Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 23/05/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana
Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 22.5.2025, nella causa iscritta al n. 3072 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023
TRA
, nata a [...] il [...],, rappresentata e difesa,giusta procura a Parte_1 margine del ricorso dall'Avv. Vincenzo Rettino , unitamente al quale elettivamente si domicilia presso il suo Studio in Benevento alla Via Acquafredda n°35;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, CP_1 giusta procura rilasciata in atti, dall'avv. dall'avv. Silvia Mastrangelo, dall'avv.to Angela Conchiglia e dall'avv.to Antonio Mennitto con i quali è elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale;
NONCHE'
in persona del Presidente pro tempore Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Cataldi, giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 23.01.2023 , ed elettivamente domiciliato in Benevento, via Persona_1
Foschini, 1, presso l'Avvocatura dell'Ente;
RESISTENTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 1.8.2023 la ricorrente ha esposto:
-di essere stata assunta in data 01/1/79, presso l'AVIS di Benevento, con le mansioni di
Assistente Amministrativo cat. C;
-di essere stata trasferita presso l' a seguito del Controparte_3 discioglimento della predetta AVIS;
-che successivamente, l' ha disposto il riconoscimento dell'anzianità di CP_1 servizio solo a far data dall'avvenuto trasferimento e non dalla data di assunzione presso il precedente datore di lavoro;
-che il Tribunale di Benevento con sent. n°3866/05 ha condannato l' , CP_4 all'inquadramento giuridico ed economico della parte ricorrente così come risultante dagli atti deliberativi nn°290, 291, 292, 293 2 294 del 17/7/03 e nn°413 e 414 del 06/11/03 con decorrenza dalla data di assunzione presso l'ente di provenienza;
-che la sentenza è passata in giudicato;
-di avere diritto al pagamento dell'importo di €14.427,01 a titolo di indennità anzianità di servizio.
Tanto premesso ha chiesto di: “1. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento dell'importo di €14.427,01, quale differenza spettante tra quanto dovuto a titolo di indennità di anzianità, TFR e TFS maturati dalla lavoratrice nel corso dell'intero rapporto lavorativo intercorso dapprima con la disciolta AVIS di Benevento e proseguito, a seguito di trasferimento ex art. 2112 Cod. Civ. (nei sensi intesi dalla sent. n°3866/05 emessa dal Trib.
Civile di Benevento – sez. Lavoro e Previdenza), presso la resistente e quanto, CP_1 ad oggi, corrisposto dall' 2. per l'effetto, condannare l' (in qualità di CP_2 CP_1
Ente datore di lavoro) e l' (in qualità di Ente erogatore), in solido tra loro, ovvero per CP_2 quanto di ragione, al pagamento in favore della ricorrente del complessivo importo di
€14.427,01, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo;
3. condannare, infine, i resistenti, in solido, ovvero per quanto di ragione, al pagamento delle spese e delle competenze legali, da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore antistatario”.
Cont CP_ Si sono costituiti l' e l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato .
La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
La ricorrente ha agito per chiedere il pagamento del t.f.r. maturato presso l'AVIS per il periodo 1.1.1979-31.1.1995.
È pacifico che la ricorrente è stata trasferita dal 1.2.1995 presso l' di Controparte_3
Benevento a seguito del discioglimento della predetta AVIS.
Cont Inizialmente l' aveva riconosciuto alla lavoratrice la precedente anzianità di servizio maturata presso l'AVIS di provenienza.
Successivamente, l' dispose il riconoscimento dell'anzianità di servizio della CP_1 ricorrente solo a far data dall'avvenuto trasferimento e non dalla data di assunzione presso il precedente datore di lavoro. Pertanto la ricorrente propose ricorso avverso tale decisione e il Tribunale con sentenza n.
n°3866/05 ha condannato l' “all'inquadramento giuridico ed economico della CP_4 parte ricorrente così come risultante dagli atti deliberativi nn°290, 291, 292, 293 2 294 del
17/7/03 e nn°413 e 414 del 06/11/03 con decorrenza dalla data di assunzione presso l'ente di provenienza;
”.
CP_
è cessata dal servizio il 31/10/19 e l' ha erogato €36.947,97 per il TFS Parte_1 Cont maturato nel periodo di lavoro presso l' .
