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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/10/2025, n. 7762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7762 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 15417/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A PARZIALE
nella causa civile di primo grado promossa da: ND (C.F: ) assistita e difesa dall'avvocato DI LALLO Pt_1 C.F._1
ALICE con studio in VIA BOCCACCIO, 4 20123 MILANO presso il quale ha eletto domicilio telematico nei confronti di
(C.F.: assistita e difesa dall'avvocato PERNA Controparte_1 C.F._2
SS con studio in PIAZZA GIAN LORENZO BERNINI, 4 20133 MILANO presso il quale ha eletto domicilio telematico atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
OGGETTO: RICORSO PER LA SEPRAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI
Premesso che: le parti hanno contratto matrimonio a TRANI il 08/07/2017 con rito civile (iscritto nei registri dello Stato civile del Comune di trani A. 2017-N. 27-P.1) Dall'unione coniugale sono nati nato il [...] e che è nato il [...] Per_1 Per_2
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 17.04.2025 ha chiesto la Parte_2 pronuncia di separazione con addebito al marito nonché la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni dei minori e al loro mantenimento formulando altresì richiesta di determinazione dell'obbligo del convenuto di contribuire al proprio mantenimento. Parte convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, per quanto di rilievo in questa sede ha aderito alla richiesta di separazione.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc celebrata in data 14.10.2025 il Giudice Delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha proceduto all'esame delle parti e del curatore speciale dei minori Avv. , già nominato dal Tribunale, i quali hanno reso ampie dichiarazioni Persona_3 da intendersi in questa sede richiamate e trascritte.
All'esito il Giudice delegato esaminata la relazione trasmessa dai SS sentite le parti e il curatore speciale formula la seguente proposta ai fini dell'adozione dei provvedimenti temporanei:
1.affido dei figli minori nato il [...] e nato il [...] ai SS del comune di Milano Per_1 Per_2 con conseguente limitazione di entrambi i genitori nell'esercizio della responsabilità genitoriale avuto riguardo a tutte le decisioni maggiormente importanti per la vita dei minori, concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza anagrafica, l'espletamento di tutte le pratiche di natura amministrativa, ivi compreso il rilascio/rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio. Le relative decisioni verranno assunte, nell'esclusivo interesse die minori, dai SS sentiti i genitori e il curatore speciale
2.collocamento dei minori, anche ai fini della residenza anagrafica, presso e con la mamma
3.incarico ai SS dell'ente affidatario, anche per il tramite dei servizi specialistici sul territorio, a:
-regolamentare le frequentazioni padre/ figli predisponendo il relativo calendario, con la precisazione che allo stato gli incontri, così come le eventuali video chiamate calendarizzate, dovranno avvenire esclusivamente in modalità osservata mediante attivazione dell'educativa domiciliare e/o territoriale, ferma l'espressa delega -tenuto conto dell'andamento delle valutazioni e dei supporti delegati- a modificare tempi e modalità in senso ampliativo (fino alla liberalizzazione) o restrittivo (fino alla sospensione degli stessi). e dovranno essere organizzati in concreto in maniera tale da evitare ogni contatto tra i genitori.
-avviare/proseguire l'educativa domiciliare presso l'abitazione materna
-avviare con massima urgenza la valutazione neuropsichiatrica dei minori
-effettuare la valutazione psicodiagnostica di entrambi i genitori
-attivare in favore dei genitori un supporto alla genitorialità con incontri disgiunti 4. conferma delle statuizioni vigenti tra le parti in punto economico
Le parti hanno aderito alla proposta. I difensori, invitati dal giudice ad interloquire sul punto, hanno congiuntamente che la discussione in ordine alle istanze istruttorie venga differita alla prossima udienza e formulano richiesta di emissione di sentenza parziale in ordine allo status. Il Giudice , quindi, ha così provveduto: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: Per_ 1.dispone l'affido dei figli minori nato il [...] e nato il [...] ai SS del comune Per_1 di Milano con conseguente limitazione di entrambi i genitori nell'esercizio della responsabilità genitoriale avuto riguardo a tutte le decisioni maggiormente importanti per la vita dei minori, concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza anagrafica, l'espletamento di tutte le pratiche di natura amministrativa, ivi compreso il rilascio/rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio. Le relative decisioni verranno assunte, nell'esclusivo interesse die minori, dai SS sentiti i genitori e il curatore speciale 2.dispone che i minori restino collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, presso e con la mamma
3.incarica i SS dell'ente affidatario, anche per il tramite dei servizi specialistici sul territorio, a:
-regolamentare le frequentazioni padre/ figli predisponendo il relativo calendario, con la precisazione che allo stato gli incontri, così come le eventuali video chiamate calendarizzate, dovranno avvenire esclusivamente in modalità osservata mediante attivazione dell'educativa domiciliare e/o territoriale, ferma l'espressa delega -tenuto conto dell'andamento delle valutazioni e dei supporti delegati- a modificare tempi e modalità in senso ampliativo (fino alla liberalizzazione)
o restrittivo (fino alla sospensione degli stessi). e dovranno essere organizzati in concreto in maniera tale da evitare ogni contatto tra i genitori.
