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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/07/2025, n. 5954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5954 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione Lavoro e Previdenza Il Giudice Dott.ssa Maria Pia Mazzocca, in qualità di giudice del lavoro, all'udienza del 26/6/2025 tenutasi ex art 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero R.G. 12778/2024 TRA la Sig.ra (C.F. ) nata a [...]il Parte_1 CodiceFiscale_1 31/10/1985 ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Potenza (C.F. presso il cui Studio sito in Napoli C.F._2 (Na) alla Via Nazionale n. 66, c.a.p. 80143, è elettivamente domiciliata, come da procura rilasciata su foglio separato ex art. 83 c.p.c., allegata telematicamente al presente atto . L'Avv. Simona Potenza dichiara, ai sensi dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax: 081/19242978 ed indirizzo pec:
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RICORRENTE CONTRO
l (c.f. ),con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Roma, in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Ti Emanuela Capannolo (c.f. ; p.e.c. C.F._3 E
fax 0862 576351) e (cf: Email_2 Controparte_2
) giusta procura generale alle liti atto del dott. Notaio C.F._4 Persona_1 in Fiumicino, rep. n. 37875 del 22.03.2024 – racc. 7313 -, ed elettivamente domiciliato con i sottoscritti procuratori presso l'Avvocatura INPS di Napoli in via A. De Gasperi, 55
RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l'I.N.P.S. esponendo che: l'istante, già inabile civile, in seguito all'aggravarsi delle proprie condizioni di salute, in data
01/06/2022, presentava, all'attenzione della Sede INPS di competenza, ai sensi della normativa vigente, domanda per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex Lege n. 18/80 (n. domus 3930928305945);
2) l'accertamento sanitario da parte della Commissione di prima istanza veniva eseguito in data 07/06/2022 e l'istante, con verbale provvisorio del 26/07/2022,è stata riconosciuta invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
3) l' resistente, pur liquidando la prestazione assistenziale, in data 31/10/2022, CP_1 convocava la ricorrente a visita sanitaria diretta onde definire il suddetto verbale provvisorio emesso dalla commissione ASL;
1 4) con verbale sanitario definitivo del 01/11/2022 l'istituto di previdenza riconosceva l'istante inabile con totale e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12L. 118/71 senza diritto all'indennità di accompagnamento;
5) avverso il suddetto verbale, la ricorrente esperiva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c. al fine di accertare l'esistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa;
6) in data 06/12/2022, il procedimento di a.t.p. veniva incardinato dinanzi al Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro1) l'istante, già inabile civile, in seguito all'aggravarsi delle proprie condizioni di salute, in data 01/06/2022, presentava, all'attenzione della Sede INPS di competenza, ai sensi della normativa vigente, domanda per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex Lege n. 18/80 (n. domus 3930928305945); Mazzocca;
7) in data 31/03/2023, il Tribunale invocato nominava quale C.t.u. il Dott. Persona_2
8) in data 28/03/2024, il C.t.u. depositava l'elaborato peritale definitivo con cui esprimeva il seguente giudizio medico-legale: La minorazione descritta nell'inquadramento diagnostico di cui sopra determina una TOTALE MA NON PERMANENTE INABILITA' LAVORATIVA per INVALIDITA' del 100% (CENTO per cento). Per la mancanza del requisito della permanenza della condizione invalidante è da prospettarsi la necessità di una REVISIONE al triennio dall'intervento chirurgico ovvero ad OTTOBRE 2025. La perizianda può deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e non ha necessità di assistenza continua. Contestando le conclusioni a cui era pervenuto il nominato CTU, parte ricorrente formulava e depositava dichiarazione di dissenso nei termini ex lege previsti;
12) la ricorrente è affetta dalle seguenti patologie e/o menomazioni:
- carcinoma mammario destro progredito a livello linfonodale;
- sindrome ansioso-depressiva; le predette infermità, documentate dai certificati medici e dalla documentazione sanitaria allegata, determinano una condizione di inabilità totale con necessità di assistenza continua;
Proponeva pertanto il presente giudizio di opposizione per il riconoscimento dei propri diritti ed ottenere l'indennità di accompagnamento non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa o da diversa data accertata in giudizio chiedendo rinnovarsi la ctu .
