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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere rel.
3. dr.ssa Paolo Barletta Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 9.12.2024 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 661/2021 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, C.F. , con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona Presidente e legale rappresentante, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. Notaio in Roma, in data 21 luglio 2015, Persona_1
Rep. 80974/21569, registrata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Roma 1, in data 23 luglio 2015 al n.19851 serie 1T, dall'Avv. Mirella Mogavero del foro di Como (C.F. – PEC C.F._1
t), ed elettivamente domiciliato, ai fini Email_1 del presente giudizio, presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'Istituto, in Caserta, Loc. San Benedetto 81100, Via Arena.
Appellante
E
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
Appellati-non costituiti Oggetto: appello avverso la sentenza n. del 23.02.2021 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nel processo tra le parti in epigrafe, contrassegnato da n. RG 8172/2018, non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi introduttivi ,poi riuniti, , iscritto all'albo dei CP_1 dottori commercialisti e revisori contabili, esponeva che con raccomandata notificata il 21 agosto 2017, l' comunicava di averlo iscritto d'ufficio alla Pt_1 gestione separata ex art. 2 comma 26 l. 335/1995 e di aver provveduto al calcolo dei contributi dovuti per l'anno 2011, avendo egli dichiarato per il predetto anno un reddito da lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni non assoggettato alla contribuzione obbligatoria presso la Cassa professionale;
che ,in data 18 gennaio 2019 veniva notificato avviso di addebito n. 328 2018 00075082 52 000 formato a seguito di iscrizione a ruolo dei predetti contributi dovuti per l'anno 2011 alla gestione separata Pt_1
Eccepiva con varie argomentazioni l'illegittimità della pretesa e l'intervenuta Pt_1 prescrizione dei crediti. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' chiedendo il rigetto Pt_1 della domanda. Si costituiva altresì la quale eccepiva il Controparte_2 proprio difetto di legittimazione passiva e concludeva per il rigetto della domanda attorea. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito accoglieva il ricorso e ,per l'effetto, dichiarava non dovute le somme di cui all'avviso di addebito n. 328 2018 00075082 52 000 per intervenuta prescrizione;
dichiarava interamente compensate le spese di lite. Avverso la suddetta pronuncia interponeva tempestivo gravame l' con atto Pt_1 depositato in data 15.3.2021, deducendo l'erroneità della decisione laddove aveva accolto l' eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti intimati con l'avviso di addebito opposto stante sia operatività della causa di sospensione ex art. 2941 c.c. sia la non maturata prescrizione quinquennale del credito intimato.
Chiedeva pertanto ,in totale riforma dell'impugnata sentenza, di dichiarare la debenza delle somme intimate dell'avviso di addebito in questione con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Veniva disposta la trattazione scritta del procedimento secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022. A seguito di collocamento fuori ruolo dell'originario relatore , con decreto presidenziale del 24.9.2024 la causa veniva assegnata alla scrivente relatrice. Con ordinanza collegiale dell'11.11.2024 -ritualmente comunicata- accertato il mancato deposito dell'appello notificato e preso atto della mancata costituzione di parte appellata, veniva disposto il rinvio in prosieguo di trattazione scritta all'odierna udienza, al fine di consentire all' di produrre l'appello già Pt_1 notificato e , quindi , verificare l'avvenuta notificazione del gravame. Alla comunicazione di tale ordinanza non faceva seguito l'attività di parte appellante nei termini richiesti , in quanto l'Istituto provvedeva ,senza alcuna autorizzazione , a notificare per la prima volta l'atto di appello e , precisamente , il successivo 28.11.2024, come da ricevute di avvenuta consegna ed accettazione che depositava .
Indi all'odierna udienza , come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva riservata in decisione .
La causa deve decidersi in rito con una pronuncia di improcedibilità .
Ed invero l'appello va dichiarato improcedibile perché la parte appellante non ha fornito la prova di avere attivato, in via tempestiva e rituale, il procedimento di notificazione né ha dimostrato di essere incorsa in decadenza per causa non imputabile (art. 153 c.p.c. in combinato disposto con art. 294 c.p.c.).
