “Sussistono postumi di carattere permanente che determinano una diminuzione Per_4 dell'integrità psicofisica (danno biologico statico) del 33% (trentatre per cento); i postumi sono stabilizzati;
non diminuiscono la capacità lavorativa della signora avendo riguardo alla sua età, alle CP_1 caratteristiche psico-fisiche e alle attitudini professionali. Non sono state identificate spese di cui sia chiesto il rimborso. Non sono prevedibili future spese mediche …”. Dr. (p.40) “… periodo di Per_3 inabilità biologica temporanea della durata complessiva di un anno ripartibile in 60 giorni a totale, 30 giorni al 75%, 30 giorni al 50% e 240 giorni al 25%, questi ultimi connessi alla necessità di assumere terapia anticoagulante (Coumadin) con relativi controlli clinicolaboratoristici …”. nata il [...] all'epoca della guarigione (2012) di anni 34 ha subito un danno Controparte_1 biologico permanente valutato nel 33% e ha avuto un periodo di inabilità temporanea di 60 giorni al
100%, 30 giorni al 75%, 30 giorni al 50% e 240 giorni al 25%; facendo applicazione delle tabelle del
Tribunale di Milano 2021 (punto danno biologico € 4.617,48) il danno non patrimoniale risarcibile è pari a € 127.235,00 e il danno biologico temporaneo è pari a € 15.592,50 (5940 + 2227,5 + 1485
+ 5940); totale generale € 142.827,50; gli interessi legali vanno calcolati sulla somma devalutata alla data del sinistro.
Non sono state documentate spese mediche e non sono state allegate specifiche e ulteriori circostanze idonee
a una personalizzazione del danno risarcibile.
Conclusivamente, il risarcimento del danno imputabile al convenuto è liquidabile in € 71.414,00, oltre interessi.” Avverso siffatta decisione il convenuto ha proposto appello per motivi che possono essere così estrapolati dal complesso delle censure :
-il Tribunale e anche i CCTTU sarebbero incorsi in una erronea valutazione dei fatti di causa, nell'aver ritenuto provati i fattori che aumentavano il rischio di trombosi connesso all'assunzione del contraccettivo IP, rappresentati in particolare dall'essere la signora fumatrice e obesa, omettendo invece di considerare, ritenendolo erroneamente CP_1 indimostrato, lo stato di tossicodipendenza della donna da sostanza stupefacente del tipo eroina;
assume in particolare l'appellante che dalla cartella clinica redatta dall CP_2 risulterebbe che la al momento del ricovero d'urgenza presso il pronto soccorso CP_1 in data 19.6.2009, pesava 65Kg su una altezza di 1,63 cm pertanto era semplicemente in sovrappeso, nelle notizie anamnestiche raccolte risultava una ex fumatrice , infine nella medesima cartella clinica , facente prova fino a querela di falso, si attestava il suo stato di tossicodipendenza là dove veniva annotato “Stato attuale: sveglia, confusa, poco collaborante. Lo stato confusionale è attribuibile a problemi legati all'uso di stupefacenti, forse anche a scopo sedativo nei gg. Precedenti” , condizione confermata anche dai genitori della donna presso il P.S.;
- il primo giudice, aderendo alle non condivisibili conclusioni dei CCTTU, avrebbe errato nel ritenere dimostrato il nesso eziologico fra l'assunzione della pillola IP e l'insorgenza della trombosi della vena mesenterica, da attribuirsi in via esclusiva alla dipendenza da eroina della volutamente taciuta al proprio ginecologo in occasione CP_1 della visita del 15.5.2009, o in alternativa, in assenza dei predetti fattori di rischio ( età, obesità e fumo), ad un fattore causale non prevedibile né evitabile;
-alcuna condotta colposa e contraria alle linee guida sarebbe imputabile all'appellante, avendo prescritto un farmaco adeguato alla cura della PCOS, in assenza di fattori di rischio, in paziente che in passato per circa due anni aveva fatto uso della pillola anticoncezionale Minerva senza alcuna conseguenza sulla sua salute;
- il Tribunale infine non avrebbe considerato che l'attrice non aveva dato prova dell' effettiva assunzione della pillola IP, né, in subordine, dell'inizio e della durata della terapia. Ritualmente costituitasi ha contestato la fondatezza dell'impugnazione Controparte_1 principale chiedendone il rigetto ed a sua volta ha proposto appello incidentale con cui ha lamentato che il primo giudice abbia erroneamente liquidato il danno biologico come danno differenziale, nonostante l'accertato nesso di causalità fra l'erronea condotta colposa del medico e la lesione iatrogena derivatane, chiedendo quindi il ristoro per l'intero e senza riduzione del 50% dell'intero pregiudizio alla salute subito, con conseguente riforma anche della regolamentazione delle spese di giudizio, da porsi interamente a carico del convenuto-soccombente.
