CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1227/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 27/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CAVA PP, Giudice monocratico in data 27/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 709/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Del Tirreno Cosen - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 24232470 CONT. CONS. BON 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente: dichiarazione di nullità dell'atto impugnato
Resistenti: -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava, nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino e di Area S.r.l., la richiesta formale di pagamento n. 24232470, notificata in data 11/2/2025, con la quale era stato richiesto il pagamento della somma di € 73,43 per contributi consortili anno 2021, deducendone l'illegittimità per difetto di motivazione e insussistenza del presupposto impositivo (con particolare riferimento all'assenza di un beneficio arrecato ai fondi dalle opere del consorzio).
Concludeva per la dichiarazione di nullità dell'atto impugnato.
Le parti resistenti non si costituivano in giudizio.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 27 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Viene in rilievo, in primo luogo, il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Nella richiesta di pagamento, invero, non sono stati indicati la disciplina applicabile al tributo, le modalità di determinazione dell'importo e i criteri di ripartizione tra i vari consorziati, l'inserimento nel perimetro consortile,
l'adozione del piano di classifica e il vantaggio arrecato ai fondi.
In sostanza, l'atto non è stato motivato in modo congruo, sufficiente ed intellegibile, in violazione dell'obbligo motivazionale discendente dall'art. 7 della legge n. 12 del 2000 (cfr., da ultimo, Cass. n. 9799/2017).
La richiesta di pagamento difetta degli elementi indispensabili (in primis, i criteri di calcolo del tributo e le aliquote applicate) per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione, conseguendone l'illegittimità del provvedimento impugnato.
Anche la censura relativa all'insussistenza dei presupposti dell'imposizione è fondata.
Giova precisare che l'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi,
l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo, postulano, ai sensi dell'art. 10 del r.d. n. 215 del 1933, la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga un vantaggio, ossia un incremento di valore, diretto e specifico ed idoneo a tradursi in una qualità del fondo, dalle opere eseguite dall'ente.
Anche la Legge Regionale Calabria n. 11/2003 prevede (all'art. 17) che acquisiscono la qualità di consorziati e sono conseguentemente tenuti al pagamento dei contributi di bonifica i proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli situati nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che assumono la qualità di consorziati- contribuenti con l'iscrizione degli immobili stessi nel perimetro di contribuenza, risultante dall'approvazione del piano di classifica previsto dall'art. 24 della stessa legge.
Inoltre, lo stesso testo normativo disponeva (all'art. 23) che “il contributo consortile di bonifica è costituito dalle quote dovute da ciascun consorziato per il funzionamento dei Consorzi ed è applicato secondo i seguenti criteri: a) per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario;
b) per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b), sulla base del beneficio.
2. L'ammontare del contributo consortile è determinato con il piano annuale di riparto delle spese di cui al precedente comma 1, allegato al bilancio di previsione e contestualmente approvato”.
Con riguardo a tale ultimo profilo, il successivo art. 39 dispone che i bilanci di previsione sono formulati in conformità a principi di trasparenza, veridicità e congruenza, distinti in movimenti correnti per funzionamento, per conseguimento di fini istituzionali e singole attività e che sono approvati entro il 30 novembre di ciascun anno precedente l'esercizio cui si riferiscono.
Quanto al piano di classifica l'art. 24 della legge regionale in disamina prevede che l'elaborazione del piano
è effettuata dai consorzi secondo principi di economia che tengano conto a) di parametri omogenei per ambiti territoriali di paragonabili caratteristiche geomorfologiche, anche con riferimento al rischio idraulico e ambientale;
b) delle potenzialità contributive per aree e per dimensioni aziendali omogenee;
c) delle potenzialità di sviluppo e dell'incremento di valore conseguito e conseguibile dagli immobili;
d) del livello di fruizione e godimento dei beni, con riferimento a valutazioni del valore complessivo, attuale e futuro, dei comprensori, rapportandolo alla presenza o meno dell'attività di bonifica e di conservazione del suolo.
Il comma 2 dello stesso art. 24 dispone che “il piano di classifica individua i benefici diretti, indiretti e potenziali, derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori, intesi questi ultimi ai sensi dell'articolo
812 del codice civile, e stabilisce i parametri per la quantificazione di detti benefici, determinando l'indice di contribuenza di ciascun immobile”.