Ed infatti, sia il decreto di fissazione dell'udienza che il decreto di trattazione scritta sono stati comunicati all'indirizzo di posta elettronica dell'avv. M.
.Mogavero sin dal 19.5.2021 A fronte di ciò, il procuratore è rimasto inerte, omettendo -senza giustificazione- di attivare la notificazione del ricorso e del decreto e tanto sino alla data del 28.11.2024 ,allorquando il difensore dell' , anziché provvedere al deposito Pt_1 del ricorso già notificato così come richiesto con la citata ordinanza collegiale dell'11.11.2024 , provvedeva ,senza autorizzazione alcuna , alla notifica dell'atto di appello ,per l'appunto in data 28.11.2024. Secondo il più recente orientamento giurisprudenziale della S.C., invero, nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente. In tale caso non è applicabile lo strumento sanante previsto dall'art. 291 c.p.c. (cfr. Cass.
5.04.2023 n. 9411). Nel caso in esame, parte appellante non ha documentato di aver ritualmente notificato il gravame a parte appellata;
d'altro canto, non risulta dagli atti che quest'ultima si sia costituita. Alla stregua di quanto innanzi, si è certamente determinata, in assenza di prova circa la rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti delle parti appellate, una situazione di improcedibilità che va dichiarata d'ufficio senza possibilità, anche alla luce delle esigenze di durata del processo ex art. 111 Cost., di ulteriori lungaggini. La mancata costituzione delle parti appellate consente di omettere ogni pronuncia in punto di spese processuali. Deve, infine, evidenziarsi che nella specie è applicabile "ratione temporis" l'art.1 comma 17 legge n.228/2012, il quale ha modificato il DPR n.115/2002 (inserendo all'art.13, dopo il comma 1 ter, il comma 1 quater ) in ordine al versamento del doppio del contributo unificato, dovuto nel caso in cui ''l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile". Deve, quindi, darsi atto dell'applicabilità della norma citata, salve eventuali cause di esenzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) dichiara l'appello improcedibile;
2) nulla sulle spese del grado.
3) Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24.12.2012, n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto .
Napoli, così deciso il 9.12.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere rel.
3. dr.ssa Paolo Barletta Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 9.12.2024 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 661/2021 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, C.F. , con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona Presidente e legale rappresentante, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. Notaio in Roma, in data 21 luglio 2015, Persona_1
Rep. 80974/21569, registrata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Roma 1, in data 23 luglio 2015 al n.19851 serie 1T, dall'Avv. Mirella Mogavero del foro di Como (C.F. – PEC C.F._1
t), ed elettivamente domiciliato, ai fini Email_1 del presente giudizio, presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'Istituto, in Caserta, Loc. San Benedetto 81100, Via Arena.
Appellante
E
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
Appellati-non costituiti Oggetto: appello avverso la sentenza n. del 23.02.2021 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nel processo tra le parti in epigrafe, contrassegnato da n. RG 8172/2018, non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi introduttivi ,poi riuniti, , iscritto all'albo dei CP_1 dottori commercialisti e revisori contabili, esponeva che con raccomandata notificata il 21 agosto 2017, l' comunicava di averlo iscritto d'ufficio alla Pt_1 gestione separata ex art. 2 comma 26 l. 335/1995 e di aver provveduto al calcolo dei contributi dovuti per l'anno 2011, avendo egli dichiarato per il predetto anno un reddito da lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni non assoggettato alla contribuzione obbligatoria presso la Cassa professionale;
che ,in data 18 gennaio 2019 veniva notificato avviso di addebito n. 328 2018 00075082 52 000 formato a seguito di iscrizione a ruolo dei predetti contributi dovuti per l'anno 2011 alla gestione separata Pt_1
Eccepiva con varie argomentazioni l'illegittimità della pretesa e l'intervenuta Pt_1 prescrizione dei crediti. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' chiedendo il rigetto Pt_1 della domanda. Si costituiva altresì la quale eccepiva il Controparte_2 proprio difetto di legittimazione passiva e concludeva per il rigetto della domanda attorea. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito accoglieva il ricorso e ,per l'effetto, dichiarava non dovute le somme di cui all'avviso di addebito n. 328 2018 00075082 52 000 per intervenuta prescrizione;
dichiarava interamente compensate le spese di lite. Avverso la suddetta pronuncia interponeva tempestivo gravame l' con atto Pt_1 depositato in data 15.3.2021, deducendo l'erroneità della decisione laddove aveva accolto l' eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti intimati con l'avviso di addebito opposto stante sia operatività della causa di sospensione ex art. 2941 c.c. sia la non maturata prescrizione quinquennale del credito intimato.