-avviare/proseguire l'educativa domiciliare presso l'abitazione materna
-avviare con massima urgenza la valutazione neuropsichiatrica dei minori, con espressa delega ad attivare ogni supporto che all'esito della stessa dovesse risultare necessario o anche solo opportuno per i minori
-effettuare la valutazione psicodiagnostica di entrambi i genitori
-attivare in favore dei genitori un supporto alla genitorialità con incontri disgiunti 4. conferma le statuizioni vigenti tra le parti in punto economico Assegna ai SS del comune di Milano termine fino al 10.05.2026 per trasmettere una dettagliata relazione di aggiornamento Rinvia il procedimento per la prosecuzione dell'udienza ex art. 473 bis. 22 cpc al 20.05.2026 ore 09.30 Trattiene la causa in decisione limitatamente alla domando sullo status, con riserva di riferire al Collegio per la decisione La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 15.10.2025
******* Ritenuto: Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi
Sulla pronuncia di status la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata. Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi. Deve dunque essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma I c.c. Le spese di lite
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_2
e , ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede: Controparte_1
Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_2 Controparte_1 hanno contratto matrimonio con rito civile (iscritto nei registri dello Stato civile del Comune di trani A. 2017-N. 27-P.1 ) Provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande formulate dalle parti
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trani perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Spese al definitivo
Milano, 15/10/2025
Il Giudice rel Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A PARZIALE
nella causa civile di primo grado promossa da: ND (C.F: ) assistita e difesa dall'avvocato DI LALLO Pt_1 C.F._1
ALICE con studio in VIA BOCCACCIO, 4 20123 MILANO presso il quale ha eletto domicilio telematico nei confronti di
(C.F.: assistita e difesa dall'avvocato PERNA Controparte_1 C.F._2
SS con studio in PIAZZA GIAN LORENZO BERNINI, 4 20133 MILANO presso il quale ha eletto domicilio telematico atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
OGGETTO: RICORSO PER LA SEPRAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI
Premesso che: le parti hanno contratto matrimonio a TRANI il 08/07/2017 con rito civile (iscritto nei registri dello Stato civile del Comune di trani A. 2017-N. 27-P.1) Dall'unione coniugale sono nati nato il [...] e che è nato il [...] Per_1 Per_2
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 17.04.2025 ha chiesto la Parte_2 pronuncia di separazione con addebito al marito nonché la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni dei minori e al loro mantenimento formulando altresì richiesta di determinazione dell'obbligo del convenuto di contribuire al proprio mantenimento. Parte convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, per quanto di rilievo in questa sede ha aderito alla richiesta di separazione.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc celebrata in data 14.10.2025 il Giudice Delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha proceduto all'esame delle parti e del curatore speciale dei minori Avv. , già nominato dal Tribunale, i quali hanno reso ampie dichiarazioni Persona_3 da intendersi in questa sede richiamate e trascritte.