Ed ancora il medesimo art. 24 prevede che:
- la proposta di piano di classifica deliberata dai Consorzi venga pubblicata mediante deposito presso la
Presidenza della Giunta regionale e che dell'avvenuto deposito sia data comunicazione mediante avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e nell'albo del Consorzio, dei Comuni interessati e della
Provincia territorialmente competente;
- entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito nell'albo dei Comuni e delle Province, gli interessati possano prendere visione dei piani e proporre, entro
60 giorni dalla stessa data, osservazioni ai Consorzi che li hanno redatti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- i Consorzi, entro 15 giorni dalla scadenza dell'ultimo dei termini sopra indicati, esaminino le osservazioni pervenute e le trasmettano alla Presidenza della Giunta regionale, unitamente alle proprie considerazioni o controdeduzioni;
- la Giunta regionale, entro 30 giorni dal ricevimento delle osservazioni di cui al precedente comma 5, definisca la proposta di piano di classifica e la trasmetta al Consiglio regionale per l'approvazione;
- i piani di classifica divengano definitivi entro 60 giorni dall'approvazione del Consiglio regionale e possano essere impugnati entro lo stesso termine davanti al TAR.
Deve poi precisarsi, con precipuo riguardo al contributo afferente il conseguimento dei fini istituzionali dell'ente (art. 23 lett. a) che la Suprema Corte (nella sentenza n. 11801/2013) aveva fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione in disamina e dell'art. 59 r.d. n. 215/1933, ritenendo che quest'ultima disposizione (che conferiva ai consorzi di bonifica il potere di imporre contributi ai proprietari consorziati per le loro finalità istituzionali e, quindi, non solo per le spese attinenti alle opere di bonifica, ma anche per quelle necessarie al loro funzionamento quali enti preposti alle opere medesime) non introducesse deroghe, per queste ultime spese, ai principi fissati in tema di contribuzione consortile dagli artt. 10 ed 11 del citato decreto, nonché dall'art. 860 cod. civ., con la conseguenza che, pure per tali spese, l'imposizione di contribuzione restava subordinata al presupposto che gli immobili di quei proprietari, oltre a trovarsi nel comprensorio consortile, risultassero effettivi beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica già completati, ovvero prevedibili beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica da completare (a secondo che si trattasse di contributi definitivi o provvisori). In particolare secondo la Suprema Corte “i contributi consortili, rientrano nell'ambito dell'art. 23 Cost., e, quindi, che delle disposizioni delle leggi regionali in tema, va data una lettura costituzionalmente orientata, ad evitare di incorrere nella violazione dell'art. 117 Cost., commi 1 e 3, come modificato dalla Legge
Costituzionale n. 3 del 2001.
Ciò posto, il Collegio ritiene che le formulate doglianze si pongano in contrasto con il condiviso principio, - affermato alla stregua della normativa nazionale ma tuttavia attuale ed applicabile anche in base a quella regionale invocata, - secondo cui “Il R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 59, sulla disciplina della bonifica integrale (e successive modificazioni ed integrazioni), il quale conferisce ai consorzi di bonifica il potere di imporre contributi ai proprietari consorziati per le loro finalità istituzionali, e, quindi, non solo per le spese attinenti alle opere di bonifica, ma anche per quelle necessarie al loro funzionamento quali enti preposti alle opere medesime, non introduce deroghe, per quest'ultime spese, ai principi fissati in tema di contribuzione consortile dagli artt. 10 ed 11 del citato decreto, nonché dall'art. 860 cod. civ., con la conseguenza che, pure per tali spese, l'imposizione di contribuzione resta subordinata al presupposto che gli immobili di quei proprietari, oltre a trovarsi nel comprensorio consortile, risultino effettivi beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica già completati, ovvero prevedibili beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica da completare (a secondo che si tratti di contributi definitivi o provvisori)” (Cass. n. 77543/1997, SS.UU. n.
877/1984).
Il trascritto principio, avuto riguardo al tenore della normativa regionale, sostanzialmente analoga a quella nazionale, trova nel caso applicazione, non potendo indurre a diverso opinamento le considerazioni svolte dal ricorrente e le disposizioni di legge invocate”.