La causa, che segue il cd rito Cartabia, all'esito dell'udienza ex art. 352 c.p.c è stata trattenuta in decisione in data 3.6.2025, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, e decisa nella camera di consiglio del 3 luglio 2025
2. Perimetro della decisione
E' opportuno individuare preliminarmente i fatti non oggetto ormai di contestazione fra le parti, e le connesse questioni di diritto coperte dal giudicato e comunque estranee al thema probandum e decidendum.
Riguardo alla prima categoria è pacifico che il 15 maggio del 2009 in Controparte_1 ragione di una sintomatologia caratterizzata da prurito vaginale e perdite bianco giallastre, abbia effettuato una visita privata presso lo studio del dottor il quale, all'esito Parte_1 di ecografia T.V. dove riscontrava la presenza di cisti ovariche, le prescriveva l'assunzione di pillola anticoncezionale “IP” quale terapia dell'ovaio policistico, consegnandole contestualmente un blister di tale farmaco da assumere all'inizio del ciclo mestruale, circostanza quest'ultima ammessa dal ginecologo nel corso dell'interrogatorio formale dinanzi al primo giudice. Il medico in occasione della visita del 15.5.2009 non ha prescritto accertamenti preliminari alla signora ai fini verificare le sue condizioni CP_1 generali di salute prima di assumere la pillola anticoncezionale, né ha raccolto una anamnesi della paziente, limitandosi soltanto a misurarle la pressione.
Il 19 giugno 2009 la donna è stata trasportata in autombulanza presso il P.S. dell'Ospedale di Pisa ove le è stato diagnosticato un infarto intestinale ed è stata sottoposta in urgenza ad un primo intervento chirurgico di resezione del tenue necrotico dal Treitz all'ultima ansa ileale , cui ha fatto seguito una lunga degenza con la necessità di altri due interventi. Nel procedimento di AT promosso dalla danneggiata non solo nei confronti del ginecologo, ma anche dell' cui imputava un ritardo diagnostico e trattamentale in CP_2 occasione del ricovero del 19.6.2009, la consulenza tecnica d'ufficio espletata ha escluso qualsiasi profilo di responsabilità in capo ai sanitari dell'azienda, in relazione al danno iatrogeno riportato dalla la quale, infatti, ha poi agito nel successivo giudizio CP_1 instaurato dinanzi al Tribunale di Pisa unicamente nei confronti del dottor , il Parte_1 quale, a sua volta, nel costituirsi in giudizio non ha chiamato in causa l' nè ha CP_2 domandato l'accertamento anche in via subordinata dell'esistenza di una eventuale responsabilità anche concorrente dell'azienda, ai fini di un eventuale regresso. Anche il
CTU nominato dal primo giudice ha comunque acclarato il corretto operato dei sanitari dell' pertanto tale accertamento, non specificamente impugnato, è ormai divenuto CP_2 incontrovertibile.
Anche sulla natura ed entità del danno biologico residuato alla rappresentato da CP_1 una IP del 33% e da un periodo di inabilità biologica temporanea della durata complessiva di un anno ripartibile in 60 giorni al 100%, 30 giorni al 75%, 30 giorni al 50%
e 240 giorni al 25% ( cfr pag. 11 sentenza impugnata che richiamata le relazioni dei ctu ), si è formato il giudicato, in quanto con l'impugnazione incidentale l'appellata ha censurato soltanto il quantum della liquidazione operata dal primo giudice.
Il presente giudizio ha in sintesi ad oggetto la verifica della sussistenza di una condotta colposa del dottor nella prescrizione di pillola anticoncezionale del tipo Parte_1
IP, come terapia delle cisti ovariche riscontrate nella visita del 15.5.2009 all'esito di eco T.V. e del nesso di causalità fra l'assunzione del predetto farmaco da parte della e l'insorgenza della trombosi intestinale. CP_1
3. L'appello principale
3.1 Sulla prova dell'assunzione da parte della el farmaco IP CP_1
L'appellante assume che la prova dell'effettiva assunzione della pillola anticoncezionale da parte della si fonderebbe soltanto sulle dichiarazioni della medesima, le quali CP_1 sarebbero anche contraddittorie, in quanto ai consulenti tecnici d'ufficio riferiva di aver iniziato la terapia intorno al 19-20 maggio 2009 , ma di non esserne sicura della data esatta, ometteva invece al momento dell'accesso in P.S., in sede di raccolta anamnestica, di indicare l'uso dell'estro progestinico, cosa che faceva solo successivamente in data
26.6.2009.
La censura è infondata dal momento che anche i genitori della danneggiata, con la medesima conviventi all'epoca dei fatti, sentiti come testimoni nel giudizio di primo grado, hanno entrambi confermato che la figlia avesse preso la pillola IP prescrittale e consegnatale dal dottor il primo giorno di comparsa di ciclo mestruale, Parte_1 intorno al 20 maggio 2009. Che poi tale fatto non sia stato dichiarato subito dalla danneggiata al momento della raccolta anamnestica in P.S., è circostanza del tutto neutra e spiegabile considerando che la al momento del ricovero era in stato di shock. La CP_1 data di effettivo inizio della terapia ( se 19-20 o ancora 28 maggio 2009) inoltre, ai fini dell'accertamento del nesso causale, come si avrà modo di precisare nel prosieguo, non ha alcuna rilevanza sulla successiva insorgenza della trombosi della vena mesenterica, la quale rappresenta la concretizzazione di un rischio legato alla somministrazione della pillola anticoncezionale, pertanto ciò che rileva è soltanto la prova dell'effettiva assunzione del farmaco, da ritenersi raggiunta nel caso in questione.
3.2 Sulla stato di tossicodipendenza della danneggiata
Il dottor ha allegato sin dalla comparsa di costituzione di primo grado che la Parte_1 sarebbe stata all'epoca dei fatti dipendente da sostanza stupefacente del tipo CP_1 eroina, fatto taciutogli e di cui sarebbe venuto a conoscenza soltanto nel corso delle operazioni peritali del procedimento di AT, e che la condizione di tossicodipendenza sarebbe il fattore causale esclusivo di insorgenza della trombosi della vena mesenterica.
Nell'atto di appello ha riproposto siffatta allegazione difensiva, lamentando che sia i periti d'ufficio che il primo giudice, abbiano omesso di valutare nell'accertamento del nesso di causalità, che la paziente assumesse eroina, fatto quest'ultimo che, secondo la prospettazione dell'appellante, risulterebbe dalla cartella clinica redatta dai sanitari dell' in occasione del ricovero del 19.6.2009. CP_2
Invero al CTU nominato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, la CP_1 ha dichiarato in sede di raccolta di anamnesi, di aver sniffato eroina dall'età di 16 anni fino ai 21 anni, quindi in epoca di molto risalente rispetto ai fatti di causa. La scheda anamnestica contenuta nella cartella clinica relativa al ricovero presso l'ospedale di Pisa è stata redatta sulla base delle informazioni fornite dai genitori presenti della donna, i quali evidentemente hanno ritenuto opportuno informare i sanitari della pregressa dipendenza della figlia, ciò si inferisce anche dal fatto che i medici dell' in occasione del CP_2 ricovero del 19.6.2009 hanno effettuato esami ematochimici alla paziente prime dell'intervento chirurgico d'urgenza, ma non anche tossicologici, cosa che sarebbe stata necessaria anche solo per una corretta valutazione del rischio anestesiologico, se fosse stato loro riferito dai genitori della che era in quel momento affetta da CP_1 tossicodipendenza . E' vero che nella cartella clinica, al momento dell'arrivo della CP_1 in P.S. , è annotato “ stato attuale : sveglia , confusa , poco collaborante. Lo stato confusionale è attribuibile a problemi legati all'uso di stupefacente, forse anche a scopo sedativo nei gg. precedenti” tuttavia si tratta di una mera ipotesi, non indagata, e che comunque di certo non conferma la tesi difensiva dell'appellante, ovvero che la paziente assumesse stabilmente eroina al momento della visita presso il suo ambulatorio fino al ricovero, anzi nella scheda di valutazione del 26.6.2009 del Dott. dell'Unità di Anestesia, Persona_5
Rianimazione e Pronto Soccorso, si attesta che la paziente aveva una storia pregressa
(quindi non attuale all'epoca) di tossicodipendenza. Si rileva ancora che dalla documentazione sanitaria prodotta in giudizio e proveniente dall presso cui la CP_2
è stata a lungo degente , e poi sottoposta a continui e frequenti controlli, emerge CP_1 come la paziente abbia seguito, su consiglio specialistico dei medici della struttura pubblica, un percorso psicologico ma alcuna indicazione vi è di terapia per disintossicarsi da una dipendenza da droghe in genere e meno che mai da eroina Infine appare tranchant sulla questione la valutazione espressa dal Collegio peritale nominato dal giudice di prime cure, secondo cui anche qualora fosse stata dimostrata la condizione di tossicodipendenza della danneggiata, in aggiunta all'indiscusso tabagismo, “ questi fattori preesistevano senza recare nocumento e solo dopo che si è aggiunta l'assunzione di IP è insorta la trombosi venosa mesenterica” e che comunque sia " la trombosi venosa mesenterica di cui ha sofferto la signora è attribuibile – in termini di più probabile che non – al trattamento CP_1 con IP nel senso che questo ne sia stato antecedente necessario; non si possono escludere concause spontanee (obesità, fumo) né autoprovocate (controversa assunzione di stupefacenti), non sufficienti a produrre la trombosi venosa mesenterica." In sintesi la condizione di tossicodipendenza è stata allegata dal convenuto-appellante come fattore causale alternativo ed esclusivo dell'evento di danno, per contrastare le contrarie risultanze della ctu in punto di nesso eziologico, ma il medico non ha assolto all' onere probatorio di cui era gravato, non avendo dimostrato il fatto allegato (ovvero che la assumesse abitualmente nel maggio del 2009 eroina) né conseguentemente la CP_1 relazione causale esistente fra lo stesso e il verificarsi dell'infarto intestinale in data
19.6.2009. Come evidenziato anche di recente dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 4864/21), nel campo della responsabilità medica “il ciclo causale a monte è quello relativo all'evento dannoso,
e deve essere provato dal danneggiato;
invece, il secondo ciclo causale, a valle, è quello relativo alla possibilità di adempiere, che deve essere provato dal danneggiante. Talchè, mentre il danneggiato deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario, il debitore deve provare l'esatta esecuzione della prestazione o l'impossibilità dell'esatta esecuzione dovuta ad una causa imprevedibile ed inevitabile” nel cui novero rientra la dedotta esistenza di un fattore causale alternativo, anche se imputabile al danneggiato.
La doglianza pertanto non è meritevole di accoglimento.
