Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 1285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1285 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 4234/2023 assunta in decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza celebrata con scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 5 marzo 2025 e vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f. , e Parte_1 CodiceFiscale_1
, nata a [...] il [...], c.f. , entrambi Parte_2 CodiceFiscale_2
rappresentati e difesi dall'Avvocato Antonio Formichella, c.f. , CodiceFiscale_3 presso il cui studio in Benevento al Viale Mellusi n. 85 elettivamente domiciliano giusta procura in atti, indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
APPELLANTI
CONTRO
nata a [...] il [...], c.f. CP_1 C.F._4
rappresentata e difesa dagli Avvocati Angelo Guerriero, c.f. , e Lucia CodiceFiscale_5
Bonavita, c.f. , presso il cui studio in Avellino alla via Tagliamento CodiceFiscale_6
n. 237 elettivamente domicilia giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, indirizzi di posta elettronica certificata e Email_2
Email_3
APPELLATA
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Benevento n. 493/2023, pubblicata in data 24 febbraio 2023, non notificata, in materia di regolamento di confini.
- 1 -
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta che si abbiano per integralmente riprodotte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con appello notificato in data 23 settembre 2023 e iscritto a ruolo il 3 ottobre 2023
[...]
hanno impugnato la sentenza n. 493/2023, pubblicata in data Pt_1 Parte_2
24 febbraio 2023, con cui il Tribunale di Benevento ha dichiarato che il confine tra la particella n. 111 del foglio 2 di proprietà attorea e le particelle 112 e 519 del medesimo foglio di loro proprietà nel Comune di UR PI corrisponde al confine catastale come individuato dal C.T.U., ordinando che siano apposti lungo la linea così tracciata dal suo ausiliare tecnico idonei termini lapidei o metallici, rigettando nel resto la domanda attorea e compensando le spese di lite.
1.1. L'appello è stato affidato ad un unico motivo all'esito del quale e Pt_1 Parte_2
hanno chiesto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che venga effettuata
[...] una nuova regolamentazione delle spese processuali con la condanna della parte soccombente al pagamento di esse e dei costi di consulenza.
2. In data 23 gennaio 2024 si è costituita in giudizio eccependo CP_1
l'inammissibilità ed infondatezza dell'appello, concludendo per la conferma della statuizione impugnata e la vittoria nelle spese di lite.
Non è stato proposto appello incidentale.
3. In grado di appello non è stata svolta attività istruttoria.
Non è stato allegato il fascicolo cartaceo di primo grado ma si è verificata la consultabilità di quello telematico.
Sulle conclusioni rassegnate per l'udienza collegiale del 5 marzo 2025 la Corte ha assunto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
4. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa è opportuno ripercorrere i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del primo grado del giudizio. La loro ricostruzione è consentita da quanto riprodotto dalle parti e da quanto esistente nel fascicolo telematico del primo grado, di cui sono stati scannerizzati anche i verbali delle udienze e li atti introduttivi del giudizio in origine cartacei.
4.1. Con atto di citazione notificato in data 22 giugno 2018 ha citato in CP_1
giudizio dichiarandosi proprietaria di un terreno sito in UR PI, Parte_1
- 2 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Contrada Lago, identificato al foglio 2, particella 111, confinante con terreni in proprietà di costui, identificati al foglio 2, particelle 112, 519 e 541. Ha riferito che nel corso del tempo lo stato dei luoghi si è modificato per interventi eseguiti dal confinante che si sarebbe appropriato di porzioni del suo predio e che, sebbene richiesto, si sarebbe rifiutato di effettuare le operazioni di misurazione e rilevamento per l'individuazione dei reali confini tra gli appezzamenti contermini.
Stante l'incertezza sui confini procurata dal convenuto, ha quindi agito in CP_1
giudizio proponendo azione di regolamento di essi, chiedendo di conseguenza la condanna di a rilasciarle e restituirle il terreno occupato o acquisito illegittimamente, Parte_1
oltre a risarcirle il danno per la procurata indisponibilità di esso al suo impiego.
Ha così concluso chiedendo la determinazione dei confini tra i terreni oggetto di causa e la condanna del convenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al rilascio della porzione del terreno indebitamente occupata e al risarcimento dei danni stimati in € 5.000,00 o nella somma ritenuta equa dal giudice, con vittoria sulle spese di lite.
4.2. In data 7 novembre 2018 si è costituito in giudizio eccependo in via Parte_1
preliminare l'improcedibilità dell'azione per violazione dell'art. 5 comma 1 bis del d.lgs.
28/2010 che prevede l'obbligo del tentativo di conciliazione per le controversie in materia di diritti reali, affermando che alcuna richiesta in tal senso è pervenuta.
Sempre in via preliminare, ha dichiarato la propria carenza di legittimazione Parte_1 passiva, essendo titolare del solo diritto di usufrutto sul terreno di causa, avendone donato la nuda proprietà al fratello che, a sua volta, l'ha donata alla figlia CP_2
con atto per notar del 16 gennaio 2015. Parte_2 Per_1
Ha eccepito l'inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 950 c.c. per carenza del presupposto dell'incertezza di un confine tra le particelle 111 e 541 trattandosi di fondi non contigui.
Ha protestato la contraddittorietà della citazione avversaria laddove si indica un mandato alle liti conferito anche da tale del tutto estraneo ai fatti, nonché la Persona_2 pretestuosità della pretesa risarcitoria per € 5.000,00 a fronte del valore della causa indicato in € 26.000,00 nella citazione notificata e di soli € 1.000,00 nella citazione originale iscritta a ruolo.
Ad ogni modo, la domanda risarcitoria è stata opinata generica anche nell'indicazione della natura e consistenza dei danni che l'attrice avrebbe patito, riferendo che i fondi, un tempo
- 3 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda proprietà indivisa dei germani e da vigneto sono CP_2 Pt_1 CP_1 Persona_3
stati condotti ad oliveto, senza che alcun intervento sui confini sia stato praticato.
Ha negato di non avere accondisceso alle operazioni di misurazione e rilevamento dei confini, ricordando, a dimostrazione del contrario, un sopralluogo congiunto con il tecnico di fiducia della sorella nell'anno 2013 e richiamando la giurisprudenza che nega CP_1
l'ipotesi di un danno in re ipsa.
Ha così concluso chiedendo al Tribunale di dichiarare inammissibile la domanda di regolamento dei confini tra le particelle 111 e 541 del foglio 2; di determinare, tramite eligenda consulenza tecnica, il confine tra i terreni identificati al foglio 2, particelle 111 e particelle 112 e 519; di rigettare la domanda risarcitoria in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria o al limite compensazione delle spese di lite nel denegato caso di accoglimento della domanda risarcitoria avversaria.
4.3. Dopo l'esperimento della mediazione e l'autorizzazione alla sua chiamata in causa all'udienza del 4 aprile 2019, in data 24 settembre 2019 si è costituita in giudizio Parte_2 evocata dall'attrice con citazione dell'8 aprile 2019. Ella ha riproposto e fatto
[...]
proprie le eccezioni già avanzate da Come lui ha concluso chiedendo al Parte_1
Tribunale di dichiarare inammissibile la domanda di regolamento dei confini tra le particelle 111 e 541 del foglio 2; di determinare tramite consulente tecnico il confine tra le particelle 111 e 112 e 519; di rigettare la domanda risarcitoria in quanto infondata;
di regolare le spese in limine litis con la compensazione in caso di accoglimento della domanda risarcitoria.
4.4. Il giudizio è stato istruito con la consulenza tecnica demandata inizialmente all'ing.
poi sostituito dall'ing. che, ottenuto un chiarimento sulle Persona_4 Persona_5
particelle tra le quali rilevare il confine (non essendo realmente contermine la n. 541), in data
11 novembre 2021 ha depositato il suo elaborato.
Senza ulteriore attività istruttoria la causa è stata assunta in decisione.
5. Con la sentenza n. 493 del 22 febbraio 2023 il Tribunale di Benevento ha accertato che il confine tra la particella 111 del foglio 2 di proprietà di e le particelle 112 e CP_1
519 del medesimo foglio 2 rispettivamente in usufrutto e in nuda proprietà di e Pt_1
in Comune di UR PI corrisponde al confine catastale Parte_2 individuato dall'ing. , ordinando che lungo di esso siano apposti idonei termini Per_5
- 4 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda lapidei o metallici. La domanda attrice è stata rigettata nel resto e le spese di lite sono state integralmente compensate.
5.1. Il giudice di prime cure ha riconosciuto esistenti i presupposti per l'azione di regolamento dei confini tra la particella 111 dell'attrice e le particelle 112 e 519 dei convenuti, richiamando la precedente ordinanza sollecitata da alcuni chiarimenti preliminari voluti dal
C.T.U. per la particella 541.
