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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/12/2025, n. 1783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1783 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe Amoroso, all'esito dell'udienza del 02.12.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, in data 12.12.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2664 del ruolo generale per l'anno 2024, promossa da
(c.f. ), nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
26/03/1989, residente a [...], elettivamente domiciliata in Biella, via G. De Marchi, n. 4/A, presso lo studio dell'Avv.
AN RI, che la rappresenta e difende, unitariamente agli Avv.ti Walter
LI, AB CI e NI PI, in forza di procura speciale in allegato al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c, da CP_2
dipendenti dello stesso CP_3 Controparte_4
, domiciliati presso il proprio Ufficio per la gestione del contenzioso CP_1
pagina 1 del lavoro, sito in Cagliari via Giudice Guglielmo n. 44 - 46, presso l'
[...]
; Controparte_5
resistente costituto
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice unico del Lavoro:
- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della
retribuzione
professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione
al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il
, Controparte_1
- Per l'effetto, condannare il al pagamento Controparte_1
delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente
svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 396,67 oltre
interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
*****
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore
dei
sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso
le seconde”.
Nell'interesse del resistente: CP_1
“Voglia l'Il.mo Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica e in funzione
di Giudice del Lavoro:
1) in via principale: rigettare, per le causali di cui in parte espositiva, la
domanda del ricorrente perché infondata, immotivata e non provata con vittoria
pagina 2 di spese ai sensi dell'art. 152 bis delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura civile;
2) in via meramente subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento
dell'avversa domanda disporre la compensazione delle spese processuali, previa
rideterminazione della somma effettivamente dovuta nei termini di cui in parte
espositiva”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti all'intestato Tribunale nei confronti del Parte_1
al fine di domandare la condanna dello stesso Controparte_1
all'erogazione della somma di euro 396,67 a titolo di Retribuzione Professionale
Docenti (R.P.D.), ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 2001, relativamente all'anno scolastico 2021/2022
2. In particolare, la ricorrente ha esposto, per quanto di rilievo:
− di aver prestato servizio in qualità insegnante alle dipendenze del
[...]
, per ultimo presso la scuola “E. Fermi-Mannai” di Controparte_1
Sant'Antioco (CA);
− di aver svolto due docenze temporanee alle dipendenze del convenuto per CP_1
l'anno scolastico 2021/2022 (circostanza dedotta dal ricorso e documentata dallo stato matricolare allegato al ricorso introduttivo);
− che per la succitata annualità non aveva percepito, in busta paga, la voce retributiva denominata Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.), contrattualmente prevista solo in favore dei docenti assunti a tempo indeterminato ed equiparati, ma non in caso di contratti relativi alla copertura di esigenze diverse da quelle relative al completamento dell'organico di diritto (supplenze sino al 31 agosto) o di fatto (supplenze sino al 30
giugno);
pagina 3 − che la misura della R.P.D. spettante per la cattedra settimanale completa è pari a euro
5,82 (quota R.P.D.) giornaliera (calcolata sulla base di euro 174,50 mensili :30 giorni)
sino al 31.12.2021 e pari a euro 6,15 (calcolata sulla base di euro 184,30 mensili:30
giorni) dal 1.01.2022;
− che le due supplenze brevi, svolte nell'anno scolastico 2020/2021 con contratto a tempo determinato, erano così strutturate:
I. una prima supplenza per 9 ore settimanali (rispetto al monte ore completo di 18 ore),
per un totale di 127 giorni, in virtù della quale la ricorrente aveva maturato un diritto a percepire una retribuzione professionale docente di euro 390,52, calcolata moltiplicando euro 6,15 – quota R.P.D. giornaliera proporzionata sulla base delle 9
ore settimanali per n. 127 giorni;
II. una seconda supplenza con orario di 18 ore settimanali (rispetto al monte ore completo di 18 ore), per un totale di 1 giorno, in virtù della quale la ricorrente aveva maturato un diritto a percepire una retribuzione professionale docente di euro 6,15.
3. Su tali basi la ricorrente ha dedotto che l'ammontare complessivo della R.P.D per l'anno scolastico 2021/2022 è pari a euro 396,67.
4. Il si è costituito in giudizio contestando le argomentazioni di parte avversa, CP_1
deducendo l'infondatezza delle richieste della ricorrente e domandandone il rigetto.
5. In particolare, il ha rappresentato, in via principale: CP_1
− che la c.d. retribuzione professionale docenti, così come stabilito dal CCNL del comparto scuola, spetta ai soli docenti con contratto a tempo indeterminato o a coloro che hanno un incarico a tempo determinato con un contratto fino al termine delle attività
didattiche o fino al termine dell'anno scolastico;
− che, pertanto, il suddetto emolumento non doveva essere riconosciuto alla ricorrente, avendo quest'ultima svolto soltanto supplenze brevi e saltuarie per l'anno scolastico
2021/2022.
pagina 4
6. Il , ha, inoltre, domandato – in via subordinata – nell'ipotesi in cui il CP_1
Giudice ritenesse fondata la domanda di parte avversa:
− che tale voce retributiva fosse rapportata alle ore di servizio svolte della ricorrente e alle eventuali assenze – da valutare quali paramenti di quantificazioni dell'importo – senza,
tuttavia, che il giudicante definisse, in modo analitico, il quantum spettante alla ricorrente, e ciò al fine di evitare eventuali difformità fra l'importo riconosciuto in sede giurisdizionale e la determinazione effettuata della Ragioneria territoriale dello Stato
(ente preposto alla liquidazione dell'importo della RPD);
− che le spese di lite venissero integralmente compensate in quanto il aveva CP_1
dato mera applicazione del CCNL, anche alla luce delle complessità della materia e delle difficoltà di interpretazione della disciplina codificata in sede di contrattazione collettiva.
