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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 21/11/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott. Luca Verga, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1258/2024 R.G., promossa da:
c.f.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(NO) il 17 luglio 1953, residente in [...], rappresentato e assistito dall'avv. Lombardo Gaetano del Foro di Busto Arsizio;
- parte attrice - contro
c.f.: , con sede in San Giuliano Controparte_1 P.IVA_1
Terme (PI), via Lenin n. 132, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
- parte convenuta -
avente per oggetto: Vendita di cose mobili
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in Parte_1 giudizio la società chiedendo che venisse Controparte_1 accertata la risoluzione, per grave inadempimento della convenuta, del contratto del 12 ottobre 2022 avente ad oggetto la vendita e installazione di un microcogeneratore modello Hydro HG3, completo di produttore di idrogeno interno e relativi accessori, per il corrispettivo complessivo di € 14.640,00, nonché la condanna della convenuta alla restituzione dell'acconto di € 2.928,00 versato alla stipula e al risarcimento dei danni asseritamente patiti per il mancato utilizzo dell'impianto.
L'attore esponeva, in particolare, di:
▪ aver sottoscritto in data 12 ottobre 2022 con la convenuta il contratto di acquisto e installazione dell'impianto in questione, comprensivo anche delle opere di adeguamento dell'impianto esistente, per il prezzo di € 14.640,00 comprensivo di IVA;
▪ aver contestualmente versato alla società l'importo di € 2.928,00 a titolo CP_1 di acconto sul prezzo;
▪ aver convenuto, con la controparte, un termine di consegna e installazione dell'impianto entro i mesi di ottobre/novembre 2023;
▪ aver inutilmente sollecitato, più volte, l'adempimento della convenuta, che non provvedeva né alla consegna né all'installazione dell'impianto;
▪ aver quindi richiesto, in via bonaria, la restituzione dell'acconto versato e, a fronte dell'inerzia della convenuta, averle inviato una diffida formale e successivamente un invito a partecipare alla procedura di negoziazione assistita, conclusasi con esito negativo.
La convenuta, ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace con decreto del 14 aprile 2025.
La causa, istruita mediante la documentazione prodotta dall'attore, veniva trattenuta in decisione con provvedimento del 21 novembre 2025.
La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei termini di seguito precisati.
Risulta documentalmente comprovato che tra le parti sia intercorso un contratto avente ad oggetto la vendita e l'installazione, presso l'abitazione dell'attore, di un microcogeneratore modello Hydro HG3 con relativi accessori, per il prezzo complessivo di € 14.640,00, e che alla data di stipula, 12 ottobre 2022, il sig. abbia Parte_1 versato alla convenuta l'importo di € 2.928,00 a titolo di acconto.
Dalla documentazione prodotta dall'attore emerge, inoltre, che:
▪ il termine per la consegna e l'installazione dell'impianto era stato fissato, contrattualmente, nei mesi di ottobre/novembre 2023; ▪ alla scadenza di detto termine, nonostante i plurimi solleciti dell'attore, la società convenuta non aveva provveduto né alla consegna né all'installazione dell'impianto;
▪ in alcune comunicazioni intercorse tra le parti, la convenuta aveva prospettato la restituzione dell'acconto, senza tuttavia darvi seguito;
▪ l'inerzia della convenuta è perdurata anche a fronte delle formali diffide e dell'attivazione della procedura di negoziazione assistita, conclusasi senza esito.
La convenuta non si è costituita in giudizio, né ha fornito alcuna giustificazione alla mancata consegna del bene, con la conseguenza che le allegazioni dell'attore, supportate dalla documentazione prodotta, devono ritenersi provate.
Ai sensi dell'art. 1476 c.c., la consegna della cosa venduta costituisce una delle principali obbligazioni del venditore. La mancata consegna della cosa compravenduta, protrattasi ben oltre il termine pattuito e non giustificata da alcuna causa non imputabile al venditore, integra un grave inadempimento, idoneo a legittimare la domanda di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c.
