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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/08/2025, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 129/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 129/2017 pendente tra:
( ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 [...]
( ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 Parte_3
( , nata a [...] il [...] e C.F._3 Parte_4
( , nata a [...] il [...] e tutti ivi residente in [...], C.F._4 nonché ( ), nato a [...] il [...] e ivi residente Parte_5 C.F._5 in Brancati n. 7, con il patrocinio dell'avv. Marialuisa Tidona ( ), con elezione di C.F._6 domicilio in Ragusa, via Archimede n. 101, presso lo studio del proprio difensore;
ATTORI contro
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._7 Controparte_2
), in qualità di eredi di , nato a [...] C.F._8 Persona_1 il 25.01.1940 (c.f. ), , nata a [...] il [...] (c.f. C.F._9 Controparte_3
), nato a [...] il [...] (c.f. C.F._10 CP_4
), , nato a [...] il [...] (c.f. C.F._11 CP_5
), , nata a [...] il [...] (c.f. C.F._12 CP_6
) e , nata a [...] il [...] (c.f. , C.F._13 CP_7 C.F._14 con il patrocinio dell'avv. (c.f. ed elettivamente domiciliati presso lo CP_7 C.F._14 studio del proprio difensore in Ragusa, c.so Vittorio Veneto 93;
CONVENUTI
e
, nata a [...] il [...] (c.f. ), CP_8 CodiceFiscale_15 CP_9
pagina 1 di 25 nata a [...] il [...] (c.f. ) e , CP_10 CodiceFiscale_16 Controparte_11 nato a [...] il [...] (c.f. ), quali eredi di , CodiceFiscale_17 Persona_2 nato ad [...], il [...] (c.f. ), nonché, quanto a , C.F._18 CP_8 anche in proprio, ( ), Controparte_12 P.IVA_1 CP_13
, nata a [...] il [...] (c.f. ),
[...] C.F._19 Controparte_14
( ) e ( ) in qualità di eredi di C.F._20 CP_15 C.F._21
, nato a [...] il [...] (c.f. ) e, quanto a Persona_3 C.F._22 [...]
, anche in proprio, , nato a [...] il [...] (c.f. CP_13 Controparte_16
), nata a [...] il [...] (c.f. C.F._23 Controparte_17
, nata in [...] il [...] (c.f. C.F._24 CP_18
), nata a [...] il [...] (c.f. C.F._25 Controparte_19
), , nata a [...] il [...] (c.f. C.F._26 Controparte_20
, , nato a [...] il [...] (c.f. C.F._27 Parte_6
) , nata a [...] il [...] (c.f. C.F._28 Parte_7
), nato a [...] il [...] (c.f. C.F._29 Parte_8
), nata a [...] il [...] (c.f. C.F._30 Parte_9
) e , nato a [...] il [...] (c.f. C.F._31 Parte_10
, con il patrocinio dell'avv. (c.f. ), C.F._32 Controparte_19 C.F._26 anche autodifesa, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del proprio difensore in Ragusa, via Dante
90;
CONVENUTI
e
AVV. nato a [...] il [...] (c.f. ), autodifeso Controparte_21 C.F._33 nonché con patrocinio del co-difensore avv. (C.F. ed Controparte_17 C.F._24 elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Ragusa, Via Dante n. 90
CONVENUTO
e
, nato a [...] il [...] (c.f. ), con la Controparte_22 C.F._34 partecipazione di (CF: ) e (CF: Controparte_23 C.F._35 Parte_11
), quali amministratrici di sostegno, , nata a C.F._36 Parte_12
Siracusa il 10.09.1930 (c.f. ), , nato a [...] il C.F._37 Parte_13
20.07.1963 (c.f. ), , nata a [...] il C.F._38 Parte_14
23.09.1961 (c.f. ) e , nata a [...] il [...] (c.f. C.F._39 Parte_15
pagina 2 di 25 ), con il patrocinio dell'avv. Antonino Francone (C.F. ) C.F._40 C.F._41 ed elettivamente domiciliati presso lo studio del proprio difensore in Ragusa, via Della Costituzione n.
71;
e
, in persona del Controparte_24 legale rappresentante pro-tempore, (p.iva , , nata a [...] il P.IVA_2 CP_25
16.11.1955 (c.f. ), , nato a [...] il [...] (c.f. C.F._42 Parte_16
) nata a [...] il [...] (c.f. C.F._43 Parte_17
), , nato ad [...] il [...] (c.f. C.F._44 CP_26
), , nato a [...] il [...] C.F._45 Parte_18
(c.f. ), , nata a [...] il [...] (c.f. C.F._46 Parte_19
), nata a [...] il [...] (c.f. C.F._47 Parte_20
), , nato a Ragusa il 28.05.1970 (c.f. C.F._48 Parte_21
, , nata a [...] il [...] (c.f. C.F._49 Parte_22
), , nato a [...] il [...] (c.f. C.F._50 Parte_23
), in persona del legale rappresentante pro tempore, (p.iva C.F._51 Parte_24
), nato a [...] il [...] (c.f. P.IVA_3 Parte_25
), , nata a [...] il [...] (c.f. C.F._52 Parte_26
), , nato a [...] il [...] (c.f. C.F._53 Parte_27
), , nato a [...] il [...] (c.f. C.F._54 Parte_28
), nata a [...] il [...] (c.f. C.F._55 Parte_29
), , nata a [...] il [...] (c.f. C.F._56 Parte_30
), , nato a [...] il [...] (c.f. C.F._57 Parte_31
, , nato a [...] il [...] (c.f. C.F._58 Parte_32
), , nato a [...], il [...] (c.f. C.F._59 Parte_33
) e , nato a [...], il [...] (c.f. C.F._60 Parte_34
), nella qualità di erede di , nata a [...] il C.F._61 Persona_4
07.04.1926, nato in [...] il [...] (c.f. Parte_35
), , nata a [...] il [...] (c.f. C.F._62 Parte_36
), , nato a [...] il [...] (c.f. C.F._63 Parte_37
), in persona dell'amministratore pro tempore (p.iva C.F._64 Parte_38
), , nata a [...] il 31.05.1944 (c.f. P.IVA_4 Parte_39
e , nata a [...] il [...] C.F._65 Parte_40
pagina 3 di 25 CONVENUTI CONTUMACI
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, gli attori, condomini del condominio di cui appresso, convenivano in giudizio il nonché i condomini di cui all'intestazione, Controparte_12 chiedendo di dichiararsi l'acquisto per usucapione, in capo ai primi, della comproprietà pro indiviso, unitamente alla predetta compagine condominiale, del bene sito in Ragusa viale dei Platani n. 34/B adibito ad autorimessa e censito al N.C.E.U. al foglio 65, part.lla 347 sub. 76-77-78-79, nonché, previa sospensione della stessa, la declaratoria di nullità e/o di inefficacia e/o l'annullamento delle deliberazioni assembleari del 19/6/2014, 27/11/2015 e 15/12/2016 dell'assemblea condominiale, con vittoria di spese di lite.
Allegavano, a tal fine, che:
- erano titolari degli appartamenti all'undicesimo piano elevato, uno ciascuno, ad eccezione di e , comproprietarie paritarie di uno di essi, sin dal 1988, Parte_3 Parte_4 quanto ai , e dal 2003, quanto a , comunque avente causa di Parte_1 Parte_5 Parte_2
, e , titolari questi ultimi dal 1995;
[...] Persona_5 Parte_41 Parte_42
- in qualità di proprietari delle predette unità immobiliari, continuando il potere di fatto già esercitato prima dai lori aventi causa, avevano sempre posseduto, pro indiviso, unitamente ai convenuti
(diversamente da altri condomini, pacificamente estranei a tali parti comuni), anche gli spazi adibiti ad autorimessa, accatastati solo nel 2014 al N.C.E.U., foglio 65, part.lla 347 sub. 76-77-78-79, sia utilizzandoli come parcheggio, sia contribuendo alle relative spese (pulizia garage, canone idrico, Tosap, manutenzione ordinaria e straordinaria, spese accatastamento);
- a seguito di un esame delegato dal da un tecnico, preordinato al citato accatastamento, CP_12 con delibere del 19/6/2014, 27/11/2015 e 15/12/2016 l'assemblea condominiale ha ritenuto che i posti auto (poi ridotti a 18) spettassero solo a coloro (ossia i 38 convenuti) i cui titoli di proprietà includessero esplicitamente il diritto di godimento di tale parte comune, senza considerare il ventennale potere di fatto pacifico ed ininterrotto di detti locali anche da parte degli attori, questi ultimi così esclusi dalla turnazione deliberata;
- nonostante i tentativi di composizione bonaria della controversia e di mediazione, la loro pretesa non veniva riconosciuta dalla compagine condominiale, costringendoli ad agire in giudizio.
Con comparsa del 13/4/2017 si costituivano i convenuti , Persona_1 CP_3
, , , , chiedendo il
[...] CP_4 CP_5 CP_7 CP_6 rigetto della domanda.
pagina 4 di 25 Si costituivano, parimenti, con comparsa del 14/4/2017, il Controparte_12
con comparsa del 18/4/2017, , ,
[...] Controparte_22 Parte_15
, , , Parte_13 Parte_14 Parte_12 con comparsa del 7/5/2017, , , Persona_3 Controparte_13 CP_20
, , ,
[...] Controparte_16 Controparte_27 Controparte_17 CP_18
, con comparsa del 8/5/2017, l'avv. tutti
[...] CP_8 Controparte_21 chiedendo il rigetto della domanda.
Alla prima udienza veniva assegnato un termine per rinnovare le notifiche nei confronti delle parti per cui non si erano perfezionate.
Si costituivano, altresì, prima della successiva udienza, , Parte_6 Parte_7
, , nonché ,
[...] Parte_9 Parte_8 CP_8
e quali eredi di e, al CP_28 CP_29 Persona_2
10/1/2023, , chiedendo parimenti il rigetto della domanda attorea. Parte_10
Il processo veniva interrotto e riassunto plurime volte, a seguito del decesso di diverse parti e, previa declaratoria di contumacia di quelli non costituitesi, istruito mediante l'escussione di prove orali e ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice istruttore, fatte precisare le conclusioni, la tratteneva in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione in fatto ed in diritto
1. Questioni pregiudiziali di rito.
In via pregiudiziale di rito, è opportuno riassumere alcuni passaggi processuali.
L'atto di citazione è stato originariamente notificato nei confronti di tutti i convenuti e, in particolare, quanto: al a mani del funzionario addetto in data Controparte_12
9/2/2017 (a seguito di un nuovo tentativo di notifica autorizzato alla data della prima udienza del
9/5/2017, in virtù dell'art. 102 c.p.c.); ad , a mezzo del servizio postale con Parte_17 consegna mani del portiere dello stabile, in data 14/2/2017 e poi di nuovo in data 19/5/2017 (a seguito di un nuovo tentativo di notifica autorizzato alla data della prima udienza del 9/5/2017, in virtù dell'art. 102 c.p.c.); ad , a mani del figlio convivente, in data 11/1/2017; ad CP_25 Pt_16
, a mani dello stesso, in data 11/1/2017; a , a mani dello stesso,
[...] Parte_18 in data 11/1/2017; ad , a mani del marito convivente, in data 11/1/2017; a Parte_30
, a messo del servizio postale con consegna mani del portiere dello stabile, in data Parte_40
20/1/2017 e poi di nuovo in data 19/5/2017 (a seguito di un nuovo tentativo di notifica autorizzato alla data della prima udienza del 9/5/2017, in virtù dell'art. 102 c.p.c.); a , ai sensi Parte_39
pagina 5 di 25 dell'art. 140 c.p.c., in data 17/1/2017; a l'ANCE, a mani dell'incaricato a ricevere l'atto, in data
12/1/2017; a a mani dell'incaricato a ricevere l'atto, in data 12/1/2017; a Parte_24 Parte_38
a mani del legale rappresentante, in data 19/5/2017 (a seguito di un nuovo tentativo di notifica
[...] autorizzato alla data della prima udienza del 9/5/2017, in virtù dell'art. 102 c.p.c.); a
[...]
, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 18/1/2017 (a seguito di un nuovo tentativo di Parte_21 notifica autorizzato alla data della prima udienza del 9/5/2017, in virtù dell'art. 102 c.p.c.); a CP_22
, a mani dello stesso, in data 14/1/2017; a , a mani della stessa, in
[...] Parte_15 data 14/1/2017; a , a mani dello stesso, in data 12/1/2017; a Parte_10 Per_1
, a mani della moglie convivente, in data 12/1/2017; a , a mani della
[...] Controparte_3 stessa, in data 12/1/2017; a , a mani della moglie convivente, in data 11/1/2017; a CP_26
, a mani della stessa, in data 12/1/2017, in proprio e, in data 19/5/2017, sia in qualità CP_8 di coerede di , insieme a e Persona_2 CP_30 Controparte_11
(quanto a , a mani della stessa, in data 12/1/2017; a ('44), CP_8 Persona_3 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 24/1/2017; a , ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data Parte_20
24/1/2017; a ('34), a mani dello stesso, in data 12/1/2017; a Persona_3 CP_13
, a mani della stessa, in data 12/1/2017; a , a mani dello stesso, in data
[...] Parte_6
12/1/2017; a , a mani della stessa, in data 12/1/2017; a Parte_7 CP_21
, a mani dello stesso, in data 12/1/2017; a , a mani della stessa, in data
[...] Controparte_19
13/1/2017; a a mani dello stesso, in data 12/1/2017; a , Controparte_16 Controparte_17
a mani della stessa, in data 13/1/2017; a a mani della figlia convivente, in data CP_18
13/1/2017; a a mani della moglie convivente, in data 12/1/2017; a Parte_25 [...]
, a mani della stessa, in data 12/1/2017; a , a mani della stessa, Parte_29 Parte_9 in data 12/1/2017, a a mani dello stesso, in data 12/1/2017; a , a mani CP_4 CP_7 della stessa, in data 12/1/2017; a ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 23/1/2017; Parte_43
a , a mani dello stesso, in data 11/1/2017; a , ai Parte_27 Parte_22 sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 23/1/2017; a , ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in Controparte_20 data 19/1/2017; a , a mani dello stesso, in data 12/1/2017; a Parte_31 Persona_6
a mani dello stesso, in data 13/1/2017; a , a mani del marito
[...] Parte_26 convivente, in data 13/1/2017; a , a mani dello stesso, in data 12/1/2017; a Parte_28
, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 19/1/2017; a , ai Parte_19 Parte_33 sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 26/2/2017, e a , in data 21/2/2017, quali eredi di Parte_34
, nonché ad entrambi in data 19/5/2017 (a seguito di un nuovo tentativo di notifica Persona_4 autorizzato alla data della prima udienza del 9/5/2017, in virtù dell'art. 102 c.p.c.); a Parte_35
pagina 6 di 25 a mani proprie, in data 13/1/2017; a a mani della moglie Pt_35 Parte_8 convivente, in data 12/1/2017; a , ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 20/1/2017; Parte_37
a , a mani dello stesso, in data 12/1/2017; a CP_5 Controparte_31
, a mani della figlia convivente, in data 11/1/2017; a , a mani
[...] Parte_12 della stessa, in data 14/1/2017; a , ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data Parte_36
17/1/2017; a , ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 17/1/2017; a , Parte_23 CP_6
a mani del padre convivente, in data 12/1/2017; a , ai sensi dell'art. 140 Parte_44
c.p.c., in data 16/2/2017.
Come si evince dall'intestazione, solo alcuni convenuti si sono costituiti, alcuni peraltro solo in corso di causa, con lo stesso difensore di un'altra parte già rappresentata;
altri sono rimasti contumaci.
Il processo è stato inoltre dichiarato interrotto plurime volte nel corso del processo, a seguito del sopravvenuto decesso di diverse parti del '44; , Persona_3 Parte_15
e ; del '34; Controparte_22 Parte_12 Persona_3 Pt_23
, ; ; ;
[...] Parte_30 Parte_20 Parte_31 Per_4
), ed è stato parimenti riassunto nei confronti dei relativi eredi.
[...]
Prima di esaminare l'eccezione di improcedibilità formulata dall'AVV , Controparte_21 autodifeso, all'udienza del 3/12/2024, poi ulteriormente sviluppata da altre parti, è sin da subito opportuno verificare le conseguenze di quanto dichiarato nella comparsa conclusionale depositata dal e dalle parti rappresentate dal medesimo difensore con Controparte_12 cui è stato dichiarato il decesso, medio tempore avvenuto, anche di e Parte_18
. Dei due, solo il secondo era costituito in giudizio. Parte_10
Tale allegazione, resa solo con la comparsa conclusionale senza alcun supporto documentale, non è idonea a determinare l'interruzione del processo.
Ai sensi dell'art. 300, co. 4, c.p.c., se l'evento della morte riguarda una “parte dichiarata contumace” il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è “documentato” dall'altra parte, o è
“notificato ovvero è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 292”. Le modalità puntualmente indicate dalla norma citata non sono integrabili con il ricorso all'analogia, per espressa volontà legislativa che ha descritto tipicamente le fonti rilevanti di informazione del fatto storico, e, pertanto, non ammettono equipollenti.
Nel caso di specie, l'evento morte di non è stato né documentato né Parte_18 notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimento di cui all'art. 292 c.p.c.
pagina 7 di 25 Quanto al decesso di , l'interpretazione della comparsa conclusionale, per le Parte_10 ragioni di seguito chiarite, porta ad escludere una manifestazione di volontà del relativo difensore nel senso della declaratoria di interruzione del processo.
Infatti, come noto, l'evento morte della parte costituita non determina ex se la declaratoria di interruzione del processo, ma solo quando, dichiarata in udienza o notificata alle altre parti dal proprio difensore, sussiste la volontà processuale di quest'ultimo, rimessa alla sua discrezionalità, di determinare l'interruzione processuale (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. unite, sent., 07-05-2021, n. 12154: “dal confronto della disciplina interruttiva, non automatica, del processo per morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace per ragioni diverse dal fallimento, secondo la regolazione dell'art.
