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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 26/11/2024, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova – Sezione Civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott.ssa Valeria Monti - Giudice rel.-
3) Dott.ssa Elisabetta Pagliarini - Giudice-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 136 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa, dall'avv. Paola Parte_1 C.F._1
Stanghellini, presso cui elettivamente domicilia, alla Via Ascoli n. 37/D, in Castiglione delle
Stiviere (MN)
RICORRENTE
E
(c.f. ) rappresentato e difeso, dagli avvocati Controparte_1 C.F._2 Vincenzo D'Acciò e Giacomo Moschetta, presso cui elettivamente domicilia, alla Via Felice Cavallotti n. 31, in Bitonto (BA)
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 11.11.2024 i procuratori delle parti hanno concluso congiuntamente nel seguente modo: “Il Tribunale pronunci con sentenza lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio celebrato in Castiglione delle Stiviere in data 03/08/2019 (iscritto al n. 29P.1 anno 2019) tra
e e recepisca le seguenti condizioni: 1) i Parte_2 Parte_1 coniugi e sono liberi di fissare la residenza ove meglio Parte_1 Parte_2 aggrada con il solo obbligo di comunicare i rispettivi indirizzi e l'eventuale loro variazione;
2) l'affido della minore è condiviso con collocazione prevalente presso la madre Persona_1 della sig.ra (attuale residenza Castiglione delle Stiviere alla via E. Mutti n. 2 Parte_1 scala B int 8 presso la casa dei nonni materni;
3) le visite padre-figlia avvengano un weekend al mese, con pernottamento della minore nella notte tra sabato e domenica con il padre;
i pernotti della minore unitamente al padre avverranno presso la villa del sig. a Medole, Persona_2 amico del padre, nell'abitazione di Via Vicolo Gallo n.27 con obbligo del padre di comunicare alla madre l'eventuale modifica in futuro del luogo di pernotto;
4) il padre verserà a titolo di concorso nel mantenimento della figlia la somma di € 300,00 su c/c bancario di coordinate iban Per_1
[...] e che sarà versato entro il 20 di ogni mese e con rivalutazione
ISTAT annuale, oltre il 50% delle spese straordinarie;
5) vi sia una videochiamata al giorno padre- figlia nella fascia oraria tra le 18.30 e le 20.30; dispone che nel periodo estivo la ricorrente si recherà a Bitonto con la minore, al quale trascorrerà almeno sette giorni con il padre, anche non consecutivi, con almeno tre pernotti anche non consecutivi, fermo restando che in caso di impedimenti comprovati dalla madre, per motivi lavorativi o personali, a recarsi a Bitonto, il padre potrà comunque nel periodo estivo , prelevare la minore e condurla a Bitonti per farle trascorrere con lui sette giorni anche non consecutivi con almeno tre pernotti, anche non consecutivi;
6) 6) l'assegno unico venga percepito al 100% dalla ricorrente, con rinuncia quindi del resistente al suo 50%; 7) I coniugi rinunciano vicendevolmente all'assegno divorzile e dichiarano che nulla devono l'uno nei confronti dell'altro sotto ogni profilo inerente ai restanti rapporti economici-patrimoniali che devono intendersi interamente tacitati;
8) Rilascio reciproco di passaporto con facoltà di espatrio per motivi turistici;
9) Disposizione della trasmissione della sentenza all'ufficio di stato civile del
Comune di
Castiglione delle Stiviere affinché provveda alle annotazioni di legge.”
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti in data 19.04.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, , premesso di aver contratto matrimonio civile Parte_1 in data 3.08.2019 con , come risulta dagli estratti del Comune di Castiglione Parte_2 delle Stiviere atto n. 29, Parte I, anno 2019, e che da tale matrimonio è nata una figlia,
[...]
nata a [...] il [...], ha chiesto pronunciarsi la separazione e contestualmente Per_1 ha promosso domanda di scioglimento del matrimonio, con previsione di un assegno di mantenimento in favore della figlia.
Si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di separazione e di Parte_2 scioglimento del matrimonio, opponendosi al quantum della domanda di previsione dell'assegno di mantenimento a favore della figlia.
All'udienza del 26.03.2024 le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione;
all'udienza del 11.11.2024 dichiaravano la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui all'accordo raggiunto in sede di udienza e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Nel merito, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento. È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la sentenza di separazione passata in giudicato n. 452/2024, pubblicata il 17.04.2024, pronunciata nel presente procedimento.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla L.55/2015, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative e tengono conto del diritto di visita e di mantenimento della prole minorenne e non autosufficiente, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le stesse.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito della controversia e dell'accodo intercorso tra le parti, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
2) prende atto degli altri accordi di cui alle conclusioni;
3) spese di lite compensate;
4) manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castiglione delle Stiviere per le annotazioni di rito, atto n. 29, P. I, anno 2019.
Così deciso in Mantova nella camera di consiglio del 21.10.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Monti Dott. Giorgio Bertola