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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 08/05/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 5854/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente
Dott. Alessandra Pesci Giudice
Dott. Cristina Bandiera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.11 e ss cod. proc. civ. promosso con ricorso depositato in data 11/12/2024 da:
Parte_1
con l'avv. BASSETTO ANNALIA
c.f.: C.F._1
contro
Controparte_1
con l'avv. ULIANA ROBERTO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Preso atto delle domande formulate dal ricorrente, delle richieste e difese avanzate dalla
1 convenuta;
che all'udienza del 06.05.2025 le parti raggiungevano il seguente accordo:
“1. Il signor dovrà corrispondere un assegno divorzile di euro 150,00 mensili alla Pt_1
signora non rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat o eventualmente CP_1
adeguabili nel caso in cui vi sia un adeguamento pensionistico del trattamento del signor
, versamento da effettuarsi entro il giorno 10 di ogni mese direttamente a Parte_1
favore della convenuta;
2. Spese di lite compensate”.
Che le parti all'udienza hanno confermato di volersi divorziare all'accordo raggiunto, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3
L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue e non presentano profili di illegittimità;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 18/06/1983 da e trascritto al n. 8, Parte 2, Serie A, Parte_1 Controparte_1
Anno 1983 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Cimadolmo alle seguenti condizioni:
1. Il signor dovrà corrispondere un assegno divorzile di euro 150,00 mensili alla Pt_1
2 signora non rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat o eventualmente CP_1
adeguabili nel caso in cui vi sia un adeguamento pensionistico del trattamento del signor
, versamento da effettuarsi entro il giorno 10 di ogni mese direttamente a Parte_1
favore della convenuta;
2. Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 06/05/2025.
Il Presidente est.-rel.
Dott. Daniela Ronzani
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