300 c.p.c. ai commi 1, 2 e 4, rispetto all'interruzione automatica, come avviene con il fallimento, si ricava peraltro che, nella prima, ricorre un tradizionale rigore, trattandosi di atti che hanno effetti costitutivi e si pongono all'interno della fattispecie interruttiva, tendenzialmente escludendo la rilevanza di atti diversi da quelli tipici, così che la dichiarazione di volontà e non di scienza, resa in udienza o notificata, deve essere certa, esprimendo la volontà che il giudizio sia interrotto”).
Nel caso di specie, la volontà che il giudizio fosse interrotto non si desume né da un esame formale, letterale e complessivo, dell'atto, né tantomeno da un esame sistematico dello stesso, alla luce dei precedenti atti e del successivo contegno processuale.
In particolare, il difensore di , nella comparsa conclusionale, nelle ultime due Parte_10 pagine, ha riassunto le sue posizioni processuali, sotto il titolo in grassetto “conclusioni”, ribadendo quanto già precisato in sede di precisazione delle conclusioni, ossia il rigetto delle domande avverse, per motivi di merito, e richiamando i precedenti scritti difensivi e verbali di causa, con vittoria di spese e compensi, senza chiedere l'interruzione del processo;
la stessa posizione è stata, peraltro, ribadita nella comparsa di replica, in cui l'evento interruttivo non viene nemmeno richiamato.
L'evento che ha colpito è stato, inoltre, dichiarato dal difensore in modo Parte_10 indistinto dal decesso di dallo stesso non rappresentato, senza alcuna Parte_18 distinzione di ruoli e di disciplina, quindi a fini meramente informativi, tant'è che viene rimesso al giudice di scegliere “gli opportuni provvedimenti”. Come anticipato, tuttavia, l'interruzione del processo dipende da una scelta discrezionale del difensore stesso, la cui opzione non può essere rimessa ad una valutazione di opportunità del giudice, il quale deve limitarsi ad interpretare e recepire la determinazione dell'avvocato.
A conferma di questa interpretazione milita il contenuto delle precedenti dichiarazioni del medesimo difensore informative di analogo evento, in cui, diversamente da quanto emerso in sede di comparsa conclusionale, ha chiaramente manifestato la propria istanza processuale (cfr., istanza del 18/12/2017: pagina 8 di 25 “ISTANZA PER LA DICHIARAZIONE DI INTERRUZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 300 C.P.C.”, con consequenziale esplicita richiesta “di dichiarare l'interruzione del giudizio civile n.129/2017 pendente avanti il Tribunale di Ragusa”; note di udienza del 6/6/2022, con cui “[s]i fa presente che il condomino costituito NO nato a [...] il [...] è deceduto e si chiede Persona_3 dichiararsi l'interruzione del giudizio”; note di udienza del 12/7/2023: “[s]i fa presente che il condomino contumace NO nato a [...] il [...] (c.f. ) è deceduto Parte_23 C.F._51
e si chiede dichiararsi l'interruzione del giudizio”).
Di conseguenza, sia alla luce di un'esegesi della sola comparsa conclusionale, sia di una lettura della stessa alla luce dei precedenti e successivi atti depositati dalla medesima parte, deve escludersi sia stata inequivocabilmente manifestata, secondo un'interpretazione coerente con il dovere di lealtà processuale ex art. 88 c.p.c., l'esercizio della volontà processuale del difensore di di chiedere Parte_10 la declaratoria di interruzione del processo a seguito del decesso della parte assistita.
A questo punto, deve esaminarsi la già menzionata eccezione di improcedibilità/estinzione formulata dall'avv. , autodifeso, all'udienza del 3/12/2024, poi ulteriormente sviluppata Controparte_21 nelle note di udienza del 16/12/2024 e del 17/12/2024, a cui si è associato l'avv. , autodifesa CP_7 nonché difensore di altre parti costituite, con note di udienza del 16/12/2024, e l'avv. CP_19 parimenti autodifesa nonché difensore di altre parti costituite, con note di udienza del
[...]
16/12/2024.
L'avv. , comparendo alla predetta udienza, ha lamentato di non aver ricevuto Controparte_21 alcuna notizia di riassunzione del processo a seguito della declaratoria di interruzione dello stesso, in cinque occasioni. La mancata notifica della riassunzione, secondo la tesi esposta, costituirebbe un motivo di nullità del processo.
L'avv. , per sé autodifesa, nonché per conto dei convenuti dalla stessa rappresentati, si è associata CP_7 alla richiesta di estinzione del processo per mancata notifica, così come le parti rappresentate dall'avv.
. Controparte_19
L'eccezione non è fondata.
È pacifico che gli atti di riassunzione del processo a seguito delle plurime declaratorie di interruzione, a far data dal 18/12/2017 (decesso di e poi di , Persona_3 Parte_15
, , e Controparte_22 Parte_12 Persona_1 Pt_23
), non siano stati notificati all'avv. , autodifeso e già costituito (sulla
[...] Controparte_21 rilevanza di tale circostanza, cfr. Cass. civ., sez. II, sent., 18/04/2007, n. 9195; Cass. civ., sez. III, sent.,
15-12-2022, n. 36827), nonché rappresentato congiuntamente e/o disgiuntamente dall'avv. CP_17
pagina 9 di 25 anche se nel fascicolo telematico era stato erroneamente annotato il nome dell'avv. CP_21 ome suo difensore. Controparte_19
L'evento interruttivo non ha tuttavia mai riguardato la posizione dello stesso avv. CP_21 sicché la prosecuzione del processo, nei suoi confronti, non discende dal primo comma di
[...] cui all'art. 303 c.p.c., la cui inerzia determina gli effetti di cui all'art. 305 c.p.c., bensì dal secondo comma dell'art. 303 c.p.c., con una diversa ratio (cfr., ex multis, app. Napoli, sez. VII, sent., 08/06/2021, n. 2108:
“sempre quanto chiarito dalla Corte di Cassazione (cfr. Cassazione civile sez. II, 18/04/2007, n. 9195), la notificazione al soggetto colpito dall'evento interruttivo o ai suoi aventi causa è essenziale per la ricostituzione del rapporto processuale, mentre la notificazione alle altre parti assolve alla più limitata finalità di consentire ad esse di partecipare alla successiva fase del giudizio, ai fini della quale è sufficiente il mandato rappresentativo e difensivo a suo tempo conferito. Ne consegue che, ove la parte non sia rimasta assente, ma abbia partecipato alla successiva fase del processo, conservando, senza il compimento di particolari formalità, l'originaria posizione, la controversia deve essere decisa anche nei suoi confronti”).
La riassunzione del processo è, infatti, tempestiva “quando il relativo ricorso sia stato depositato in cancelleria nel termine di sei mesi, previsto dall'art. 305 c.p.c., con la conseguenza che ove il ricorso col pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di riassunzione non sia stato regolarmente notificato, il giudice non può dichiarare l'estinzione del processo, ma deve ordinare la rinnovazione della notifica, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., entro un termine perentorio" (Cass. n. 13683 del 2012)”
(cfr., Cass. civ., sez. III, sent., 18/09/2015, n. 18318), e solo lo spirare di quest'ultimo termine
“determinerà l'eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, u.c., e del successivo art. 307, comma 3", è stato poi riaffermato da Cass. n. 21869 del 2013 e, da ultimo, da
Cass. n. 7661 del 2015” (così, ancora, Cass. cit.).
La notifica del decreto di cui all'art. 303, co. 2, c.p.c., “alle altre parti [costituite]” (cfr., Cass. civ., sez.
III, sent., 15-12-2022, n. 36827) non colpite dall'evento interruttivo è, pertanto, rilevante ai soli fini della disciplina della contumacia (Cass. civ., sez. II, sent., 18/04/2007, n. 9195: “la parte rimasta assente e che abbia ricevuto la notificazione, come previsto dal terzo comma del citato art. 303 c.p.p., assume la qualità di contumace”); qualora il giudice istruttore non abbia assegnato un termine per la rinnovazione della notifica della notifica in applicazione dell'art. 291 c.p.c., la costituzione della parte pretermessa determina l'irrilevanza di tale omissione inizialmente non colta (cfr., Cass. civ., sez. III, sent.,
21/02/2020, n. 4683: “[c]ome già chiarito, la corte di appello, ha in proposito applicato il principio di diritto ormai consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte (che il ricorso non contiene ragioni tali da indurre a rimeditare) in base al quale "verificatasi una causa d'interruzione del processo, in presenza pagina 10 di 25 di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata "edictio actionis" da quello della "vocatio in ius", il termine perentorio di sei mesi, previsto dall'art. 305 c.p.c., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicchè, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della "vocatio in ius"; ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice, che rilevi la nullità, di ordinare la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., entro un termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l'eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, u.c., e del successivo art. 307
c.p.c., comma 3" (Cass., Sez. U, Sentenza n. 14854 del 28/06/2006, Rv. 589898 - 01; conf., tra le più recenti: Sez. 3, Sentenza n. 2174 del 04/02/2016, Rv. 638947 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9819 del
20/04/2018, Rv. 648428 - 01; Sez. 1 -, Sentenza n. 6921 del 11/03/2019, Rv. 653223 - 01). In base a questo principio, peraltro, la stessa corte di appello avrebbe in realtà dovuto assegnare al un CP_32 termine per rinnovare la notificazione irregolarmente effettuata al procuratore dei ricorrenti anzichè alle parti personalmente (senza che abbia rilievo se il vizio comportasse nullità o inesistenza della notificazione in questione), restando in ogni caso esclusa la possibile estinzione del giudizio. Non risulta che tale termine sia stato di fatto assegnato. Però tutti i ricorrenti si sono ugualmente costituiti, successivamente, nel giudizio di appello (come essi stessi dichiarano) e in tal modo hanno sanato ogni possibile irregolarità della notificazione dell'atto di riassunzione”), non avendo più alcuna utilità di vocatio in ius nei suoi confronti la rinnovazione di una notificazione informativa della tempestiva riassunzione, già perfetta, e ormai conosciuta, e ben potendo l'interessato chiedere, nella prima difesa utile successiva, di essere ammesso a compiere tutte le attività che gli sono state precluse, in virtù degli artt. 153, co. 2, e 294 c.p.c. e del principio di ragionevole durata del processo (cfr., per l'utilizzo anche in chiave di analogia iuris del requisito di tempestività correlate alle esigenze di ripristino dell'effettività del diritto di azione/difesa, cfr., Cass. civ., sez. unite, sent., 18/12/2018, n. 32725; quanto alla rimessione in termini, Cass. civ., sez. III, ord., 11/11/2020, n. 25289).
Conseguentemente, non avendo l'avv. autodifeso, chiesto all'udienza in cui è Controparte_21 spontaneamente comparso (né tantomeno alle note in sostituzione della ulteriormente successiva udienza) la rimessione in termini per il compimento delle attività processuali a cui non ha potuto pagina 11 di 25 partecipare, ma essendosi limitato a chiedere la declaratoria di nullità del processo e la sua estinzione, deve ritenersi corretta la decisione processuale di prosecuzione del giudizio.
2. Sul merito della domanda.
2.1. Breve sintesi della pretesa azionata.
Tutto ciò premesso in rito, può procedersi con l'esame nel merito della domanda.
Tutte le parti (eccetto il CONDOMINIO medesimo) del presente giudizio (e/o i loro eredi e/o i loro aventi causa nel corso del processo) sono condomini dell'immobile sito in Ragusa, v.le dei Platani n. 34/b, denominato costruito in 11 piani, più bassi commerciali, a cavallo Controparte_12 tra gli anni '60 e '70, i cui appartamenti sono stati poi ceduto dall'originario costruttore a diverse persone fisiche e società. Tale edificio, nel 1988, è stato sopraelevato fino al 14° piano.
Il predetto è, quindi, composto da plurimi appartamenti (54), da parti comuni a Controparte_12 tutti (condominio) e da parti comuni formalmente intestate solo ad alcuni appartamenti (38, ossia ai titolari dei piani 1°-11°; c.d. condominio parziale, sulla cui nozione, ampiamente, Cass. civ. Sez. II,
21/01/2000, n. 651), tra cui gli spazi adibiti ad autorimessa.
Tale ricostruzione, avallata dalla stessa domanda attorea che infatti postula sull'usucapione il proprio diritto di comproprietà e dalla produzione dei relativi titoli di provenienza su appartamenti sopraelevati solo successivamente (cfr., doc.
2-8 fascicolo cartaceo attori, dove non viene esplicitamente fatto alcun riferimento espresso al vano garage), è altresì confermata dai titoli proprietari acquisiti in atti delle parti convenute costituite (cfr., doc. 1-5, fascicolo cartaceo , Persona_3 CP_13
, , ,
[...] Controparte_20 CP_8 Controparte_16 CP_18
e doc. fascicolo cartaceo
[...] Controparte_17 Controparte_19 Pt_6
e ; doc. 2, ,
[...] Parte_7 CP_28 CP_8 eredi di;
doc. 2 e 3, costituzione telematica del CP_29 Persona_2
18/4/2017 di e , quali amministratrici di sostegno Controparte_23 Parte_11 rispettivamente di e , nonché di Controparte_22 Parte_15 Parte_13
, e;
doc. 2, fascicolo
[...] Parte_14 Parte_12 cartaceo di , , , Persona_1 Controparte_3 CP_4 CP_5
e , oltre doc. allegati alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., degli CP_6 CP_7 stessi;
doc. 2, costituzione telematica dell'AVV: atti di provenienza, Controparte_21 costituzione telematica di e con le seguenti Parte_9 Parte_8 individuazioni: “un posto macchina nel garage comune”; “garage condominiale”, “posto macchina nel garage comune” ecc.) nonché dal regolamento condominiale divenuto efficace in data 16/5/1978 e approvato dai primi comproprietari (doc. 6, prodotto dal;
doc. 4, fascicolo cartaceo di CP_12
pagina 12 di 25 , , , Persona_1 Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6
e ; doc. 3), sulla cui attendibilità (visto il recepimento incontestato dello stesso in
[...] CP_7 diverse delibere condominiali, cfr., ad es., quella del 26/4/2018, doc. 2, mem. 183, co. 6, n. 2,
) e la riferibilità all'immobile di cui è causa (visto il riferimento a p. 3 proprio alle vie CP_12 che si affacciano sullo stabile – v.le De Platani;
Via S. Cuore) non vi è motivo di dubitare.
Nel regolamento, dopo la clausola n. 1 in cui ne è ribadito il valore vincolare (“vincola ciascun condomino a titolo personale e reale, sicché al rispetto delle norme in esso contenute e delle eventuali modifiche legalmente deliberate dall'Assemblea è tenuto chiunque gli succeda per atto tra vivi o per successione ereditaria”), è espressamente previsto, nel titolo riguardante le “PARTI COMUNI” (clausola
2), che “I garagi od autorimesse sono di uso comune soltanto, dai proprietari di appartamenti che sui locali adibiti a garagi hanno diritto in forza di giusti titoli, che dovranno essere depositati in copia conforme al presidente pro-tempore del ”); la clausola 4, infine, in attesa dell'assegnazione CP_12 dei singoli posti macchina, dispone che “le autovetture dovranno collocarsi nel posto che di volta in volta si troverà disponibile in modo però da non impedire la manovra di entrata o di uscita delle altre”
La presente controversia, riguardante appunto solo il condominio parziale, nasce nel 2013, anno in cui il ha deciso di procedere all'autonomo accatastamento del locale destinato ad autorimessa, con CP_12 conferimento dell'incarico all'ing. (cfr., delibera assembleare del 28/6/2013, doc. 11, Persona_7 fascicolo cartaceo attori), il quale, previa richiesta ed esame dei titoli proprietari, ha accertato, a livello di fonti negoziali a quali appartamenti fossero comuni gli spazi costituenti l'autorimessa (cfr., doc. 2, fascicolo cartaceo di , , Persona_1 Controparte_3 CP_4 CP_5
, e;
delibera assembleare del 4/4/2013), individuandoli in
[...] CP_6 CP_7 quelli di prima elevazione (piani 1°-11°), di titolarità dei odierni convenuti (cfr., doc. 12, fascicolo cartaceo attori).
A tale ricognizione hanno fatto seguito le delibere condominiali impugnate, ossia:
- la delibera condominiale del 19/6/2014 (doc. 12, fascicolo cartaceo attori), in cui, tra le altre cose,
l'ing. ha prodotto l'elenco degli aventi diritto (cfr. punto 6 ed all. A); Parte_5
- la delibera condominiale del 27/11/2015 (doc. 13), con cui, tra le altre cose, è stato predisposto un nuovo piano di riparto delle spese inerenti al locale autorimessa senza tener conto degli attori (punti 5-
7), viene manifestata la volontà di questi ultimi di agire in giudizio per far valere i propri diritti su tali parti comuni (punto 8) e viene approvata una temporanea nuova turnazione del godimento dei posti auto
(18) all'interno del locale autorimessa senza tener conto del voto degli attori, computando solo i millesimi dei 38 condomini (convenuti) risultati formalmente unici comproprietari di tali spazi comuni;
pagina 13 di 25 - la delibera condominiale del 15/12/2016 (doc. 14), con cui, tra le altre cose, è stata precisata la rotazione del posto auto nelle parti comuni ai soli 38 appartamenti degli aventi diritto su tali spazi, con inizio a far data dal 1/1/2017.
Gli attori, titolari di quattro appartamenti all'11° piano rialzato (indicato talvolta come 12° piano), lamentando l'interruzione del proprio potere di fatto sino a quel momento esercitato, hanno chiesto di accertarsi l'acquisto per usucapione, derivante dall'ininterrotto, pubblico e pacifico compossesso (in uno ai convenuti), per oltre vent'anni, dei beni comuni condominiali formalmente in comproprietà per la quota indivisa ai soli convenuti, ossia proprio degli spazi adibiti ad autorimessa all'interno del condominio sito in Ragusa, v.le dei Platani n. 34/b, dal 2014 autonomamente accatastati al N.C.E.U. al foglio 65, particella 347 sub. 76-77-78-79.
Conseguentemente, hanno chiesto la declaratoria di inesistenza/nullità/inefficacia e/o comunque l'annullamento delle deliberazioni assembleari del 19/6/2014, 27/11/2015 e 15/12/2016, con cui sono stati esclusi dalla turnazione relativa al godimento di tali beni comuni.
2.2. Configurabilità giuridica della pretesa azionata e determinatezza dell'editio actionis: compossesso e acquisto per usucapione della contitolarità del diritto di proprietà.
Alcuni convenuti costituiti hanno eccepito la nullità della domanda sia per indeterminatezza sia per inesistenza giuridica della pretesa vantata, per asserita inconfigurabilità dell'acquisto per usucapione della comproprietà.
In generale, deve ritenersi che il diritto di proprietà è un diritto autodeterminato, sicché è sufficiente dimostrare uno dei suoi modi di acquisto per ottenere tale accertamento. Tali considerazioni si applicano, indifferentemente, sia all'accertamento della titolarità del diritto di proprietà esclusiva (1/1), sia all'accertamento della titolarità di una quota ideale di tale diritto (ad es., 1/42), atteso che la differenza tra le due posizioni giuridiche è meramente quantitativa, con peculiari conseguenze disciplinari, non qualitativa: gli elementi costitutivi del diritto sono i medesimi, così come i modi del relativo acquisto.
L'istituto dell'usucapione di cui agli artt. 1158 e ss. c.c. costituisce uno dei modi di acquisto della proprietà (o di altro diritto reale cd. minore) per effetto dell'esercizio del possesso protratto per un determinato lasso di tempo. Sul punto, i giudici della suprema corte hanno avuto modo di chiarire che
“[i]l possesso utile ai fini dell'usucapione deve manifestarsi attraverso un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, esercitata in modo continuativo, non interrotto, pacifico, pubblico e non equivoco” (cfr. Cass. civ., sez. II, ord., 09/03/2023, n. 7040).
L'acquisto della proprietà per usucapione ha, quindi, per fondamento una mera situazione di fatto
“caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata signoria di fatto sulla cosa da parte di chi si sostituisce a lui nell'utilizzazione di essa. La pienezza e l'esclusività di pagina 14 di 25 questo potere, che soddisfano il requisito dell'univocità del possesso e lo rendono idoneo a determinare il compiersi della prescrizione acquisitiva, vanno però dal giudice del merito apprezzate e valutate non in astratto, ma con riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica e produttiva, alle utilità che esso - secondo un criterio di normalità - è capace di procurare al proprietario
e di cui il conseguimento costituisce, secondo un analogo criterio, il precipuo contenuto delle sue facoltà di godimento” (cfr. Cass. civ., sez. II, sent., 22/04/1992, n. 4807), accompagnata da una particolare condizione soggettiva.
Colui il quale agisce in giudizio ai fini del riconoscimento dell'acquisto del diritto proprietario per usucapione deve, infatti, dar prova non solo di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva, ma anche “[del]l'animus rem sibi habendi, ossia l'intenzione di comportarsi come proprietario esercitando le corrispondenti facoltà sulla cosa, non essendo sufficiente la mera consapevolezza del possessore circa l'altrui titolarità del diritto” (cfr. Cass. civ., sez. II, sent.,
22/12/2015, n. 25764).
Da ciò si desume che l'animus possidendi utile ai fini dell'acquisto del diritto di proprietà per usucapione non consiste nella convinzione di essere proprietari (o titolari di altro diritto reale), bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, non rilevando a tal fine che tale convincimento sia sorretto dalla buona fede dell'usucapiente. Sul punto, la suprema corte ha quindi precisato che “la buona fede non è requisito del possesso utile ai fini dell'usucapione” e “[d]i conseguenza, la consapevolezza di possedere senza titolo ed il compimento di attività negoziali o di altra natura, finalizzate a ottenere il trasferimento della proprietà del bene posseduto o la stabilità sul piano formale della situazione giuridica rispetto ad esso non esclude che il possesso sia utile ai fini dell'usucapione (Cass. 15/7/2002, n. 10230; Cass. 9/2/2006
n. 2857)” (cfr. Cass. civ., sez. II, sent., 06/05/2014, n. 9671).
Resta, a tal fine, necessario rammentare che l'utilizzazione di un bene non risulta utile ai fini dell'acquisto di un diritto reale di godimento su di un bene, quando tale sfruttamento e godimento di un bene sia avvenuto in virtù dell'altrui tolleranza.
Sul punto, l'art. 1144 c.c. è chiaro nell'affermare che “[g]li atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso”. Invero, gli atti di tolleranza posti in essere dal proprietario del bene (o titolare di altro diritto reale cd. minore) sono caratterizzati “[dal]la condiscendenza del dominus, derivante dai rapporti di buon vicinato, di parentela, di amicizia, di cortesia, manifestata al destinatario, in modo che quest'ultimo ne abbia consapevolezza e nell'usufruire del bene abbia sempre presente l'eventualità e la legittimità del sopravveniente divieto. Costituisce, peraltro, principio consolidato quello secondo cui, per la sussistenza del possesso utile per usucapire occorre, oltre al riscontro di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad pagina 15 di 25 esercitare sulla cosa, per tutto il tempo prescritto dalla legge, l'esercizio di un potere corrispondente a quello del proprietario, non riconducibile però alla mera tolleranza del proprietario (v. Cass. n. 15446 del 2007)” (cfr. Cass. civ., sez. II, sent., 04/06/2019, n. 15183).
Deve, in ogni caso, precisarsi che, ferma la concezione della tolleranza come accettazione – espressa o tacita – dell'altrui condotta, l'onere della prova grava su chi intende contestare l'altrui usucapione:
“[q]uanto alla prova della tolleranza, va precisato che la deduzione circa il fatto che il godimento del bene da parte del preteso possessore sia frutto di tolleranza, idonea quindi ad escludere la stessa esistenza del possesso, costituisce un'eccezione, essendosi in più occasioni affermato che (Cass. n.
9275/2018) in materia di acquisto per usucapione di diritti reali immobiliari, poiché l'uso prolungato nel tempo di un bene non è normalmente compatibile con la mera tolleranza, essendo quest'ultima configurabile, di regola, nei casi di transitorietà ed occasionalità, in presenza di un esercizio sistematico
e reiterato di un potere di fatto sulla cosa spetta a chi lo abbia subito l'onere di dimostrare che lo stesso
è stato dovuto a mera tolleranza. In senso conforme si veda Cass. n. 19830/2014, secondo cui la tolleranza, trattandosi di fatto impeditivo, deve essere provata dalla parte che la deduca, sicché (cfr.
Cass. n. 17339/2009) in base al principio fissato dall'art. 2697 c.c., una volta dimostrata la sussistenza del possesso, spetta a coloro che contestano il fatto del possesso l'onere di provare che esso derivi da atti di tolleranza, i quali hanno fondamento nello spirito di condiscendenza, nei rapporti di amicizia o di buon vicinato ed implicano una previsione di saltuarietà e di transitorietà (conf. Cass. n. 3404/2009;
Cass. n. 10771/1995). Avere però concluso per la qualificazione della deduzione de qua come eccezione non implica altresì che sia necessaria una specifica deduzione della parte che si contrappone alla domanda di usucapione, in quanto ritiene il Collegio che alla luce della giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, debba reputarsi che l'eccezione in esame non possa essere qualificata come eccezione in senso stretto, e che quindi sia suscettibile di deduzione ovvero di rilievo ufficioso, sempre che la prova dei relativi fatti emerga dal materiale istruttorio formatosi nel rispetto del principio delle preclusioni istruttorie (conf. Cass. n. 31638/2018 con specifico riferimento al rilievo della tolleranza come circostanza impeditiva dell'usucapione). Occorre, infatti, ricordare che anche di recente si è ribadito che (cfr. Cassazione civile sez. VI-2. n. 15591/2018) costituiscono eccezioni in senso stretto, rilevabili ad istanza di parte, quelle che possono essere sollevate soltanto dalle parti per espressa disposizione di legge ovvero quelle il cui fatto integratore corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio dal titolare e, quindi, presuppone una manifestazione di volontà di quest'ultimo per essere produttivo di effetti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto giuridico”
(cfr. Cass. civ., sez. II, ord., 14/11/2019, n. 29538).
pagina 16 di 25 Come precisato dai giudice della suprema Corte, l'eccezione ex art. 1144 c.c. è sottoposta ad un onere probatorio piuttosto rigoroso, atteso che l'esercizio prolungato e continuato di un potere di fatto su di un bene è in re ipsa elemento presuntivo idoneo ad escludere una semplice tolleranza, specie in relazione di rapporti di vicinato: “[i]nvero, così si è espressa questa S.C.: 'In tema di acquisto del possesso ad
'usucapionem', al fine di valutare se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale sia compiuta con l'altrui tolleranza, e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata di tale attività può integrare un elemento presuntivo in favore dell'esclusione di una semplice tolleranza qualora si verta in rapporti di mera amicizia o di buon vicinato e non di parentale, tenuto conto che in relazione ai primi, di per sé labile e mutevoli, è più improbabile il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4327 del 20/02/2008)” (cfr. Cass. civ., sez. II, sent., 04/08/2015, n. 16371).
Come già anticipato, il quadro normativo sintetizzato sia applica, indistintamente, sia all'accertamento dell'acquisto del diritto di proprietà esclusivo (1/1), sia all'acquisto di una quota ideale del diritto di
(com)proprietà, nel caso di specie parti comuni ad un condominio in parte qua parziale. Infatti, come ormai confermato anche dalla Corte di Cassazione, nulla osta a che “su di un immobile di proprietà esclusiva di un soggetto può ben crearsi una situazione di compossesso pro indiviso tra lo stesso soggetto proprietario ed un terzo, con il conseguente possibile acquisto, da parte di quest'ultimo, della comproprietà pro indiviso dello stesso bene, una volta trascorso il tempo per l'usucapione, nella misura corrispondente al possesso esercitato. Nè tale situazione di compossesso, che consiste nell'esercizio del comune potere di fatto sulla cosa, in tota et in qualibet parte della stessa, da parte di due soggetti, esige la esclusione del possesso del proprietario (che in tal caso si tratterebbe di possesso esclusivo); nè richiede che il compossessore effettivo ignori l'esistenza del diritto altrui, non valendo la contraria eventualità ad escludere l'animus possidendi che sorregge i comportamenti effettivamente tenuti dal possessore il quale abbia usato della cosa uti condominus (v. Cass. civ. n. 21425 del 2004, Cass. civ. n.
13082 del 2002)” (cfr. Cass. civ., sez. II, sent., 02/08/2011, n. 16914).
Una volta ammessa l'ammissibilità dell'usucapione della comproprietà 'pro indiviso', atteso che,
“sebbene il vigente diritto positivo non disciplini espressamente il compossesso pro-indiviso, nulla impedisce la possibilità di un esercizio di fatto dell'attività corrispondente alla comunione del diritto di proprietà e, quindi, neppure la possibilità di pervenire, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, all'acquisto della comproprietà a titolo di usucapione (Cass. n. 6878/1986; 1314/1976).
L'acquisto per usucapione richiede il possesso effettivo per il periodo prescritto dalla legge, ma non anche il possesso esclusivo, con la conseguenza che un'eventuale situazione di compossesso può incidere solo sulla misura dell'acquisto (Cass. n. 6818/1988)”, (cfr. Cass. civ., sez. II, ord., 13/06/2023, n. 16695), pagina 17 di 25 la Corte di Cassazione ha, altresì, avuto modo di precisare che è parimenti “giuridicamente ammissibile
l'usucapione della proprietà "pro quota" non postulando questo modo di acquisto dei diritti reali un possesso esclusivo” (cfr. Cass. civ., sez. II, sent., 01/10/1997, n. 9557).
Così ricostruita la normativa applicabile alla presente controversia ed i canoni ermeneutici da utilizzare, deve ritenersi configurabile, in astratto, e determinata, in concreto, la pretesa azionata.
Già nell'atto di citazione è chiaro che , in quanto proprietario dal 1988 Parte_1 dell'appartamento censito al N.C.E.U. al foglio 65 mappale 347 sub. 43, , in Parte_2 quanto proprietario dal 1988 dell'appartamento censito al N.C.E.U. al foglio 65 mappale 347 sub. 44,
e , in quanto comproprietarie paritarie Parte_3 Parte_4 dell'appartamento censito al N.C.E.U. al foglio 65 mappale 347 sub. 75, e , in Parte_5 quanto in quanto proprietario dal 2003 dell'appartamento censito al N.C.E.U. al foglio 65 mappale 347 sub. 66, rivendicano l'acquisto della comproprietà delle parti comuni formalmente intestata solo ai convenuti, in modo indiviso con questi ultimi, in virtù del prolungato potere di fatto asseritamente dagli stessi esercitato anche sull'autorimessa uti condominus per il tempo necessario per l'usucapione della quota ideale (quanto a , unendo il proprio compossesso a quello dei suoi danti Parte_5 causa;
cfr., p. 1 e 2, citazione, con domanda ulteriormente precisata con la memoria ex art. 183, co. 6, n.
1, p. 4-6, c.p.c.: “il petitum, vale a dire il bene della vita che gli attori aspirano a conseguire, coincide, se ancora controparte non lo avesse compreso (o non volesse comprenderlo), con l'acquisto per usucapione della comproprietà pro indiviso, e dunque di una quota ideale, del bene sito in Ragusa viale dei Platani n. 34/B adibito ad autorimessa e censito al N.C.E.U. al foglio 65, part.lla 347 sub. 76-77-78-
79; bene di cui per adesso solo le parti convenute sono proprietarie pro indiviso […] da sempre, i condomini che ne hanno avuto l'uso non sono stati 38 ma 43 (id est i condomini convenuti più gli odierni attori). Per completezza espositiva e per fugare qualsiasi dubbio, nel caso di specie, il petitum immediato consiste nella statuizione giurisdizionale avente ad oggetto l'accertamento dell'intervenuto acquisto in capo agli attori, a titolo originario, per usucapione della comproprietà pro indiviso del bene sopra citato;
mentre il petitum mediato consiste in una quota ideale del bene stesso, rappresentato dal locale sito in Ragusa viale dei Platani n. 34/B adibito ad autorimessa e censito al N.C.E.U. al foglio 65, part.lla
347 sub. 76-77-78-79”, nella misura ideale di 1/42 in favore di ciascun titolare di appartamento,
“corrispondente a 23,81 millesimi della tabella 'C Garage' delle attuali tabelle millesimali”), pretesa conseguente alla negazione del loro diritto da parte delle delibere impugnate (p. 3, citazione), di cui si è chiesto l'accertamento della relativa invalidità e/o inefficacia, con vittoria di spese di lite.
2.3. Sull'accertamento in fatto dell'usucapione.
pagina 18 di 25 I locali adibiti ad autorimessa, oggetto del presente contenzioso, costituiscono un condominio parziale comune a solo alcuni appartamenti.
All'esito dell'istruttoria, deve ritenersi che tali parti, accatastate solo nel 2014, sono comuni anche agli attori, nella misura di 1/42 per appartamento, in misura paritaria ai (proprietari degli immobili di titolarità dei) convenuti (cfr., sul concorso paritario dei titolari di tali parti comuni, i millesimi allegati alla delibera del 28/6/2013, doc. 11, “TAB. C – Proprietà Garage”, fascicolo cartaceo attori;
cfr. millesimi allegati alla delibera del 27/11/2015, doc. 13, “TAB. C – Proprietà Garage”, che esclude gli attori ma ripartisce la quota ideale di tale condominio parziale in misura paritaria ai convenuti, analogamente ai bilanci consuntivi precedenti, di seguito citati).
Di seguito gli elementi di prova che conducono al predetto accertamento:
1) i bilanci consuntivi al 7/6/2004 (doc. 15/A, fascicolo cartaceo attori), al 30/4/2005 (doc. 15/B, fascicolo cartaceo attori), al 30/6/2006 (doc. 15/C, fascicolo cartaceo attori), al 31/12/2007 (doc. 15/D, fascicolo cartaceo attori), al 30/4/2007 (doc. 15/E, fascicolo cartaceo attori), al 31/12/2008 (doc. 15/F, fascicolo cartaceo attori), al 31/12/2009 (doc. 15/G, fascicolo cartaceo attori), al 31/12/2010 (doc. 15/H), al 31/12/2011 (doc. 15/I, fascicolo cartaceo attori), al 31/12/2012 (doc. 15/L, fascicolo cartaceo attori), al 31/12/2013 (doc. 15/M, fascicolo cartaceo attori), in cui le spese del complessivo condominio sono ripartite per (ritenuto con)titolare delle varie parti comuni dello stesso, con diverse colonne per voce, tra cui una specifica per il “GARAGE”, alla cui contribuzione gli attori sono stati sistematicamente chiamati a partecipare, in proporzione ad una cifra di millesimi specificata e a loro esplicitamente imputati con riferimento a tale locale, unitamente ai convenuti e diversamente dai residui condomini pacificamente estranei a tale parte solo comune ad alcuni, costituente appunto in parte qua un condominio parziale (cfr., ad es., doc. 15/A, 15/B, 15/C, 15/D, 15/E, cit., dove rispetto a tale Persona_8 viene indicato un quantitativo di millesimi per “GARAGE” pari a 0, non concorrendo così alla divisione delle spese condominiali rispetto allo stesso). Tali elementi sono inoltre corroborati dalla comunicazione, successiva alle delibere contestate, dell'amministratore di condominio, con cui viene offerta, ai soli attori, la restituzione di alcune spese sostenute l'adeguamento dell'autorimessa, così accatastata (cfr., comunicazione del 29/12/2016, doc. 4, costituzione telematica Controparte_12
;
[...]
2) il contegno processuale, al maturare delle preclusioni assertive, di plurimi condomini costituiti con efficacia di elemento indiziario anche nei confronti dei convenuti contumaci (cfr., Cass. civ., sez. VI - 2, ord., 02/02/2022, n. 3118, in tema di confessione giudiziale di solo alcune delle parti: “è vero che la confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto pagina 19 di 25 costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale, è anche vero, tuttavia, che il giudice ha il potere di apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne, com'è accaduto nel caso in esame, elementi indiziari di giudizio nei confronti delle altre parti (cfr. Cass. n. 22753 del 2004; Cass. n. 4486 del 2011; Cass. n. 20476 del
2015)”). In particolare, già nella comparsa di costituzione di e Controparte_22 Pt_15
, e di , e
[...] Parte_13 Parte_14
è ammesso, in punto di fatto, che “[p]rima dell'accatastamento, avvenuto Parte_12 nel 2014, i locali garage erano usati indistintamente da tutti condomini anche per il parcheggio delle auto, senza alcuna delimitazione dei posti, perché vi era una capienza di circa 40 posti: quindi, vi era maggiore possibilità di parcheggiare senza anche alcuna specifica individuazione dei posti” (p. 5); nella comparsa si costituzione di , , Persona_1 Controparte_3 CP_4
, e è ammesso, in punto di fatto, che CP_5 CP_6 CP_7
“l'amministratore di condominio ha appurato che le spese di accatastamento erano state pagate da alcuni condomini non titolari dei posti auto” e, in particolare, dagli attori, così come la disponibilità delle chiavi e del telecomando dei cancelli del garage);
3) l'esito di diversi interrogatori formali (con l'efficacia probatoria di cui al punto 2). Nello specifico,
, , Controparte_3 CP_18 Parte_45 CP_4 CP_7
, come anche , hanno confermato il possesso, in capo agli attori, delle
[...] Controparte_20 chiavi e dei telecomandi anche per l'accesso mediante autoveicolo;
ha Controparte_20 peraltro spontaneamente ammesso la prassi in uso da quando è divenuta condomina nel 2001: “[d]a allora è solo capitato di incontrare saltuariamente gli attori, non c'era motivo di contestazione perché chi trovava un posto libero lo occupava”;
4) la comunicazione del 2/11/1995, con cui l'amministratore di condominio ha informato tutti i condomini di provvedere “a consegnare copia del titolo di proprietà ove sia evidenziato il diritto al posto auto nei locali medesimi. Ciò anche al fine di consegnarLe copia delle chiavi ed il telecomando per permetterle l'apertura dei cancelli automatici [...] considerato che nei prossimi giorni [...] detti cancelli verranno attivati”, riservando “[a] coloro che non dimostreranno di avere titolo per l'accesso ai posti auto”, solamente “il passaggio pedonale per l'accesso ai locali condominiali” (cfr., doc.
6 - comparsa e anche quali eredi di CP_28 CP_8 CP_29 [...]
), a dimostrazione che la consegna delle chiavi e del telecomando degli accessi mediante Per_2 veicolo, dopo l'installazione del cancello automatico (1995) era stata inizialmente effettuata solo in favore di coloro che si ritenevano titolari del co-diritto a godere dell'autorimessa;
5) l'esito probatorio di numerosi testi escussi e, in particolare: pagina 20 di 25 5a) sentito all'udienza del 17/9/2019, che ha confermato, dopo aver Testimone_1 spontaneamente dichiarato i suoi stretti rapporti quanto alla sola famiglia , l'utilizzo da parte di Parte_1 questi ultimi dell'autorimessa (“[a]ll'interno dell'autorimessa parcheggiavano e salivano agli appartamenti utilizzando l'ascensore”), fin dal 1972; egli ha continuativamente frequentato i luoghi (di cui ha ricordato il mutamento) e le persone interessate (e alcune delle auto utilizzate in tali circostanze;
5b) , sentita all'udienza del 17/9/2019, cugina degli attori, la quale addirittura credeva Parte_41 che gli stessi avevano un “posto assegnato”, rispondendo “vero” a tutte le domande, ricordando infine il possesso del telecomando e l'atto di parcheggiare;
5c) , sentito all'udienza del 3/12/2024, che ha confermato il potere di fatto esercitato Parte_2 dal dante causa di , nel periodo dal 1988 al 2003, e che genuinamente ha Parte_5 precisato di riferire rispetto ai soli giorni in cui era presente sui luoghi;
in particolare, ha chiarito che sino a quel momento “[i] posti erano per consuetudine assegnati, ma se si trovavano occupati, si cambiava posto”;
5d) nello stesso senso, anche , sentito all'udienza del 21/1/2020, già amministratore Persona_9 di fino al 1996, poi frequentante i luoghi in quanto parente degli attori e dei danti causa CP_12 di , che ha ricordato l'autovettura di quest'ultimo parcheggiata in tali spazi, Parte_5 senza mai assistere a discussioni;
5d) sentita all'udienza del 3/12/2024, che, previa ammissione dei suoi rapporti con Testimone_2 la moglie di , ha dichiarato di frequentare i luoghi dal secondo anno di scuola Parte_1 magistrale (prima del '68) fino a qualche giorno prima dell'udienza stessa, descrivendo li stessi e la loro evoluzione, e di aver sempre visto parcheggiare l'auto da parte di tutti i;
Per_3
5e) , sentito all'udienza del 3/12/2024, fratello di , condomina del Parte_46 Parte_47
, e cognato di , che ha ricordato che già Controparte_12 Parte_1 dal '76 vedeva e , nonché il cognato, parcheggiare Parte_3 Parte_2 nell'auto rimessa, l'ultima volta delle quali è stata 4 mesi prima dell'udienza, senza mai scorgere discussioni su tale diritto;
dello stesso tenore le dichiarazioni di . Parte_48
Il quadro probatorio che emerge è chiaro e convergente verso la seguente ricostruzione.
Fino all'emersione dei titoli proprietari, quindi fino a tutto il 2013, tutti i proprietari degli immobili al dodicesimo piano (o undicesimo rialzato, ossia gli attori), da oltre vent'anni, hanno utilizzato, indistintamente, continuativamente e senza interruzione, l'autorimessa come parcheggio, contribuendo alle relative spese, ritenendosi ed essendo pubblicamente ritenuti comproprietari degli stessi (di nuovo, la concludenza dei bilanci consuntivi), costituendo peraltro una prassi sedimentata, sino a quel momento pagina 21 di 25 mai messa in discussione, per cui non è nemmeno necessario invocare la presunzione del possesso intermedio di cui all'art. 1141 c.c. ai fini della prova della continuità dell'utilizzo di tali beni comuni
Quanto a , che ha acquistato l'immobile solo nel 2003, egli può inoltre unire Parte_5 al proprio possesso quello del suo dante causa, parimenti provato in giudizio, sia direttamente sia mediante la dimostrazione di quale era la prassi in corso;
l'accessione del possesso è, nel caso di specie, consentita anche all'esito dell'esame del suo titolo negoziale, che, sebbene non l'includa espressamente, indica come oggetto di compravendita (a torto o a ragione, non è rilevante a questi fini;
cfr., Cass. civ., sez. II, sent., 30/06/2022, n. 20832) tutto ciò che era pervenuto ai suoi venditori “in forza dell'atto di donazione a data 13 febbraio 1995, repertorio n. 94552, registrato a Vittoria in data 6 marzo 1995 al n.
428”, atto che (a torto o a ragione), astrattamente trasferiva loro, oltre all'appartamento, la quota proporzionale delle parti condominiali “dell'intero edificio”, senza alcuna distinzione, in un'epoca in cui l'autorimessa non aveva nemmeno un autonomo identificativo catastale.
Ciò premesso, e ribadito l'orientamento sopra esposto in tema di art. 1144 c.c., non convince la tesi difensiva secondo cui, sia gli attori, sia i danti causa di , avrebbero iniziato il Parte_5 potere di fatto sugli spazi comuni adibiti ad autorimessa, secondo alcuni, come detenzione, secondo altri, come in virtù della tolleranza condominiale.
Quanto alla detenzione, non è stata assolta la prova, con onere che incombeva sui convenuti, della preesistenza di un titolo personale che giustificasse l'esercizio di tale potere di fatto al momento della sua insorgenza (cfr., l'utilizzo del participio “cominciato” nell'art. 1141, co. 1, c.c.). Anche a voler far decorrere dal 1995 l'inizio del potere di fatto, come nel caso dei danti causa di , Parte_5 non è dimostrato che gli fu consentito di parcheggiare negli spazi comuni, oggi controversi, in virtù di un titolo con effetti meramente personali.
Non può essere tale il regolamento divenuto efficace in data 16/5/1978, poiché lo stesso espressamente stabilisce che “[i] garagi od autorimesse sono di uso comune soltanto, dai proprietari di appartamenti che sui locali adibiti a garagi hanno diritto in forza di giusti titoli, che dovranno essere depositati in copia conforme al presidente pro-tempore del ” ed è proprio in quell'ottica che deve essere CP_12 letta la successiva clausola 4 (“le autovetture dovranno collocarsi nel posto che di volta in volta si troverà disponibile in modo però da non impedire la manovra di entrata o di uscita delle altre”), che disciplina temporaneamente, per i soli (ritenuti) aventi diritto, le modalità di (co)esercizio. Tale interpretazione è stata peraltro recepita nelle stesse successive delibere condominiali, che discriminano tra condomini aventi diritto (e in cui, fino al 2014, sono anche inclusi gli attori), e quelli privi di tale diritto.
Stesse considerazioni devono, infine, essere fatte a fronte dell'asserita, ma non provata, tolleranza, sia per la durata e le modalità di esercizio del potere di fatto, sia poiché non si comprende perché tale pagina 22 di 25 tolleranza, apparentemente concessa in attesa dell'accertamento della titolarità di tale comproprietà parziale, sarebbe stata accompagnata dall'inclusione dei soli attori, e non di tutti i condomini del
, tra i contitolari dei millesimi su tale “GARAGE” all'interno dei Controparte_12 bilanci consuntivi.
2.4. Sull'invalidità parziale di (alcune delle) delibere condominiali contestate.
L'accertata usucapione del diritto di comproprietà delle parti comuni costituenti l'autorimessa, identificate catastalmente dal 2014, comporta l'invalidità parziale delle delibere condominiali del
27/11/2015 e del 15/12/2016 che hanno escluso in modo assoluto gli attori dal godimento di tali beni a loro comuni.
In particolare, con il punto 9 della delibera condominiale del 27/11/2015 (doc. 13 fascicolo cartaceo attori), a maggioranza, senza il voto favorevole degli attori, è stata approvata una temporanea turnazione del godimento dei posti auto, escludendo questi ultimi da qualsivoglia godimento della facoltà di parcheggio.
Con il punto 7 della delibera condominiale del 15/12/2016 (doc. 14 fascicolo cartaceo attori) è stata ulteriormente specificata la rotazione del posto auto nelle parti comuni, sempre escludendo gli attori dal godimento della facoltà di parcheggio su tali parti comuni, senza il loro voto favorevole.
Nessun vizio, tra quelli denunciati, sussiste con riferimento alla delibera condominiale del 19/6/2014
(doc. 13 fascicolo cartaceo attori), dove nessuna decisione è stata presa dall'assemblea rispetto alle questioni di cui è causa.
Il vizio che affligge le delibere del 27/11/2015 e del 15/12/2016 deve essere sussunto all'interno della categoria della nullità e, nello specifico, della nullità parziale, ex artt. 1419, co. 1, e 1324 c.c., limitatamente ai punti indicati rispettivamente, 9 e 7) e a quelli ad essi dipendenti.
Sebbene l'annullabilità sia la categoria generale di riferimento delle invalidità delle delibere assembleari, la gravità del vizio, alla luce dei criteri offerti dalla suprema corte, è tale da integrare un caso di difetto di attribuzione del potere assembleare sia un'ipotesi di violazione di norme imperative. Di conseguenza,
l'eccezione di decadenza del mezzo di impugnazione, sollevata dai convenuti costituiti, non merita accoglimento.
Sul punto, si osserva che la Corte di Cassazione, a sezioni unite, ha affrontato direttamente la questione del discrimine tra l'istituto dell'annullabilità, regola generale applicabile, e quello della nullità, categoria residuale.
Orbene, senza alcuna disgressione teorica non pertinente alla presente sede, è sufficiente rammentare che uno dei vizi ritenuti talmente abnormi dall'esorbitare dai poteri dell'assemblea e, pertanto, dalla disciplina di annullabilità delle relative determinazioni per erroneo esercizio del potere, è costituito pagina 23 di 25 “dalla carenza assoluta in astratto del potere esercitato: in tali casi, la deliberazione non è idonea a conseguire l'effetto giuridico che si proponeva, risultando affetta da nullità radicale per "impossibilità giuridica" dell'oggetto” (Cass. civ., sez. unite, sent., 14-04-2021, n. 9839, punto 6.3., caso 2).
Nel caso di specie, la delibera assembleare, nella parte in cui si arroga il potere di decidere a chi spetta o meno il diritto di comproprietà su alcune parti comuni, per poi riconoscere solo ad alcuni il diritto di godimento sulle stesse, escludendo altri, fuoriesce dalle sue prerogative ordinamentali, incidendo non sul quomodo ma anche sull'an del diritto (sulla quota ideale) di alcuni condomini.
Un ulteriore vizio che affligge tali punti delle delibere menzionate è costituito dall'“illiceità” della determina condominiale: “[s]i tratta di quei casi in cui la deliberazione assembleare, pur essendo stata adottata nell'ambito delle attribuzioni dell'assemblea, risulti avere un "contenuto illecito" (art. 1343
c.c.), nel senso che il decisum risulta contrario a "norme imperative", all'"ordine pubblico" o al "buon costume". Sono nulle, innanzitutto, le deliberazioni assembleari che abbiano un contenuto contrario alle norme imperative. Le norme imperative sono quelle norme non derogabili dalla volontà dei privati, poste
a tutela degli interessi generali della collettività sociale o di interessi particolari che l'ordinamento reputa indisponibili, assicurandone comunque la tutela. Nella disciplina del condominio degli edifici, le norme inderogabili sono specificamente individuate dall'art. 1138 c.c., comma 4, e art. 72 disp. att. c.c.”
(cfr., ancora, Cass. civ., sez. unite, cit., punto 6.3., caso 3).
L'art. 1138, co. 4, esclude, infatti, analogamente al principio ricavabile dall'art. 1102, che si possa totalmente escludere il diritto di godimento di un contitolare delle cose comuni oggetto di delibera.
L'istituto della nullità, come noto, può esser sempre sollevato dall'interessato, non essendo soggetto a prescrizione o decadenza (cfr., art. 1422 c.c.) e non ammette acquiescenza o convalida (cfr. art. 1423
c.c.; emblematica, altresì, Cass. civ., sez. unite., cit.: “la sua nullità può essere fatta valere in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse (anche da parte del condomino che abbia votato a favore della sua approvazione)”).
In conclusione, deve esser dichiarata la nullità dei predetti punti delle delibere precisate.
3. Sulle spese di lite.
L'accoglimento della domanda attorea determina il diritto alla rifusione delle spese di lite, secondo il principio di soccombenza.
Tenuto conto della nota spese depositata, considerato il valore indeterminabile della domanda
(usucapione quota ideale di parti comuni a condominio parziale nonché accertamento della nullità – ancorché parziale – di alcune delibere), visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori medi dello scaglione compreso tra 50.001,00 e 260.000,00 (cfr., art. 5, co. 6, d.m. 55/2014) in ragione della complessità soggettiva ed oggettiva della controversia e dell'entità dell'attività processuale pagina 24 di 25 espletata, si liquidano, nei limiti della domanda, in euro 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 1.242,66 per esborsi.
Tali compensi devono essere posti a carico dei soli condomini convenuti, in solido tra loro, avendo la causa interesse comune agli stessi, componenti del predetto condominio parziale, con esclusione del a cui partecipano anche altri condomini, indifferenti Controparte_12 all'autorimessa e al contenuto dei punti invalidi delle delibere menzionate (cfr., ancora, docc. 15/A, 15/B,
15/C, 15/D, 15/E, 15/F, 15G, 15/H, 15/I, 15/L e doc. 15/M fascicolo cartaceo attori)
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• dichiara l'acquisto da parte degli attori per usucapione, in misura paritaria ai proprietari degli immobili condominiali di titolarità dei convenuti, con proporzionale compressione delle spettanze di questi ultimi rispetto alle seguenti parti comuni, del diritto di comproprietà sul locale sito in Ragusa viale dei Platani
n. 34/B adibito ad autorimessa e censito al N.C.E.U. al foglio 65, part.lla 347 sub. 76-77-78-79 e, in particolare:
- la contitolarità nella misura di 1/42 del suddetto locale da parte di , quale Parte_1 proprietario dell'appartamento censito al N.C.E.U. al foglio 65 mappale 347 sub. 43;
- la contitolarità nella misura di 1/42 del suddetto locale da parte di , quale Parte_2 proprietario dell'appartamento censito al N.C.E.U. al foglio 65 mappale 347 sub. 44;
- la contitolarità nella misura di 1/42 del suddetto locale da parte di , quale Parte_5 proprietario dell'appartamento censito al N.C.E.U. al foglio 65 mappale 347 sub. 66;
- la contitolarità nella misura indivisa di 1/42 del suddetto locale da parte di e Parte_4
quali comproprietarie dell'appartamento posto all'undicesimo piano elevato Parte_3 censito al N.C.E.U. al foglio 65 mappale 347 sub. 75;
• dichiara la nullità del punto 9 della delibera condominiale del 27/11/2015 e del punto 7 della delibera condominiale del 15/12/2016, adottate dal Controparte_12
• condanna, altresì, i convenuti, ad esclusione del Controparte_12 in solido tra loro, a rimborsare agli attori, in solido tra loro, le spese di lite, che si liquidano in euro
14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 1.242,66 per esborsi.
Così deciso in Ragusa, 28/08/2025. Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 129/2017 pendente tra:
( ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 [...]
( ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 Parte_3
( , nata a [...] il [...] e C.F._3 Parte_4
( , nata a [...] il [...] e tutti ivi residente in [...], C.F._4 nonché ( ), nato a [...] il [...] e ivi residente Parte_5 C.F._5 in Brancati n. 7, con il patrocinio dell'avv. Marialuisa Tidona ( ), con elezione di C.F._6 domicilio in Ragusa, via Archimede n. 101, presso lo studio del proprio difensore;
ATTORI contro
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._7 Controparte_2
), in qualità di eredi di , nato a [...] C.F._8 Persona_1 il 25.01.1940 (c.f. ), , nata a [...] il [...] (c.f. C.F._9 Controparte_3
), nato a [...] il [...] (c.f. C.F._10 CP_4
), , nato a [...] il [...] (c.f. C.F._11 CP_5
), , nata a [...] il [...] (c.f. C.F._12 CP_6
) e , nata a [...] il [...] (c.f. , C.F._13 CP_7 C.F._14 con il patrocinio dell'avv. (c.f. ed elettivamente domiciliati presso lo CP_7 C.F._14 studio del proprio difensore in Ragusa, c.so Vittorio Veneto 93;
CONVENUTI
e
, nata a [...] il [...] (c.f. ), CP_8 CodiceFiscale_15 CP_9
pagina 1 di 25 nata a [...] il [...] (c.f. ) e , CP_10 CodiceFiscale_16 Controparte_11 nato a [...] il [...] (c.f. ), quali eredi di , CodiceFiscale_17 Persona_2 nato ad [...], il [...] (c.f. ), nonché, quanto a , C.F._18 CP_8 anche in proprio, ( ), Controparte_12 P.IVA_1 CP_13
, nata a [...] il [...] (c.f. ),
[...] C.F._19 Controparte_14
( ) e ( ) in qualità di eredi di C.F._20 CP_15 C.F._21
, nato a [...] il [...] (c.f. ) e, quanto a Persona_3 C.F._22 [...]
, anche in proprio, , nato a [...] il [...] (c.f. CP_13 Controparte_16
), nata a [...] il [...] (c.f. C.F._23 Controparte_17
, nata in [...] il [...] (c.f. C.F._24 CP_18
), nata a [...] il [...] (c.f. C.F._25 Controparte_19
), , nata a [...] il [...] (c.f. C.F._26 Controparte_20
, , nato a [...] il [...] (c.f. C.F._27 Parte_6
) , nata a [...] il [...] (c.f. C.F._28 Parte_7
), nato a [...] il [...] (c.f. C.F._29 Parte_8
), nata a [...] il [...] (c.f. C.F._30 Parte_9
) e , nato a [...] il [...] (c.f. C.F._31 Parte_10
, con il patrocinio dell'avv. (c.f. ), C.F._32 Controparte_19 C.F._26 anche autodifesa, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del proprio difensore in Ragusa, via Dante
90;
CONVENUTI
e
AVV. nato a [...] il [...] (c.f. ), autodifeso Controparte_21 C.F._33 nonché con patrocinio del co-difensore avv. (C.F. ed Controparte_17 C.F._24 elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Ragusa, Via Dante n. 90
CONVENUTO
e
, nato a [...] il [...] (c.f. ), con la Controparte_22 C.F._34 partecipazione di (CF: ) e (CF: Controparte_23 C.F._35 Parte_11
), quali amministratrici di sostegno, , nata a C.F._36 Parte_12
Siracusa il 10.09.1930 (c.f. ), , nato a [...] il C.F._37 Parte_13
20.07.1963 (c.f. ), , nata a [...] il C.F._38 Parte_14
23.09.1961 (c.f. ) e , nata a [...] il [...] (c.f. C.F._39 Parte_15
pagina 2 di 25 ), con il patrocinio dell'avv. Antonino Francone (C.F. ) C.F._40 C.F._41 ed elettivamente domiciliati presso lo studio del proprio difensore in Ragusa, via Della Costituzione n.
71;
e
, in persona del Controparte_24 legale rappresentante pro-tempore, (p.iva , , nata a [...] il P.IVA_2 CP_25
16.11.1955 (c.f. ), , nato a [...] il [...] (c.f. C.F._42 Parte_16
) nata a [...] il [...] (c.f. C.F._43 Parte_17
), , nato ad [...] il [...] (c.f. C.F._44 CP_26
), , nato a [...] il [...] C.F._45 Parte_18
(c.f. ), , nata a [...] il [...] (c.f. C.F._46 Parte_19
), nata a [...] il [...] (c.f. C.F._47 Parte_20
), , nato a Ragusa il 28.05.1970 (c.f. C.F._48 Parte_21
, , nata a [...] il [...] (c.f. C.F._49 Parte_22
), , nato a [...] il [...] (c.f. C.F._50 Parte_23
), in persona del legale rappresentante pro tempore, (p.iva C.F._51 Parte_24
), nato a [...] il [...] (c.f. P.IVA_3 Parte_25
), , nata a [...] il [...] (c.f. C.F._52 Parte_26
), , nato a [...] il [...] (c.f. C.F._53 Parte_27
), , nato a [...] il [...] (c.f. C.F._54 Parte_28
), nata a [...] il [...] (c.f. C.F._55 Parte_29
), , nata a [...] il [...] (c.f. C.F._56 Parte_30
), , nato a [...] il [...] (c.f. C.F._57 Parte_31
, , nato a [...] il [...] (c.f. C.F._58 Parte_32
), , nato a [...], il [...] (c.f. C.F._59 Parte_33
) e , nato a [...], il [...] (c.f. C.F._60 Parte_34
), nella qualità di erede di , nata a [...] il C.F._61 Persona_4
07.04.1926, nato in [...] il [...] (c.f. Parte_35
), , nata a [...] il [...] (c.f. C.F._62 Parte_36
), , nato a [...] il [...] (c.f. C.F._63 Parte_37
), in persona dell'amministratore pro tempore (p.iva C.F._64 Parte_38
), , nata a [...] il 31.05.1944 (c.f. P.IVA_4 Parte_39
e , nata a [...] il [...] C.F._65 Parte_40
pagina 3 di 25 CONVENUTI CONTUMACI
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, gli attori, condomini del condominio di cui appresso, convenivano in giudizio il nonché i condomini di cui all'intestazione, Controparte_12 chiedendo di dichiararsi l'acquisto per usucapione, in capo ai primi, della comproprietà pro indiviso, unitamente alla predetta compagine condominiale, del bene sito in Ragusa viale dei Platani n. 34/B adibito ad autorimessa e censito al N.C.E.U. al foglio 65, part.lla 347 sub. 76-77-78-79, nonché, previa sospensione della stessa, la declaratoria di nullità e/o di inefficacia e/o l'annullamento delle deliberazioni assembleari del 19/6/2014, 27/11/2015 e 15/12/2016 dell'assemblea condominiale, con vittoria di spese di lite.
Allegavano, a tal fine, che:
- erano titolari degli appartamenti all'undicesimo piano elevato, uno ciascuno, ad eccezione di e , comproprietarie paritarie di uno di essi, sin dal 1988, Parte_3 Parte_4 quanto ai , e dal 2003, quanto a , comunque avente causa di Parte_1 Parte_5 Parte_2
, e , titolari questi ultimi dal 1995;
[...] Persona_5 Parte_41 Parte_42
- in qualità di proprietari delle predette unità immobiliari, continuando il potere di fatto già esercitato prima dai lori aventi causa, avevano sempre posseduto, pro indiviso, unitamente ai convenuti
(diversamente da altri condomini, pacificamente estranei a tali parti comuni), anche gli spazi adibiti ad autorimessa, accatastati solo nel 2014 al N.C.E.U., foglio 65, part.lla 347 sub. 76-77-78-79, sia utilizzandoli come parcheggio, sia contribuendo alle relative spese (pulizia garage, canone idrico, Tosap, manutenzione ordinaria e straordinaria, spese accatastamento);
- a seguito di un esame delegato dal da un tecnico, preordinato al citato accatastamento, CP_12 con delibere del 19/6/2014, 27/11/2015 e 15/12/2016 l'assemblea condominiale ha ritenuto che i posti auto (poi ridotti a 18) spettassero solo a coloro (ossia i 38 convenuti) i cui titoli di proprietà includessero esplicitamente il diritto di godimento di tale parte comune, senza considerare il ventennale potere di fatto pacifico ed ininterrotto di detti locali anche da parte degli attori, questi ultimi così esclusi dalla turnazione deliberata;
- nonostante i tentativi di composizione bonaria della controversia e di mediazione, la loro pretesa non veniva riconosciuta dalla compagine condominiale, costringendoli ad agire in giudizio.
Con comparsa del 13/4/2017 si costituivano i convenuti , Persona_1 CP_3
, , , , chiedendo il
[...] CP_4 CP_5 CP_7 CP_6 rigetto della domanda.
pagina 4 di 25 Si costituivano, parimenti, con comparsa del 14/4/2017, il Controparte_12
con comparsa del 18/4/2017, , ,
[...] Controparte_22 Parte_15
, , , Parte_13 Parte_14 Parte_12 con comparsa del 7/5/2017, , , Persona_3 Controparte_13 CP_20
, , ,
[...] Controparte_16 Controparte_27 Controparte_17 CP_18
, con comparsa del 8/5/2017, l'avv. tutti
[...] CP_8 Controparte_21 chiedendo il rigetto della domanda.
Alla prima udienza veniva assegnato un termine per rinnovare le notifiche nei confronti delle parti per cui non si erano perfezionate.
Si costituivano, altresì, prima della successiva udienza, , Parte_6 Parte_7
, , nonché ,
[...] Parte_9 Parte_8 CP_8
e quali eredi di e, al CP_28 CP_29 Persona_2
10/1/2023, , chiedendo parimenti il rigetto della domanda attorea. Parte_10
Il processo veniva interrotto e riassunto plurime volte, a seguito del decesso di diverse parti e, previa declaratoria di contumacia di quelli non costituitesi, istruito mediante l'escussione di prove orali e ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice istruttore, fatte precisare le conclusioni, la tratteneva in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione in fatto ed in diritto
1. Questioni pregiudiziali di rito.
In via pregiudiziale di rito, è opportuno riassumere alcuni passaggi processuali.
L'atto di citazione è stato originariamente notificato nei confronti di tutti i convenuti e, in particolare, quanto: al a mani del funzionario addetto in data Controparte_12
9/2/2017 (a seguito di un nuovo tentativo di notifica autorizzato alla data della prima udienza del
9/5/2017, in virtù dell'art. 102 c.p.c.); ad , a mezzo del servizio postale con Parte_17 consegna mani del portiere dello stabile, in data 14/2/2017 e poi di nuovo in data 19/5/2017 (a seguito di un nuovo tentativo di notifica autorizzato alla data della prima udienza del 9/5/2017, in virtù dell'art. 102 c.p.c.); ad , a mani del figlio convivente, in data 11/1/2017; ad CP_25 Pt_16
, a mani dello stesso, in data 11/1/2017; a , a mani dello stesso,
[...] Parte_18 in data 11/1/2017; ad , a mani del marito convivente, in data 11/1/2017; a Parte_30
, a messo del servizio postale con consegna mani del portiere dello stabile, in data Parte_40
20/1/2017 e poi di nuovo in data 19/5/2017 (a seguito di un nuovo tentativo di notifica autorizzato alla data della prima udienza del 9/5/2017, in virtù dell'art. 102 c.p.c.); a , ai sensi Parte_39
pagina 5 di 25 dell'art. 140 c.p.c., in data 17/1/2017; a l'ANCE, a mani dell'incaricato a ricevere l'atto, in data
12/1/2017; a a mani dell'incaricato a ricevere l'atto, in data 12/1/2017; a Parte_24 Parte_38
a mani del legale rappresentante, in data 19/5/2017 (a seguito di un nuovo tentativo di notifica
[...] autorizzato alla data della prima udienza del 9/5/2017, in virtù dell'art. 102 c.p.c.); a
[...]
, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 18/1/2017 (a seguito di un nuovo tentativo di Parte_21 notifica autorizzato alla data della prima udienza del 9/5/2017, in virtù dell'art. 102 c.p.c.); a CP_22
, a mani dello stesso, in data 14/1/2017; a , a mani della stessa, in
[...] Parte_15 data 14/1/2017; a , a mani dello stesso, in data 12/1/2017; a Parte_10 Per_1
, a mani della moglie convivente, in data 12/1/2017; a , a mani della
[...] Controparte_3 stessa, in data 12/1/2017; a , a mani della moglie convivente, in data 11/1/2017; a CP_26
, a mani della stessa, in data 12/1/2017, in proprio e, in data 19/5/2017, sia in qualità CP_8 di coerede di , insieme a e Persona_2 CP_30 Controparte_11
(quanto a , a mani della stessa, in data 12/1/2017; a ('44), CP_8 Persona_3 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 24/1/2017; a , ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data Parte_20
24/1/2017; a ('34), a mani dello stesso, in data 12/1/2017; a Persona_3 CP_13
, a mani della stessa, in data 12/1/2017; a , a mani dello stesso, in data
[...] Parte_6
12/1/2017; a , a mani della stessa, in data 12/1/2017; a Parte_7 CP_21
, a mani dello stesso, in data 12/1/2017; a , a mani della stessa, in data
[...] Controparte_19
13/1/2017; a a mani dello stesso, in data 12/1/2017; a , Controparte_16 Controparte_17
a mani della stessa, in data 13/1/2017; a a mani della figlia convivente, in data CP_18
13/1/2017; a a mani della moglie convivente, in data 12/1/2017; a Parte_25 [...]
, a mani della stessa, in data 12/1/2017; a , a mani della stessa, Parte_29 Parte_9 in data 12/1/2017, a a mani dello stesso, in data 12/1/2017; a , a mani CP_4 CP_7 della stessa, in data 12/1/2017; a ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 23/1/2017; Parte_43
a , a mani dello stesso, in data 11/1/2017; a , ai Parte_27 Parte_22 sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 23/1/2017; a , ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in Controparte_20 data 19/1/2017; a , a mani dello stesso, in data 12/1/2017; a Parte_31 Persona_6
a mani dello stesso, in data 13/1/2017; a , a mani del marito
[...] Parte_26 convivente, in data 13/1/2017; a , a mani dello stesso, in data 12/1/2017; a Parte_28
, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 19/1/2017; a , ai Parte_19 Parte_33 sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 26/2/2017, e a , in data 21/2/2017, quali eredi di Parte_34
, nonché ad entrambi in data 19/5/2017 (a seguito di un nuovo tentativo di notifica Persona_4 autorizzato alla data della prima udienza del 9/5/2017, in virtù dell'art. 102 c.p.c.); a Parte_35
pagina 6 di 25 a mani proprie, in data 13/1/2017; a a mani della moglie Pt_35 Parte_8 convivente, in data 12/1/2017; a , ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 20/1/2017; Parte_37
a , a mani dello stesso, in data 12/1/2017; a CP_5 Controparte_31
, a mani della figlia convivente, in data 11/1/2017; a , a mani
[...] Parte_12 della stessa, in data 14/1/2017; a , ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data Parte_36
17/1/2017; a , ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 17/1/2017; a , Parte_23 CP_6
a mani del padre convivente, in data 12/1/2017; a , ai sensi dell'art. 140 Parte_44
c.p.c., in data 16/2/2017.
Come si evince dall'intestazione, solo alcuni convenuti si sono costituiti, alcuni peraltro solo in corso di causa, con lo stesso difensore di un'altra parte già rappresentata;
altri sono rimasti contumaci.
Il processo è stato inoltre dichiarato interrotto plurime volte nel corso del processo, a seguito del sopravvenuto decesso di diverse parti del '44; , Persona_3 Parte_15
e ; del '34; Controparte_22 Parte_12 Persona_3 Pt_23
, ; ; ;
[...] Parte_30 Parte_20 Parte_31 Per_4
), ed è stato parimenti riassunto nei confronti dei relativi eredi.
[...]
Prima di esaminare l'eccezione di improcedibilità formulata dall'AVV , Controparte_21 autodifeso, all'udienza del 3/12/2024, poi ulteriormente sviluppata da altre parti, è sin da subito opportuno verificare le conseguenze di quanto dichiarato nella comparsa conclusionale depositata dal e dalle parti rappresentate dal medesimo difensore con Controparte_12 cui è stato dichiarato il decesso, medio tempore avvenuto, anche di e Parte_18
. Dei due, solo il secondo era costituito in giudizio. Parte_10
Tale allegazione, resa solo con la comparsa conclusionale senza alcun supporto documentale, non è idonea a determinare l'interruzione del processo.
Ai sensi dell'art. 300, co. 4, c.p.c., se l'evento della morte riguarda una “parte dichiarata contumace” il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è “documentato” dall'altra parte, o è
“notificato ovvero è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 292”. Le modalità puntualmente indicate dalla norma citata non sono integrabili con il ricorso all'analogia, per espressa volontà legislativa che ha descritto tipicamente le fonti rilevanti di informazione del fatto storico, e, pertanto, non ammettono equipollenti.
Nel caso di specie, l'evento morte di non è stato né documentato né Parte_18 notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimento di cui all'art. 292 c.p.c.
pagina 7 di 25 Quanto al decesso di , l'interpretazione della comparsa conclusionale, per le Parte_10 ragioni di seguito chiarite, porta ad escludere una manifestazione di volontà del relativo difensore nel senso della declaratoria di interruzione del processo.
Infatti, come noto, l'evento morte della parte costituita non determina ex se la declaratoria di interruzione del processo, ma solo quando, dichiarata in udienza o notificata alle altre parti dal proprio difensore, sussiste la volontà processuale di quest'ultimo, rimessa alla sua discrezionalità, di determinare l'interruzione processuale (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. unite, sent., 07-05-2021, n. 12154: “dal confronto della disciplina interruttiva, non automatica, del processo per morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace per ragioni diverse dal fallimento, secondo la regolazione dell'art.
300 c.p.c. ai commi 1, 2 e 4, rispetto all'interruzione automatica, come avviene con il fallimento, si ricava peraltro che, nella prima, ricorre un tradizionale rigore, trattandosi di atti che hanno effetti costitutivi e si pongono all'interno della fattispecie interruttiva, tendenzialmente escludendo la rilevanza di atti diversi da quelli tipici, così che la dichiarazione di volontà e non di scienza, resa in udienza o notificata, deve essere certa, esprimendo la volontà che il giudizio sia interrotto”).
Nel caso di specie, la volontà che il giudizio fosse interrotto non si desume né da un esame formale, letterale e complessivo, dell'atto, né tantomeno da un esame sistematico dello stesso, alla luce dei precedenti atti e del successivo contegno processuale.
In particolare, il difensore di , nella comparsa conclusionale, nelle ultime due Parte_10 pagine, ha riassunto le sue posizioni processuali, sotto il titolo in grassetto “conclusioni”, ribadendo quanto già precisato in sede di precisazione delle conclusioni, ossia il rigetto delle domande avverse, per motivi di merito, e richiamando i precedenti scritti difensivi e verbali di causa, con vittoria di spese e compensi, senza chiedere l'interruzione del processo;
la stessa posizione è stata, peraltro, ribadita nella comparsa di replica, in cui l'evento interruttivo non viene nemmeno richiamato.
L'evento che ha colpito è stato, inoltre, dichiarato dal difensore in modo Parte_10 indistinto dal decesso di dallo stesso non rappresentato, senza alcuna Parte_18 distinzione di ruoli e di disciplina, quindi a fini meramente informativi, tant'è che viene rimesso al giudice di scegliere “gli opportuni provvedimenti”. Come anticipato, tuttavia, l'interruzione del processo dipende da una scelta discrezionale del difensore stesso, la cui opzione non può essere rimessa ad una valutazione di opportunità del giudice, il quale deve limitarsi ad interpretare e recepire la determinazione dell'avvocato.
A conferma di questa interpretazione milita il contenuto delle precedenti dichiarazioni del medesimo difensore informative di analogo evento, in cui, diversamente da quanto emerso in sede di comparsa conclusionale, ha chiaramente manifestato la propria istanza processuale (cfr., istanza del 18/12/2017: pagina 8 di 25 “ISTANZA PER LA DICHIARAZIONE DI INTERRUZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 300 C.P.C.”, con consequenziale esplicita richiesta “di dichiarare l'interruzione del giudizio civile n.129/2017 pendente avanti il Tribunale di Ragusa”; note di udienza del 6/6/2022, con cui “[s]i fa presente che il condomino costituito NO nato a [...] il [...] è deceduto e si chiede Persona_3 dichiararsi l'interruzione del giudizio”; note di udienza del 12/7/2023: “[s]i fa presente che il condomino contumace NO nato a [...] il [...] (c.f. ) è deceduto Parte_23 C.F._51
e si chiede dichiararsi l'interruzione del giudizio”).
Di conseguenza, sia alla luce di un'esegesi della sola comparsa conclusionale, sia di una lettura della stessa alla luce dei precedenti e successivi atti depositati dalla medesima parte, deve escludersi sia stata inequivocabilmente manifestata, secondo un'interpretazione coerente con il dovere di lealtà processuale ex art. 88 c.p.c., l'esercizio della volontà processuale del difensore di di chiedere Parte_10 la declaratoria di interruzione del processo a seguito del decesso della parte assistita.
A questo punto, deve esaminarsi la già menzionata eccezione di improcedibilità/estinzione formulata dall'avv. , autodifeso, all'udienza del 3/12/2024, poi ulteriormente sviluppata Controparte_21 nelle note di udienza del 16/12/2024 e del 17/12/2024, a cui si è associato l'avv. , autodifesa CP_7 nonché difensore di altre parti costituite, con note di udienza del 16/12/2024, e l'avv. CP_19 parimenti autodifesa nonché difensore di altre parti costituite, con note di udienza del
[...]
16/12/2024.
L'avv. , comparendo alla predetta udienza, ha lamentato di non aver ricevuto Controparte_21 alcuna notizia di riassunzione del processo a seguito della declaratoria di interruzione dello stesso, in cinque occasioni. La mancata notifica della riassunzione, secondo la tesi esposta, costituirebbe un motivo di nullità del processo.
L'avv. , per sé autodifesa, nonché per conto dei convenuti dalla stessa rappresentati, si è associata CP_7 alla richiesta di estinzione del processo per mancata notifica, così come le parti rappresentate dall'avv.
. Controparte_19
L'eccezione non è fondata.
È pacifico che gli atti di riassunzione del processo a seguito delle plurime declaratorie di interruzione, a far data dal 18/12/2017 (decesso di e poi di , Persona_3 Parte_15
, , e Controparte_22 Parte_12 Persona_1 Pt_23
), non siano stati notificati all'avv. , autodifeso e già costituito (sulla
[...] Controparte_21 rilevanza di tale circostanza, cfr. Cass. civ., sez. II, sent., 18/04/2007, n. 9195; Cass. civ., sez. III, sent.,
15-12-2022, n. 36827), nonché rappresentato congiuntamente e/o disgiuntamente dall'avv. CP_17
pagina 9 di 25 anche se nel fascicolo telematico era stato erroneamente annotato il nome dell'avv. CP_21 ome suo difensore. Controparte_19
L'evento interruttivo non ha tuttavia mai riguardato la posizione dello stesso avv. CP_21 sicché la prosecuzione del processo, nei suoi confronti, non discende dal primo comma di
[...] cui all'art. 303 c.p.c., la cui inerzia determina gli effetti di cui all'art. 305 c.p.c., bensì dal secondo comma dell'art. 303 c.p.c., con una diversa ratio (cfr., ex multis, app. Napoli, sez. VII, sent., 08/06/2021, n. 2108:
“sempre quanto chiarito dalla Corte di Cassazione (cfr. Cassazione civile sez. II, 18/04/2007, n. 9195), la notificazione al soggetto colpito dall'evento interruttivo o ai suoi aventi causa è essenziale per la ricostituzione del rapporto processuale, mentre la notificazione alle altre parti assolve alla più limitata finalità di consentire ad esse di partecipare alla successiva fase del giudizio, ai fini della quale è sufficiente il mandato rappresentativo e difensivo a suo tempo conferito. Ne consegue che, ove la parte non sia rimasta assente, ma abbia partecipato alla successiva fase del processo, conservando, senza il compimento di particolari formalità, l'originaria posizione, la controversia deve essere decisa anche nei suoi confronti”).
La riassunzione del processo è, infatti, tempestiva “quando il relativo ricorso sia stato depositato in cancelleria nel termine di sei mesi, previsto dall'art. 305 c.p.c., con la conseguenza che ove il ricorso col pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di riassunzione non sia stato regolarmente notificato, il giudice non può dichiarare l'estinzione del processo, ma deve ordinare la rinnovazione della notifica, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., entro un termine perentorio" (Cass. n. 13683 del 2012)”
(cfr., Cass. civ., sez. III, sent., 18/09/2015, n. 18318), e solo lo spirare di quest'ultimo termine
“determinerà l'eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, u.c., e del successivo art. 307, comma 3", è stato poi riaffermato da Cass. n. 21869 del 2013 e, da ultimo, da
Cass. n. 7661 del 2015” (così, ancora, Cass. cit.).
La notifica del decreto di cui all'art. 303, co. 2, c.p.c., “alle altre parti [costituite]” (cfr., Cass. civ., sez.
III, sent., 15-12-2022, n. 36827) non colpite dall'evento interruttivo è, pertanto, rilevante ai soli fini della disciplina della contumacia (Cass. civ., sez. II, sent., 18/04/2007, n. 9195: “la parte rimasta assente e che abbia ricevuto la notificazione, come previsto dal terzo comma del citato art. 303 c.p.p., assume la qualità di contumace”); qualora il giudice istruttore non abbia assegnato un termine per la rinnovazione della notifica della notifica in applicazione dell'art. 291 c.p.c., la costituzione della parte pretermessa determina l'irrilevanza di tale omissione inizialmente non colta (cfr., Cass. civ., sez. III, sent.,
21/02/2020, n. 4683: “[c]ome già chiarito, la corte di appello, ha in proposito applicato il principio di diritto ormai consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte (che il ricorso non contiene ragioni tali da indurre a rimeditare) in base al quale "verificatasi una causa d'interruzione del processo, in presenza pagina 10 di 25 di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata "edictio actionis" da quello della "vocatio in ius", il termine perentorio di sei mesi, previsto dall'art. 305 c.p.c., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicchè, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della "vocatio in ius"; ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice, che rilevi la nullità, di ordinare la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., entro un termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l'eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, u.c., e del successivo art. 307
c.p.c., comma 3" (Cass., Sez. U, Sentenza n. 14854 del 28/06/2006, Rv. 589898 - 01; conf., tra le più recenti: Sez. 3, Sentenza n. 2174 del 04/02/2016, Rv. 638947 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9819 del
20/04/2018, Rv. 648428 - 01; Sez. 1 -, Sentenza n. 6921 del 11/03/2019, Rv. 653223 - 01). In base a questo principio, peraltro, la stessa corte di appello avrebbe in realtà dovuto assegnare al un CP_32 termine per rinnovare la notificazione irregolarmente effettuata al procuratore dei ricorrenti anzichè alle parti personalmente (senza che abbia rilievo se il vizio comportasse nullità o inesistenza della notificazione in questione), restando in ogni caso esclusa la possibile estinzione del giudizio. Non risulta che tale termine sia stato di fatto assegnato. Però tutti i ricorrenti si sono ugualmente costituiti, successivamente, nel giudizio di appello (come essi stessi dichiarano) e in tal modo hanno sanato ogni possibile irregolarità della notificazione dell'atto di riassunzione”), non avendo più alcuna utilità di vocatio in ius nei suoi confronti la rinnovazione di una notificazione informativa della tempestiva riassunzione, già perfetta, e ormai conosciuta, e ben potendo l'interessato chiedere, nella prima difesa utile successiva, di essere ammesso a compiere tutte le attività che gli sono state precluse, in virtù degli artt. 153, co. 2, e 294 c.p.c. e del principio di ragionevole durata del processo (cfr., per l'utilizzo anche in chiave di analogia iuris del requisito di tempestività correlate alle esigenze di ripristino dell'effettività del diritto di azione/difesa, cfr., Cass. civ., sez. unite, sent., 18/12/2018, n. 32725; quanto alla rimessione in termini, Cass. civ., sez. III, ord., 11/11/2020, n. 25289).
Conseguentemente, non avendo l'avv. autodifeso, chiesto all'udienza in cui è Controparte_21 spontaneamente comparso (né tantomeno alle note in sostituzione della ulteriormente successiva udienza) la rimessione in termini per il compimento delle attività processuali a cui non ha potuto pagina 11 di 25 partecipare, ma essendosi limitato a chiedere la declaratoria di nullità del processo e la sua estinzione, deve ritenersi corretta la decisione processuale di prosecuzione del giudizio.
2. Sul merito della domanda.
2.1. Breve sintesi della pretesa azionata.
Tutto ciò premesso in rito, può procedersi con l'esame nel merito della domanda.
Tutte le parti (eccetto il CONDOMINIO medesimo) del presente giudizio (e/o i loro eredi e/o i loro aventi causa nel corso del processo) sono condomini dell'immobile sito in Ragusa, v.le dei Platani n. 34/b, denominato costruito in 11 piani, più bassi commerciali, a cavallo Controparte_12 tra gli anni '60 e '70, i cui appartamenti sono stati poi ceduto dall'originario costruttore a diverse persone fisiche e società. Tale edificio, nel 1988, è stato sopraelevato fino al 14° piano.
Il predetto è, quindi, composto da plurimi appartamenti (54), da parti comuni a Controparte_12 tutti (condominio) e da parti comuni formalmente intestate solo ad alcuni appartamenti (38, ossia ai titolari dei piani 1°-11°; c.d. condominio parziale, sulla cui nozione, ampiamente, Cass. civ. Sez. II,
21/01/2000, n. 651), tra cui gli spazi adibiti ad autorimessa.
Tale ricostruzione, avallata dalla stessa domanda attorea che infatti postula sull'usucapione il proprio diritto di comproprietà e dalla produzione dei relativi titoli di provenienza su appartamenti sopraelevati solo successivamente (cfr., doc.
2-8 fascicolo cartaceo attori, dove non viene esplicitamente fatto alcun riferimento espresso al vano garage), è altresì confermata dai titoli proprietari acquisiti in atti delle parti convenute costituite (cfr., doc. 1-5, fascicolo cartaceo , Persona_3 CP_13
, , ,
[...] Controparte_20 CP_8 Controparte_16 CP_18
e doc. fascicolo cartaceo
[...] Controparte_17 Controparte_19 Pt_6
e ; doc. 2, ,
[...] Parte_7 CP_28 CP_8 eredi di;
doc. 2 e 3, costituzione telematica del CP_29 Persona_2
18/4/2017 di e , quali amministratrici di sostegno Controparte_23 Parte_11 rispettivamente di e , nonché di Controparte_22 Parte_15 Parte_13
, e;
doc. 2, fascicolo
[...] Parte_14 Parte_12 cartaceo di , , , Persona_1 Controparte_3 CP_4 CP_5
e , oltre doc. allegati alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., degli CP_6 CP_7 stessi;
doc. 2, costituzione telematica dell'AVV: atti di provenienza, Controparte_21 costituzione telematica di e con le seguenti Parte_9 Parte_8 individuazioni: “un posto macchina nel garage comune”; “garage condominiale”, “posto macchina nel garage comune” ecc.) nonché dal regolamento condominiale divenuto efficace in data 16/5/1978 e approvato dai primi comproprietari (doc. 6, prodotto dal;
doc. 4, fascicolo cartaceo di CP_12
pagina 12 di 25 , , , Persona_1 Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6
e ; doc. 3), sulla cui attendibilità (visto il recepimento incontestato dello stesso in
[...] CP_7 diverse delibere condominiali, cfr., ad es., quella del 26/4/2018, doc. 2, mem. 183, co. 6, n. 2,
) e la riferibilità all'immobile di cui è causa (visto il riferimento a p. 3 proprio alle vie CP_12 che si affacciano sullo stabile – v.le De Platani;
Via S. Cuore) non vi è motivo di dubitare.
Nel regolamento, dopo la clausola n. 1 in cui ne è ribadito il valore vincolare (“vincola ciascun condomino a titolo personale e reale, sicché al rispetto delle norme in esso contenute e delle eventuali modifiche legalmente deliberate dall'Assemblea è tenuto chiunque gli succeda per atto tra vivi o per successione ereditaria”), è espressamente previsto, nel titolo riguardante le “PARTI COMUNI” (clausola
2), che “I garagi od autorimesse sono di uso comune soltanto, dai proprietari di appartamenti che sui locali adibiti a garagi hanno diritto in forza di giusti titoli, che dovranno essere depositati in copia conforme al presidente pro-tempore del ”); la clausola 4, infine, in attesa dell'assegnazione CP_12 dei singoli posti macchina, dispone che “le autovetture dovranno collocarsi nel posto che di volta in volta si troverà disponibile in modo però da non impedire la manovra di entrata o di uscita delle altre”
La presente controversia, riguardante appunto solo il condominio parziale, nasce nel 2013, anno in cui il ha deciso di procedere all'autonomo accatastamento del locale destinato ad autorimessa, con CP_12 conferimento dell'incarico all'ing. (cfr., delibera assembleare del 28/6/2013, doc. 11, Persona_7 fascicolo cartaceo attori), il quale, previa richiesta ed esame dei titoli proprietari, ha accertato, a livello di fonti negoziali a quali appartamenti fossero comuni gli spazi costituenti l'autorimessa (cfr., doc. 2, fascicolo cartaceo di , , Persona_1 Controparte_3 CP_4 CP_5
, e;
delibera assembleare del 4/4/2013), individuandoli in
[...] CP_6 CP_7 quelli di prima elevazione (piani 1°-11°), di titolarità dei odierni convenuti (cfr., doc. 12, fascicolo cartaceo attori).
A tale ricognizione hanno fatto seguito le delibere condominiali impugnate, ossia:
- la delibera condominiale del 19/6/2014 (doc. 12, fascicolo cartaceo attori), in cui, tra le altre cose,
l'ing. ha prodotto l'elenco degli aventi diritto (cfr. punto 6 ed all. A); Parte_5
- la delibera condominiale del 27/11/2015 (doc. 13), con cui, tra le altre cose, è stato predisposto un nuovo piano di riparto delle spese inerenti al locale autorimessa senza tener conto degli attori (punti 5-
7), viene manifestata la volontà di questi ultimi di agire in giudizio per far valere i propri diritti su tali parti comuni (punto 8) e viene approvata una temporanea nuova turnazione del godimento dei posti auto
(18) all'interno del locale autorimessa senza tener conto del voto degli attori, computando solo i millesimi dei 38 condomini (convenuti) risultati formalmente unici comproprietari di tali spazi comuni;
pagina 13 di 25 - la delibera condominiale del 15/12/2016 (doc. 14), con cui, tra le altre cose, è stata precisata la rotazione del posto auto nelle parti comuni ai soli 38 appartamenti degli aventi diritto su tali spazi, con inizio a far data dal 1/1/2017.
Gli attori, titolari di quattro appartamenti all'11° piano rialzato (indicato talvolta come 12° piano), lamentando l'interruzione del proprio potere di fatto sino a quel momento esercitato, hanno chiesto di accertarsi l'acquisto per usucapione, derivante dall'ininterrotto, pubblico e pacifico compossesso (in uno ai convenuti), per oltre vent'anni, dei beni comuni condominiali formalmente in comproprietà per la quota indivisa ai soli convenuti, ossia proprio degli spazi adibiti ad autorimessa all'interno del condominio sito in Ragusa, v.le dei Platani n. 34/b, dal 2014 autonomamente accatastati al N.C.E.U. al foglio 65, particella 347 sub. 76-77-78-79.