Ed ancora, in ordine alla prospettazione del consorzio che aveva “rivendicato "il potere d'imporre contributi alle proprietà consorziate" in base al R.D. n. 15 del 1933, art. 21 e della L.R. Calabria n. 11 del 2003, art. 17, sostenendo che i contributi stessi "sono dovuti indipendentemente dal beneficio ricevuto, per la cui imposizione è sufficiente che la proprietà ricada nel comprensorio dell'Ente” i giudici di legittimità hanno rilevato “che la pretesa dell'Ente risulta illegittima anche in base alla invocata normativa regionale, tenuto conto del fatto: che in base alla L.R. n. 11 del 2003, art. 17, i proprietari degli immobili "acquisiscono la qualità di consorziati-contribuenti con l'iscrizione degli immobili stessi nel perimetro di contribuenza, risultante dall'approvazione del piano di classifica", - atti, come rilevato, nel caso, insussistenti;
che in base al successivo art. 18 costituiscono obblighi, a carico dei proprietari, la realizzazione diretta, manutenzione ed esercizio di opere, nonché il pagamento dei contributi relativi all'esercizio e alla manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione... "dopo il relativo compimento e la consegna", accertati ai sensi dell'art. 9, commi 3 e 4, - obblighi, nel caso, mai sorti, per l'assorbente circostanza che nessuna opera od attività, produttiva di benefici, l'ente ha mai realizzato od espletato -; che ai sensi dell'art. 23, comma 1, il contributo consortile può riguardare anche spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario, ma che anche in tale caso "L'ammontare del contributo consortile è determinato con il piano annuale di riparto delle spese di cui al precedente comma 1, allegato al bilancio di previsione e contestualmente approvato", - ammontare che, nel caso, non risulta determinato e ritualmente approvato con le citate modalità, in base alle previsioni di legge, interpretate in coerenza ai principi desumibili dagli artt. 23, 53 e 117 Cost., dai quali si evince l'esigenza che, la pretesa contributiva del Consorzio, ancor quando afferente spese istituzionali, debba, pur sempre, essere determinata secondo adeguati criteri di progressività, tenendo conto dei parametri in detta fase disponibili, avendo riguardo alla consistenza degli immobili ed ai concreti benefici, anche futuri, che è ragionevole prevedere gli stessi trarranno dalla programmata attività dell'Ente”.
Alla luce della normativa di riferimento sopra indicata e della richiamata elaborazione giurisprudenziale era indubbio che, in tema di contributi consortili, l'obbligo contributivo presupponesse la sussistenza dei seguenti elementi: 1) iscrizione degli immobili nel perimetro di contribuenza risultante dall'approvazione del piano di classifica previsto dall'art. 24 della L.R. n. 11/2003, condizione essenziale affinché i relativi proprietari assumano la qualità di consorziati-contribuenti; 2) approvazione del piano annuale di riparto delle spese contestualmente al bilancio di previsione, condizione essenziale per la determinazione dell'ammontare del contributo consortile;
3) ricorrenza del beneficio fondiario (anche con riguardo alla quota per il conseguimento dei fini istituzionali), presupposto essenziale del potere impositivo del consorzio alla luce del complessivo quadro normativo, anche di rilievo costituzionale (art. 860 cod. civ.; artt. 10 e 59 r.d. n. 215/1933; artt. 23 e 24 L.R. n. 11/2003; artt. 23, 53 e 117 Cost.).
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 188/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 comma 1 lett. a) della Legge Regionale Calabria n. 11/2003 nella parte in cui prevedeva che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, fosse dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio».
Secondo la Consulta, invero, il legislatore regionale può regolamentare i contributi consortili, “tenendo però conto che, nella misura in cui è riconosciuta la natura tributaria di queste prestazioni obbligatorie, e segnatamente di tributo derivato sui generis, opera il limite generale dell'art. 119, secondo comma, Cost. che prescrive il rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario anche con riferimento ad un tributo − quale è quello in esame – che trovi origine in una fonte statale”.
Premesso che il contributo consortile di bonifica ha natura tributaria, conformemente alla sua struttura non sinallagmatica, e costituisce un contributo di scopo, deve identificarsi un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica e del «beneficio» che all'immobile deriva dall'attività di bonifica.
In ragione di tale qualificazione, il necessario «beneficio» non è espressione di un rapporto sinallagmatico;
ma c'è un tributo che può definirsi di scopo, almeno in senso lato, perché destinato ad alimentare la provvista del Consorzio per poter realizzare le opere di bonifica.
Secondo la Corte “il beneficio per il consorziato-contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale;
esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria.”
Ed invero, “fermo restando che la debenza dei contributi consortili trova la sua fonte (statale) ancora nell'art. 860 cod. civ. – che prescrive che i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica
(per cui, secondo la sentenza n. 5 del 1967, «l'obbligo di contribuenza deriva dalla legge») – la norma di principio, che li governa, può ricavarsi dal canone generale della stessa disposizione che parametra il contenuto della prestazione patrimoniale obbligatoria al beneficio che i consorziati traggono dalla bonifica.
