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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/04/2025, n. 1682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1682 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n.
12371/24
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv.to Bartolomeo Merenda
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Luca Cuzzupoli
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.10.2024 il ricorrente indicato in epigrafe ha agito nei confronti dell' quale Fondo di garanzia CP_1 ai sensi dell'art. 2 Legge n. 297/82 per il riconoscimento del diritto al pagamento della somma spettante a titolo di ultime tre mensilità di retribuzione in virtù del rapporto di lavoro svolto alle dipendenze della Cite s.c.ar.l., dal 12.05.2014 e fino al
12.01.2018. L' ha rilevato l'avvenuto accoglimento della domanda avanzata CP_1 ed ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del
10.04.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Con note depositate il 10.04.2025 parte ricorrente ha aderito alla suddetta richiesta, essendo stata liquidata il 22.03.2025 la somma di € 2.293,32 nel limite di cui all'articolo 2, comma 2, del D.lgs.
n. 80/1992.
In proposito va osservato che, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere, devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n.
622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass.,
11.4.95, n. 4151).
Considerato quindi, con riferimento al caso in esame, che effettivamente dalla documentazione prodotta risulta che parte convenuta abbia soddisfatto la pretesa oggetto del presente giudizio (si veda provvedimento di accoglimento del 11.03.2025) per le causali sopra indicate, sebbene in data successiva al deposito del ricorso giudiziario, può essere pronunciata la cessazione della materia del contendere.
L' ha però dedotto che il mancato riconoscimento, in sede CP_1 amministrativa, degli importi richiesti a titolo di ultime tre mensilità della retribuzione era dipeso dal mancato invio di documentazione attestante l'inizio di azione giudiziaria nei confronti del datore di lavoro in data antecedente all'apertura della procedura concorsuale. In particolare, il ricorrente, in sede amministrativa, non avrebbe indicato e dimostrato di avere iniziato domanda giudiziaria nei confronti del datore di lavoro prima del deposito del ricorso per la dichiarazione di fallimento, con la conseguenza che le ultime tre mensilità (novembre 2017, dicembre
2017 e gennaio 2018) non risultavano rientrare nei dodici mesi antecedenti all'apertura della procedura concorsuale ovvero al deposito del ricorso per l'apertura della procedura concorsuale. In questa sede, invece, il ricorrente, con il deposito del ricorso monitorio, aveva dimostrato di aver iniziato l'azione giudiziaria già in data 2.11.2018.
Invero, dall'esame della documentazione in atti, risulta che, alla domanda amministrativa presentata dal sig. era stato Parte_1 allegato il file “domanda di ammissione passivo”, il quale conteneva il ricorso presentato ai sensi dell'art. 633 e segg c.p.c. ed il relativo decreto ingiuntivo del 20.01.2019.
Le spese di lite, pertanto, si liquidano secondo il principio della soccombenza virtuale. Va, infatti, ricordato che in caso di cessata materia del contendere le spese seguono il principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta cessata materia del contendere. Con riguardo al caso di specie, considerato che la pretesa è stata riconosciuta solo nel marzo 2025, senza che sia stata acquisita ulteriore documentazione, e che il presente ricorso è stato depositato il 10.10.2024, le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in CP_1 complessivi € 1.305,50, oltre 15% per spese forfetarie, oltre
I.V.A. e cpa con distrazione.
Aversa, 11.04.2025
Il Giudice