La ricorrente lamenta il mancato pagamento delle quote di indennità di anzianità e di TFR maturate nel corso del pregresso periodo lavorativo presso la disciolta AVIS sul presupposto che l' in qualità di datore di lavoro presso il quale l'odierna istante è stata CP_1 trasferita, sarebbe responsabile per tutti i crediti maturati anche nel periodo lavorativo trascorso alle dipendenze dell'originario datore di lavoro.
La rappresenta che ci sarebbe stato un trasferimento, ai sensi e per gli effetti Parte_1 dell'art. 2112 Cod. Civ., presso l' a far data dal 01/2/95, Controparte_3 accertato dal Tribunale di Benevento con sent.n°3866/05 pubblicata in data 09/11/05, od oggi non appellata e, dunque passata in giudicato.
La sentenza è passata in giudicato, come da attestazione della Cancelleria versata in atti da Cont parte ricorrente e fa stato fra il ricorrente e l'
Occorre pertanto esaminare i limiti oggettivi del giudicato.
Il giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti entro i limiti oggettivi segnati dai suoi elementi costitutivi rilevanti per l'identificazione dell'azione giudiziaria, costituiti dal titolo della stessa azione (causa petendi) e dal bene della vita che ne forma l'oggetto (petitum mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottato (petitum immediato); entro tali limiti, il giudizio copre il dedotto e il deducibile, restando salva e impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e di situazioni nuove, verificatisi dopo la formazione del giudicato o quantomeno non deducibili nel giudizio in cui il giudicato si è formato, e fissa la regola del caso concreto (v.
Cass. Sez. L, Sentenza n. 17078 del 03/08/2007).
In tema di limiti oggettivi del giudicato sostanziale esterno, infatti, dopo l'iniziale prevalere in giurisprudenza di un orientamento più restrittivo (Cass. 15.2.1963 n. 329, Cass.
5.5.1965 n.
810) si sono venuti affermando criteri meno restrittivi, in forza dei quali è stata privilegiata la necessità, avvertita dagli operatori, di evitare accertamenti incompatibili con quelli contenuti nella sentenza passata in giudicato;
e ciò anche al fine di tutelare la posizione della parte vittoriosa in giudizio, la quale ha diritto alla stabilità della pronuncia. Ed è per la salvaguardia di tali esigenze che la giurisprudenza ha in definitiva finito per far assumere il ruolo di un principio generale a quello per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, intendendo per
“deducibile” non certamente la domanda o eccezione che si diversifica per diversità di causa petendi, ma soltanto le ragioni giuridiche a sostegno della domanda, comprese nella sfera logico-giuridica della domanda stessa (e quindi della decisione), ragioni che nel corso del giudizio possono anche essere dedotte in via di azione o di eccezione. Trattasi di ragioni diverse da quelle fatte valere che non incidono sulla causa petendi, ed anzi operano nell'ambito della causa petendi posta a fondamento dell'azione. Nella regolamentazione del giudicato deve prevalere infatti l'interesse di natura pubblicistica alla intangibilità della statuizione giudiziaria, la quale è certamente messa in pericolo ove si allarghi, per la parte, la possibilità dell'esperimento di successive azioni giudiziarie per motivi diversi. E ciò perché il diritto deve perseguire la finalità primaria di rendere indiscutibile l'accertamento giudiziario in relazione al bene dedotto in causa (così Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11974 del 18/12/1990).
Ancora, si è recentemente osservato che il principio “secondo cui il giudicato copre il
«dedotto ed il deducibile» sta a significare che il vincolo del giudicato esclude che, successivamente al suo formarsi, possano esser fatte valere ragioni in fatto o in diritto che potrebbero rimettere in discussione la statuizione contenuta nella sentenza, quantunque non fatte valere ed esaminate in precedenza nel processo. In virtù del principio, l'efficacia del giudicato si estende non solo a quanto dedotto dalle parti (c.d. giudicato esplicito) ma anche a quanto da esse non dedotto (c.d. giudicato implicito), qualora le ragioni non dedotte siano logicamente implicate dalla pronuncia: perciò è precluso alle parti la proposizione, in un successivo giudizio, di qualsivoglia domanda o eccezione avente ad oggetto situazioni soggettive incompatibili con il diritto accertato (tra le tante a mero titolo di esempio Cass. 14 novembre 2000, n. 14747; Cass. 9 gennaio 2004, n. 112; Cass. 28 ottobre 2011, n. 22520;
Cass. 4 marzo 2020, n. 6091). Il giudicato si misura cioè in relazione al diritto accertato;
l'ambito di operatività del giudicato è in altri termini correlato all'oggetto del processo, nel senso che tutto ciò che rientra nel perimetro di questo è da essa colpito: in tal senso viene ripetuto che il giudicato sostanziale copre non soltanto l'esistenza del diritto azionato, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, sebbene non dedotti, mentre non si estende, oltre che ai fatti successivi al giudicato, a quelli che comportino un mutamento del petitum ovvero della causa petendi (Cass. 24 novembre 2000, n. 15178; Cass. 13 febbraio
2002, n. 2083; Cass. 24 marzo 2006, n. 6628; Cass. 19 luglio 2006, n. 16540; Cass. 11 maggio 2010, n. 11360), fermo ovviamente il requisito dell'identità delle personae. Insomma, il giudicato si forma soltanto su ciò che ha costituito oggetto della decisione, ricomprendendosi in esso anche gli accertamenti di fatto che abbiano rappresentato le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico, oltre che funzionale, per l'emanazione della pronuncia, con effetto preclusivo dell'esame degli stessi elementi in un successivo giudizio, sempre che l'azione in esso dispiegata abbia identici elementi costitutivi (Cass. 20 aprile 2007, n. 9486). Val quanto dire che, almeno tendenzialmente, il giudicato dispiega il suo effetto in un successivo giudizio contraddistinto dai medesimi elementi identificativi, personae, causa petendi e petitum, sia pure avendo riguardo non al dato della mera coincidenza esteriore di tali elementi, bensì al criterio del c.d. petitum sostanziale (v. sul tema
Cass., Sez. Un., 23 marzo 2019, n. 11161)” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 33021 del
09/11/2022).
Tornando al caso di specie, come si evince dalla lettura della sentenza parte ricorrente Cont conveniva in giudizio l' “al fine di vedersi riconosciuto il diritto ad essere immessa in ruolo con decorrenza dalla data di assunzione presso l'ex AVIS”, e il giudice accoglieva la domanda, ritenendo che “il trasferimento del personale dall'Avis all' sia avvenuto CP_4 mediante un cambiamento nella titolarità del rapporto di lavoro rimasto in corso, e non già attraverso la costituzione ex novo di un nuovo rapporto con l'azienda sanitaria locale”.
Osservava, infatti, il giudice che il passaggio dei dipendenti AVIS alle aziende sanitarie era specificamente disciplinato dall'art. 19, comma 4, della l. 107/90, che delineava un fenomeno di tipo derivativo e non già un'ipotesi di nuova assunzione, e che, in ogni caso, in virtù dell'art. 31, d.lgs. 165/2001, in caso di trasferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici, o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale trasferito si applicava l'art. 2112 c.c., con conseguente diritto di mantenere l'anzianità di servizio maturata.
La quantificazione dell'indennità di anzianità e del TFR è diretta conseguenza dell'anzianità di servizio maturata, che costituiva lo specifico oggetto del precedente giudizio. Vi è inoltre coincidenza di causae petendi, dato che la ricorrente fa valere, in entrambi i casi, l'art. 2112
c.c., essendo tanto la precedente domanda, volta al riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio, quanto la presente, volta al riconoscimento delle quote di TFR, fondate sull'assunto della prosecuzione del medesimo rapporto di lavoro originariamente instaurato con l'AVIS Cont alle dipendenze dell' e sull'insussistenza di una nuova assunzione.
Cont La responsabilità del datore di lavoro cessionario ( , in via solidale con il cedente
(AVIS), per tutti i crediti che il dipendente aveva maturato al momento del trasferimento – compreso il TFR, oggetto del presente giudizio – consegue in via immediata e diretta all'applicabilità alla fattispecie dell'art. 2112 c.c., già ritenuta nell'ambito del primo giudizio. Deve pertanto ritenersi che la decisione in ordine alla retrodatazione dell'anzianità di servizio presso l' alla data di assunzione presso l'AVIS sia suscettibile di estendere i propri CP_4 effetti anche alla domanda relativa al pagamento dell'intero TFR maturato nel corso del periodo di lavoro, in virtù del giudicato formatosi, siccome fondata sui medesimi fatti costitutivi.
Ne discende l'inammissibilità delle eccezioni spiegate da tutti i resistenti e riferite all'orientamento, successivamente consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, per cui “Il trasferimento di personale dei centri trasfusionali alle Unità sanitarie locali ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge 4 maggio 1990 n. 107 non integra una ipotesi di successione del cessionario nel rapporto di lavoro ma realizza una nuova assunzione, la cui instaurazione resta subordinata all'esito (favorevole) di concorso riservato esterno, senza che sia applicabile la disciplina comunitaria (direttiva Cee del Consiglio n. 77/87 del 14 febbraio
1977 e successive modifiche) e nazionale (art. 2112 cod. civ.) diretta a garantire il
"mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti" in quanto i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Unità sanitarie locali - all'atto di quel trasferimento di personale - erano soggetti ad uno statuto di diritto pubblico e non al diritto del lavoro” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 17499 del 01/08/2006, Sez. L,
Sentenza n. 15655 del 01/07/2010, Sez. L, Sentenza n. 20554 del 06/09/2013, Sez. L,
Sentenza n. 3321 del 13/02/2014, Sez. L, Sentenza n. 6542 del 31/03/2015).
Del resto, diversamente opinando si verrebbero a rimettere in discussione proprio le statuizioni della sentenza passata in giudicato, negando di fatto ciò che là si è affermato (e frustrando l'affidamento della ricorrente sulla stabilità del giudicato favorevole).
Cont Da tali rilievi discendono la fondatezza della domanda nei confronti dell' e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Infatti, in presenza di una prosecuzione del rapporto di lavoro, senza soluzione di continuità, il momento di decorrenza della prescrizione non può che essere ancorato alla sua definitiva cessazione, e quindi al 31/10/19. *
A diverse conclusioni deve invece pervenirsi per quanto concerne la posizione dell' . CP_2
Innanzitutto, poiché l' non è stato parte del precedente giudizio, le statuizioni CP_2 contenute in sentenza non gli sono opponibili. Rispetto alla sua posizione non può quindi che trovare piena applicazione il consolidato orientamento giurisprudenziale appena richiamato, secondo il quale l'assunzione da parte delle del personale AVIS ai sensi della l. Parte_2
107/90 non integra un'ipotesi di subentro delle prime nel rapporto di lavoro, bensì configura instaurazione ex novo di un altro rapporto. La legittimazione dell' va, peraltro, esclusa CP_2 anche perché l'Istituto è notoriamente deputato all'erogazione delle indennità di fine servizio, comunque denominate, in favore dei dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici, e non anche delle indennità di anzianità e del TFR dei dipendenti privati. Con riferimento alla natura dell'AVIS, la S.C. ha ripetutamente affermato che “Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'A.V.I.S. ( e delle sue strutture comunali Controparte_5
(gerarchicamente subordinate) ha natura privatistica, ed è quindi devoluto alla cognizione del giudice ordinario, considerato che detta associazione, alla luce dell'evoluzione normativa segnata dalla legge 20 marzo 1975 n. 70 e del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 nonché della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890 n.
6972 (sentenza della Corte Costituzionale n. 396 del 1988), è persona giuridica privata, non ente pubblico, non rilevando, in difetto di espressa attribuzione di personalità pubblicistica, che l'associazione medesima operi in materie afferenti a tipiche finalità pubbliche” (Cass. Sez.
Un., Sentenza n. 10149 del 18/10/1990, Sez. Un., Sentenza n. 13708 del 30/12/1992; cfr. anche Cass. 17499/2006, cit., e successive conformi). Pertanto, il rapporto alle dipendenze dell'AVIS si configurava come un rapporto di lavoro subordinato privato, con conseguente insussistenza di qualsiasi obbligazione a carico dell' in ordine all'erogazione CP_2 dell'indennità di anzianità e del TFR maturati nel corso del rapporto di lavoro alle sue dipendenze. L' – gestione ex nasce in seguito alla soppressione dell' CP_2 CP_6 CP_6
(Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) a decorrere dal 1° gennaio 2012, per effetto dell'art. 21 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, e della conseguente attribuzione delle relative funzioni all' . CP_2
L' era stato a sua volta istituito dall'art. 4 del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 479, di CP_6
“Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza”.A tale ente sono stati attribuiti “i compiti che le disposizioni vigenti al 18 febbraio 1993 affidavano all
[...]
per i dipendenti statali (ENPAS), all' Controparte_7 Controparte_8
ai dipendenti degli enti locali (INADEL), all per
[...] Controparte_7
i dipendenti da enti di diritto pubblico , alla per i dipendenti C.F._1 Parte_3 P degli enti locali, alla per pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari Pt_3 parificate, alla per le pensioni ai sanitari e alla per le pensioni agli ufficiali Pt_3 Pt_3 giudiziari e ai coadiutori, amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del
Ministero del tesoro”, che venivano contestualmente soppressi. Nella tutela dell'INADEL – deputata all'erogazione dell'indennità premio di fine servizio, istituita con l. 2 giugno 1930, n.