L'INPS si costituiva in giudizio, contestando la ritualità e la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. Il giudice a seguito del decesso del dott. nominava un nuovo CTU e, sulla Per_2 documentazione in atti, la causa è stata decisa con la presente contestuale sentenza. Va rilevato che gli stati patologici riscontrati dal consulente tecnico d'ufficio e riportati nella sua relazione – che deve intendersi qui richiamata – hanno comportato che le infermità di cui il ricorrente è affetto non compromettono la sua autonomia nel compimento degli atti quotidiani della vita e che pertanto non esistono i requisiti previsti dalla normativa per aver diritto al riconoscimento dell' indennità di accompagnamento, neanche limitatamente periodi di chemioterapia confermando il giudizio già espresso dalla Commissione medica e riconoscendo in capo al ricorrente una invalidità solo del 100% Anche a seguito dei rilievi mossi in sede di opposizione non è mutata la valutazione effettuata dal CTU già nella fase sommaria
2 La valutazione di tutti gli accertamenti clinici eseguiti nel corso di questa consulenza tecnica medico-legale e lo studio della documentazione in atti ci consentono di affermare che
è affetta dalle seguenti infermità: Parte_1
1) Esiti interventi per carcinoma mammario dx (NST T2 CN3 G3)
2) Esiti intervento di colecistectomia laparoscopica
3) Disturbo depressivo endoreattivo. VALUTAZIONE DELLE SINGOLE AFFEZIONI: Il carcinoma della mammella dx (NST T2 CN3 G3) risulta diagnosticato nel dicembre 2021 e trattato con vari interventi:
- chemioterapia neoadiuvante (paclitaxel e trastuzumab dal gennaio 2022 a marzo 2022; carboplatino e paclitaxel fino ad aprile 2022, poi trastuzumab e deruxtecan)
- mastectomia radicale con dissezione linfonodale ascellare omolaterale ed impianto di espansore (13.10.2022)
- radioterapia (dal 25.03.2023 per circa 2 mesi)
- chemioterapia adiuvante (trastuzumab e deruxtecan), tuttora in atto. La neoplasia, è, ovviamente, a distanza di tre anni e mezzo dalla diagnosi, ancora in follow-upclinico-strumentale. Trattandosi di neoplasia maligna da ritenere, allo stato, ancora a prognosi incerta nonostante l'asportazione chirurgica è ritenuto equo un inquadramento nel codice 9325 (valut.: 100%). Tale stima, ovviamente, va rivista a distanza, allorquando l'attuale incertezza prognostica può ragionevolmente considerarsi superata. Gli esiti dell'intervento di colecistectomia, condotto per via laparoscopica per calcolosi, sono scarsamente invalidanti (valutazione inferiore al 10%) (cod. di riferimento, per analogia: 6417). Di grado medio, tenuto conto dell'esame neuropsichico eseguito in sede peritale, è stimabile il disturbo depressivo, di natura endoreattiva (valut.: 25%) (cod.: 2205). Le suddette infermità sono da ritenere a carattere permanente fatta eccezione per il disturbo depressivo endoreattivo, emendabile con appropriata farmaco e psico-terapia. Tutte le suddette infermità, inclusa in via presuntiva la problematica psichiatrica, possono considerarsi preesistenti alla data di verifica del 31.10.2022. L'incidenza funzionale delle malattie accertate può valutarsi, globalmente, di grado elevato. Ha concluso affermando che tutte le suddette infermità possono considerarsi preesistenti alla data di verifica del 31.10.2022; successivamente alla data di verifica del 31.10.2022 non si è verificato aggravamento delle infermità preesistenti e non sono insorte infermità di altra natura;
Pertanto, tenuto conto del grado e della natura delle infermità accertate e della loro incidenza funzionale;
tenuto conto dell'età, del sesso, si può affermare che:
- l'istante, come emerso dall'esame obiettivo: a) ha la possibilità di deambulare autonomamente, senza l'aiuto permanente di un accompagnatore b) è autonoma nei passaggi posturali c) non presenta deficit cognitivi per cui non può ritenersi in possesso dei requisiti sanitari (impossibilità di deambulazione autonoma e/o necessità di assistenza continua, per incapacità di compiere autonomamentegli atti quotidiani della vita) previsti per il riconoscimento del beneficio richiesto.