Nel caso di specie, l'attore non ha mai ottenuto né la consegna né l'installazione dell'impianto acquistato, nonostante il decorso di un lasso di tempo ben superiore a quello convenuto e nonostante i reiterati solleciti, cosicché il suo interesse contrattuale
è rimasto interamente insoddisfatto.
Sussistono, dunque, tutti i presupposti per dichiarare la risoluzione del contratto del 12 ottobre 2022 per grave inadempimento della società convenuta.
Ai sensi dell'art. 1458 c.c., la risoluzione del contratto comporta l'obbligo, per ciascuna delle parti, di restituire all'altra quanto ricevuto in esecuzione del contratto stesso. Nel caso in esame, la prestazione eseguita dall'attore consiste nel versamento dell'acconto di € 2.928,00, mentre la convenuta non ha eseguito alcuna prestazione.
Ne consegue che deve essere condannata a Controparte_1 restituire all'attore l'importo di € 2.928,00, oltre agli interessi ex art. 1284 c.c. dalla data della domanda giudiziale sino al saldo effettivo.
L'attore ha inoltre chiesto il risarcimento del danno da mancato guadagno quantificato in € 14.640,00, importo corrispondente al prezzo dell'impianto, assumendo che, in base alla brochure illustrativa del prodotto, l'utilizzo dell'impianto avrebbe consentito:
▪ di eliminare al 100% le bollette di luce e gas;
▪ di ammortizzare il costo dell'impianto nell'arco di tre anni.
Secondo la prospettazione attorea, non avendo potuto utilizzare l'impianto per effetto dell'inadempimento della convenuta, egli avrebbe subito un danno pari al mancato risparmio sulle utenze.
La domanda, così formulata, non può essere accolta.
In base all'art. 1223 c.c., il risarcimento del danno per inadempimento deve comprendere la perdita subita e il mancato guadagno, purché essi siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, con l'onere di provare sia l'an che il quantum del danno a carico della parte che lo invoca.
Nel caso di specie, manca qualsiasi prova specifica del danno da mancato risparmio.
L'attore non ha allegato né documentazione sui propri consumi pregressi di energia elettrica e gas, né dati oggettivi sulle tariffe applicate, né una concreta ricostruzione – anche solo in via approssimativa – del risparmio che avrebbe conseguito in un determinato arco temporale, se l'impianto fosse stato installato e funzionante.
La quantificazione del preteso danno viene ancorata esclusivamente al prezzo dell'impianto e alle affermazioni contenute nella brochure commerciale della convenuta, senza alcuna ulteriore dimostrazione tecnica o contabile.
Le affermazioni contenute nel materiale pubblicitario integrano, al più, dichiarazioni di carattere promozionale, che possono certamente rilevare sul piano della correttezza e della trasparenza contrattuale, ma non possono essere automaticamente assunte come parametro unico e sufficiente per determinare un danno da lucro cessante, in assenza di qualsiasi verifica in concreto.
La domanda di risarcimento del danno da lucro cessante deve essere pertanto rigettata.
Alla luce dell'accoglimento della domanda principale di risoluzione del contratto e di restituzione dell'acconto le spese di lite devono pertanto essere poste a carico di
[...]
Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, nella causa iscritta al n. 1258/2024 R.G. così provvede: ▪ dichiara la risoluzione del contratto del 12 ottobre 2022 avente ad oggetto la vendita e installazione del microcogeneratore modello Hydro HG3, stipulato tra il sig.
[...]
e la società per grave Parte_1 Controparte_1 inadempimento della società convenuta;
▪ per l'effetto, condanna la società a pagare al Controparte_1 sig. la somma di € 2.928,00 a titolo di restituzione dell'acconto Parte_1 versato, oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla data della domanda giudiziale sino al saldo;
▪ condanna la società al pagamento delle spese Controparte_1 di lite in favore dell'attore, che liquida in complessivi € 2.464,00, di cui € 2.200,00 per compenso professionale ed € 264,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Verbania, 21/11/2025.
Il giudice dott. Luca Verga
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott. Luca Verga, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1258/2024 R.G., promossa da:
c.f.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(NO) il 17 luglio 1953, residente in [...], rappresentato e assistito dall'avv. Lombardo Gaetano del Foro di Busto Arsizio;
- parte attrice - contro
c.f.: , con sede in San Giuliano Controparte_1 P.IVA_1
Terme (PI), via Lenin n. 132, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
- parte convenuta -
avente per oggetto: Vendita di cose mobili
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in Parte_1 giudizio la società chiedendo che venisse Controparte_1 accertata la risoluzione, per grave inadempimento della convenuta, del contratto del 12 ottobre 2022 avente ad oggetto la vendita e installazione di un microcogeneratore modello Hydro HG3, completo di produttore di idrogeno interno e relativi accessori, per il corrispettivo complessivo di € 14.640,00, nonché la condanna della convenuta alla restituzione dell'acconto di € 2.928,00 versato alla stipula e al risarcimento dei danni asseritamente patiti per il mancato utilizzo dell'impianto.
L'attore esponeva, in particolare, di:
▪ aver sottoscritto in data 12 ottobre 2022 con la convenuta il contratto di acquisto e installazione dell'impianto in questione, comprensivo anche delle opere di adeguamento dell'impianto esistente, per il prezzo di € 14.640,00 comprensivo di IVA;
▪ aver contestualmente versato alla società l'importo di € 2.928,00 a titolo CP_1 di acconto sul prezzo;
▪ aver convenuto, con la controparte, un termine di consegna e installazione dell'impianto entro i mesi di ottobre/novembre 2023;
▪ aver inutilmente sollecitato, più volte, l'adempimento della convenuta, che non provvedeva né alla consegna né all'installazione dell'impianto;
▪ aver quindi richiesto, in via bonaria, la restituzione dell'acconto versato e, a fronte dell'inerzia della convenuta, averle inviato una diffida formale e successivamente un invito a partecipare alla procedura di negoziazione assistita, conclusasi con esito negativo.
La convenuta, ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace con decreto del 14 aprile 2025.
La causa, istruita mediante la documentazione prodotta dall'attore, veniva trattenuta in decisione con provvedimento del 21 novembre 2025.
La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei termini di seguito precisati.
Risulta documentalmente comprovato che tra le parti sia intercorso un contratto avente ad oggetto la vendita e l'installazione, presso l'abitazione dell'attore, di un microcogeneratore modello Hydro HG3 con relativi accessori, per il prezzo complessivo di € 14.640,00, e che alla data di stipula, 12 ottobre 2022, il sig. abbia Parte_1 versato alla convenuta l'importo di € 2.928,00 a titolo di acconto.
Dalla documentazione prodotta dall'attore emerge, inoltre, che:
▪ il termine per la consegna e l'installazione dell'impianto era stato fissato, contrattualmente, nei mesi di ottobre/novembre 2023; ▪ alla scadenza di detto termine, nonostante i plurimi solleciti dell'attore, la società convenuta non aveva provveduto né alla consegna né all'installazione dell'impianto;
▪ in alcune comunicazioni intercorse tra le parti, la convenuta aveva prospettato la restituzione dell'acconto, senza tuttavia darvi seguito;
▪ l'inerzia della convenuta è perdurata anche a fronte delle formali diffide e dell'attivazione della procedura di negoziazione assistita, conclusasi senza esito.
La convenuta non si è costituita in giudizio, né ha fornito alcuna giustificazione alla mancata consegna del bene, con la conseguenza che le allegazioni dell'attore, supportate dalla documentazione prodotta, devono ritenersi provate.
Ai sensi dell'art. 1476 c.c., la consegna della cosa venduta costituisce una delle principali obbligazioni del venditore. La mancata consegna della cosa compravenduta, protrattasi ben oltre il termine pattuito e non giustificata da alcuna causa non imputabile al venditore, integra un grave inadempimento, idoneo a legittimare la domanda di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c.
Nel caso di specie, l'attore non ha mai ottenuto né la consegna né l'installazione dell'impianto acquistato, nonostante il decorso di un lasso di tempo ben superiore a quello convenuto e nonostante i reiterati solleciti, cosicché il suo interesse contrattuale
è rimasto interamente insoddisfatto.
Sussistono, dunque, tutti i presupposti per dichiarare la risoluzione del contratto del 12 ottobre 2022 per grave inadempimento della società convenuta.
Ai sensi dell'art. 1458 c.c., la risoluzione del contratto comporta l'obbligo, per ciascuna delle parti, di restituire all'altra quanto ricevuto in esecuzione del contratto stesso. Nel caso in esame, la prestazione eseguita dall'attore consiste nel versamento dell'acconto di € 2.928,00, mentre la convenuta non ha eseguito alcuna prestazione.
Ne consegue che deve essere condannata a Controparte_1 restituire all'attore l'importo di € 2.928,00, oltre agli interessi ex art. 1284 c.c. dalla data della domanda giudiziale sino al saldo effettivo.
L'attore ha inoltre chiesto il risarcimento del danno da mancato guadagno quantificato in € 14.640,00, importo corrispondente al prezzo dell'impianto, assumendo che, in base alla brochure illustrativa del prodotto, l'utilizzo dell'impianto avrebbe consentito:
▪ di eliminare al 100% le bollette di luce e gas;
▪ di ammortizzare il costo dell'impianto nell'arco di tre anni.
Secondo la prospettazione attorea, non avendo potuto utilizzare l'impianto per effetto dell'inadempimento della convenuta, egli avrebbe subito un danno pari al mancato risparmio sulle utenze.
La domanda, così formulata, non può essere accolta.
In base all'art. 1223 c.c., il risarcimento del danno per inadempimento deve comprendere la perdita subita e il mancato guadagno, purché essi siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, con l'onere di provare sia l'an che il quantum del danno a carico della parte che lo invoca.
Nel caso di specie, manca qualsiasi prova specifica del danno da mancato risparmio.
L'attore non ha allegato né documentazione sui propri consumi pregressi di energia elettrica e gas, né dati oggettivi sulle tariffe applicate, né una concreta ricostruzione – anche solo in via approssimativa – del risparmio che avrebbe conseguito in un determinato arco temporale, se l'impianto fosse stato installato e funzionante.
La quantificazione del preteso danno viene ancorata esclusivamente al prezzo dell'impianto e alle affermazioni contenute nella brochure commerciale della convenuta, senza alcuna ulteriore dimostrazione tecnica o contabile.
Le affermazioni contenute nel materiale pubblicitario integrano, al più, dichiarazioni di carattere promozionale, che possono certamente rilevare sul piano della correttezza e della trasparenza contrattuale, ma non possono essere automaticamente assunte come parametro unico e sufficiente per determinare un danno da lucro cessante, in assenza di qualsiasi verifica in concreto.
La domanda di risarcimento del danno da lucro cessante deve essere pertanto rigettata.
Alla luce dell'accoglimento della domanda principale di risoluzione del contratto e di restituzione dell'acconto le spese di lite devono pertanto essere poste a carico di
[...]
Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, nella causa iscritta al n. 1258/2024 R.G. così provvede: ▪ dichiara la risoluzione del contratto del 12 ottobre 2022 avente ad oggetto la vendita e installazione del microcogeneratore modello Hydro HG3, stipulato tra il sig.
[...]
e la società per grave Parte_1 Controparte_1 inadempimento della società convenuta;
▪ per l'effetto, condanna la società a pagare al Controparte_1 sig. la somma di € 2.928,00 a titolo di restituzione dell'acconto Parte_1 versato, oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla data della domanda giudiziale sino al saldo;
▪ condanna la società al pagamento delle spese Controparte_1 di lite in favore dell'attore, che liquida in complessivi € 2.464,00, di cui € 2.200,00 per compenso professionale ed € 264,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Verbania, 21/11/2025.
Il giudice dott. Luca Verga