5. La domanda proposta dalla ricorrente è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Nel merito, è opportuno sottolineare che la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non può rappresentare, di per sé solo, un motivo per escludere i docenti precari, assunti con contratto di lavoro temporaneo al fine di prestare supplenze di qualunque durata, dal godimento della cd. retribuzione professionale docenti (R.P.D.).
In particolare, la retribuzione professionale docenti costituisce un elemento della retribuzione non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente, di natura fissa e continuativa, istituito dal CCNL per il personale del comparto scuola del 15.03.2001.
A tale proposito l'art. 7, comma 1°, CCNL cit., aveva stabilito, l'attribuzione al personale docente ed educativo di “compensi accessori articolati in tre fasce
retributive”, e, al comma 3°, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a
quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici
mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”, con l'espressa finalità della valorizzazione professionale della funzione e al miglioramento del servizio
pagina 5 scolastico, riconosciuta in favore di tutto il personale docente, senza operare distinzioni fondate sulla natura temporanea o annuale della supplenza.
Giova, senz'altro, richiamare il consolidato orientamento della Corte di Cassazione che,
in materia di R.P.D., ha stabilito che “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del
comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale
docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio
di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a
tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n.
124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità
stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di
quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende
all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto
collettivo integrativo” (Cass. civ., Sez. L., 27.07.2018, ord. n. 20015; cfr. Cass. civ.,
Sez. L., 05.03.2020, n. 6293).
La stessa Suprema Corte ha rilevato che “le parti collettive nell'attribuire il compenso
accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano
voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a
prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché
il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle
«modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli
criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si
estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto
integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale
in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo
cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta
con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi
pagina 6 di «periodi di servizio inferiori al mese»; in via conclusiva il ricorso deve essere
rigettato perché il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente
corretta ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ., è conforme al principio di diritto che di
seguito si enuncia: «l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola,
interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4
dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la
Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza
operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le
diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3
alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai
soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio” (in motivazione, Cass. civ., Sez. L., 27.07.2018, ord. n. 20015).
6. Nella vicenda scrutinata, , in base dello stato matricolare, ha espletato Parte_1
due incarichi di supplenza per l'anno scolastico 2021/2022 presso il
[...]
. Controparte_1
Posto quanto sopra, è necessario stabilire se, nel caso concreto, la ricorrente si trovasse,
nei periodi dalla stessa indicati, in una condizione assimilabile, tale da non giustificare un trattamento difforme, a quella dei lavoratori a tempo indeterminato a essi comparabili.
Dal mero raffronto tra le mansioni e le funzioni assegnate al docente a termine e a quello a tempo indeterminato, non è rinvenibile alcuna diversificazione tra le due figure,
di modo che non vi è dubbio alcuno che il docente a tempo determinato trovi nel docente a tempo indeterminato il lavoratore a esso astrattamente comparabile.
7. Ai fini della quantificazione delle somme spettanti possono essere utilizzati i conteggi esposti da in ricorso, i quali risultano corretti con riferimento alle basi di Parte_1
calcolo, adeguatamente messe in evidenza e comprovate anche in via documentale documentalmente.
pagina 7
8. Dev'essere, infatti, disattesa la richiesta avanzata dal di provvedere, in caso CP_1
di accoglimento dell'avversa domanda, all'emissione di condanna generica, senza determinazione del quantum spettante alla ricorrente.
Costituisce, infatti, orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità
l'assunto secondo cui: “se l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento
di una somma di denaro determinata o determinabile (cd. condanna specifica) il
giudice non può, in assenza dell'accordo delle parti, limitare la condanna all'an
debeatur (cd. condanna generica), ma deve decidere anche in ordine al quantum
debeatur, accogliendo la domanda, ovvero respingendola in caso contrario” (Cass. Sez.
Lav. del 05.09.2024, ord. n.23855).
Tale principio preclude al Giudice di emettere una sentenza di condanna generica in presenza di una precisa richiesta di quantificazione delle somme dovute al creditore.
9. Alla luce di quanto sopra, pertanto il deve Controparte_1
essere condannato a pagare a la somma di complessivi euro 396,67, a Parte_1
titolo di R.P.D. – Retribuzione Professionale del Docente.
10. In virtù del criterio di soccombenza, quindi, il convenuto deve essere CP_1
condannato a rifondere la ricorrente delle spese del presente giudizio, che si liquidano in dispositivo e che, in ragione della speciale semplicità della questione, possono essere fissate al di sotto dei minimi tariffari pur in considerazione della presenza di tutte le fasi del giudizio ad esclusione di quella istruttoria (che non ha avuto luogo) e considerata la indiscussa natura seriale della controversia.
Giova rammentare che, secondo l'orientamento costante della Corte Suprema, “In tema
di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non
sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di
determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie
numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura
economica "standard" del valore della prestazione professionale;
pertanto, il giudice è
pagina 8 tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento
apprezzabile dai parametri medi” (Cass. civ., Sez. VI, 01.06.2020, n. 10343; Cass. civ.,
Sez. III, 23.04.2020, ord. n. 8146).
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei Difensori, ai sensi dell'art. 93
c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. accoglie la domanda proposta dalla ricorrente;
2. condanna il a pagare a , a titolo di Controparte_1 Parte_1
R.P.D. – Retribuzione Professionale del Docente, la somma di euro 396,67, oltre interessi legali dalle singole scadenze fino al saldo;
3. condanna il , in persona del , a Controparte_1 Controparte_6
rifondere delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro Parte_1
279,50, di cui euro 21,50 per spese ed euro 258,00 per compensi di Avvocato, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., da corrispondersi direttamente in favore dell'Avv.ti
AN RI, Walter LI, AB CI e NI PI.
Cagliari, 12.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Amoroso
pagina 9