All'esito il Giudice delegato esaminata la relazione trasmessa dai SS sentite le parti e il curatore speciale formula la seguente proposta ai fini dell'adozione dei provvedimenti temporanei:
1.affido dei figli minori nato il [...] e nato il [...] ai SS del comune di Milano Per_1 Per_2 con conseguente limitazione di entrambi i genitori nell'esercizio della responsabilità genitoriale avuto riguardo a tutte le decisioni maggiormente importanti per la vita dei minori, concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza anagrafica, l'espletamento di tutte le pratiche di natura amministrativa, ivi compreso il rilascio/rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio. Le relative decisioni verranno assunte, nell'esclusivo interesse die minori, dai SS sentiti i genitori e il curatore speciale
2.collocamento dei minori, anche ai fini della residenza anagrafica, presso e con la mamma
3.incarico ai SS dell'ente affidatario, anche per il tramite dei servizi specialistici sul territorio, a:
-regolamentare le frequentazioni padre/ figli predisponendo il relativo calendario, con la precisazione che allo stato gli incontri, così come le eventuali video chiamate calendarizzate, dovranno avvenire esclusivamente in modalità osservata mediante attivazione dell'educativa domiciliare e/o territoriale, ferma l'espressa delega -tenuto conto dell'andamento delle valutazioni e dei supporti delegati- a modificare tempi e modalità in senso ampliativo (fino alla liberalizzazione) o restrittivo (fino alla sospensione degli stessi). e dovranno essere organizzati in concreto in maniera tale da evitare ogni contatto tra i genitori.
-avviare/proseguire l'educativa domiciliare presso l'abitazione materna
-avviare con massima urgenza la valutazione neuropsichiatrica dei minori
-effettuare la valutazione psicodiagnostica di entrambi i genitori
-attivare in favore dei genitori un supporto alla genitorialità con incontri disgiunti 4. conferma delle statuizioni vigenti tra le parti in punto economico
Le parti hanno aderito alla proposta. I difensori, invitati dal giudice ad interloquire sul punto, hanno congiuntamente che la discussione in ordine alle istanze istruttorie venga differita alla prossima udienza e formulano richiesta di emissione di sentenza parziale in ordine allo status. Il Giudice , quindi, ha così provveduto: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: Per_ 1.dispone l'affido dei figli minori nato il [...] e nato il [...] ai SS del comune Per_1 di Milano con conseguente limitazione di entrambi i genitori nell'esercizio della responsabilità genitoriale avuto riguardo a tutte le decisioni maggiormente importanti per la vita dei minori, concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza anagrafica, l'espletamento di tutte le pratiche di natura amministrativa, ivi compreso il rilascio/rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio. Le relative decisioni verranno assunte, nell'esclusivo interesse die minori, dai SS sentiti i genitori e il curatore speciale 2.dispone che i minori restino collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, presso e con la mamma
3.incarica i SS dell'ente affidatario, anche per il tramite dei servizi specialistici sul territorio, a:
-regolamentare le frequentazioni padre/ figli predisponendo il relativo calendario, con la precisazione che allo stato gli incontri, così come le eventuali video chiamate calendarizzate, dovranno avvenire esclusivamente in modalità osservata mediante attivazione dell'educativa domiciliare e/o territoriale, ferma l'espressa delega -tenuto conto dell'andamento delle valutazioni e dei supporti delegati- a modificare tempi e modalità in senso ampliativo (fino alla liberalizzazione)
o restrittivo (fino alla sospensione degli stessi). e dovranno essere organizzati in concreto in maniera tale da evitare ogni contatto tra i genitori.
-avviare/proseguire l'educativa domiciliare presso l'abitazione materna
-avviare con massima urgenza la valutazione neuropsichiatrica dei minori, con espressa delega ad attivare ogni supporto che all'esito della stessa dovesse risultare necessario o anche solo opportuno per i minori
-effettuare la valutazione psicodiagnostica di entrambi i genitori
-attivare in favore dei genitori un supporto alla genitorialità con incontri disgiunti 4. conferma le statuizioni vigenti tra le parti in punto economico Assegna ai SS del comune di Milano termine fino al 10.05.2026 per trasmettere una dettagliata relazione di aggiornamento Rinvia il procedimento per la prosecuzione dell'udienza ex art. 473 bis. 22 cpc al 20.05.2026 ore 09.30 Trattiene la causa in decisione limitatamente alla domando sullo status, con riserva di riferire al Collegio per la decisione La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 15.10.2025
******* Ritenuto: Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi
Sulla pronuncia di status la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata. Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi. Deve dunque essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma I c.c. Le spese di lite
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_2
e , ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede: Controparte_1
Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_2 Controparte_1 hanno contratto matrimonio con rito civile (iscritto nei registri dello Stato civile del Comune di trani A. 2017-N. 27-P.1 ) Provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande formulate dalle parti
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trani perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Spese al definitivo
Milano, 15/10/2025
Il Giudice rel Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato