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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/11/2025, n. 4735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4735 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 06/11/2025 innanzi al Giudice Dott. GI LE, chiamato il procedimento iscritto al n. 9595/2024 RGL, promosso da
( n.q.) Parte_1 Parte_2 contro
CP_1
alle ore 9:00 sono presenti l'avv. LEONE GIACOMO per parte ricorrente nonché l'avv. DI GLORIA MARCO per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 15:29 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott. GI
LE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9595 /2024 del Ruolo Generale Lavoro promossa
DA
n.q. di erede di rappresentato e Parte_2 Parte_1 difeso dall'Avv. LEONE GIACOMO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Piazza Unita' d'Italia 4 Palermo, giusta procura in atti
-ricorrente -
CONTRO
in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale via Laurana 59, CP_1 con l'Avv. BERNOCCHI GIUSEPPE, giusta procura in atti
-resistente-
oggetto: opposizione ad A.T.P. ex art. 445bis C.p.c. conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 06/11/2025
D I S P O S I T I V O
Accoglie il ricorso e dichiara che era portatrice di Parte_1
disabilità grave ex art. 3 coma 3° della L. 104/1992 dall'aprile 2024, ma non era in possesso del requisito sanitario per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento.
Condanna l' alla rifusione del 50% delle spese di lite in favore della CP_1
ricorrente, che liquida complessivamente in € 1,750,00 oltre CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario
2 Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi CP_1
del giudizio liquidate con separato decreto.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
- con ricorso depositato in data 25/06/2024 deduceva Parte_1
di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di sentire dichiarare l'invalidità civile al 100% onde ottenere l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento per invalidi civili e l'accertamento della propria condizione di disabilità grave ex art. 3 coma 3° della L. 104/1992, deducendo che a seguito della propria domanda amministrativa non era mai stata convocata a visita;
- espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per l'insussistenza dei requisiti sanitari per entrambe le prestazioni;
- parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione, chiedendo che fossero riconosciuti i diritti richiesti;
- nelle more del giudizio decedeva la ricorrente e si costituiva in giudizio n.q. di erede;
Parte_2
- effettuata nuova consulenza tecnica, il CTU incaricato concludeva viceversa per la sussistenza in capo alla de cuius del requisito sanitario necessario per la fruizione dei benefici conseguenti alla disabilità grave ex art. 3 coma 3° della
L. 104/1992 dall'aprile 2024, ma per l'insussistenza dei requisiti utili per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento.
La causa è stata decisa all'udienza odierna
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario l'attribuzione di una delle prestazioni domandate.
Le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
3 In relazione all'esito della causa appare equa la condanna alla rifusione del
50% delle spese di lite dell' in ragione dell'accoglimento di una delle due CP_1
prestazioni richieste, non rivestendo qui rilevanza la decorrenza successiva al ricorso per ATP in ragione della mancata chiamata a visita.
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica CP_1
di entrambe le fasi del giudizio, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, 06/11/2025
Il Giudice Onorario
GI LE
4
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 06/11/2025 innanzi al Giudice Dott. GI LE, chiamato il procedimento iscritto al n. 9595/2024 RGL, promosso da
( n.q.) Parte_1 Parte_2 contro
CP_1
alle ore 9:00 sono presenti l'avv. LEONE GIACOMO per parte ricorrente nonché l'avv. DI GLORIA MARCO per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 15:29 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott. GI
LE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9595 /2024 del Ruolo Generale Lavoro promossa
DA
n.q. di erede di rappresentato e Parte_2 Parte_1 difeso dall'Avv. LEONE GIACOMO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Piazza Unita' d'Italia 4 Palermo, giusta procura in atti
-ricorrente -
CONTRO
in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale via Laurana 59, CP_1 con l'Avv. BERNOCCHI GIUSEPPE, giusta procura in atti
-resistente-
oggetto: opposizione ad A.T.P. ex art. 445bis C.p.c. conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 06/11/2025
D I S P O S I T I V O
Accoglie il ricorso e dichiara che era portatrice di Parte_1
disabilità grave ex art. 3 coma 3° della L. 104/1992 dall'aprile 2024, ma non era in possesso del requisito sanitario per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento.
Condanna l' alla rifusione del 50% delle spese di lite in favore della CP_1
ricorrente, che liquida complessivamente in € 1,750,00 oltre CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario
2 Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi CP_1
del giudizio liquidate con separato decreto.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
- con ricorso depositato in data 25/06/2024 deduceva Parte_1
di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di sentire dichiarare l'invalidità civile al 100% onde ottenere l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento per invalidi civili e l'accertamento della propria condizione di disabilità grave ex art. 3 coma 3° della L. 104/1992, deducendo che a seguito della propria domanda amministrativa non era mai stata convocata a visita;
- espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per l'insussistenza dei requisiti sanitari per entrambe le prestazioni;
- parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione, chiedendo che fossero riconosciuti i diritti richiesti;
- nelle more del giudizio decedeva la ricorrente e si costituiva in giudizio n.q. di erede;
Parte_2
- effettuata nuova consulenza tecnica, il CTU incaricato concludeva viceversa per la sussistenza in capo alla de cuius del requisito sanitario necessario per la fruizione dei benefici conseguenti alla disabilità grave ex art. 3 coma 3° della
L. 104/1992 dall'aprile 2024, ma per l'insussistenza dei requisiti utili per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento.
La causa è stata decisa all'udienza odierna
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario l'attribuzione di una delle prestazioni domandate.
Le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
3 In relazione all'esito della causa appare equa la condanna alla rifusione del
50% delle spese di lite dell' in ragione dell'accoglimento di una delle due CP_1
prestazioni richieste, non rivestendo qui rilevanza la decorrenza successiva al ricorso per ATP in ragione della mancata chiamata a visita.
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica CP_1
di entrambe le fasi del giudizio, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, 06/11/2025
Il Giudice Onorario
GI LE
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