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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 28/10/2025, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale di Civitavecchia Sezione Civile Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice dott.ssa Roberta Nardone all'udienza del 30.9.2025, all'esito della discussione orale ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2367 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 pendente tra nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Ladispoli (RM), via Napoli n. 38, presso lo studio degli Avvocati Antonio Chiocca, c.f.
e EL DO, c.f. entrambi del foro di C.F._2 C.F._3
Civitavecchia, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti (indirizzi pec:
– Email_1 Email_2
Attore Contro
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, residente in [...] e domiciliata in C.F._4
Ladispoli (RM) via Nino Bixio n. 19 int. 16 Convenuta contumace Conclusioni: come in atti Fatto e diritto Con citazione ritualmente notificata in data 29.1.2024 la sig.ra Parte_1 conveniva in giudizio la sig.ra per sentir accertare e Controparte_1 dichiarare ai sensi dell'art. 948 c.c., il diritto di proprietà della stessa Parte_1 sull'immobile sito in Ladispoli (RM), via Nino Bixio n. 19 int. 16 meglio distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Ladispoli, al foglio 64, particella 485, subalterno 16, e l'occupazione abusiva di tale immobile da parte della convenuta e, per l'effetto, conseguire il rilascio e/o la restituzione di detto immobile libero da persone e cose e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali subiti e subendi quantificati in € 5.000,00,
o nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia. In ogni caso, chiedeva parte attrice, di inibire l'odierna convenuta all'occupazione sine titulo dell'immobile di cui è causa, fissando una somma ed emettendo condanna al pagamento della stessa per ogni giorno di ritardo e per ogni singola violazione dell'inibitoria, impregiudicati ogni ulteriore azione o risarcimento del danno per ogni futura violazione o in caso di ritardo. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Premetteva l'attrice: di essere proprietaria dell'immobile in forza di atto di compravendita a rogito del Notaio Dott. , iscritto nel Ruolo dei Distretti Persona_1
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, del 17.07.2009, Repertorio n. 22.866 – Raccolta n. 15.454; che ai fini dell'acquisto l'attrice aveva sottoscritto con la
[...]
[..
[...] sempre a rogito del Notaio Dott. , contratto di mutuo Controparte_2 Persona_1 per l'acquisto di bene immobile, Repertorio n. 22.867, Racc. n. 15.455, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Roma 3 in data 23.07.2009 al n.
2.7250 Serie IT per il quale sosteneva un rateo mensile di euro 530,00; che presso la suddetta abitazione risiedeva fino al novembre 2017 l'intera famiglia della sig.ra ; che a decorrere dal novembre 2017 e sino al Parte_1 luglio 2022 l'appartamento di via Nino Bixio n. 19 int. 16 veniva lasciato nella sola disponibilità della figlia della sig.ra , la sig.ra , nata a [...] Parte_1 Testimone_1
(NA) il 27.05.1995, la quale, successivamente, iniziava ivi a convivere con il compagno sig.
che, successivamente, nel luglio 2022, per motivi di lavoro, la sig.ra Persona_2
ed il compagno si trasferivano in Costa Rica;
che nello stesso periodo, la sig.ra Tes_1
tramite una sua amica faceva la conoscenza della sig.ra Parte_1 Controparte_1
nata a [...] il [...], c.f. , la quale era alla
[...] C.F._4 ricerca di un immobile ove trasferirsi temporaneamente e così nell'agosto 2022 la sig.ra concedeva temporaneamente in uso alla sig.ra il proprio appartamento Parte_1 CP_1 informandola che avrebbe potuto usufruire di detto immobile esclusivamente per un tempo limitato e comunque inferiore a 6 mesi atteso che la figlia ed il genero avrebbero entro tale termine fatto rientro in Italia e, dunque, presso la predetta abitazione;
che la CP_1 accettava, dunque, di riconsegnare l'immobile in questione nella disponibilità della sig.ra non appena la figlia fosse rientrata in Italia;
che la e la sig.ra Parte_1 Tes_1 CP_1
si accordavano affinché la prima, oltre chiaramente a far fronte alle spese relative Parte_1 alle utenze domestiche, versasse la somma di € 500,00 mensili necessari alla sig.ra per pagare la rata di cui al suddetto contratto di mutuo;
che nel mese di marzo Parte_1
2023 la sig.ra ed il compagno sig. rientravano in Italia ma Testimone_1 Persona_2 non potevano riprendere possesso dell'abitazione di via Nino Bixio n. 19 int. 16 perché ancora occupato dalla sig.ra e dai figli e a nulla valevano le richieste di rilascio CP_1 formulate;