733, art. 18, per porre i dipendenti degli enti locali cessati dal servizio in condizione di far fronte alle difficoltà economiche insorgenti al momento e per effetto della fine del rapporto di impiego, e quindi con funzione analoga a quella della indennità di buonuscita per gli impiegati statali e della indennità di anzianità per i lavoratori privati, e progressivamente assimilata, sino alla completa omologazione, alle altre forme di trattamento di fine servizio per i pubblici dipendenti e infine al trattamento di fine rapporto disciplinato dall'art. 2120 c.c.
– rientravano, ai sensi dell'art. 2, r.d.l. 23 luglio 1925, n. 1605, “tutti i segretari e gli altri impiegati dei comuni, delle province, delle istituzioni di pubblica beneficenza, che abbiano nomina regolare ad uffici stabiliti per legge o per organico tenuti ad iscrivere i propri dipendenti di ruolo all' medesimo a norma delle disposizioni vigenti”, nonché, per CP_2 effetto dell'art. 1 della l. 8 marzo 1968, n. 152, il “personale non di ruolo impiegato, sanitario e salariato degli enti tenuti ad iscrivere i propri dipendenti di ruolo all' medesimo a CP_2 norma delle disposizioni vigenti”. Con l'istituzione dell'INPDAP, il legislatore ha inteso unificare in un solo ente per tutti i lavoratori del settore pubblico le funzioni di carattere previdenziale ed assistenziale affidate in precedenza ad una molteplicità di istituzioni. Tutti gli enti confluiti nell' erano delegati a svolgere tali funzioni per lavoratori che, anche CP_6 se dipendenti da strutture diverse (lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti di diritto pubblico, ecc.), facevano parte però tutti del settore pubblico. È evidente, perciò, che il nuovo ente svolgeva le proprie funzioni previdenziali e assistenziali in favore di lavoratori del settore pubblico, e di essi soltanto (così Cass. Sez. L, Sentenza n. 21539 del 12/08/2008). Come visto, l'AVIS era una persona giuridica di diritto privato, e il rapporto dei dipendenti – sia dell'AVIS nazionale che delle strutture comunali dell'Associazione – era di natura privatistica ed era assoggettato al diritto comune del lavoro. Di conseguenza non ricorrevano i presupposti per la loro iscrizione all'INADEL prima, e all' poi;
pertanto l' – CP_6 CP_2 gestione ex non era competente ad espletare le proprie funzioni nei loro confronti. CP_6
A riprova di ciò, va osservato che nel periodo di lavoro presso AVIS la ricorrente non è stata iscritta ad alcuna gestione previdenziale pubblica, bensì all'A.G.O., come si evince dall'estratto contributivo.
Per tutte le ragioni esposte, la domanda nei confronti dell' va integralmente respinta. CP_2
*
L'importo dell'indennità di anzianità spettante alla parte ricorrente per il periodo dal
01/01/1977al 31.05.82 e del TFR spettante per il periodo dall'1.06.82 al 31.01.95 può essere quantificato in €14.427,01, come da consulenza di parte allegata al ricorso, che risulta essere stata elaborata avendo riguardo alla normativa applicabile ratione temporis e prendendo quale base di calcolo le retribuzioni attestate dall'estratto contributivo e dal prospetto allegato alla comunicazione del 4.9..2006 relativa alla richiesta di ricongiunzione avanzata dalla ricorrente,
e che non è stata oggetto di alcuna specifica contestazione né in ordine ai criteri di calcolo, né in ordine ai parametri utilizzati.
L' va dunque condannata al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di CP_4
€14.427,01 a titolo di indennità di fine servizio e TFR per il periodo di lavoro 1.1.1977-
31.01.1995, importo che va maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto (31.10.2019) al saldo effettivo
* Sussitono gravi motivi per la compensazione delle spese di lite stante la natura interpretativa delle questioni affrontate e le oscillazioni giurisprudenziali sul punto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore della CP_4 ricorrente, dell'importo di €14.427,01 a titolo di indennità di fine servizio e TFR per il periodo di lavoro 1.1.1977-31.01.1995, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto (31.10.2019) al saldo effettivo;
2) rigetta la domanda nei confronti dell' ; CP_2
3) compensa le spese.
Benevento, 23.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adriana Mari