Art. 23.
Nella tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, alla lettera H) , dopo il punto 5) e' aggiunto:
"6) destinati, senza subire trasformazione, ad essere impiegati in usi diversi dalla combustione o dalla lubrificazione, nella produzione della gomma naturale e sintetica, delle materie plastiche, delle resine artificiali o sintetiche e per la realizzazione dei processi di lavorazione o per assicurare il funzionamento degli impianti delle officine del gas di citta', delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa, nonche' per la realizzazione dei processi di lavorazione di cui ai precedenti punti 2), 4) e 5) e per assicurare il funzionamento dei relativi impianti.
Resta fermo l'obbligo del pagamento della imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi residuati".
E' abrogato il secondo comma del punto 1) della predetta lettera H).
Nella tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, alla lettera H) , dopo il punto 5) e' aggiunto:
"6) destinati, senza subire trasformazione, ad essere impiegati in usi diversi dalla combustione o dalla lubrificazione, nella produzione della gomma naturale e sintetica, delle materie plastiche, delle resine artificiali o sintetiche e per la realizzazione dei processi di lavorazione o per assicurare il funzionamento degli impianti delle officine del gas di citta', delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa, nonche' per la realizzazione dei processi di lavorazione di cui ai precedenti punti 2), 4) e 5) e per assicurare il funzionamento dei relativi impianti.
Resta fermo l'obbligo del pagamento della imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi residuati".
E' abrogato il secondo comma del punto 1) della predetta lettera H).