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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/11/2025, n. 10367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10367 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 22169 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Barra n. 2045/22,
pronunciata il 12.04.2022 e depositata in data 29.04.2022, e vertente
TRA
, (C.F. , con sede in Roma Parte_1 P.IVA_1
alla Via Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore
Dott. , (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_2 C.F._1
procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Emilia Bracco, (C.F.:
), ed elettivamente domiciliata presso lo studio della C.F._2
medesima, sito in Napoli, alla Via Gramsci n. 18;
appellante
CONTRO
, (C.F.: , difeso e Controparte_1 C.F._3
rappresentato, giusta procura in atti, dagli Avv. Emilio Orsini, (C.F. ), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, C.F._4
sito in Nocera Inferiore (NA), alla Via Achille Loria n. 29;
appellato
NONCHE'
, (C.F.: , in persona del Prefetto pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, con sede legale in , al Corso Federico II n. 9; CP_2
appellata contumace
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Mediante atto di citazione ritualmente notificato il 05.03.2021, CP_1
evocò in giudizio, dinnanzi l'Ufficio del Giudice di Pace di Barra,
[...]
l' e la , proponendo Controparte_3 Controparte_2
opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 07120140111178251000, della somma di € 1.315,71, relativa a contravvenzioni al C.d.S. del 2014.
Eccependo l'omessa o invalida notifica della cartella, e il decorso del termine di prescrizione quinquennale ex articolo 28 L. 689/81, ne domandò la dichiarazione di illegittimità e nullità, con vittoria di spese.
Nella contumacia della , l'agente della riscossione, dolendosi Controparte_2
dell'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire ex art. 100
c.p.c., nonché dell'infondatezza in fatto e in diritto, ne domandò il rigetto.
Il Giudice di prime cure, mediante sentenza n. 2045/22, pronunciata il 12.04.2022 e pubblicata il 29.04.2022, rilevata preliminarmente l'ammissibilità e la procedibilità della domanda, nel merito, l'ha accolta, attesa la mancata prova della legittimità
della pretesa sanzionatoria e il decorso del termine di prescrizione quinquennale.
Avverso tale pronuncia, in data 29.09.2022, ha proposto appello l'
[...]
la quale, contestandone l'illegittimità ed erroneità, ne domanda Parte_1
la riforma con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
L'appellato si è opposto al gravame, deducendone Controparte_1
preliminarmente l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., e, nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto.
Mediante provvedimento del 13.03.2023, è stata disposta la rinnovazione della notifica della citazione nei confronti della , da eseguirsi entro Controparte_2
il 10.05.2023, in quanto originariamente inviata presso un indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri.
Sebbene, a seguito di rinnovazione eseguita il 14.03.2023, la Controparte_2
sia stata regolarmente citata in giudizio, è rimasta contumace.
L'appello è fondato e va accolto per le motivazioni che seguono.
Il contribuente eccepisce in primis l'inammissibilità dell'appello inquanto privo di specifica indicazione delle parti di sentenza impugnate, nonché delle violazioni di legge che si assumono rilevanti ai fini della decisione.
Tale eccezione è infondata.
Al contrario, si ritiene che l'atto introduttivo del presente giudizio contenga una chiara indicazioni dei capi di sentenza impugnati e delle norme che si ritengono violate. Al riguardo, va ricordato che “L'individuazione di un «percorso logico
alternativo a quello del primo giudice», però, non dovrà necessariamente tradursi in un
«progetto alternativo di sentenza»; il richiamo, contenuto nei citati artt. 342 e 434, alla
motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle
parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un
provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto (…) è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della
censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il
perché queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il
rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate” (Cass., S.U., Sent. n.
27199/17).
Tra gli ulteriori motivi esposti, carattere preliminare ed assorbente assume quello dell'interesse ad impugnare un mero estratto di ruolo.
La questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza.
Al riguardo è, però, intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre
2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
La norma in questione (come modificata dall'art. 12, comma 1, del D. Lgs n. 110 del
29.07.2024, rubricato “Disposizioni in materia di impugnazione”), è così formulata:
“L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume
invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore
che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a)
per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui
all'articolo 48 -bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una
pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in
relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della
cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472”. La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12,
rubricato “Formazione e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d.
impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti.
Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (v. Cass. S.U., n. 26283/2022, in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del
D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità
sollevati) hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti,
poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta
disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello, per fondare il rigetto del gravame (v.
Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che potremmo definire “indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo).
A prescindere da questioni “qualificatorie”, si osserva come le Sezioni Unite, sul presupposto che la novella “asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di
azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle
cartelle .. ma anche quella di prevenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi,
come detto, all'ipotesi di omessa o invalidità della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -, hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo.
Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata”
da parte dell'esattore (iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione),
lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio.
Nel caso di specie, attore nel primo grado di giudizio e Controparte_1
odierno appellato, assumendo l'omessa o invalida notificazione degli atti ovvero il semplice decorso del termine di prescrizione, non ha provato – né, invero, allegato
– il pregiudizio ad esso derivante dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto, l'opposizione risulta inammissibile.
Infine, l'appellato ha domandato il rinvio della causa in attesa della pronuncia
Corte Costituzionale la quale, mediante ordinanza n. 492/2023 del Giudice di Pace
di Napoli, è stata investita della quesitone di legittimità costituzionale del menzionato art. 12, comma IV bis D.P.R. 602/73, con gli artt. 3,24,77, comma I e II,
111, 113 e 117 Cost.
Su tale questione, giova chiarire che la Corte Costituzionale si è espressa mediante sentenza n. 190/2023, secondo la quale: “Come si è visto, la norma censurata reagisce
alla proliferazione dei ricorsi riconoscendo solo in taluni casi la meritevolezza della tutela
“anticipata” (…) Il rimedio alla situazione che si è prodotta per effetto della norma
censurata coinvolge però profili rimessi – quanto alle forme e alle modalità – alla
discrezionalità del legislatore e non spetta, almeno in prima battuta, a questa Corte;
tale
risultato può, infatti, essere ottenuto intervenendo in più direzioni, peraltro non alternative: sia, da un lato, estendendo, con i criteri ritenuti opportuni, la possibilità di una tutela
“anticipata” a fattispecie ulteriori (quali quelle prima qui indicate) rispetto a quelle previste
dalla norma censurata, sia, dall'altro, agendo in radice, ovvero sulle patologie che ancora
permangono nel sistema italiano della riscossione”.
Ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, in considerazione della novità della questione (applicazione del d.l.
126/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, così provvede: Parte_1
-a) dichiara la contumacia della;
Controparte_2
-b) accoglie l'appello proposto da nei confronti Parte_3
di e della , avverso la sentenza del Controparte_1 Controparte_2
Giudice di Pace di Barra n. 2045/2022, pronunciata il 12.04.2022 e depositata in data
29.04.2022, e, per l'effetto, dichiara inammissibile la domanda proposta da
Controparte_1
-c) compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli, il 11.11.2025
Il giudice
Dott.ssa Elisa Asprone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 22169 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Barra n. 2045/22,
pronunciata il 12.04.2022 e depositata in data 29.04.2022, e vertente
TRA
, (C.F. , con sede in Roma Parte_1 P.IVA_1
alla Via Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore
Dott. , (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_2 C.F._1
procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Emilia Bracco, (C.F.:
), ed elettivamente domiciliata presso lo studio della C.F._2
medesima, sito in Napoli, alla Via Gramsci n. 18;
appellante
CONTRO
, (C.F.: , difeso e Controparte_1 C.F._3
rappresentato, giusta procura in atti, dagli Avv. Emilio Orsini, (C.F. ), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, C.F._4
sito in Nocera Inferiore (NA), alla Via Achille Loria n. 29;
appellato
NONCHE'
, (C.F.: , in persona del Prefetto pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, con sede legale in , al Corso Federico II n. 9; CP_2
appellata contumace
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Mediante atto di citazione ritualmente notificato il 05.03.2021, CP_1
evocò in giudizio, dinnanzi l'Ufficio del Giudice di Pace di Barra,
[...]
l' e la , proponendo Controparte_3 Controparte_2
opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 07120140111178251000, della somma di € 1.315,71, relativa a contravvenzioni al C.d.S. del 2014.
Eccependo l'omessa o invalida notifica della cartella, e il decorso del termine di prescrizione quinquennale ex articolo 28 L. 689/81, ne domandò la dichiarazione di illegittimità e nullità, con vittoria di spese.
Nella contumacia della , l'agente della riscossione, dolendosi Controparte_2
dell'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire ex art. 100
c.p.c., nonché dell'infondatezza in fatto e in diritto, ne domandò il rigetto.
Il Giudice di prime cure, mediante sentenza n. 2045/22, pronunciata il 12.04.2022 e pubblicata il 29.04.2022, rilevata preliminarmente l'ammissibilità e la procedibilità della domanda, nel merito, l'ha accolta, attesa la mancata prova della legittimità
della pretesa sanzionatoria e il decorso del termine di prescrizione quinquennale.
Avverso tale pronuncia, in data 29.09.2022, ha proposto appello l'
[...]
la quale, contestandone l'illegittimità ed erroneità, ne domanda Parte_1
la riforma con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
L'appellato si è opposto al gravame, deducendone Controparte_1
preliminarmente l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., e, nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto.
Mediante provvedimento del 13.03.2023, è stata disposta la rinnovazione della notifica della citazione nei confronti della , da eseguirsi entro Controparte_2
il 10.05.2023, in quanto originariamente inviata presso un indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri.
Sebbene, a seguito di rinnovazione eseguita il 14.03.2023, la Controparte_2
sia stata regolarmente citata in giudizio, è rimasta contumace.
L'appello è fondato e va accolto per le motivazioni che seguono.
Il contribuente eccepisce in primis l'inammissibilità dell'appello inquanto privo di specifica indicazione delle parti di sentenza impugnate, nonché delle violazioni di legge che si assumono rilevanti ai fini della decisione.
Tale eccezione è infondata.
Al contrario, si ritiene che l'atto introduttivo del presente giudizio contenga una chiara indicazioni dei capi di sentenza impugnati e delle norme che si ritengono violate. Al riguardo, va ricordato che “L'individuazione di un «percorso logico
alternativo a quello del primo giudice», però, non dovrà necessariamente tradursi in un
«progetto alternativo di sentenza»; il richiamo, contenuto nei citati artt. 342 e 434, alla
motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle
parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un
provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto (…) è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della
censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il
perché queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il
rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate” (Cass., S.U., Sent. n.
27199/17).
Tra gli ulteriori motivi esposti, carattere preliminare ed assorbente assume quello dell'interesse ad impugnare un mero estratto di ruolo.
La questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza.
Al riguardo è, però, intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre
2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
La norma in questione (come modificata dall'art. 12, comma 1, del D. Lgs n. 110 del
29.07.2024, rubricato “Disposizioni in materia di impugnazione”), è così formulata:
“L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume
invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore
che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a)
per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui
all'articolo 48 -bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una
pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in
relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della
cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472”. La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12,
rubricato “Formazione e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d.
impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti.
Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (v. Cass. S.U., n. 26283/2022, in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del
D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità
sollevati) hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti,
poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta
disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello, per fondare il rigetto del gravame (v.
Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che potremmo definire “indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo).
A prescindere da questioni “qualificatorie”, si osserva come le Sezioni Unite, sul presupposto che la novella “asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di
azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle
cartelle .. ma anche quella di prevenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi,
come detto, all'ipotesi di omessa o invalidità della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -, hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo.
Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata”
da parte dell'esattore (iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione),
lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio.
Nel caso di specie, attore nel primo grado di giudizio e Controparte_1
odierno appellato, assumendo l'omessa o invalida notificazione degli atti ovvero il semplice decorso del termine di prescrizione, non ha provato – né, invero, allegato
– il pregiudizio ad esso derivante dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto, l'opposizione risulta inammissibile.
Infine, l'appellato ha domandato il rinvio della causa in attesa della pronuncia
Corte Costituzionale la quale, mediante ordinanza n. 492/2023 del Giudice di Pace
di Napoli, è stata investita della quesitone di legittimità costituzionale del menzionato art. 12, comma IV bis D.P.R. 602/73, con gli artt. 3,24,77, comma I e II,
111, 113 e 117 Cost.
Su tale questione, giova chiarire che la Corte Costituzionale si è espressa mediante sentenza n. 190/2023, secondo la quale: “Come si è visto, la norma censurata reagisce
alla proliferazione dei ricorsi riconoscendo solo in taluni casi la meritevolezza della tutela
“anticipata” (…) Il rimedio alla situazione che si è prodotta per effetto della norma
censurata coinvolge però profili rimessi – quanto alle forme e alle modalità – alla
discrezionalità del legislatore e non spetta, almeno in prima battuta, a questa Corte;
tale
risultato può, infatti, essere ottenuto intervenendo in più direzioni, peraltro non alternative: sia, da un lato, estendendo, con i criteri ritenuti opportuni, la possibilità di una tutela
“anticipata” a fattispecie ulteriori (quali quelle prima qui indicate) rispetto a quelle previste
dalla norma censurata, sia, dall'altro, agendo in radice, ovvero sulle patologie che ancora
permangono nel sistema italiano della riscossione”.
Ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, in considerazione della novità della questione (applicazione del d.l.
126/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, così provvede: Parte_1
-a) dichiara la contumacia della;
Controparte_2
-b) accoglie l'appello proposto da nei confronti Parte_3
di e della , avverso la sentenza del Controparte_1 Controparte_2
Giudice di Pace di Barra n. 2045/2022, pronunciata il 12.04.2022 e depositata in data
29.04.2022, e, per l'effetto, dichiara inammissibile la domanda proposta da
Controparte_1
-c) compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli, il 11.11.2025
Il giudice
Dott.ssa Elisa Asprone