Nel determinare i confini tra i terreni contermini il Tribunale ha fatto proprie, condividendole pienamente, le conclusioni del suo ausiliare ing. che, non Persona_5 rinvenendo in loco confini naturali e non potendo annettere significato ai paletti in legno e ferro che le medesime parti in lite non hanno riconosciuto come identificativi dei limiti delle rispettive proprietà, ha proceduto con un rilievo topografico che ha posizionato i confini reali su quelli catastali.
Ha quindi stabilito che i confini debbano essere determinati lungo la linea segnata dall'ausiliare con picchetti in ferro e in legno.
La domanda di rilascio di porzioni di terreno occupate è stata rigettata perché non provata.
5.2. La statuizione sulle spese è stata motivata con la soccombenza parziale e l'oggetto della causa.
6. Va dichiarata la tempestività dell'appello in quanto proposto con atto d'appello notificato in data 23 settembre 2023, a fronte della pubblicazione della sentenza non notificata in data
23 febbraio 2023, nel rispetto dell'art. 327 c.p.c..
Dell'appello va anche dichiarata l'ammissibilità essendo chiaro cosa della decisione è stato contestato, quale diversa statuizione è stata chiesta alla Corte e per quale ragione e motivo di diritto.
7. Con l'unico motivo d'impugnazione e hanno censurato la Pt_1 Parte_2 sentenza di primo grado quanto al capo sulle spese che il Tribunale avrebbe, secondo il loro punto di vista, a torto compensato ritenendo esistente una soccombenza parziale che hanno negato. A loro opinione neanche il riferimento all'oggetto della causa soddisferebbe il minimo motivazionale tale da giustificare la deroga al principio dell'art. 91 c.p.c.. Hanno opinato che ad essere soccombente sia l'attrice che avrebbe proposto CP_1
l'azione di regolamento dei confini su un presupposto d'occupazione illegittima non provata, avendola il Tribunale esclusa al punto da avere rigettato la sua domanda di restituzione di porzioni immobiliari in favore di costei. Hanno deplorato l'errore di porre a
- 5 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda loro carico sia le proprie spese per la costituzione del giudizio, sia i compensi al C.T.U. che si sarebbero agevolmente potuti evitare, avendo sempre dichiarato la disponibilità a verificare i confini, così anche in sede di mediazione.
7.1. Il motivo è parzialmente fondato.
Va premesso che nel decidere l'appello non viene presa in considerazione alcuna domanda né prospettazione “nuova” e neanche alcun documento diverso da quello che il Tribunale ha esaminato per rendere la statuizione.
Va anche ricordato che le produzioni di parte cartacee sono nella disponibilità delle stesse, sebbene i documenti disponibili nel fascicolo telematico siano utilizzabili in quanto effettivamente consultabili.
Va poi detto che l'azione di regolamento di confini che, insieme ad altre domande cumulate, ha proposto al Tribunale di Benevento, l'unica ad esserle stata accolta, è CP_1
diretta ad ottenere una sentenza meramente dichiarativa, sebbene ad essa possa associarsi, com'è accaduto nella fattispecie, altra di rilascio o di riduzione in pristino della parte di fondo che si ritiene usurpata in conseguenza dell'incertezza oggettiva o soggettiva dei confini (Cassazione civile sez. II, 13.02.2006, n. 3082; Cassazione civile sez. II, 27.08.2002, n.
12558; Cassazione civile sez. II, 26.06.2000, n. 8689).
Nel giudizio strettamente di regolamento di confini sussiste sostanziale eguaglianza delle posizioni dell'attore e del convenuto, in ragione del comune interesse all'individuazione dell'esatta linea di confine tra i fondi, sia quando questa sia obiettivamente sia quando sia soggettivamente incerta. In detti casi esiste l'onere di entrambe le parti di allegare e fornire i mezzi prova idonei a tale fine necessari ed il giudice, oltre a non trovare alcun limite al suo discrezionale potere di scelta e di valutazione del materiale acquisito, può anche integrare o disattendere gli elementi raccolti con il sussidiario ricorso alle descrizioni catastali in caso di loro insufficienza od inidoneità alla determinazione del confine.
Questo è esattamente accaduto nella fattispecie.
7.2. Anche altre cose sono accadute in giudizio.
In sede di mediazione le parti all'epoca convenute hanno dichiarato d'essere disponibili a
“verificare l'effettiva consistenza del confine” tra le rispettive proprietà.
L'accordo è tuttavia mancato per la posizione dell'appellata che tramite il CP_1 suo difensore ha dichiarato che l'azione è di natura restitutoria e risarcitoria.
Così si legge nel verbale redatto il 10 gennaio 2019 dall'organismo di mediazione ISCO S.r.l..
- 6 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Nella citazione che ha introdotto il giudizio in primo grado ha ascritto CP_1
l'incertezza dei confini a fatto del convenuto da lei ritenuto responsabile Parte_1
dell'appropriazione di parte dei suoi terreni. Ha anche dichiarato il diniego di costui alla bonaria verifica dei confini. Alcuna modifica della domanda è stata effettuata nella prima memoria ai sensi dell'art. 183 VI comma c.p.c. durante la quale - anzi - è stata contestata come solo generica la disponibilità dichiarata da controparte alla verifica in contraddittorio.
La consulenza tecnica voluta anche dai convenuti - che l'hanno richiesta già all'udienza del
24 settembre 2019 in quanto, a loro parere, indispensabile per accertare eventuali sconfinamenti ai danni di ancor prima della concessione dei termini CP_1
istruttori voluti da costei - ha verificato non solo che tra la particella 111 dell'attrice e le particelle 112 e 519 dei convenuti non esistono termini lapidei validi e che i paletti in legno e ferro rinvenuti non sono stati indicati segnalanti i confini dalle parti medesime, ma anche che entrambi i predi sono coltivati ad uliveto già da alcuni anni e che i filari sono posizionati a distanza regolare dal confine, come accertato da entrambi i proprietari contermini.
7.3. Traendo le fila del superiore ragionamento, giova considerare che nel giudizio di regolamento di confini la parte soccombente va individuata, ai fini del carico delle spese, con riferimento al soggetto le cui pretese o inutili resistenze sono state disattese.
Rispetto a talune domande cumulate così è indubbiamente stato per l'attrice.
La tesi dello sconfinamento su cui ha riposto la sua domanda è stata, per i CP_1 motivi riferiti dal C.T.U. e sopra riportati, ritenuta non provata e così respinta dal Tribunale.
In detta statuizione è naturalmente contenuto anche il rigetto della domanda risarcitoria per l'indimostrato danno da occupazione.
Vero è che l'attrice ha ottenuto la regolazione del confine da lei giustamente dichiarato assente, ma non può omettersi di valutare, ai fini del governo delle spese, come sia stata infondata la sua domanda restitutoria e risarcitoria e come non vi è prova dell'indisponibilità dei convenuti a regolare il confine in via stragiudiziale. Ne offre ampia dimostrazione anche l'esito della mediazione di cui si è detto.
Se allora l'oggetto della causa cui ha fatto riferimento il Tribunale nella sua motivazione depone indubbiamente nel senso di una parziale compensazione, la soccombenza altrettanto parziale dell'attrice per le domande che ella ha creduto giustificassero anche il fallimento della mediazione da lei voluto ne importa la condanna alle spese in base all'art. 91 c.p.c..
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7.4. Ne consegue che va attuata una nuova regolazione delle spese che consideri come sia stata soccombente nella domanda restitutoria e risarcitoria per cui è CP_1
fallita anche la mediazione. L'avere ella ottenuto ragione della domanda di regolazione giudiziale del confine e apposizione dei termini, non avversata da controparte che si è associato in essa e insistito per la nomina di u tecnico prima d'ogni altro incombente, importa che le spese possano compensarsi per la terza parte, dovendo nel resto gravare su di lei.
Così dicasi anche dei costi della C.T.U..
8. In questi termini va riformata la sentenza con l'accoglimento del solo motivo d'impugnazione. Ciò genera che anche le spese del presente grado seguano la soccombenza e vadano poste a carico dell'appellata, ma in questo caso lo scaglione da prendere a riferimento non è quello delle cause di valore indeterminato, sia pure a complessità bassa, come nel giudizio di primo grado, bensì solo quello per cui la domanda sulle spese è stata condivisa dalla Corte (ossia secondo scaglione).
Si applica nella liquidazione per l'intero giudizio il D.M. 147 del 13 agosto 2022.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
⎯ accoglie l'appello proposto da e e, in parziale riforma Parte_1 Parte_2 della sentenza del Tribunale di Benevento n. 493/2023, pubblicata in data 24 febbraio
2023, condanna a pagare loro a titolo dei due terzi delle spese del primo CP_1
grado del giudizio la somma, già così graduata, di € 2.644,00 per compensi professionali, oltre indennizzo forfettario, IVA e CPA come per legge, compensata la restante parte, ponendo a carico della stessa due terzi dei costi di consulenza liquidati all'ing. Per_5
, ugualmente compensato il resto;
[...]
⎯ condanna alle spese del presente grado del giudizio che liquida in € CP_1
1.920,00 per compensi professionali, oltre indennizzo forfettario, IVA e CPA come per legge.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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