Chiedeva pertanto ,in totale riforma dell'impugnata sentenza, di dichiarare la debenza delle somme intimate dell'avviso di addebito in questione con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Veniva disposta la trattazione scritta del procedimento secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022. A seguito di collocamento fuori ruolo dell'originario relatore , con decreto presidenziale del 24.9.2024 la causa veniva assegnata alla scrivente relatrice. Con ordinanza collegiale dell'11.11.2024 -ritualmente comunicata- accertato il mancato deposito dell'appello notificato e preso atto della mancata costituzione di parte appellata, veniva disposto il rinvio in prosieguo di trattazione scritta all'odierna udienza, al fine di consentire all' di produrre l'appello già Pt_1 notificato e , quindi , verificare l'avvenuta notificazione del gravame. Alla comunicazione di tale ordinanza non faceva seguito l'attività di parte appellante nei termini richiesti , in quanto l'Istituto provvedeva ,senza alcuna autorizzazione , a notificare per la prima volta l'atto di appello e , precisamente , il successivo 28.11.2024, come da ricevute di avvenuta consegna ed accettazione che depositava .
Indi all'odierna udienza , come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva riservata in decisione .
La causa deve decidersi in rito con una pronuncia di improcedibilità .
Ed invero l'appello va dichiarato improcedibile perché la parte appellante non ha fornito la prova di avere attivato, in via tempestiva e rituale, il procedimento di notificazione né ha dimostrato di essere incorsa in decadenza per causa non imputabile (art. 153 c.p.c. in combinato disposto con art. 294 c.p.c.).
Ed infatti, sia il decreto di fissazione dell'udienza che il decreto di trattazione scritta sono stati comunicati all'indirizzo di posta elettronica dell'avv. M.
.Mogavero sin dal 19.5.2021 A fronte di ciò, il procuratore è rimasto inerte, omettendo -senza giustificazione- di attivare la notificazione del ricorso e del decreto e tanto sino alla data del 28.11.2024 ,allorquando il difensore dell' , anziché provvedere al deposito Pt_1 del ricorso già notificato così come richiesto con la citata ordinanza collegiale dell'11.11.2024 , provvedeva ,senza autorizzazione alcuna , alla notifica dell'atto di appello ,per l'appunto in data 28.11.2024. Secondo il più recente orientamento giurisprudenziale della S.C., invero, nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente. In tale caso non è applicabile lo strumento sanante previsto dall'art. 291 c.p.c. (cfr. Cass.
5.04.2023 n. 9411). Nel caso in esame, parte appellante non ha documentato di aver ritualmente notificato il gravame a parte appellata;
d'altro canto, non risulta dagli atti che quest'ultima si sia costituita. Alla stregua di quanto innanzi, si è certamente determinata, in assenza di prova circa la rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti delle parti appellate, una situazione di improcedibilità che va dichiarata d'ufficio senza possibilità, anche alla luce delle esigenze di durata del processo ex art. 111 Cost., di ulteriori lungaggini. La mancata costituzione delle parti appellate consente di omettere ogni pronuncia in punto di spese processuali. Deve, infine, evidenziarsi che nella specie è applicabile "ratione temporis" l'art.1 comma 17 legge n.228/2012, il quale ha modificato il DPR n.115/2002 (inserendo all'art.13, dopo il comma 1 ter, il comma 1 quater ) in ordine al versamento del doppio del contributo unificato, dovuto nel caso in cui ''l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile". Deve, quindi, darsi atto dell'applicabilità della norma citata, salve eventuali cause di esenzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) dichiara l'appello improcedibile;
2) nulla sulle spese del grado.
3) Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24.12.2012, n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto .
Napoli, così deciso il 9.12.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche