Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/04/2025, n. 1489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1489 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al ruolo in data 15/10/2020 al numero 7422/20 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Eboli n. 167/2020 nel giudizio recante R.G. 233/2015, resa il 29/02/2020 e pubblicata il 05/03/2020;
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Davide Ferrara;
Parte_1
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Morriello;
Controparte_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo del 04.06.2014 si rivolgeva al Giudice Controparte_1
di Pace di Eboli onde ottenere da parte di il pagamento della somma di Parte_1
€2.729,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del mancato pagamento fino all'effettivo soddisfo quale corrispettivo sostenuto per le spese funerarie della defunta madre dell'ingiunta, pari ad un terzo della somma complessiva di €8.188,00. Persona_1
Il Giudice di Pace di Eboli, in accoglimento del ricorso, il 28.06.2014 concedeva il decreto ingiuntivo n. 534/14 (R.G. 477/2014) che veniva notificato ad in data Parte_1
22.07.2014.
Con atto di citazione notificato il 22.10.2014 proponeva opposizione avverso il Parte_1
D.I. 534/14 dinanzi al Giudice di Pace di Eboli con cui deduceva, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva di in quanto il pagamento spontaneamente Controparte_1
1
fiscali e materiali relativi agli immobili in comunione con i germani. In conclusione, l'opponente instando per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ne rilevava la nullità per mancanza dei presupposti considerato che la stessa non aveva mai accettato l'eredità della defunta come sostenuto dal , ma aveva ricevuto per ER CP_1
donazione una quota dei beni immobili precisando che le spese per le onoranze funebri non rientravano tra i pesi ereditari sorti in conseguenza dell'apertura della successione.
Con comparsa depositata il 24.03.2015 si costituiva il quale adduceva la Controparte_1
sussistenza della propria legittimazione attiva ad ottenere il rimborso della somma anticipata per le spese funerarie della de cuius in qualità di cognato di , sosteneva che Parte_1 aveva tacitamente accettato l'eredità della defunta madre ed evidenziava, nel merito,
l'implicito riconoscimento del debito da parte dell' nel sollevare l'eccezione di Pt_1
compensazione di un proprio presunto credito con la somma richiesta dall'opposto.
Concludeva, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, per il rigetto della domanda dell'opponente poiché priva di fondamento giuridico con conferma del decreto ingiuntivo n. 534/2014, vinte le spese, diritti ed onorari da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta ed espletato l'interrogatorio formale dell'opponente il Giudice di prime cure rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24/02/2020 ove veniva trattenuta in decisione.
Il procedimento de quo rubricato al n. R.G. 233/15 si concludeva con sentenza n. 167/20 depositata il 05/03/2020 con cui il Giudice di Pace di Eboli, rigettava l'opposizione, e per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo n. 534/14 emesso dal Giudice di Pace di Eboli il
28/06/14 e notificato il 22/07/14 con condanna dell'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite liquidate in complessivi €500,00 per compenso professionale oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e Cna come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
2. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato proponeva Parte_1
impugnazione avverso la predetta sentenza di cui chiedeva, in via preliminare, la sospensione
2 dell'efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 283 c.p.c.. Nel merito, instava per l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata per vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia attesa la palese eccessività della somma richiesta dal CP_1 per le spese funerarie e, in caso di mancato accoglimento dell'appello proposto, accertare e dichiarare la somma effettivamente dovuta, il tutto con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio. L'appellante, inoltre, lamentava la mancata ed errata valutazione delle prove da parte del Giudice di prime cure per non aver tenuto conto della carenza del consenso dell'Accetta al richiesto pagamento non avendo la stessa mai partecipato con gli altri germani alle decisioni e alle scelte riguardanti il funerale.
Con comparsa depositata il 24.06.2021 si costituiva il quale, eccependo Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'atto di appello poiché generico e non adeguatamente motivato nonché l'acquiescenza alle parti della sentenza non espressamente impugnate, rilevava la fondatezza e la legittimità della motivazione della sentenza di prime cure e si opponeva, altresì, alla richiesta sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza concludendo per il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c. in quanto l'impugnazione risultava priva di supporto normativo, meramente dilatoria e di pregiudizio, con vittoria di spese, compensi e accessori di legge per il primo e secondo grado da liquidarsi al procuratore antistatario.
Alla prima udienza del 29.06.2021 tenutasi a trattazione scritta il G.I. rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata per insussistenza delle richieste condizioni e rinviava all'udienza del 15.11.2022 per l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
Acquisito il fascicolo di primo grado, dopo una serie di rinvii per il carico di ruolo, all'udienza del 05.11.2024, la cui trattazione avveniva ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. mediante il deposito di sintetiche note scritte le parti costituite precisavano le conclusioni ed il Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va dichiarata la proponibilità dell'appello, essendo stato proposto nel termine lungo fissato dalla legge, in assenza di notifica della sentenza di primo grado.
Va dichiarata l'ammissibilità dell'appello anche in relazione a quanto statuito dal novellato art. 342 c.p.c. Invero, nella giurisprudenza, soprattutto di merito, e in dottrina si sono formati vari orientamenti interpretativi in ordine alla corretta decifrazione della chiesta specificità dei motivi di appello, prevista a pena di inammissibilità dai novellati artt. 342 e 434 c.p.c.
3 In particolare, un primo orientamento, maggiormente formalistico, riteneva che le suddette norme imponessero all'appellante un onere di specificazione di un diverso contenuto della sentenza di primo grado, se non perfino un progetto alternativo di sentenza o di motivazione.
Di contro, altro orientamento, riteneva bastasse una compiuta contestazione di ben identificati capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi, sia in punto di ricostruzione del fatto che di valutazione giuridica, posti a suo fondamento, con la prospettazione chiara ed univoca della diversa decisione che promanerebbe sulla scorta di ben evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal giudice di primo grado.
Le Sezioni Unite (sent. n. 27199/2017), nel risolvere il contrasto, hanno aderito alla tesi meno formalistica. In particolare, si è ritenuto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel loro nuovo testo, vadano interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris intantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
In sostanza, l'appellante non è tenuto alla trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma deve individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum”, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o della interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (Cass.
n. 10916/2017 nonché Cass. n. 23291/2016).
Nel caso di specie, dalla lettura dell'atto di appello risulta che l'appellante si è attenuta a quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., dal momento che ha richiamato i passi argomentativi della sentenza che intendeva contestare cui ha contrapposto delle deduzioni astrattamente idonee a scalfirne il fondamento giuridico.
2. Prima dell'esame del merito va, inoltre, osservato che la principale caratteristica del giudizio di appello è costituita dal c.d. effetto devolutivo (secondo il noto principio del tantum
4 devolutum quantum appellatum) che si realizza nel passaggio della cognizione della causa dal giudice di primo grado al giudice superiore.
Tale effetto non è automatico, nel senso che esso non si accompagna alla semplice proposizione del mezzo di impugnazione, ma dipende dal contenuto dell'atto di appello
(principale e incidentale), nel quale l'appellante ha l'onere di indicare non solo i punti e i capi indicati ma anche le ragioni per cui viene chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi di fatto e di diritto posti a base dell'impugnazione.
Nell'ambito dell'intero punto o del capo della sentenza appellata, si espande la cognizione del giudice di secondo grado.
3. Tanto premesso, deve ritenersi, nel merito che l'appello non meriti accoglimento.
Preliminarmente, giova evidenziare che , figlia della defunta sig.ra Parte_1 ER
ha assunto la qualità di erede in virtù di accettazione tacita dell'eredità in
[...]
conseguenza della effettuazione della voltura catastale di un immobile sito in Eboli donato in vita dalla madre. Com'è noto, l'accettazione tacita dell'eredità postula, ai sensi dell'art. 476
c.c., la ricorrenza di due condizioni e, cioè, il compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e la qualificazione di tale atto, nel senso che ad esso non sia legittimato se non chi abbia la qualità di erede. Come recentemente statuito l'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non soltanto dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. (Cassazione civile sez. II, 09/01/2025, n.522).
4. Orbene, accertata la qualità di erede in capo all'appellante occorre rilevare l'infondatezza dei due motivi di appello dalla stessa sollevati relativi alla nullità della sentenza e alla mancata nonché errata valutazione delle risultanze istruttorie.
Quanto alla prima censura, con cui l'appellante ha dedotto la nullità della sentenza per vizio di motivazione in merito all'evidente sproporzione delle spese funerarie, occorre osservare che in base al consolidato orientamento giurisprudenziale (Cassazione civile sez. II,
03/01/2002, n.28) “Le spese per le onoranze funebri sono da comprendere tra i pesi ereditari, cioè tra quegli oneri che sorgono in conseguenza dell'apertura della successione e, pur dovendo essere distinti dai debiti ereditari - ossia dai debiti esistenti in capo al "de cuius" e che si trasmettono, con il patrimonio del medesimo, a coloro che gli succedono per legge o per testamento - gravano sugli eredi per effetto dell'acquisto dell'eredità, concorrendo a
5 costituire il passivo ereditario, che è composto sia dai debiti del defunto sia dai debiti dell'eredità; ne consegue che colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenere il rimborso dagli eredi, sempre che non si tratti di spese eccessive sostenute contro la volontà espressa dai medesimi”. Ebbene, le spese funerarie sostenute dall'appellato e di cui l'appellante lamenta l'eccessivo costo trovano giustificazione nella documentazione posta a base del monitorio che attestano spese per il servizio funebre e la sepolture della sig.ra ER
(spese all'impresa funebre, alla ditta di lavorazione dei marmi, al Comune per i
[...]
servizi cimiteriali).
L'opponente ha contestato solo nel quantum tali spese e, peraltro, genericamente, cioè senza allegare un prezzario che facesse riferimento ai costi medi dei servizi funebri della zona.
Peraltro, che l'appellante fosse a conoscenza dei pagamenti effettuati si desume dalle dichiarazioni rese dalla medesima, all'udienza del 07.03.2017, in sede di interrogatorio formale: “Io sono a conoscenza che le spese funerarie relative a nostra madre Persona_1 sono state pagate ma non so chi ha pagato le spese funebri. Conosco Controparte_1
perché ha sposato una mia LL. Io non so se mio LL o mia LL hanno pagato le spese funebri per nostra madre. La prima richiesta della quota delle spese funebri mi è arrivata con il decreto ingiuntivo per cui è causa”.
In tema di onere della prova va evidenziato che trattandosi di appello di un'opposizione a decreto ingiuntivo, sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe sul medesimo l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Per cui, mentre il ha adeguatamente provato la sussistenza del proprio credito nei confronti CP_1 dell' , le motivazioni addotte dalla medesima, atte ad evitare il pagamento, oltre a non Pt_1
essere suffragate da alcuna prova né documentale né testimoniale, sono risultate infondate, generiche e contradditorie.
In particolare, non merita accoglimento l'eccezione di parte appellante circa l'irripetibilità delle somme perché in adempimento di obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. atteso che al caso di specie va applicato l'art. 752 c.c. ai sensi del quale i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e dei pesi ereditari in proporzione alle rispettive quote.
Deve ritenersi, pertanto, che , in qualità di figlia e di erede della sig.ra Parte_1 ER
è tenuta a pagare, per la propria quota pari ad €2.729,00, le spese funerarie della
[...] madre, anticipate da in qualità di marito della LL. Controparte_1
6 Va confermata, infine, il rigetto operato dal Giudice di prime cure dell'eccezione di compensazione essendo tale domanda sfornita dei necessari riscontri probatori.
L'appello pertanto è infondato e non merita accoglimento.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, seconda unità operativa, in persona del giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nel giudizio n.
7422/2020 R.G. da , ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così Parte_1
provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata e il decreto ingiuntivo opposto, di cui conferma l'esecutività;
- condanna l'appellante alla refusione delle spese del secondo grado di giudizio in favore dell'appellato che si liquidano in € 1.200,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, iva, cpa, se dovuti come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Vincenzo
Morriello.
Così deciso in Salerno, il 21.03.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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