3.3 i fattori di rischio: tabagismo e obesità
L'appellante contesta le relazioni peritali nella parte in cui hanno acclarato che l'essere la fumatrice ed obesa al momento dell'assunzione della pillola IP costituivano CP_1 fattori soggettivi preesistenti che avrebbero dovuto ulteriormente sconsigliare la somministrazione del predetto farmaco, per scongiurare l'aumento del rischio di trombosi venosa. Riguardo al tabagismo, del tutto irrilevante è la disquisizione contenuta in atto di appello circa la quantità di sigarette abitualmente fumate dalla paziente ( se 15 o
20-25 al giorno) dal momento che lo stesso dottor ha dedotto nella comparsa Parte_1 di costituzione di primo grado di essere a conoscenza all'epoca della visita del 15.5.2009 del fatto che la fosse una fumatrice. Per quanto attiene al peso della paziente- CP_1 peraltro non verificato dal medico in sede di visita ginecologica- soccorrono le risultanze documentali come analizzate dal collegio peritale nominato nel pregresso giudizio, in base alle quali “Nonostante che non siano stati reperiti dati diretti sul peso della paziente al momento del ricovero e del primo intervento chirurgico (si dovrebbero trovare nella cartella anestesiologica), dall'anamnesi in documenti specialistici e dal dosaggio dei farmaci usati per il sostegno del circolo all'epoca del ricovero e del primo intervento chirurgico è desumibile che il peso della paziente fosse all'epoca tra 80 e
85 kg, aumentato di circa 15 kg rispetto a quello di un anno prima, quest'ultimo da considerare nella norma. L'indice di massa corporea era quindi intorno a 35, espressione di obesità. Il CTU non ritiene condivisibile l'opinione del convenuto, della sua consulente e del difensore, che debba essere fatto riferimento, come peso pre-morboso, a quello registrato all'ingresso in reparto medico il 29.9.2009: questo non può essere preso come rappresentativo del peso all'ingresso in reparto chirurgico il 19.6.2009, tre mesi
e mezzo prima: un periodo durante il quale la paziente fu sottoposta a pesante terapia chirurgica con alimentazione parenterale calibrata.” . Infine tutti i familiari della danneggiata, sentiti come testimoni dal primo giudice, hanno confermato che la pesava circa 80-85 Kg CP_1 all'epoca.
La doglianza va dunque respinta.
3.4 Il nesso di causalità fra l'assunzione dell'anticoncezionale IP e l'infarto intestinale e la condotta colposa imputabile al dottor Parte_1
Le censure alla sentenza impugnata di parte appellante in punto di accertamento del nesso di causalità materiale, sono in verità interamente incentrate sulle già scrutinate e superate questioni afferenti lo stato di tossicodipendenza della danneggiata e la mancanza di prova che avesse effettivamente assunto il farmaco prescrittole.
Riguardo invece all'inadempimento, il dottor sostiene che la sua prescrizione Parte_1 sia stata corretta perché la pillola IP era indicata quale prima scelta per la cura della sindrome da ovaio policistisco, dal medesimo riscontrata nel corso della visita medica, dopo aver effettuato alla paziente una ecografia transvaginale, ma tale assunto è stato smentito dalle risultanze della ctu disposta dal Tribunale, da cui è emerso che la paziente non fosse affetta da alcuna sindrome da ovaio policistico, pertanto la prescrizione dell'anticoncezionale non era assolutamente necessaria né indicata dal momento che “ Il quadro clinico che risulta all'epoca della seconda visita del Dott. non consente di avallare la Parte_1 diagnosi di sindrome dell'ovaio policistico, come invece più volte ripetuto anche nelle considerazioni inviate da parte convenuta di seguito alle operazioni peritali: non vi è menzione di alterazioni mestruali, né di infertilità, né di segni clinici di iperandrogenismo;
non furono eseguiti dosaggi ormonali che dimostrassero alterazioni endocrine coerenti con la policistosi ovarica;
non fu seguito nel tempo il quadro clinico ed ecografico, che dimostrava formazioni cistiche ovariche unilaterali di incerto significato (fisiologico, parafisiologico o patologico) in assenza di un approfondimento diagnostico. L'aspetto delle ovaie come descritto (numero imprecisato di cisti in un ovaio) non è sufficiente a configurare una sindrome dell'ovaio policistico (PCOS), secondo nessuna delle criteriologie in uso . Un ovaio policistico, al di fuori di una
PCOS, non richiede trattamento come invece quest'ultima sindrome. Pertanto è da concludere che la somministrazione di IP a scopo terapeutico non fosse indicata” ( pag. 36 -37 ctu) .
L'appellante dunque, in violazione dei parametri di diligenza, prudenza e delle legis artis, senza procedere ai necessari approfondimenti diagnostici (esami di laboratorio, valutazione morfologica e funzionale dell'apparato riproduttore prolungata nel tempo), in assenza di evidenze cliniche che confermassero la sindrome di PCOS, ha prescritto alla una terapia a base di endo-progestrone del tutto inutile, senza valutare i rischi di CP_1 trombosi venosa che in generale si accompagnano all'assunzione di pillola anticoncezionale, e che sono incrementati nell'interazione con fattori soggettivi quali il tabagismo e l'obesità.
La sussistenza del nesso di causalità fra la condotta colposa imputabile all'appellante e l'evento di danno è poi stata acclarata dal ctu dott. il quale ha evidenziato "a) il Per_4 rischio di trombosi sia significativamente aumentato dall'assunzione di estro-progestinici, come risulta anche dall'ultima letteratura riportata da parte convenuta, così essendo soddisfatto il criterio medico legale della efficienza causale;
b) che la somministrazione di un estro-progestinico, incluso il IP, sia dotato di efficienza lesiva verso la trombosi venosa profonda e quindi ne derivi probabilisticamente ("più probabile che non") un nesso di causa qualora tale trombosi si verifichi come è avvenuto in questo caso;
c) che l'assunzione di un cotale rischio vada soppesata contro i benefici attesi, il che in questo caso dipende dall'attesa di una efficace contraccezione (il che giustificherebbe la somministrazione) o invece di un trattamento di una PCOS (il che non giustificherebbe la somministrazione, per mancata dimostrazione di una PCOS e per mancata indicazione per un ovaio policistico non sindromico). È da ribadire quanto precisato sopra circa il significato di "causa" in ambito medico legale, cioè antecedente necessario senza che debba per forza essere sufficiente, altrimenti si deve parlare di "occasione" o di mera "circostanza". "Il
CTU ritiene di avere argomentato circa la sussistenza di tutti i criteri elencati da parte convenuta: la cronologia è compatibile con il nesso di causa, il fatto che la probabilità vada a salire nel corso del tempo fino a un anno dall'inizio della somministrazione non toglie che il rischio inizi fino da subito;
il criterio topografico è rispettato, nel senso che la trombosi è insorta nel distretto venoso profondo, dove si determina il rischio da estroprogestinici, e che nessun elemento è disponibile né è stato portato da parte convenuta a suffragio che nella sede affetta siano in gioco meccanismi pro-trombotici esclusivi;
il criterio di idoneità qualitativa e quantitativa è soddisfatto, è quello che il CTU ha chiamato criterio di efficienza lesiva e del quale ha spiegato i motivi di sussistenza;
il criterio modale, cioè il modo di somministrazione dell'agente lesivo, è soddisfatto in quanto sia nella comune esperienza clinica sia nella letteratura scientifica è dimostrato il rischio trombotico per la somministrazione orale come avvenuta in questo caso;
il criterio di continuità fenomenica è soddisfatto per l'intervallo tra l'inizio dei sintomi e la necrosi intestinale, e quanto alla latenza tra inizio della somministrazione di IP e inizio dei sintomi si veda quanto argomentato per il criterio cronologico;
il criterio di esclusione di altra causa va considerato nella prospettiva di un evento trombotico a genesi verosimilmente multifattoriale (se no non si spiegherebbe perché solo un piccolo numero di donne sviluppino trombosi venosa profonda, e meno ancora trombosi venosa mesenterica) per cui va stabilito se esista un'altra causa o un complesso di cause da sole sufficienti a determinare l'evento, altrimenti tra più concause l'attenzione va riservata solo a quella o quelle di rilevanza giuridica: in questo caso nessuna delle supposte (e incerte) concause può essere considerata sufficiente a determinare l'evento, né da sola né in associazione ad altre, basti pensare – per non considerare altro – che anche se fossero dimostrate oltre ogni dubbio l'obesità e la tossicodipendenza, in aggiunta all'indiscusso tabagismo e alla incontrovertibile età, questi fattori preesistevano senza recare nocumento e solo dopo che si è aggiunta l'assunzione di IP è insorta la trombosi venosa mesenterica."