Canone questo che è in stretta continuità sia con la previsione del (tuttora vigente) art. 11 del r.d. n. 215 del
1933 – secondo cui la ripartizione della «quota di spesa» tra i proprietari è fatta «in ragione dei benefici conseguiti» per effetto delle opere di bonifica e i criteri di ripartizione sono fissati negli statuti dei consorzi o con successiva deliberazione degli stessi – , sia con la richiamata intesa Stato-Regioni del 18 settembre
2008, che ha previsto che le spese del consorzio sono a carico dei consorziati «i cui immobili traggono beneficio dalle azioni dei Consorzi».
Quindi, per i contributi consortili, quali «quote di partecipazione al costo delle opere di bonifica» a carico dei proprietari consorziati, il criterio fondamentale di questa prestazione patrimoniale di natura tributaria è il beneficio tratto dalle opere di bonifica e più in generale dall'attività del consorzio, secondo criteri fissati negli statuti o nelle delibere dei consorzi stessi, nel rispetto della disciplina regionale.”
Ancora secondo la Corte Costituzionale “l'assoggettamento a contribuzione consortile è quindi condizionato all'iscrizione dell'immobile nel perimetro di contribuenza risultante dal piano di classifica, in ragione della verificata sussistenza di un beneficio diretto, indiretto o potenziale per l'immobile, non essendo sufficiente il mero dato spaziale della sua collocazione nel comprensorio di bonifica”.
Dunque, il “legislatore regionale non può disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva dall'attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l'immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica (il quale – come già rilevato – potrebbe anche essere esteso a tutto il territorio della Regione sì da comprendere, indistintamente, tutti gli immobili), perché, ove ciò facesse, si avrebbe, non più un contributo di scopo di fonte statale disciplinato dalla legge regionale come tributo derivato, ma un'imposta fondiaria regionale di nuovo conio che, come tributo regionale proprio, eccederebbe la competenza del legislatore regionale”.
“La reductio ad legitimitatem della disposizione censurata è univocamente orientata dallo stesso principio settoriale del sistema tributario nel senso dell'innesto della previsione, in positivo, del beneficio derivante agli immobili del comprensorio di bonifica come presupposto dell'assoggettamento alla contribuzione consortile, invece della (e quindi in sostituzione della) non rilevanza del beneficio fondiario testualmente prevista dalla medesima disposizione denunciata. La possibilità di dispositivo additivo sostitutivo è, da tempo, riconosciuta da questa Corte (da ultimo, sentenze n. 20, n. 22 e n. 120 del 2018).
Pertanto il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, ex lettera a) del comma 1 dell'art. 23 citato, è dovuto «in presenza del beneficio» – al pari della quota di cui alla successiva lettera b) del medesimo comma – invece che «indipendentemente dal beneficio fondiario»”.
La Corte ha pure osservato che la legge reg. Calabria n. 13 del 2017 ha novellato, con portata innovativa e non retroattiva, il comma 1 dell'art. 23 della legge reg. Calabria n. 11 del 2003, prevedendo – senza più distinguere tra quota a) e quota b) – che i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal
Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi del successivo art. 24 e specificando che per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore.
Appare evidente come la risoluzione della problematica circa la spettanza dell'onere della prova in ordine alla ricorrenza del terzo elemento sopra evidenziato (beneficio fondiario) - che secondo la giurisprudenza di legittimità dovrebbe incombere (quale prova contraria) sul ricorrente - esige che sia previamente provata dall'ente impositore la ricorrenza dei primi due elementi richiesti per l'insorgenza dell'obbligo contributivo
(iscrizione degli immobili nel perimetro di contribuenza risultante dall'approvazione del piano di classifica previsto dall'art. 24 della L.R. n. 11/2003 e approvazione del piano annuale di riparto delle spese).
Nel caso di specie non è stata provata la ricorrenza congiunta degli elementi in disamina.
Né il Consorzio né l'agente della riscossione (non costituiti in giudizio) hanno prodotto la documentazione comprovante l'effettivo espletamento dell'iter procedurale prodromico alla liquidazione del tributo.
Neppure è stata fornita la prova che l'attività del consorzio abbia arrecato un beneficio specifico e concreto al fondo del ricorrente.
Si richiama al riguardo quanto statuito, anche di recente, dalla Suprema Corte (Cass. n. 11431/2022) secondo cui il presupposto impositivo dei contributi consortili, che consiste nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica;
in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite.
All'accoglimento del ricorso segue la condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, III Sezione, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la richiesta formale di pagamento n. 24232470.