3 Per quanto concerne, poi, l'eventuale richiesta di indennità di accompagnamento limitata ai periodi di esecuzione della chemioterapia e/o radioterapia (la cosiddetta “I.A. per chemioterapia”), il C.T.U., pur recependo e condividendo gli attuali orientamenti, ribaditi da sentenze della Corte Suprema di Cassazione, ritiene che la necessità di assistenza continua nei soggetti sottoposti a trattamento chemioterapico e/ radioterapico non debba essere aleatoria, generica, aspecifica, ipotetica, ma è necessario dimostrare che il decadimento psicofisico e/o le ricadute negative del trattamento antiblastico, di entità tali da impedire la deambulazione autonoma e/o la possibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, siano concrete, circostanziate, sufficientemente documentate. Ampi consensi si ritrovano, in proposito, in varie pronunce giurisprudenziali in cui si precisa che “la sottoposizione a trattamento chemioterapico non comporta di per sé sola, ed in astratto, il diritto di accompagnamento dovendosi piuttosto valutare in concreto, se essa determina anche per il tempo limitato della terapia, l'effettiva insorgenza delle condizioni previste dall'art. 1 della L. 18/1980” (Cass. Sezione Lav. 22.10.2008 n. 25569). Nel caso in esame, l'unico documento che fornisce qualche elemento indicativo è rappresentato dalla relazione oncologica del 27.02.2025 (disposta dal sottoscritto) in cui sono descritti come effetti collaterali: astenia G2, piastinopenia G1, nausea G1. Trattasi di sintomi e condizioni la cui entità (G2: grado moderato, G1: grado modesto) non possono ritenersi di entità tale da inficiare la capacità di deambulazione autonoma, né la capacità di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana. Ciò che risulta dall'obiettività clinica trova ulteriori conferme nella definizione del Performance status sec. KA. La scala di KA, appresso interamente riportata, è una scala di valutazione che tiene conto della qualità di vita dei pz attraverso l'analisi di 3 parametri: limitazionedell'attività; cura di sé stessi;
auto-determinazione. 100 % Nessun disturbo, nessun segno di malattia. 90 % Possibili le normali attività, Sintomatologia molto sfumata. 80 % Normali attività possibili con difficoltà. Sintomi evidenti. 70 % Cura di sé stessi. Normali attività e lavoro non possibili. 60 % Necessario qualche aiuto, indipendente nei bisogni personali. 50 % Aiuto spesso necessario, richiede frequenti cure mediche. 40 % Disabile. Necessario un aiuto qualificato. 30 % Severamente disabile. Ospedalizzazione necessaria ma senza rischio di morte. 20 % Estremamente malato. Richieste misure intensive di supporto alla vita. 10 % Moribondo. Processi di malattia fatali rapidamente progressivi. 0 % Morte. Nel caso in esame, è definito un Performance status sec. KA pari all'80% (vv. relazione ATP), poi al 70% (vv. relazioni oncologiche del 04.06.2024 e 27.02.2025). Un indice di KA del 70% identifica un soggetto impossibilitato a lavorare (100%), indipendente nei bisogni personali, non bisognevole di assistenza, neppure occasionale. Considerato ciò, non può, quindi, adeguatamente motivarsi neanche un parere favorevole per la richiesta di indennità di accompagnamento limitata ai periodi di esecuzione della chemioterapia e/o radioterapia (la cosiddetta “I.A. per chemioterapia”)”. Pertanto le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto in sede di CTU e (che appare completa, esaustiva, oltre che scevra di vizi logici o
4 giuridici) anche a seguito dei chiarimenti resi e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. La domanda va pertanto rigettata difettando il presupposto sanitario necessario per il suo accoglimento. Quanto al regime delle spese trova applicazione l'art. 152 disp att. c.p.c nella formulazione successiva all'entrata in vigore della legge 326/2003 di conversione del DL 269/2003 che così dispone: Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e dell'articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 115 del 2002. Nel caso di specie nel ricorso introduttivo del giudizio è presente la dichiarazione sostitutiva di certificazione e, pertanto, parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunziando: a) dichiara concluso il procedimento di ATP RG 22342/2022 e dispone l'archiviazione degli atti liquidando il CTU come da separato decreto. b) rigetta il ricorso;
c) dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Si comunichi Napoli 26.6.2025 Il Giudice del Lavoro
Maria Pia Mazzocca
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