A nulla rilevano i richiami dell'appellante alle valutazioni contenute in entrambe le consulenze d'ufficio ( dell'Atp e del pregresso giudizio), circa la rarità della complicanza della trombosi della vena mesenterica e l'entità non particolarmente significativa dell'incremento di rischio determinato dal farmaco “ IP” in quanto, come chiarito dal Giudice di legittimità “il lemma «complicanza» — con il quale la medicina clinica e la medicina legale designano solitamente un evento dannoso, insorto nel corso dell'iter terapeutico che, pur essendo astrattamente prevedibile, non sarebbe evitabile — è di per sé inutile nel campo giuridico, ciò perché o tale peggioramento era prevedibile ed evitabile, ed in tal caso esso va ascritto a colpa del medico, a nulla rilevando che la statistica clinica lo annoveri in linea teorica tra le "complicanze"; — ovvero tale peggioramento non era prevedibile oppure non era evitabile: ed in tal caso esso integra gli estremi della
«causa non imputabile» di cui all'art. 1218 cod. civ., a nulla rilevando che la statistica clinica non lo annoveri in linea teorica tra le «complicanze». Al diritto non interessa se l'evento dannoso non voluto dal medico rientri o no nella classificazione clinica delle complicanze: interessa solo se quell'evento integri gli estremi della «causa non imputabile» (così, in motivazione, Cass. n. 13328 del 2015, cit.)” (cfr. ex multis Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 35024 del 2022). Nel caso di specie la complicanza era prevedibile in quanto nota nella casistica e nella letteratura scientifica e descritta anche nel bugiardino del farmaco, nonché evitabile perché la somministrazione della pillola
IP non era necessaria né tantomeno adeguata in assenza di una sintomatologia di
PCOS.
Alla stregua delle argomentazioni esposte, va affermata la responsabilità del dottor in relazione all'evento di danno ed alle lesioni derivatene subite dalla Parte_1 CP_1 con conseguente rigetto dell'appello.
4. L'appello incidentale
La danneggiata ha impugnato il capo della sentenza in cui il primo giudice ha dimezzato del 50% il risarcimento del danno non patrimoniale liquidato, con la seguente motivazione : “Le pregresse condizioni di salute del paziente (nel nostro caso la presenza di altri fattori di rischio, obesità/sovrappeso e tabagismo), e più in generale il concorso di concause naturali alla produzione del danno, vengono in rilievo nel momento della liquidazione del danno: più esattamente, nella selezione, tra tutte le conseguenze provocate dall'errore medico (in questo caso dalla mancata corretta informazione), delle sole che siano giuridicamente risarcibili, quali conseguenze immediate e dirette dell'illecito ai sensi dell'art. 1223”…“In relazione all'aumento del rischio, può farsi applicazione dei principi resi da Cass. 27265/2021 in materia di liquidazione del danno differenziale secondo i quali il danneggiante dovrà essere chiamato a rispondere “di tutto il danno provocato e soltanto di esso, ovvero, in presenza di concause, delle sole conseguenze dannose a lui ascrivibili sotto il profilo della causalità giuridica” (cfr. anche Cass n. 514/2020); quindi, se per effetto della prescrizione medica data senza informazione o con informazione non adeguata il rischio dell'evento è passato da 1/1000 (rischio preesistente) a 2/1000 (rischio attuale), il risarcimento dell'intero danno, in base alla causalità giuridica, deve essere diminuito della metà” … “Conclusivamente, il risarcimento del danno imputabile al convenuto
è liquidabile in euro 71.414,00 oltre interessi”…“in parziale accoglimento della domanda attrice condanna a pagare a € 71.414,00 a titolo di risarcimento del Parte_1 Controparte_1 danno oltre interessi calcolati come in motivazione”. Lamenta la che il Tribunale ha operato una valutazione in pieno contrasto con CP_1
l'accertamento del nesso di causalità secondo la regola del “ più probabile che non” contenuto nella relazione del Collegio peritale, che pure ha affermato di condividere.