Conseguentemente, hanno chiesto la declaratoria di inesistenza/nullità/inefficacia e/o comunque l'annullamento delle deliberazioni assembleari del 19/6/2014, 27/11/2015 e 15/12/2016, con cui sono stati esclusi dalla turnazione relativa al godimento di tali beni comuni.
2.2. Configurabilità giuridica della pretesa azionata e determinatezza dell'editio actionis: compossesso e acquisto per usucapione della contitolarità del diritto di proprietà.
Alcuni convenuti costituiti hanno eccepito la nullità della domanda sia per indeterminatezza sia per inesistenza giuridica della pretesa vantata, per asserita inconfigurabilità dell'acquisto per usucapione della comproprietà.
In generale, deve ritenersi che il diritto di proprietà è un diritto autodeterminato, sicché è sufficiente dimostrare uno dei suoi modi di acquisto per ottenere tale accertamento. Tali considerazioni si applicano, indifferentemente, sia all'accertamento della titolarità del diritto di proprietà esclusiva (1/1), sia all'accertamento della titolarità di una quota ideale di tale diritto (ad es., 1/42), atteso che la differenza tra le due posizioni giuridiche è meramente quantitativa, con peculiari conseguenze disciplinari, non qualitativa: gli elementi costitutivi del diritto sono i medesimi, così come i modi del relativo acquisto.
L'istituto dell'usucapione di cui agli artt. 1158 e ss. c.c. costituisce uno dei modi di acquisto della proprietà (o di altro diritto reale cd. minore) per effetto dell'esercizio del possesso protratto per un determinato lasso di tempo. Sul punto, i giudici della suprema corte hanno avuto modo di chiarire che
“[i]l possesso utile ai fini dell'usucapione deve manifestarsi attraverso un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, esercitata in modo continuativo, non interrotto, pacifico, pubblico e non equivoco” (cfr. Cass. civ., sez. II, ord., 09/03/2023, n. 7040).
L'acquisto della proprietà per usucapione ha, quindi, per fondamento una mera situazione di fatto
“caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata signoria di fatto sulla cosa da parte di chi si sostituisce a lui nell'utilizzazione di essa. La pienezza e l'esclusività di pagina 14 di 25 questo potere, che soddisfano il requisito dell'univocità del possesso e lo rendono idoneo a determinare il compiersi della prescrizione acquisitiva, vanno però dal giudice del merito apprezzate e valutate non in astratto, ma con riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica e produttiva, alle utilità che esso - secondo un criterio di normalità - è capace di procurare al proprietario
e di cui il conseguimento costituisce, secondo un analogo criterio, il precipuo contenuto delle sue facoltà di godimento” (cfr. Cass. civ., sez. II, sent., 22/04/1992, n. 4807), accompagnata da una particolare condizione soggettiva.
Colui il quale agisce in giudizio ai fini del riconoscimento dell'acquisto del diritto proprietario per usucapione deve, infatti, dar prova non solo di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva, ma anche “[del]l'animus rem sibi habendi, ossia l'intenzione di comportarsi come proprietario esercitando le corrispondenti facoltà sulla cosa, non essendo sufficiente la mera consapevolezza del possessore circa l'altrui titolarità del diritto” (cfr. Cass. civ., sez. II, sent.,
22/12/2015, n. 25764).
Da ciò si desume che l'animus possidendi utile ai fini dell'acquisto del diritto di proprietà per usucapione non consiste nella convinzione di essere proprietari (o titolari di altro diritto reale), bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, non rilevando a tal fine che tale convincimento sia sorretto dalla buona fede dell'usucapiente. Sul punto, la suprema corte ha quindi precisato che “la buona fede non è requisito del possesso utile ai fini dell'usucapione” e “[d]i conseguenza, la consapevolezza di possedere senza titolo ed il compimento di attività negoziali o di altra natura, finalizzate a ottenere il trasferimento della proprietà del bene posseduto o la stabilità sul piano formale della situazione giuridica rispetto ad esso non esclude che il possesso sia utile ai fini dell'usucapione (Cass. 15/7/2002, n. 10230; Cass. 9/2/2006
n. 2857)” (cfr. Cass. civ., sez. II, sent., 06/05/2014, n. 9671).
Resta, a tal fine, necessario rammentare che l'utilizzazione di un bene non risulta utile ai fini dell'acquisto di un diritto reale di godimento su di un bene, quando tale sfruttamento e godimento di un bene sia avvenuto in virtù dell'altrui tolleranza.
Sul punto, l'art. 1144 c.c. è chiaro nell'affermare che “[g]li atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso”. Invero, gli atti di tolleranza posti in essere dal proprietario del bene (o titolare di altro diritto reale cd. minore) sono caratterizzati “[dal]la condiscendenza del dominus, derivante dai rapporti di buon vicinato, di parentela, di amicizia, di cortesia, manifestata al destinatario, in modo che quest'ultimo ne abbia consapevolezza e nell'usufruire del bene abbia sempre presente l'eventualità e la legittimità del sopravveniente divieto. Costituisce, peraltro, principio consolidato quello secondo cui, per la sussistenza del possesso utile per usucapire occorre, oltre al riscontro di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad pagina 15 di 25 esercitare sulla cosa, per tutto il tempo prescritto dalla legge, l'esercizio di un potere corrispondente a quello del proprietario, non riconducibile però alla mera tolleranza del proprietario (v. Cass. n. 15446 del 2007)” (cfr. Cass. civ., sez. II, sent., 04/06/2019, n. 15183).
Deve, in ogni caso, precisarsi che, ferma la concezione della tolleranza come accettazione – espressa o tacita – dell'altrui condotta, l'onere della prova grava su chi intende contestare l'altrui usucapione:
“[q]uanto alla prova della tolleranza, va precisato che la deduzione circa il fatto che il godimento del bene da parte del preteso possessore sia frutto di tolleranza, idonea quindi ad escludere la stessa esistenza del possesso, costituisce un'eccezione, essendosi in più occasioni affermato che (Cass. n.
9275/2018) in materia di acquisto per usucapione di diritti reali immobiliari, poiché l'uso prolungato nel tempo di un bene non è normalmente compatibile con la mera tolleranza, essendo quest'ultima configurabile, di regola, nei casi di transitorietà ed occasionalità, in presenza di un esercizio sistematico
e reiterato di un potere di fatto sulla cosa spetta a chi lo abbia subito l'onere di dimostrare che lo stesso
è stato dovuto a mera tolleranza. In senso conforme si veda Cass. n. 19830/2014, secondo cui la tolleranza, trattandosi di fatto impeditivo, deve essere provata dalla parte che la deduca, sicché (cfr.
Cass. n. 17339/2009) in base al principio fissato dall'art. 2697 c.c., una volta dimostrata la sussistenza del possesso, spetta a coloro che contestano il fatto del possesso l'onere di provare che esso derivi da atti di tolleranza, i quali hanno fondamento nello spirito di condiscendenza, nei rapporti di amicizia o di buon vicinato ed implicano una previsione di saltuarietà e di transitorietà (conf. Cass. n. 3404/2009;
Cass. n. 10771/1995). Avere però concluso per la qualificazione della deduzione de qua come eccezione non implica altresì che sia necessaria una specifica deduzione della parte che si contrappone alla domanda di usucapione, in quanto ritiene il Collegio che alla luce della giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, debba reputarsi che l'eccezione in esame non possa essere qualificata come eccezione in senso stretto, e che quindi sia suscettibile di deduzione ovvero di rilievo ufficioso, sempre che la prova dei relativi fatti emerga dal materiale istruttorio formatosi nel rispetto del principio delle preclusioni istruttorie (conf. Cass. n. 31638/2018 con specifico riferimento al rilievo della tolleranza come circostanza impeditiva dell'usucapione). Occorre, infatti, ricordare che anche di recente si è ribadito che (cfr. Cassazione civile sez. VI-2. n. 15591/2018) costituiscono eccezioni in senso stretto, rilevabili ad istanza di parte, quelle che possono essere sollevate soltanto dalle parti per espressa disposizione di legge ovvero quelle il cui fatto integratore corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio dal titolare e, quindi, presuppone una manifestazione di volontà di quest'ultimo per essere produttivo di effetti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto giuridico”
(cfr. Cass. civ., sez. II, ord., 14/11/2019, n. 29538).
pagina 16 di 25 Come precisato dai giudice della suprema Corte, l'eccezione ex art. 1144 c.c. è sottoposta ad un onere probatorio piuttosto rigoroso, atteso che l'esercizio prolungato e continuato di un potere di fatto su di un bene è in re ipsa elemento presuntivo idoneo ad escludere una semplice tolleranza, specie in relazione di rapporti di vicinato: “[i]nvero, così si è espressa questa S.C.: 'In tema di acquisto del possesso ad
'usucapionem', al fine di valutare se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale sia compiuta con l'altrui tolleranza, e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata di tale attività può integrare un elemento presuntivo in favore dell'esclusione di una semplice tolleranza qualora si verta in rapporti di mera amicizia o di buon vicinato e non di parentale, tenuto conto che in relazione ai primi, di per sé labile e mutevoli, è più improbabile il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4327 del 20/02/2008)” (cfr. Cass. civ., sez. II, sent., 04/08/2015, n. 16371).
Come già anticipato, il quadro normativo sintetizzato sia applica, indistintamente, sia all'accertamento dell'acquisto del diritto di proprietà esclusivo (1/1), sia all'acquisto di una quota ideale del diritto di
(com)proprietà, nel caso di specie parti comuni ad un condominio in parte qua parziale. Infatti, come ormai confermato anche dalla Corte di Cassazione, nulla osta a che “su di un immobile di proprietà esclusiva di un soggetto può ben crearsi una situazione di compossesso pro indiviso tra lo stesso soggetto proprietario ed un terzo, con il conseguente possibile acquisto, da parte di quest'ultimo, della comproprietà pro indiviso dello stesso bene, una volta trascorso il tempo per l'usucapione, nella misura corrispondente al possesso esercitato. Nè tale situazione di compossesso, che consiste nell'esercizio del comune potere di fatto sulla cosa, in tota et in qualibet parte della stessa, da parte di due soggetti, esige la esclusione del possesso del proprietario (che in tal caso si tratterebbe di possesso esclusivo); nè richiede che il compossessore effettivo ignori l'esistenza del diritto altrui, non valendo la contraria eventualità ad escludere l'animus possidendi che sorregge i comportamenti effettivamente tenuti dal possessore il quale abbia usato della cosa uti condominus (v. Cass. civ. n. 21425 del 2004, Cass. civ. n.
13082 del 2002)” (cfr. Cass. civ., sez. II, sent., 02/08/2011, n. 16914).
Una volta ammessa l'ammissibilità dell'usucapione della comproprietà 'pro indiviso', atteso che,
“sebbene il vigente diritto positivo non disciplini espressamente il compossesso pro-indiviso, nulla impedisce la possibilità di un esercizio di fatto dell'attività corrispondente alla comunione del diritto di proprietà e, quindi, neppure la possibilità di pervenire, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, all'acquisto della comproprietà a titolo di usucapione (Cass. n. 6878/1986; 1314/1976).
L'acquisto per usucapione richiede il possesso effettivo per il periodo prescritto dalla legge, ma non anche il possesso esclusivo, con la conseguenza che un'eventuale situazione di compossesso può incidere solo sulla misura dell'acquisto (Cass. n. 6818/1988)”, (cfr. Cass. civ., sez. II, ord., 13/06/2023, n. 16695), pagina 17 di 25 la Corte di Cassazione ha, altresì, avuto modo di precisare che è parimenti “giuridicamente ammissibile
l'usucapione della proprietà "pro quota" non postulando questo modo di acquisto dei diritti reali un possesso esclusivo” (cfr. Cass. civ., sez. II, sent., 01/10/1997, n. 9557).
Così ricostruita la normativa applicabile alla presente controversia ed i canoni ermeneutici da utilizzare, deve ritenersi configurabile, in astratto, e determinata, in concreto, la pretesa azionata.
Già nell'atto di citazione è chiaro che , in quanto proprietario dal 1988 Parte_1 dell'appartamento censito al N.C.E.U. al foglio 65 mappale 347 sub. 43, , in Parte_2 quanto proprietario dal 1988 dell'appartamento censito al N.C.E.U. al foglio 65 mappale 347 sub. 44,
e , in quanto comproprietarie paritarie Parte_3 Parte_4 dell'appartamento censito al N.C.E.U. al foglio 65 mappale 347 sub. 75, e , in Parte_5 quanto in quanto proprietario dal 2003 dell'appartamento censito al N.C.E.U. al foglio 65 mappale 347 sub. 66, rivendicano l'acquisto della comproprietà delle parti comuni formalmente intestata solo ai convenuti, in modo indiviso con questi ultimi, in virtù del prolungato potere di fatto asseritamente dagli stessi esercitato anche sull'autorimessa uti condominus per il tempo necessario per l'usucapione della quota ideale (quanto a , unendo il proprio compossesso a quello dei suoi danti Parte_5 causa;
cfr., p. 1 e 2, citazione, con domanda ulteriormente precisata con la memoria ex art. 183, co. 6, n.
1, p. 4-6, c.p.c.: “il petitum, vale a dire il bene della vita che gli attori aspirano a conseguire, coincide, se ancora controparte non lo avesse compreso (o non volesse comprenderlo), con l'acquisto per usucapione della comproprietà pro indiviso, e dunque di una quota ideale, del bene sito in Ragusa viale dei Platani n. 34/B adibito ad autorimessa e censito al N.C.E.U. al foglio 65, part.lla 347 sub. 76-77-78-
79; bene di cui per adesso solo le parti convenute sono proprietarie pro indiviso […] da sempre, i condomini che ne hanno avuto l'uso non sono stati 38 ma 43 (id est i condomini convenuti più gli odierni attori). Per completezza espositiva e per fugare qualsiasi dubbio, nel caso di specie, il petitum immediato consiste nella statuizione giurisdizionale avente ad oggetto l'accertamento dell'intervenuto acquisto in capo agli attori, a titolo originario, per usucapione della comproprietà pro indiviso del bene sopra citato;
mentre il petitum mediato consiste in una quota ideale del bene stesso, rappresentato dal locale sito in Ragusa viale dei Platani n. 34/B adibito ad autorimessa e censito al N.C.E.U. al foglio 65, part.lla
347 sub. 76-77-78-79”, nella misura ideale di 1/42 in favore di ciascun titolare di appartamento,
“corrispondente a 23,81 millesimi della tabella 'C Garage' delle attuali tabelle millesimali”), pretesa conseguente alla negazione del loro diritto da parte delle delibere impugnate (p. 3, citazione), di cui si è chiesto l'accertamento della relativa invalidità e/o inefficacia, con vittoria di spese di lite.
2.3. Sull'accertamento in fatto dell'usucapione.
pagina 18 di 25 I locali adibiti ad autorimessa, oggetto del presente contenzioso, costituiscono un condominio parziale comune a solo alcuni appartamenti.
All'esito dell'istruttoria, deve ritenersi che tali parti, accatastate solo nel 2014, sono comuni anche agli attori, nella misura di 1/42 per appartamento, in misura paritaria ai (proprietari degli immobili di titolarità dei) convenuti (cfr., sul concorso paritario dei titolari di tali parti comuni, i millesimi allegati alla delibera del 28/6/2013, doc. 11, “TAB. C – Proprietà Garage”, fascicolo cartaceo attori;
cfr. millesimi allegati alla delibera del 27/11/2015, doc. 13, “TAB. C – Proprietà Garage”, che esclude gli attori ma ripartisce la quota ideale di tale condominio parziale in misura paritaria ai convenuti, analogamente ai bilanci consuntivi precedenti, di seguito citati).
Di seguito gli elementi di prova che conducono al predetto accertamento:
1) i bilanci consuntivi al 7/6/2004 (doc. 15/A, fascicolo cartaceo attori), al 30/4/2005 (doc. 15/B, fascicolo cartaceo attori), al 30/6/2006 (doc. 15/C, fascicolo cartaceo attori), al 31/12/2007 (doc. 15/D, fascicolo cartaceo attori), al 30/4/2007 (doc. 15/E, fascicolo cartaceo attori), al 31/12/2008 (doc. 15/F, fascicolo cartaceo attori), al 31/12/2009 (doc. 15/G, fascicolo cartaceo attori), al 31/12/2010 (doc. 15/H), al 31/12/2011 (doc. 15/I, fascicolo cartaceo attori), al 31/12/2012 (doc. 15/L, fascicolo cartaceo attori), al 31/12/2013 (doc. 15/M, fascicolo cartaceo attori), in cui le spese del complessivo condominio sono ripartite per (ritenuto con)titolare delle varie parti comuni dello stesso, con diverse colonne per voce, tra cui una specifica per il “GARAGE”, alla cui contribuzione gli attori sono stati sistematicamente chiamati a partecipare, in proporzione ad una cifra di millesimi specificata e a loro esplicitamente imputati con riferimento a tale locale, unitamente ai convenuti e diversamente dai residui condomini pacificamente estranei a tale parte solo comune ad alcuni, costituente appunto in parte qua un condominio parziale (cfr., ad es., doc. 15/A, 15/B, 15/C, 15/D, 15/E, cit., dove rispetto a tale Persona_8 viene indicato un quantitativo di millesimi per “GARAGE” pari a 0, non concorrendo così alla divisione delle spese condominiali rispetto allo stesso). Tali elementi sono inoltre corroborati dalla comunicazione, successiva alle delibere contestate, dell'amministratore di condominio, con cui viene offerta, ai soli attori, la restituzione di alcune spese sostenute l'adeguamento dell'autorimessa, così accatastata (cfr., comunicazione del 29/12/2016, doc. 4, costituzione telematica Controparte_12
;
[...]