- Condanna in solido il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino e Area S.r.l. al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente, liquidate in complessivi € 200 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Cosenza, 27/2/2026
Il Giudice Monocratico
PE CA
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 27/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CAVA PP, Giudice monocratico in data 27/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 709/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Del Tirreno Cosen - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 24232470 CONT. CONS. BON 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente: dichiarazione di nullità dell'atto impugnato
Resistenti: -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava, nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino e di Area S.r.l., la richiesta formale di pagamento n. 24232470, notificata in data 11/2/2025, con la quale era stato richiesto il pagamento della somma di € 73,43 per contributi consortili anno 2021, deducendone l'illegittimità per difetto di motivazione e insussistenza del presupposto impositivo (con particolare riferimento all'assenza di un beneficio arrecato ai fondi dalle opere del consorzio).
Concludeva per la dichiarazione di nullità dell'atto impugnato.
Le parti resistenti non si costituivano in giudizio.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 27 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Viene in rilievo, in primo luogo, il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Nella richiesta di pagamento, invero, non sono stati indicati la disciplina applicabile al tributo, le modalità di determinazione dell'importo e i criteri di ripartizione tra i vari consorziati, l'inserimento nel perimetro consortile,
l'adozione del piano di classifica e il vantaggio arrecato ai fondi.
In sostanza, l'atto non è stato motivato in modo congruo, sufficiente ed intellegibile, in violazione dell'obbligo motivazionale discendente dall'art. 7 della legge n. 12 del 2000 (cfr., da ultimo, Cass. n. 9799/2017).
La richiesta di pagamento difetta degli elementi indispensabili (in primis, i criteri di calcolo del tributo e le aliquote applicate) per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione, conseguendone l'illegittimità del provvedimento impugnato.
Anche la censura relativa all'insussistenza dei presupposti dell'imposizione è fondata.
Giova precisare che l'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi,
l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo, postulano, ai sensi dell'art. 10 del r.d. n. 215 del 1933, la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga un vantaggio, ossia un incremento di valore, diretto e specifico ed idoneo a tradursi in una qualità del fondo, dalle opere eseguite dall'ente.
Anche la Legge Regionale Calabria n. 11/2003 prevede (all'art. 17) che acquisiscono la qualità di consorziati e sono conseguentemente tenuti al pagamento dei contributi di bonifica i proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli situati nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che assumono la qualità di consorziati- contribuenti con l'iscrizione degli immobili stessi nel perimetro di contribuenza, risultante dall'approvazione del piano di classifica previsto dall'art. 24 della stessa legge.
Inoltre, lo stesso testo normativo disponeva (all'art. 23) che “il contributo consortile di bonifica è costituito dalle quote dovute da ciascun consorziato per il funzionamento dei Consorzi ed è applicato secondo i seguenti criteri: a) per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario;
b) per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b), sulla base del beneficio.
2. L'ammontare del contributo consortile è determinato con il piano annuale di riparto delle spese di cui al precedente comma 1, allegato al bilancio di previsione e contestualmente approvato”.
Con riguardo a tale ultimo profilo, il successivo art. 39 dispone che i bilanci di previsione sono formulati in conformità a principi di trasparenza, veridicità e congruenza, distinti in movimenti correnti per funzionamento, per conseguimento di fini istituzionali e singole attività e che sono approvati entro il 30 novembre di ciascun anno precedente l'esercizio cui si riferiscono.
Quanto al piano di classifica l'art. 24 della legge regionale in disamina prevede che l'elaborazione del piano
è effettuata dai consorzi secondo principi di economia che tengano conto a) di parametri omogenei per ambiti territoriali di paragonabili caratteristiche geomorfologiche, anche con riferimento al rischio idraulico e ambientale;
b) delle potenzialità contributive per aree e per dimensioni aziendali omogenee;
c) delle potenzialità di sviluppo e dell'incremento di valore conseguito e conseguibile dagli immobili;
d) del livello di fruizione e godimento dei beni, con riferimento a valutazioni del valore complessivo, attuale e futuro, dei comprensori, rapportandolo alla presenza o meno dell'attività di bonifica e di conservazione del suolo.
Il comma 2 dello stesso art. 24 dispone che “il piano di classifica individua i benefici diretti, indiretti e potenziali, derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori, intesi questi ultimi ai sensi dell'articolo
812 del codice civile, e stabilisce i parametri per la quantificazione di detti benefici, determinando l'indice di contribuenza di ciascun immobile”.