Il motivo è pienamente fondato in quanto come già in precedenza evidenziato, nel caso di specie non sussiste alcun danno differenziale, né l'inadempimento imputabile al dottor attiene alla violazione degli obblighi informativi, sicchè le pronunce della Corte Parte_1 di Cassazione richiamate dal primo giudice a sostegno delle proprie argomentazioni, sono inconferenti in rapporto al caso in esame.
Deve dunque procedersi ad una nuova quantificazione del danno non patrimoniale, sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al giugno 2024 (v. Cass. 13.12.2016
n. 25485; 13/09/2018 n. 22265; 2.11.2019 n. 30519), considerata l'età della al CP_1 momento del fatto ( 31 anni ), una invalidità permanente accertata del 33% e un periodo di inabilità temporanea di 60 giorni al 100% , 30 giorni al 75% , 30 giorni al 50% , 240 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%" e l'assenza di allegazione e prova da parte della danneggiata, di circostanze specifiche ed eccezionali, che rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute, che giustifichino dunque una personalizzazione del danno biologico.
Età del danneggiato alla data del sinistro 31 anni
Percentuale di invalidità permanente 33% Punto danno biologico € 5.366,74 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 49%) € 2.629,70 Punto danno non patrimoniale € 7.996,44
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 50
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 240
Danno biologico risarcibile € 150.537,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 224.300,00
Invalidità temporanea totale € 6.900,00 Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50 Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.875,00 Invalidità temporanea parziale al 25% € 6.900,00 Totale danno biologico temporaneo € 19.262,50
Totale generale: € 243.562,50
Trattandosi di credito di valore, su tale somma devalutata alla data del fatto e rivalutata annualmente secondo indici Istat Foi fino alla pubblicazione della presente sentenza, vanno calcolati gli interessi compensativi al tasso legale con pari decorrenza, pervenendosi ad un credito complessivo di euro 290.421,20 oltre interessi legali dalla sentenza all'effettivo soddisfo.
5. le spese di lite
La riforma, ancorché parziale, della decisione impugnata, determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis:
Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv.
639931 - 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2,
Sentenza n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del
14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783 -
01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01).
Ciò posto, considerato che l'esito finale della lite ha visto la interamente vittoriosa, CP_1 il convenuto-appellante va condannato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle del procedimento di AT, nella misura liquidata in dispositivo ex D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 in base valore della controversia determinato in sul decisum ( scaglione ricompreso fra euro 260.000 ed €
520.000), considerato un impegno difensivo medio, con esclusione della fase istruttoria nel presente giudizio in quanto non espletata, oltre spese di CTTP negli importi documentati.
Anche le spese delle due ctu vanno poste definitivamente a carico dell'appellante.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell' appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e su quello incidentale proposto da Parte_1 [...]
avverso la sentenza 1222/2022 del Tribunale di Pisa, ogni altra domanda, CP_3 istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) accoglie l'appello incidentale e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di euro
[...]
290.421,20 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza all'effettivo soddisfo;
3) condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano per il primo, comprese quelle del procedimento di AT in € 853,48 per spese, in € 26.037,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge e spese di CTTP come documentate;
per il secondo grado in € 1.138,50 per spese, in € 14.239,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
4) pone definitivamente a carico di parte appellante le spese della ctu del giudizio di
AT e di quella del giudizio di merito dinanzi al Tribunale di Pisa;
5) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 3 luglio 2025 .
Il Consigliere estensore La Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.