2) il contegno processuale, al maturare delle preclusioni assertive, di plurimi condomini costituiti con efficacia di elemento indiziario anche nei confronti dei convenuti contumaci (cfr., Cass. civ., sez. VI - 2, ord., 02/02/2022, n. 3118, in tema di confessione giudiziale di solo alcune delle parti: “è vero che la confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto pagina 19 di 25 costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale, è anche vero, tuttavia, che il giudice ha il potere di apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne, com'è accaduto nel caso in esame, elementi indiziari di giudizio nei confronti delle altre parti (cfr. Cass. n. 22753 del 2004; Cass. n. 4486 del 2011; Cass. n. 20476 del
2015)”). In particolare, già nella comparsa di costituzione di e Controparte_22 Pt_15
, e di , e
[...] Parte_13 Parte_14
è ammesso, in punto di fatto, che “[p]rima dell'accatastamento, avvenuto Parte_12 nel 2014, i locali garage erano usati indistintamente da tutti condomini anche per il parcheggio delle auto, senza alcuna delimitazione dei posti, perché vi era una capienza di circa 40 posti: quindi, vi era maggiore possibilità di parcheggiare senza anche alcuna specifica individuazione dei posti” (p. 5); nella comparsa si costituzione di , , Persona_1 Controparte_3 CP_4
, e è ammesso, in punto di fatto, che CP_5 CP_6 CP_7
“l'amministratore di condominio ha appurato che le spese di accatastamento erano state pagate da alcuni condomini non titolari dei posti auto” e, in particolare, dagli attori, così come la disponibilità delle chiavi e del telecomando dei cancelli del garage);
3) l'esito di diversi interrogatori formali (con l'efficacia probatoria di cui al punto 2). Nello specifico,
, , Controparte_3 CP_18 Parte_45 CP_4 CP_7
, come anche , hanno confermato il possesso, in capo agli attori, delle
[...] Controparte_20 chiavi e dei telecomandi anche per l'accesso mediante autoveicolo;
ha Controparte_20 peraltro spontaneamente ammesso la prassi in uso da quando è divenuta condomina nel 2001: “[d]a allora è solo capitato di incontrare saltuariamente gli attori, non c'era motivo di contestazione perché chi trovava un posto libero lo occupava”;
4) la comunicazione del 2/11/1995, con cui l'amministratore di condominio ha informato tutti i condomini di provvedere “a consegnare copia del titolo di proprietà ove sia evidenziato il diritto al posto auto nei locali medesimi. Ciò anche al fine di consegnarLe copia delle chiavi ed il telecomando per permetterle l'apertura dei cancelli automatici [...] considerato che nei prossimi giorni [...] detti cancelli verranno attivati”, riservando “[a] coloro che non dimostreranno di avere titolo per l'accesso ai posti auto”, solamente “il passaggio pedonale per l'accesso ai locali condominiali” (cfr., doc.
6 - comparsa e anche quali eredi di CP_28 CP_8 CP_29 [...]
), a dimostrazione che la consegna delle chiavi e del telecomando degli accessi mediante Per_2 veicolo, dopo l'installazione del cancello automatico (1995) era stata inizialmente effettuata solo in favore di coloro che si ritenevano titolari del co-diritto a godere dell'autorimessa;
5) l'esito probatorio di numerosi testi escussi e, in particolare: pagina 20 di 25 5a) sentito all'udienza del 17/9/2019, che ha confermato, dopo aver Testimone_1 spontaneamente dichiarato i suoi stretti rapporti quanto alla sola famiglia , l'utilizzo da parte di Parte_1 questi ultimi dell'autorimessa (“[a]ll'interno dell'autorimessa parcheggiavano e salivano agli appartamenti utilizzando l'ascensore”), fin dal 1972; egli ha continuativamente frequentato i luoghi (di cui ha ricordato il mutamento) e le persone interessate (e alcune delle auto utilizzate in tali circostanze;
5b) , sentita all'udienza del 17/9/2019, cugina degli attori, la quale addirittura credeva Parte_41 che gli stessi avevano un “posto assegnato”, rispondendo “vero” a tutte le domande, ricordando infine il possesso del telecomando e l'atto di parcheggiare;
5c) , sentito all'udienza del 3/12/2024, che ha confermato il potere di fatto esercitato Parte_2 dal dante causa di , nel periodo dal 1988 al 2003, e che genuinamente ha Parte_5 precisato di riferire rispetto ai soli giorni in cui era presente sui luoghi;
in particolare, ha chiarito che sino a quel momento “[i] posti erano per consuetudine assegnati, ma se si trovavano occupati, si cambiava posto”;
5d) nello stesso senso, anche , sentito all'udienza del 21/1/2020, già amministratore Persona_9 di fino al 1996, poi frequentante i luoghi in quanto parente degli attori e dei danti causa CP_12 di , che ha ricordato l'autovettura di quest'ultimo parcheggiata in tali spazi, Parte_5 senza mai assistere a discussioni;
5d) sentita all'udienza del 3/12/2024, che, previa ammissione dei suoi rapporti con Testimone_2 la moglie di , ha dichiarato di frequentare i luoghi dal secondo anno di scuola Parte_1 magistrale (prima del '68) fino a qualche giorno prima dell'udienza stessa, descrivendo li stessi e la loro evoluzione, e di aver sempre visto parcheggiare l'auto da parte di tutti i;
Per_3
5e) , sentito all'udienza del 3/12/2024, fratello di , condomina del Parte_46 Parte_47
, e cognato di , che ha ricordato che già Controparte_12 Parte_1 dal '76 vedeva e , nonché il cognato, parcheggiare Parte_3 Parte_2 nell'auto rimessa, l'ultima volta delle quali è stata 4 mesi prima dell'udienza, senza mai scorgere discussioni su tale diritto;
dello stesso tenore le dichiarazioni di . Parte_48
Il quadro probatorio che emerge è chiaro e convergente verso la seguente ricostruzione.
Fino all'emersione dei titoli proprietari, quindi fino a tutto il 2013, tutti i proprietari degli immobili al dodicesimo piano (o undicesimo rialzato, ossia gli attori), da oltre vent'anni, hanno utilizzato, indistintamente, continuativamente e senza interruzione, l'autorimessa come parcheggio, contribuendo alle relative spese, ritenendosi ed essendo pubblicamente ritenuti comproprietari degli stessi (di nuovo, la concludenza dei bilanci consuntivi), costituendo peraltro una prassi sedimentata, sino a quel momento pagina 21 di 25 mai messa in discussione, per cui non è nemmeno necessario invocare la presunzione del possesso intermedio di cui all'art. 1141 c.c. ai fini della prova della continuità dell'utilizzo di tali beni comuni
Quanto a , che ha acquistato l'immobile solo nel 2003, egli può inoltre unire Parte_5 al proprio possesso quello del suo dante causa, parimenti provato in giudizio, sia direttamente sia mediante la dimostrazione di quale era la prassi in corso;
l'accessione del possesso è, nel caso di specie, consentita anche all'esito dell'esame del suo titolo negoziale, che, sebbene non l'includa espressamente, indica come oggetto di compravendita (a torto o a ragione, non è rilevante a questi fini;
cfr., Cass. civ., sez. II, sent., 30/06/2022, n. 20832) tutto ciò che era pervenuto ai suoi venditori “in forza dell'atto di donazione a data 13 febbraio 1995, repertorio n. 94552, registrato a Vittoria in data 6 marzo 1995 al n.
428”, atto che (a torto o a ragione), astrattamente trasferiva loro, oltre all'appartamento, la quota proporzionale delle parti condominiali “dell'intero edificio”, senza alcuna distinzione, in un'epoca in cui l'autorimessa non aveva nemmeno un autonomo identificativo catastale.
Ciò premesso, e ribadito l'orientamento sopra esposto in tema di art. 1144 c.c., non convince la tesi difensiva secondo cui, sia gli attori, sia i danti causa di , avrebbero iniziato il Parte_5 potere di fatto sugli spazi comuni adibiti ad autorimessa, secondo alcuni, come detenzione, secondo altri, come in virtù della tolleranza condominiale.
Quanto alla detenzione, non è stata assolta la prova, con onere che incombeva sui convenuti, della preesistenza di un titolo personale che giustificasse l'esercizio di tale potere di fatto al momento della sua insorgenza (cfr., l'utilizzo del participio “cominciato” nell'art. 1141, co. 1, c.c.). Anche a voler far decorrere dal 1995 l'inizio del potere di fatto, come nel caso dei danti causa di , Parte_5 non è dimostrato che gli fu consentito di parcheggiare negli spazi comuni, oggi controversi, in virtù di un titolo con effetti meramente personali.
Non può essere tale il regolamento divenuto efficace in data 16/5/1978, poiché lo stesso espressamente stabilisce che “[i] garagi od autorimesse sono di uso comune soltanto, dai proprietari di appartamenti che sui locali adibiti a garagi hanno diritto in forza di giusti titoli, che dovranno essere depositati in copia conforme al presidente pro-tempore del ” ed è proprio in quell'ottica che deve essere CP_12 letta la successiva clausola 4 (“le autovetture dovranno collocarsi nel posto che di volta in volta si troverà disponibile in modo però da non impedire la manovra di entrata o di uscita delle altre”), che disciplina temporaneamente, per i soli (ritenuti) aventi diritto, le modalità di (co)esercizio. Tale interpretazione è stata peraltro recepita nelle stesse successive delibere condominiali, che discriminano tra condomini aventi diritto (e in cui, fino al 2014, sono anche inclusi gli attori), e quelli privi di tale diritto.
Stesse considerazioni devono, infine, essere fatte a fronte dell'asserita, ma non provata, tolleranza, sia per la durata e le modalità di esercizio del potere di fatto, sia poiché non si comprende perché tale pagina 22 di 25 tolleranza, apparentemente concessa in attesa dell'accertamento della titolarità di tale comproprietà parziale, sarebbe stata accompagnata dall'inclusione dei soli attori, e non di tutti i condomini del
, tra i contitolari dei millesimi su tale “GARAGE” all'interno dei Controparte_12 bilanci consuntivi.
2.4. Sull'invalidità parziale di (alcune delle) delibere condominiali contestate.
L'accertata usucapione del diritto di comproprietà delle parti comuni costituenti l'autorimessa, identificate catastalmente dal 2014, comporta l'invalidità parziale delle delibere condominiali del
27/11/2015 e del 15/12/2016 che hanno escluso in modo assoluto gli attori dal godimento di tali beni a loro comuni.
In particolare, con il punto 9 della delibera condominiale del 27/11/2015 (doc. 13 fascicolo cartaceo attori), a maggioranza, senza il voto favorevole degli attori, è stata approvata una temporanea turnazione del godimento dei posti auto, escludendo questi ultimi da qualsivoglia godimento della facoltà di parcheggio.
Con il punto 7 della delibera condominiale del 15/12/2016 (doc. 14 fascicolo cartaceo attori) è stata ulteriormente specificata la rotazione del posto auto nelle parti comuni, sempre escludendo gli attori dal godimento della facoltà di parcheggio su tali parti comuni, senza il loro voto favorevole.
Nessun vizio, tra quelli denunciati, sussiste con riferimento alla delibera condominiale del 19/6/2014
(doc. 13 fascicolo cartaceo attori), dove nessuna decisione è stata presa dall'assemblea rispetto alle questioni di cui è causa.
Il vizio che affligge le delibere del 27/11/2015 e del 15/12/2016 deve essere sussunto all'interno della categoria della nullità e, nello specifico, della nullità parziale, ex artt. 1419, co. 1, e 1324 c.c., limitatamente ai punti indicati rispettivamente, 9 e 7) e a quelli ad essi dipendenti.
Sebbene l'annullabilità sia la categoria generale di riferimento delle invalidità delle delibere assembleari, la gravità del vizio, alla luce dei criteri offerti dalla suprema corte, è tale da integrare un caso di difetto di attribuzione del potere assembleare sia un'ipotesi di violazione di norme imperative. Di conseguenza,
l'eccezione di decadenza del mezzo di impugnazione, sollevata dai convenuti costituiti, non merita accoglimento.
Sul punto, si osserva che la Corte di Cassazione, a sezioni unite, ha affrontato direttamente la questione del discrimine tra l'istituto dell'annullabilità, regola generale applicabile, e quello della nullità, categoria residuale.
Orbene, senza alcuna disgressione teorica non pertinente alla presente sede, è sufficiente rammentare che uno dei vizi ritenuti talmente abnormi dall'esorbitare dai poteri dell'assemblea e, pertanto, dalla disciplina di annullabilità delle relative determinazioni per erroneo esercizio del potere, è costituito pagina 23 di 25 “dalla carenza assoluta in astratto del potere esercitato: in tali casi, la deliberazione non è idonea a conseguire l'effetto giuridico che si proponeva, risultando affetta da nullità radicale per "impossibilità giuridica" dell'oggetto” (Cass. civ., sez. unite, sent., 14-04-2021, n. 9839, punto 6.3., caso 2).
Nel caso di specie, la delibera assembleare, nella parte in cui si arroga il potere di decidere a chi spetta o meno il diritto di comproprietà su alcune parti comuni, per poi riconoscere solo ad alcuni il diritto di godimento sulle stesse, escludendo altri, fuoriesce dalle sue prerogative ordinamentali, incidendo non sul quomodo ma anche sull'an del diritto (sulla quota ideale) di alcuni condomini.
Un ulteriore vizio che affligge tali punti delle delibere menzionate è costituito dall'“illiceità” della determina condominiale: “[s]i tratta di quei casi in cui la deliberazione assembleare, pur essendo stata adottata nell'ambito delle attribuzioni dell'assemblea, risulti avere un "contenuto illecito" (art. 1343
c.c.), nel senso che il decisum risulta contrario a "norme imperative", all'"ordine pubblico" o al "buon costume". Sono nulle, innanzitutto, le deliberazioni assembleari che abbiano un contenuto contrario alle norme imperative. Le norme imperative sono quelle norme non derogabili dalla volontà dei privati, poste
a tutela degli interessi generali della collettività sociale o di interessi particolari che l'ordinamento reputa indisponibili, assicurandone comunque la tutela. Nella disciplina del condominio degli edifici, le norme inderogabili sono specificamente individuate dall'art. 1138 c.c., comma 4, e art. 72 disp. att. c.c.”
(cfr., ancora, Cass. civ., sez. unite, cit., punto 6.3., caso 3).
L'art. 1138, co. 4, esclude, infatti, analogamente al principio ricavabile dall'art. 1102, che si possa totalmente escludere il diritto di godimento di un contitolare delle cose comuni oggetto di delibera.
L'istituto della nullità, come noto, può esser sempre sollevato dall'interessato, non essendo soggetto a prescrizione o decadenza (cfr., art. 1422 c.c.) e non ammette acquiescenza o convalida (cfr. art. 1423
c.c.; emblematica, altresì, Cass. civ., sez. unite., cit.: “la sua nullità può essere fatta valere in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse (anche da parte del condomino che abbia votato a favore della sua approvazione)”).
In conclusione, deve esser dichiarata la nullità dei predetti punti delle delibere precisate.
3. Sulle spese di lite.
L'accoglimento della domanda attorea determina il diritto alla rifusione delle spese di lite, secondo il principio di soccombenza.
Tenuto conto della nota spese depositata, considerato il valore indeterminabile della domanda
(usucapione quota ideale di parti comuni a condominio parziale nonché accertamento della nullità – ancorché parziale – di alcune delibere), visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori medi dello scaglione compreso tra 50.001,00 e 260.000,00 (cfr., art. 5, co. 6, d.m. 55/2014) in ragione della complessità soggettiva ed oggettiva della controversia e dell'entità dell'attività processuale pagina 24 di 25 espletata, si liquidano, nei limiti della domanda, in euro 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 1.242,66 per esborsi.
Tali compensi devono essere posti a carico dei soli condomini convenuti, in solido tra loro, avendo la causa interesse comune agli stessi, componenti del predetto condominio parziale, con esclusione del a cui partecipano anche altri condomini, indifferenti Controparte_12 all'autorimessa e al contenuto dei punti invalidi delle delibere menzionate (cfr., ancora, docc. 15/A, 15/B,
15/C, 15/D, 15/E, 15/F, 15G, 15/H, 15/I, 15/L e doc. 15/M fascicolo cartaceo attori)
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• dichiara l'acquisto da parte degli attori per usucapione, in misura paritaria ai proprietari degli immobili condominiali di titolarità dei convenuti, con proporzionale compressione delle spettanze di questi ultimi rispetto alle seguenti parti comuni, del diritto di comproprietà sul locale sito in Ragusa viale dei Platani
n. 34/B adibito ad autorimessa e censito al N.C.E.U. al foglio 65, part.lla 347 sub. 76-77-78-79 e, in particolare:
- la contitolarità nella misura di 1/42 del suddetto locale da parte di , quale Parte_1 proprietario dell'appartamento censito al N.C.E.U. al foglio 65 mappale 347 sub. 43;
- la contitolarità nella misura di 1/42 del suddetto locale da parte di , quale Parte_2 proprietario dell'appartamento censito al N.C.E.U. al foglio 65 mappale 347 sub. 44;
- la contitolarità nella misura di 1/42 del suddetto locale da parte di , quale Parte_5 proprietario dell'appartamento censito al N.C.E.U. al foglio 65 mappale 347 sub. 66;
- la contitolarità nella misura indivisa di 1/42 del suddetto locale da parte di e Parte_4
quali comproprietarie dell'appartamento posto all'undicesimo piano elevato Parte_3 censito al N.C.E.U. al foglio 65 mappale 347 sub. 75;
• dichiara la nullità del punto 9 della delibera condominiale del 27/11/2015 e del punto 7 della delibera condominiale del 15/12/2016, adottate dal Controparte_12
• condanna, altresì, i convenuti, ad esclusione del Controparte_12 in solido tra loro, a rimborsare agli attori, in solido tra loro, le spese di lite, che si liquidano in euro
14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 1.242,66 per esborsi.
Così deciso in Ragusa, 28/08/2025. Il giudice dott. Antonio Pianoforte
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