Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/03/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dott.ssa Elisabetta RT AR, assistito dal cancelliere e dal funzionario AUPP dott.ssa Giulia Milici, ha pronunciato all'esito dell'udienza cartolare del 3.3.2025, il cui presente provvedimento deve ritenersi letto in udienza, la seguente
SENTENZA nel fascicolo iscritto al N. R.g. 881/2021, pendente tra
HDI ASSICURAZIONI S.p.A. (P.I.: ), con sede legale in (00144) P.IVA_1
Roma Piazza G. Marconi n. 25, in persona del Dirigente (C.F.: CP_1
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Emilio Artiglieri e Alfonso C.F._1
Vincenzo Corsi, elettivamente domiciliata in (98073) Mistretta (ME), Via Salamone n.
19, presso lo studio dell'Avv. Valeria Passalacqua;
- attore –
CONTRO
(C.F. ), residente in (98070) Controparte_2 C.F._2
Acquedolci (ME) alla Via delle Viole 4, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore
Caputo;
- convenuto contumace in riassunzione –
Avente ad oggetto: azione di pagamento somme
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione ex art 50 c.p.c. notificato via pec in data 8.06.2021 la HDI ASSICURAZIONI s.p.a., conveniva in giudizio per ottenere Controparte_2 il pagamento della somma di € 16.371,18, oltre interessi di mora di cui la società attrice era divenuta creditrice a seguito di surroga nei diritti dell'originario creditore, CP_3
con cui il aveva precedentemente stipulato un contratto di prestito
[...] CP_2 garantito da cessione in pagamento di quota dello stipendio nonché garantito da una polizza rischio impiego con la HDI Assicurazioni S.p.A. in favore della Finanziaria.
che tale decreto era stato notificato al all'indirizzo Via Controparte_2
Regina Elena, 17 – 09020 Villamar (VS); che, in mancanza di tempestiva opposizione, il decreto ingiuntivo veniva dichiarato esecutivo e, successivamente, la società assicuratrice notificava al medesimo indirizzo atto di precetto;
che, solo l'atto di pignoramento presso terzi veniva notificato in data 18.11.2020 al nel corretto CP_2 luogo di residenza e domicilio e, precisamente, all'indirizzo di Via delle Viole n. 4 –
98070 Acquedolci (Me) e, pertanto, solo mediante tale ultima notifica il CP_2 veniva a conoscenza degli atti emessi nei suoi riguardi;
che, dunque, il si CP_2 costituiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. chiedendo e ottenendo l'accoglimento delle istanze avanzate e nella specie, la dichiarazione di incompetenza territoriale del
Tribunale di Cagliari con conseguente revoca del decreto ingiuntivo emesso e con onere di riassumere il giudizio innanzi all'intestato Tribunale entro il termine di tre mesi.
Alla luce dell'iter sopra descritto la HDI ASSICURAZIONI s.p.a. riassumeva nei termini la causa innanzi a codesto Tribunale per il riconoscimento delle superiori somme.
Nonostante la regolarità della notifica effettuata nei confronti del convenuto, lo stesso non si costituiva nel giudizio riassunto, pertanto, previa dichiarazione di contumacia di la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, in Controparte_2 seguito, per discussione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. e, all'odierna udienza, veniva decisa.
La domanda di parte attrice è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente si ribadisce che, per giurisprudenza pacifica e costante, nel caso in cui il giudice dell'opposizione accolga le richieste delle parti e riconosca la propria incompetenza con successiva revoca del decreto ingiuntivo precedentemente emesso, il procedimento che trasmigra al nuovo giudice a seguito della riassunzione non è il giudizio di opposizione – su un decreto che non esiste più – ma si tratta di un ordinario giudizio di cognizione sul credito posto a fondamento del procedimento monitorio. (cfr., da ultimo, Cass. ord. n. 5545/2024).
Ciò premesso, dunque, l'odierno giudizio segue le ordinarie regole previste dall'art. 2697 c.c. in merito all'onere probatorio incombente sulla parte che invoca il riconoscimento di un diritto, la quale, nel caso di specie e per i motivi esposti, assume la qualifica di attrice sia in senso sostanziale sia in senso processuale.
Orbene, la HDI ASSICURAZIONI s.p.a. ha provato la sussistenza e l'ammontare del credito vantato nei confronti di ed infatti mediante la Controparte_2 documentazione prodotta in atti è possibile accertare che in data 07.08.2014, CP_2 ha sottoscritto contratto di prestito garantito da cessione in pagamento di
[...] quota dello stipendio con la per un importo complessivo di € 27.000,00 Controparte_3
(v. all. 10 dell'atto introduttivo) e che, a garanzia del finanziamento, veniva stipulata una polizza rischio impiego con la HDI Assicurazioni S.p.A. in favore della Finanziaria, contraente/assicurato nonché beneficiario, contro i rischi di impiego relativi alla perdita dell'occupazione. Il mancato rimborso del prestito (v. all. 11 dell'atto introduttivo) a causa del collocamento in congedo dall'Arma dei Carabinieri del Caranna in data 23.06.2016 (v. all. 12 dell'atto introduttivo), comportava CP_2 che la mutuante interrompeva le trattenute del quinto della retribuzione e pertanto intimava al debitore il pagamento delle rate insolute e di quelle successive e, non riuscendo ad ottenere da questi l'estinzione del debito, la prima attivava la polizza assicurativa con la HDI Assicurazioni S.p.A., chiedendo a quest'ultima il pagamento del saldo ancora da versare, risultante dal conto estintivo (v. all. 14 dell'atto introduttivo).
La HDI Assicurazioni S.p.A., pertanto, corrispondeva la somma dovuta, surrogandosi per identico importo nella posizione creditizia verso il debitore, come dimostrato da quietanza di pagamento e surroga rilasciata da (v. all. 15 dell'atto Controparte_3 introduttivo) e, successivamente, inviava missiva di intimazione di pagamento al Sig.
senza tuttavia ottenere alcun positivo riscontro. CP_2
Alla luce dei superiori rilievi, devono ritenersi provati sia l'an sia il quantum del credito vantato da HDI ASSICURAZIONI S.p.a. nei confronti di Controparte_2
Tanto basta per accogliere la domanda di parte attrice e condannare Controparte_2 al pagamento di quanto richiesto con la presente azione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in base ai parametri di cui al D.M., tenuto conto dell'attività concretamente svolta dalla parte costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente pronunciando sulla causa n. 881/2021, disattesa o assorbita ogni contraria difesa o eccezione, così provvede:
- Accoglie la domanda di HDI ASSICURAZIONI s.p.a. e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore della prima della somma di € Controparte_2 16.371,18, oltre interessi contrattuali di mora dalla data di pagamento e surroga
(27/02/2017) sino all'effettivo soddisfo;
- Condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Controparte_2
€ 3.643,00 (di cui € 237,00 per esborsi), oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Patti, il 03/03/2025
Il Giudice
Elisabetta RT AR