Articolo 2276 del Codice civile
Articolo 2275Articolo 2250
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19 aprile 1942
Art. 2276.

(Obblighi e responsabilita' dei liquidatori).

Gli obblighi e la responsabilita' dei liquidatori sono regolati dalle disposizioni stabilite per gli amministratori, in quanto non sia diversamente disposto dalle norme seguenti o dal contratto sociale.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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