Ed ancora il medesimo art. 24 prevede che:
- la proposta di piano di classifica deliberata dai Consorzi venga pubblicata mediante deposito presso la
Presidenza della Giunta regionale e che dell'avvenuto deposito sia data comunicazione mediante avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e nell'albo del Consorzio, dei Comuni interessati e della
Provincia territorialmente competente;
- entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito nell'albo dei Comuni e delle Province, gli interessati possano prendere visione dei piani e proporre, entro
60 giorni dalla stessa data, osservazioni ai Consorzi che li hanno redatti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- i Consorzi, entro 15 giorni dalla scadenza dell'ultimo dei termini sopra indicati, esaminino le osservazioni pervenute e le trasmettano alla Presidenza della Giunta regionale, unitamente alle proprie considerazioni o controdeduzioni;
- la Giunta regionale, entro 30 giorni dal ricevimento delle osservazioni di cui al precedente comma 5, definisca la proposta di piano di classifica e la trasmetta al Consiglio regionale per l'approvazione;
- i piani di classifica divengano definitivi entro 60 giorni dall'approvazione del Consiglio regionale e possano essere impugnati entro lo stesso termine davanti al TAR.
Deve poi precisarsi, con precipuo riguardo al contributo afferente il conseguimento dei fini istituzionali dell'ente (art. 23 lett. a) che la Suprema Corte (nella sentenza n. 11801/2013) aveva fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione in disamina e dell'art. 59 r.d. n. 215/1933, ritenendo che quest'ultima disposizione (che conferiva ai consorzi di bonifica il potere di imporre contributi ai proprietari consorziati per le loro finalità istituzionali e, quindi, non solo per le spese attinenti alle opere di bonifica, ma anche per quelle necessarie al loro funzionamento quali enti preposti alle opere medesime) non introducesse deroghe, per queste ultime spese, ai principi fissati in tema di contribuzione consortile dagli artt. 10 ed 11 del citato decreto, nonché dall'art. 860 cod. civ., con la conseguenza che, pure per tali spese, l'imposizione di contribuzione restava subordinata al presupposto che gli immobili di quei proprietari, oltre a trovarsi nel comprensorio consortile, risultassero effettivi beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica già completati, ovvero prevedibili beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica da completare (a secondo che si trattasse di contributi definitivi o provvisori). In particolare secondo la Suprema Corte “i contributi consortili, rientrano nell'ambito dell'art. 23 Cost., e, quindi, che delle disposizioni delle leggi regionali in tema, va data una lettura costituzionalmente orientata, ad evitare di incorrere nella violazione dell'art. 117 Cost., commi 1 e 3, come modificato dalla Legge
Costituzionale n. 3 del 2001.
Ciò posto, il Collegio ritiene che le formulate doglianze si pongano in contrasto con il condiviso principio, - affermato alla stregua della normativa nazionale ma tuttavia attuale ed applicabile anche in base a quella regionale invocata, - secondo cui “Il R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 59, sulla disciplina della bonifica integrale (e successive modificazioni ed integrazioni), il quale conferisce ai consorzi di bonifica il potere di imporre contributi ai proprietari consorziati per le loro finalità istituzionali, e, quindi, non solo per le spese attinenti alle opere di bonifica, ma anche per quelle necessarie al loro funzionamento quali enti preposti alle opere medesime, non introduce deroghe, per quest'ultime spese, ai principi fissati in tema di contribuzione consortile dagli artt. 10 ed 11 del citato decreto, nonché dall'art. 860 cod. civ., con la conseguenza che, pure per tali spese, l'imposizione di contribuzione resta subordinata al presupposto che gli immobili di quei proprietari, oltre a trovarsi nel comprensorio consortile, risultino effettivi beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica già completati, ovvero prevedibili beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica da completare (a secondo che si tratti di contributi definitivi o provvisori)” (Cass. n. 77543/1997, SS.UU. n.
877/1984).
Il trascritto principio, avuto riguardo al tenore della normativa regionale, sostanzialmente analoga a quella nazionale, trova nel caso applicazione, non potendo indurre a diverso opinamento le considerazioni svolte dal ricorrente e le disposizioni di legge invocate”.