che non veniva più versato il contributo mensile e in data 02.05.2023 veniva inoltrata formale richiesta di rilascio senza esito. Rappresentava l'attrice che erano seguite una serie di denunce contro la occupante anche per illecite condotte anche ai danni del condominio. Parte convenuta rimaneva contumace. In corso di causa parte attrice depositava ricorso cautelare. La convenuta non si presentava a rendere interpello e venivano escussi i testi La domanda attorea è risultata fondata e va accolta per quanto di ragione La occupazione dell'immobile da parte della convenuta può considerarsi provata: nell'immobile si è perfezionata la notifica della citazione;
i fatti possono considerarsi ammessi, ex art. 232 c.p.c., dalla convenuta che non si è presentata a rendere interpello. I testi hanno riferito l'occupazione. La teste ha confermato la presenza nell'immobile della convenuta e così Testimone_1 il sig. , amministratore di condominio dell'immobile oggetto di Testimone_2 causa: “Sul cap. 27 dichiara: “è vero. Non ricordo bene le date, mi aveva chiamato il condomino di sotto”; sul cap. 28 “è vero. La prima volta sono entrato e abbiamo visto che una probabile perdita era nel bocchettone della tazza, è stato chiuso il rubinetto dell'acqua per 24 ore. Poi quando fu riaperta sono ricominciate le infiltrazioni. Poi la non ci ha CP_1 più fatto entrare” sul cap. 29 “è vero. Ovviamente più l'acqua goccia più scava sul cemento armato e a lungo andare fa danno”; sul cap. 30 “è vero. Adesso è di nuovo staccato, la con il suo idraulico ha staccato il contatore. L'inquilino di sotto dice che ogni Parte_1 tanto la macchia si allarga però ad oggi l'acqua non dovrebbe arrivare all'appartamento
2 dell'attrice”; sul cap. 31 “è vero”; sul cap. 33 “è vero”; sul cap. 34 “è vero. Il contatore lo hanno consegnato a me”; sul cap. 35 “è vero”; sul cap. 36 “è vero, l'allaccio era stato fatto alla rete condominiale”; sul cap. 37 “è vero. Il tubo è stato tagliato e sigillato definitivamente”. ADR “la è ancora dentro l'immobile”. CP_1
Non risulta che l'occupazione sia assistita da un valido titolo da cui l'accoglimento della domanda e la condanna della resistente al rilascio Quanto alla pretesa risarcitoria di parte ricorrente la stessa va, invece, respinta. La prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. n. 14222/2012 e n. 20823/2015) ha stabilito che, in caso di occupazione senza titolo di un immobile altrui, l'esistenza di un danno in re ipsa subito dal proprietario, sul presupposto dell'utilità normalmente conseguibile nell'esercizio delle facoltà di godimento e di disponibilità del bene insite nel diritto dominicale, costituisce oggetto di una presunzione iuris tantum, la quale non può operare ove risulti positivamente accertato che il dominus si sia intenzionalmente disinteressato dell'immobile ed abbia omesso di esercitare su di esso ogni forma di utilizzazione. Da ultimo, la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 39 del 07.10.2021, ha affermato che “il danno da occupazione “sine titulo”, in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto (Sez. 3, n. 13071, 25/5/2018, Rv. 648709)”; né, prosegue la Corte, è sufficiente aver “riportato in maniera del tutto indicativa il valore del canone di locazione, senza mai dimostrare di aver perso occasioni favorevoli per locare l'immobile, ovvero di aver sofferto altri pregiudizi patrimoniali”., Anche di recente la suprema corte - SS.UU Civile Sent. Num. 33645/2022 - ha chiarito, in ordine al c.d. “danno in re ipsa” – che tale appunto non è – che “In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno. Per quanto sopra la domanda risarcitoria della ricorrente va respinta in difetto di prova del danno. Va accolta anche la richiesta da intendersi formulata ex art.614 bis c.p.c e si fissa in euro 100,00 giornaliere la somma dovuta dalla convenuta per ogni giorno di occupazione a decorrere dal 1.1.2026. Le spese di lite, seguono la soccombenza e vengono liquidate in base al valore dichiarato in ricorso applicando i medi tariffari e con distrazione in favore del difensore antistatario.
Per questi motivi
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice dott.ssa Roberta Nardone decidendo sulle domande proposte da nei confronti della sig.ra Parte_1 [...]
[..
[...] così provvede: Controparte_3 accoglie la domanda dell'attrice per quanto di ragione e, accertata la proprietà in capo all'attrice sull'immobile sito in Ladispoli (RM), via Nino Bixio n. 19 int. 16 meglio distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Ladispoli, al foglio 64, particella 485, subalterno 16, e l'occupazione abusiva di tale immobile da parte della convenuta, condanna
[...]
all'immediato rilascio dell'immobile predetto in favore dell'attrice; Controparte_1 letto l'art.614 bis c.p.c. condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 100,00 per ogni giorno di occupazione dal 1.1.2026; condanna la convenuta alal refusione in favore dell'attrice delle spese di lite che liquida in euro 145,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario (15%) da distrarsi in favore del difensore antistatario. Civitavecchia 28.10.2025 IL GIUDICE dott.ssa Roberta Nardone
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