Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2276.
(Obblighi e responsabilita' dei liquidatori).
Gli obblighi e la responsabilita' dei liquidatori sono regolati dalle disposizioni stabilite per gli amministratori, in quanto non sia diversamente disposto dalle norme seguenti o dal contratto sociale.
(Obblighi e responsabilita' dei liquidatori).
Gli obblighi e la responsabilita' dei liquidatori sono regolati dalle disposizioni stabilite per gli amministratori, in quanto non sia diversamente disposto dalle norme seguenti o dal contratto sociale.
Commentari • 37
- 1. commento e spiegazione sempliceChiarastella Gabbanelli · https://www.lexplain.it/diritto/ · 7 febbraio 2024 · 321.6732
L'articolo 2276 del Codice Civile, rubricato “Obblighi e responsabilità dei liquidatori”, rientra nel Libro V – Del lavoro, Titolo V – Capo II – “Della società semplice”- Sez. IV "Dello scioglimento della società". All'art. 2276 c.c. viene stabilito che gli obblighi e la responsabilità dei liquidatori sono regolati dalle disposizioni che riguardano gli amministratori, a meno che non sia diversamente disposto dalle norme successive o dal contratto sociale. Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice. Art. 2276 c.c.: testo aggiornato Ecco il testo aggiornato dell'art. 2276 del Codice Civile: "Art. 2276. […]
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Giurisprudenza • 82
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