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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 24/07/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3640/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
Sezione Volontaria 1 CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Miro Santangelo Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Relatore
Ha emesso la seguente SENTENZA
nel procedimento ex art. 473bis.51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 3640/2025 promosso da:
(C.F. ) con gli avv.ti MINELLA DARIO e IEMMA Parte_1 C.F._1 MANUELA presso il cui studio in Indirizzo Telematico ha eletto domicilio e (C.F. ) con l'avv. LEPRI MITIA presso il cui studio in Parte_2 C.F._2 Indirizzo Telematico ha eletto domicilio
Oggetto: modifica (congiunta) condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Le parti chiedevano congiuntamente le seguenti modifiche delle condizioni di divorzio:
“Il sig. entro il giorno 15 di ogni mese, verserà in favore della sig.ra la somma di € Pt_1 Pt_2 250,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio sino a che egli diverrà Per_1 economicamente autosufficiente;
1. Le spese straordinarie necessarie per il figlio saranno a carico dei genitori nella Per_1 misura del 50% ciascuno. In punto di individuazione e disciplina, le parti concordano l'applicazione delle Linee Guida osservate dal Tribunale di Milano;
2. Le parti concordano che le spese universitarie per l'istruzione della figlia Per_2 limitatamente alla retta per un istituto statale e solo per un triennio, saranno divise al 50% tra i genitori.
3. Spese di lite interamente compensate”
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Letti gli atti, rilevato che con sentenza n. 1836/16 emessa in data 03/11/2019, questo Tribunale dichiarava lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, dalla cui unione sono nati i figli in data Per_3 03/04/2002 e in data 14/01/2005, alle seguenti condizioni: Per_1
“affida i figli minori in via esclusiva alla madre, con facoltà per il padre di vedere e tenere con sé i figli con le modalità stabilite in sede di separazione dei coniugi;
dispone che il corrisponda alla Pt_1 Pt_2 entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di € 250 per ogni figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese mediche non coperte da SSNN, di quelle scolastiche e ricreative, queste ultime previamente concordate e salva in ogni caso l'esibizione dei giustificativi di spesa”; successivamente alla pronuncia della sentenza di divorzio sono intervenute circostanze nuove configurate dalle parti come giustificato motivo ex art 473-bis.29 c.p.c. per la revisione delle condizioni regolanti l'assetto familiare, in particolare, il raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte di
Per_3 dato atto che le parti congiuntamente depositavano ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio alle condizioni sopra interamente riportate, mantenendo invece ferme le ulteriori condizioni;
rilevato che nulla osta all'accoglimento delle modifiche concordate non contrarie né all'ordine pubblico né al buon costume;
tutto ciò premesso, rilevato che, non vertendosi in materia di status e non essendovi minori, non è necessario l'intervento del PM;
visto l'art. 473bis.51 cpc.
P.Q.M.
dà atto della modifica delle condizioni di divorzio come da accordo sopra specificato, che qui si intendono recepite e omologate;
compensa le spese di lite;
manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Busto Arsizio, 23/07/2025
Il Presidente Il Giudice Est. dott. Miro Santangelo dott.ssa Alessandra Ardito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
Sezione Volontaria 1 CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Miro Santangelo Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Relatore
Ha emesso la seguente SENTENZA
nel procedimento ex art. 473bis.51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 3640/2025 promosso da:
(C.F. ) con gli avv.ti MINELLA DARIO e IEMMA Parte_1 C.F._1 MANUELA presso il cui studio in Indirizzo Telematico ha eletto domicilio e (C.F. ) con l'avv. LEPRI MITIA presso il cui studio in Parte_2 C.F._2 Indirizzo Telematico ha eletto domicilio
Oggetto: modifica (congiunta) condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Le parti chiedevano congiuntamente le seguenti modifiche delle condizioni di divorzio:
“Il sig. entro il giorno 15 di ogni mese, verserà in favore della sig.ra la somma di € Pt_1 Pt_2 250,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio sino a che egli diverrà Per_1 economicamente autosufficiente;
1. Le spese straordinarie necessarie per il figlio saranno a carico dei genitori nella Per_1 misura del 50% ciascuno. In punto di individuazione e disciplina, le parti concordano l'applicazione delle Linee Guida osservate dal Tribunale di Milano;
2. Le parti concordano che le spese universitarie per l'istruzione della figlia Per_2 limitatamente alla retta per un istituto statale e solo per un triennio, saranno divise al 50% tra i genitori.
3. Spese di lite interamente compensate”
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Letti gli atti, rilevato che con sentenza n. 1836/16 emessa in data 03/11/2019, questo Tribunale dichiarava lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, dalla cui unione sono nati i figli in data Per_3 03/04/2002 e in data 14/01/2005, alle seguenti condizioni: Per_1
“affida i figli minori in via esclusiva alla madre, con facoltà per il padre di vedere e tenere con sé i figli con le modalità stabilite in sede di separazione dei coniugi;
dispone che il corrisponda alla Pt_1 Pt_2 entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di € 250 per ogni figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese mediche non coperte da SSNN, di quelle scolastiche e ricreative, queste ultime previamente concordate e salva in ogni caso l'esibizione dei giustificativi di spesa”; successivamente alla pronuncia della sentenza di divorzio sono intervenute circostanze nuove configurate dalle parti come giustificato motivo ex art 473-bis.29 c.p.c. per la revisione delle condizioni regolanti l'assetto familiare, in particolare, il raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte di
Per_3 dato atto che le parti congiuntamente depositavano ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio alle condizioni sopra interamente riportate, mantenendo invece ferme le ulteriori condizioni;
rilevato che nulla osta all'accoglimento delle modifiche concordate non contrarie né all'ordine pubblico né al buon costume;
tutto ciò premesso, rilevato che, non vertendosi in materia di status e non essendovi minori, non è necessario l'intervento del PM;
visto l'art. 473bis.51 cpc.
P.Q.M.
dà atto della modifica delle condizioni di divorzio come da accordo sopra specificato, che qui si intendono recepite e omologate;
compensa le spese di lite;
manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Busto Arsizio, 23/07/2025
Il Presidente Il Giudice Est. dott. Miro Santangelo dott.ssa Alessandra Ardito