Ed ancora, in ordine alla prospettazione del consorzio che aveva “rivendicato "il potere d'imporre contributi alle proprietà consorziate" in base al R.D. n. 15 del 1933, art. 21 e della L.R. Calabria n. 11 del 2003, art. 17, sostenendo che i contributi stessi "sono dovuti indipendentemente dal beneficio ricevuto, per la cui imposizione è sufficiente che la proprietà ricada nel comprensorio dell'Ente” i giudici di legittimità hanno rilevato “che la pretesa dell'Ente risulta illegittima anche in base alla invocata normativa regionale, tenuto conto del fatto: che in base alla L.R. n. 11 del 2003, art. 17, i proprietari degli immobili "acquisiscono la qualità di consorziati-contribuenti con l'iscrizione degli immobili stessi nel perimetro di contribuenza, risultante dall'approvazione del piano di classifica", - atti, come rilevato, nel caso, insussistenti;
che in base al successivo art. 18 costituiscono obblighi, a carico dei proprietari, la realizzazione diretta, manutenzione ed esercizio di opere, nonché il pagamento dei contributi relativi all'esercizio e alla manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione... "dopo il relativo compimento e la consegna", accertati ai sensi dell'art. 9, commi 3 e 4, - obblighi, nel caso, mai sorti, per l'assorbente circostanza che nessuna opera od attività, produttiva di benefici, l'ente ha mai realizzato od espletato -; che ai sensi dell'art. 23, comma 1, il contributo consortile può riguardare anche spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario, ma che anche in tale caso "L'ammontare del contributo consortile è determinato con il piano annuale di riparto delle spese di cui al precedente comma 1, allegato al bilancio di previsione e contestualmente approvato", - ammontare che, nel caso, non risulta determinato e ritualmente approvato con le citate modalità, in base alle previsioni di legge, interpretate in coerenza ai principi desumibili dagli artt. 23, 53 e 117 Cost., dai quali si evince l'esigenza che, la pretesa contributiva del Consorzio, ancor quando afferente spese istituzionali, debba, pur sempre, essere determinata secondo adeguati criteri di progressività, tenendo conto dei parametri in detta fase disponibili, avendo riguardo alla consistenza degli immobili ed ai concreti benefici, anche futuri, che è ragionevole prevedere gli stessi trarranno dalla programmata attività dell'Ente”.
Alla luce della normativa di riferimento sopra indicata e della richiamata elaborazione giurisprudenziale era indubbio che, in tema di contributi consortili, l'obbligo contributivo presupponesse la sussistenza dei seguenti elementi: 1) iscrizione degli immobili nel perimetro di contribuenza risultante dall'approvazione del piano di classifica previsto dall'art. 24 della L.R. n. 11/2003, condizione essenziale affinché i relativi proprietari assumano la qualità di consorziati-contribuenti; 2) approvazione del piano annuale di riparto delle spese contestualmente al bilancio di previsione, condizione essenziale per la determinazione dell'ammontare del contributo consortile;
3) ricorrenza del beneficio fondiario (anche con riguardo alla quota per il conseguimento dei fini istituzionali), presupposto essenziale del potere impositivo del consorzio alla luce del complessivo quadro normativo, anche di rilievo costituzionale (art. 860 cod. civ.; artt. 10 e 59 r.d. n. 215/1933; artt. 23 e 24 L.R. n. 11/2003; artt. 23, 53 e 117 Cost.).
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 188/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 comma 1 lett. a) della Legge Regionale Calabria n. 11/2003 nella parte in cui prevedeva che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, fosse dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio».
Secondo la Consulta, invero, il legislatore regionale può regolamentare i contributi consortili, “tenendo però conto che, nella misura in cui è riconosciuta la natura tributaria di queste prestazioni obbligatorie, e segnatamente di tributo derivato sui generis, opera il limite generale dell'art. 119, secondo comma, Cost. che prescrive il rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario anche con riferimento ad un tributo − quale è quello in esame – che trovi origine in una fonte statale”.
Premesso che il contributo consortile di bonifica ha natura tributaria, conformemente alla sua struttura non sinallagmatica, e costituisce un contributo di scopo, deve identificarsi un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica e del «beneficio» che all'immobile deriva dall'attività di bonifica.
In ragione di tale qualificazione, il necessario «beneficio» non è espressione di un rapporto sinallagmatico;
ma c'è un tributo che può definirsi di scopo, almeno in senso lato, perché destinato ad alimentare la provvista del Consorzio per poter realizzare le opere di bonifica.
Secondo la Corte “il beneficio per il consorziato-contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale;
esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria.”
Ed invero, “fermo restando che la debenza dei contributi consortili trova la sua fonte (statale) ancora nell'art. 860 cod. civ. – che prescrive che i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica
(per cui, secondo la sentenza n. 5 del 1967, «l'obbligo di contribuenza deriva dalla legge») – la norma di principio, che li governa, può ricavarsi dal canone generale della stessa disposizione che parametra il contenuto della prestazione patrimoniale obbligatoria al beneficio che i consorziati traggono dalla bonifica.
Canone questo che è in stretta continuità sia con la previsione del (tuttora vigente) art. 11 del r.d. n. 215 del
1933 – secondo cui la ripartizione della «quota di spesa» tra i proprietari è fatta «in ragione dei benefici conseguiti» per effetto delle opere di bonifica e i criteri di ripartizione sono fissati negli statuti dei consorzi o con successiva deliberazione degli stessi – , sia con la richiamata intesa Stato-Regioni del 18 settembre
2008, che ha previsto che le spese del consorzio sono a carico dei consorziati «i cui immobili traggono beneficio dalle azioni dei Consorzi».
Quindi, per i contributi consortili, quali «quote di partecipazione al costo delle opere di bonifica» a carico dei proprietari consorziati, il criterio fondamentale di questa prestazione patrimoniale di natura tributaria è il beneficio tratto dalle opere di bonifica e più in generale dall'attività del consorzio, secondo criteri fissati negli statuti o nelle delibere dei consorzi stessi, nel rispetto della disciplina regionale.”
Ancora secondo la Corte Costituzionale “l'assoggettamento a contribuzione consortile è quindi condizionato all'iscrizione dell'immobile nel perimetro di contribuenza risultante dal piano di classifica, in ragione della verificata sussistenza di un beneficio diretto, indiretto o potenziale per l'immobile, non essendo sufficiente il mero dato spaziale della sua collocazione nel comprensorio di bonifica”.
Dunque, il “legislatore regionale non può disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva dall'attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l'immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica (il quale – come già rilevato – potrebbe anche essere esteso a tutto il territorio della Regione sì da comprendere, indistintamente, tutti gli immobili), perché, ove ciò facesse, si avrebbe, non più un contributo di scopo di fonte statale disciplinato dalla legge regionale come tributo derivato, ma un'imposta fondiaria regionale di nuovo conio che, come tributo regionale proprio, eccederebbe la competenza del legislatore regionale”.
“La reductio ad legitimitatem della disposizione censurata è univocamente orientata dallo stesso principio settoriale del sistema tributario nel senso dell'innesto della previsione, in positivo, del beneficio derivante agli immobili del comprensorio di bonifica come presupposto dell'assoggettamento alla contribuzione consortile, invece della (e quindi in sostituzione della) non rilevanza del beneficio fondiario testualmente prevista dalla medesima disposizione denunciata. La possibilità di dispositivo additivo sostitutivo è, da tempo, riconosciuta da questa Corte (da ultimo, sentenze n. 20, n. 22 e n. 120 del 2018).
Pertanto il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, ex lettera a) del comma 1 dell'art. 23 citato, è dovuto «in presenza del beneficio» – al pari della quota di cui alla successiva lettera b) del medesimo comma – invece che «indipendentemente dal beneficio fondiario»”.
La Corte ha pure osservato che la legge reg. Calabria n. 13 del 2017 ha novellato, con portata innovativa e non retroattiva, il comma 1 dell'art. 23 della legge reg. Calabria n. 11 del 2003, prevedendo – senza più distinguere tra quota a) e quota b) – che i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal
Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi del successivo art. 24 e specificando che per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore.
Appare evidente come la risoluzione della problematica circa la spettanza dell'onere della prova in ordine alla ricorrenza del terzo elemento sopra evidenziato (beneficio fondiario) - che secondo la giurisprudenza di legittimità dovrebbe incombere (quale prova contraria) sul ricorrente - esige che sia previamente provata dall'ente impositore la ricorrenza dei primi due elementi richiesti per l'insorgenza dell'obbligo contributivo
(iscrizione degli immobili nel perimetro di contribuenza risultante dall'approvazione del piano di classifica previsto dall'art. 24 della L.R. n. 11/2003 e approvazione del piano annuale di riparto delle spese).
Nel caso di specie non è stata provata la ricorrenza congiunta degli elementi in disamina.
Né il Consorzio né l'agente della riscossione (non costituiti in giudizio) hanno prodotto la documentazione comprovante l'effettivo espletamento dell'iter procedurale prodromico alla liquidazione del tributo.
Neppure è stata fornita la prova che l'attività del consorzio abbia arrecato un beneficio specifico e concreto al fondo del ricorrente.
Si richiama al riguardo quanto statuito, anche di recente, dalla Suprema Corte (Cass. n. 11431/2022) secondo cui il presupposto impositivo dei contributi consortili, che consiste nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica;
in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite.
All'accoglimento del ricorso segue la condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, III Sezione, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la richiesta formale di pagamento n. 24232470.
- Condanna in solido il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino e Area S.r.l. al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente, liquidate in complessivi € 200 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Cosenza, 27/2/2026
Il Giudice Monocratico
PE CA