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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 20/08/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 91/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente dott.ssa Alessandra De Marco Giudice dott.ssa Irene Giamminonni Giudice ist. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 91 del Ruolo Generale dell'anno 2025, avente ad oggetto: Divorzio – Cessazione effetti civili, promossa da:
, (C.F.: ), nato a [...] il 3 gennaio Parte_1 C.F._1
1977, residente in [...], località Villa
Giovina, rappresentato e difeso dall'avv. Antonietta Pace, come da procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sulmona (AQ),
Via Galilei, n.2, (PEC: ; Email_1
Ricorrente contro
(C.F. ), nata a [...] il 6 maggio CP_1 CodiceFiscale_2
1978, residente a[...], con domicilio eletto in
Sulmona alla Via Circonvallazione Occidentale 2 (PEC:
, presso lo Studio dell'Avv. Lucia Teresa Email_2
Mariani, dalla quale è rappresentata e difesa nell'ambito del presente giudizio come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Sulmona
Conclusioni delle parti: all'udienza del 25.6.2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta, i difensori chiedevano emettersi sentenza non definitiva in ordine allo status.
Conclusioni del Pubblico Ministero: non ha fatto pervenire conclusioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso giudiziale per la cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio ex art. 473bis.12 c.p.c. chiamando in giudizio la coniuge CP_1
chiedendo “
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Introdacqua (AQ) in data 7.05.2005, matrimonio trascritto dall'Ufficiale dello
Stato Civile nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Introdacqua, anno
2005, n. 1, Parte II, Serie A, Ufficio 1. 2. Dichiarare l'obbligo alla contribuzione del mantenimento del figlio per l'importo di euro 200,00 da versarsi Persona_1
direttamente al predetto Sig. a mezzo ricarica post-pay.
3. Confermare Pt_1
l'assegnazione della casa coniugale, sita in Introdacqua, in Via Viale Europa, n. 91, alla Sig.ra con l'intero arredo.
4. Ordinare al Comune di CP_1
Introdacqua di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.”
A sostegno delle conclusioni rassegnate ha dedotto: che i coniugi hanno contratto matrimonio il 7.5.2005; che dal rapporto di coniugio è nato, il 13.8.2005, ; Per_1
che dalla data del provvedimento di omologa 7.6.2019, non vi è stata riconciliazione;
di essere dipendente presso le Forze Armate, Esercito Italiano, e di percepire mensilmente, al netto delle ritenute, l'importo di € 1.200,00 circa;
che è gravato da plurimi debiti;
che la signora isulta autonoma dal punto di vista economico CP_1
lavorando presso il call-center di Sulmona con contratto full-time a tempo indeterminato, percependo l'importo di circa euro 1.600,00/1.700,00; che la ercepisce l'assegno unico per il figlio dell'importo di circa 180,00; di aver CP_1
contribuito al mantenimento del figlio per € 375,00 fino al mese di gennaio Per_1
pag. 2/5 2025, quando è stato assunto presso il Ministero della Difesa (RAV – Per_1
Reggimento addestrativo volontario); che ha dato le dimissioni nel mese di Per_1
febbraio dello stesso anno 2025 e di voler, in ragione di questo, rideterminare la contribuzione al mantenimento in euro 200,00 mensili fino a quando il proprio figlio non reperirà altra occupazione, fermo restando la contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 50% come da protocollo adottato dal Tribunale di
Sulmona.
1.1. Si è tempestivamente costituita in giudizio chiedendo al CP_1
Tribunale di “pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 7 maggio 2005 trascritto nel registro degli Atti di Parte_1
matrimonio del Comune di Introdacqua per l'anno 2005 al n.1 parte II. Serie A, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere alle trascrizioni di legge, accogliendo le seguenti condizioni: a)-ritenere e dichiarare il diritto di a ricevere assegno divorzile e per l'effetto obbligare CP_1 [...]
a versare in favore della stessa l'importo di € 200,00 mensili entro il giorno Pt_1
5 di ogni mese, con adeguamento ISTAT di legge;
b)-ritenere Parte_1
obbligato a concorrere al mantenimento del figlio , convivente con la Per_1
madre, per un importo di € 377,00 mensili da versare alla sig.ra CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento ISTAT di legge. Con la condanna in ogni caso del ricorrente alla rifusione delle spese del procedimento”.
A sostegno delle domande proposte ha affermato: di essere titolare di un autonomo reddito, essendo dipendente con contratto a tempo indeterminato di una azienda con sede a Sulmona;
di percepire uno stipendio di circa € 1.000/1.100,00 al netto del rimborso di un finanziamento di durata decennale per un importo di € 285,00 mensili e scadenza al 2030; di aver, in costanza di matrimonio con le sole sue risorse, provveduto ai bisogni propri e a quelli del figlio, in considerazione della mancanza di collaborazione del marito, assente da casa per ragioni di lavoro per lunghi periodi, e in ogni caso indifferente alle necessità familiari;
di essere pag. 3/5 assegnataria di un alloggio di proprietà del Comune di Introdacqua, per il godimento del quale versa un canone di € 120,00 mensili;
di essere titolare del c/c n.
3643/1288 presso BNL spa sul quale viene accreditato lo stipendio e l'Assegno
Unico ancora percepito per il figlio con lei convivente di importo pari ad € Per_1
112,00; che il coniuge vive in caserma pagando un canone simbolico;
che si presume che i debiti che gravano sullo stipendio del ricorrente siano stati contratti successivamente alla separazione;
che, nell'anno 2024 alla resistente è stata diagnosticata una patologia tumorale, diagnosi alla quale ha fatto seguito un intervento chirurgico ed un trattamento farmacologico tuttora in corso che l'ha costretta a numerose assenze dal lavoro;
che stante la differenza di reddito e la particolare condizione di personale precarietà in cui la stessa versa, sussistono i presupposti per la corresponsione di una contribuzione a carico del per detto Pt_1
titolo nella misura di € 200,00 mensili, con rivalutazione ISTAT di legge
2. In esito all'udienza di prima comparizione, il difensore di parte ricorrente chiedeva pronunciarsi sentenza non definitiva in ordine allo status. Alla successiva udienza del 25.6.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e il Giudice ha rimesso la decisione al Collegio in Camera di Consiglio con ordinanza del 5.8.2025.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va certamente accolta, in quanto ricorrono nella specie tutte le condizioni richieste dalla legge.
Dagli atti emerge che la convivenza coniugale è cessata sin dalla data della comparizione delle parti dinanzi al Presidente per la separazione personale e che lo stato di separazione si è poi protratto senza interruzioni.
Risulta, pertanto, integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/70, come modificato dall'art. 1 della L. 55/15, secondo cui può domandarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando sia stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi e la stessa si sia protratta ininterrottamente pag. 4/5 per almeno sei mesi a far data dal momento della comparizione delle parti davanti al
Presidente del Tribunale.
Va emessa, allora, la sentenza non definitiva ex art. 4 Legge n. 898/1970 e rimesse le parti con separata ordinanza davanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio e la decisione delle ulteriori domande.
La disciplina delle spese va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Introdacqua (AQ) il 7.05.2005 tra , nato a [...] il Parte_1
3.1.1977, e nata a [...] il [...], trascritto CP_1
dall'Ufficiale dello Stato Civile nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Introdacqua, anno 2005, n. 1, Parte II, Serie A, Ufficio 1, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere nelle forme di legge all'annotazione della presente sentenza.
2) Rimette le parti davanti al giudice istruttore, dott.ssa Irene Giamminonni, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio.
3) Spese con la sentenza definitiva.
Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del 12.8.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Irene Giamminonni Pierfilippo Mazzagreco
pag. 5/5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente dott.ssa Alessandra De Marco Giudice dott.ssa Irene Giamminonni Giudice ist. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 91 del Ruolo Generale dell'anno 2025, avente ad oggetto: Divorzio – Cessazione effetti civili, promossa da:
, (C.F.: ), nato a [...] il 3 gennaio Parte_1 C.F._1
1977, residente in [...], località Villa
Giovina, rappresentato e difeso dall'avv. Antonietta Pace, come da procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sulmona (AQ),
Via Galilei, n.2, (PEC: ; Email_1
Ricorrente contro
(C.F. ), nata a [...] il 6 maggio CP_1 CodiceFiscale_2
1978, residente a[...], con domicilio eletto in
Sulmona alla Via Circonvallazione Occidentale 2 (PEC:
, presso lo Studio dell'Avv. Lucia Teresa Email_2
Mariani, dalla quale è rappresentata e difesa nell'ambito del presente giudizio come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Sulmona
Conclusioni delle parti: all'udienza del 25.6.2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta, i difensori chiedevano emettersi sentenza non definitiva in ordine allo status.
Conclusioni del Pubblico Ministero: non ha fatto pervenire conclusioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso giudiziale per la cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio ex art. 473bis.12 c.p.c. chiamando in giudizio la coniuge CP_1
chiedendo “
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Introdacqua (AQ) in data 7.05.2005, matrimonio trascritto dall'Ufficiale dello
Stato Civile nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Introdacqua, anno
2005, n. 1, Parte II, Serie A, Ufficio 1. 2. Dichiarare l'obbligo alla contribuzione del mantenimento del figlio per l'importo di euro 200,00 da versarsi Persona_1
direttamente al predetto Sig. a mezzo ricarica post-pay.
3. Confermare Pt_1
l'assegnazione della casa coniugale, sita in Introdacqua, in Via Viale Europa, n. 91, alla Sig.ra con l'intero arredo.
4. Ordinare al Comune di CP_1
Introdacqua di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.”
A sostegno delle conclusioni rassegnate ha dedotto: che i coniugi hanno contratto matrimonio il 7.5.2005; che dal rapporto di coniugio è nato, il 13.8.2005, ; Per_1
che dalla data del provvedimento di omologa 7.6.2019, non vi è stata riconciliazione;
di essere dipendente presso le Forze Armate, Esercito Italiano, e di percepire mensilmente, al netto delle ritenute, l'importo di € 1.200,00 circa;
che è gravato da plurimi debiti;
che la signora isulta autonoma dal punto di vista economico CP_1
lavorando presso il call-center di Sulmona con contratto full-time a tempo indeterminato, percependo l'importo di circa euro 1.600,00/1.700,00; che la ercepisce l'assegno unico per il figlio dell'importo di circa 180,00; di aver CP_1
contribuito al mantenimento del figlio per € 375,00 fino al mese di gennaio Per_1
pag. 2/5 2025, quando è stato assunto presso il Ministero della Difesa (RAV – Per_1
Reggimento addestrativo volontario); che ha dato le dimissioni nel mese di Per_1
febbraio dello stesso anno 2025 e di voler, in ragione di questo, rideterminare la contribuzione al mantenimento in euro 200,00 mensili fino a quando il proprio figlio non reperirà altra occupazione, fermo restando la contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 50% come da protocollo adottato dal Tribunale di
Sulmona.
1.1. Si è tempestivamente costituita in giudizio chiedendo al CP_1
Tribunale di “pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 7 maggio 2005 trascritto nel registro degli Atti di Parte_1
matrimonio del Comune di Introdacqua per l'anno 2005 al n.1 parte II. Serie A, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere alle trascrizioni di legge, accogliendo le seguenti condizioni: a)-ritenere e dichiarare il diritto di a ricevere assegno divorzile e per l'effetto obbligare CP_1 [...]
a versare in favore della stessa l'importo di € 200,00 mensili entro il giorno Pt_1
5 di ogni mese, con adeguamento ISTAT di legge;
b)-ritenere Parte_1
obbligato a concorrere al mantenimento del figlio , convivente con la Per_1
madre, per un importo di € 377,00 mensili da versare alla sig.ra CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento ISTAT di legge. Con la condanna in ogni caso del ricorrente alla rifusione delle spese del procedimento”.
A sostegno delle domande proposte ha affermato: di essere titolare di un autonomo reddito, essendo dipendente con contratto a tempo indeterminato di una azienda con sede a Sulmona;
di percepire uno stipendio di circa € 1.000/1.100,00 al netto del rimborso di un finanziamento di durata decennale per un importo di € 285,00 mensili e scadenza al 2030; di aver, in costanza di matrimonio con le sole sue risorse, provveduto ai bisogni propri e a quelli del figlio, in considerazione della mancanza di collaborazione del marito, assente da casa per ragioni di lavoro per lunghi periodi, e in ogni caso indifferente alle necessità familiari;
di essere pag. 3/5 assegnataria di un alloggio di proprietà del Comune di Introdacqua, per il godimento del quale versa un canone di € 120,00 mensili;
di essere titolare del c/c n.
3643/1288 presso BNL spa sul quale viene accreditato lo stipendio e l'Assegno
Unico ancora percepito per il figlio con lei convivente di importo pari ad € Per_1
112,00; che il coniuge vive in caserma pagando un canone simbolico;
che si presume che i debiti che gravano sullo stipendio del ricorrente siano stati contratti successivamente alla separazione;
che, nell'anno 2024 alla resistente è stata diagnosticata una patologia tumorale, diagnosi alla quale ha fatto seguito un intervento chirurgico ed un trattamento farmacologico tuttora in corso che l'ha costretta a numerose assenze dal lavoro;
che stante la differenza di reddito e la particolare condizione di personale precarietà in cui la stessa versa, sussistono i presupposti per la corresponsione di una contribuzione a carico del per detto Pt_1
titolo nella misura di € 200,00 mensili, con rivalutazione ISTAT di legge
2. In esito all'udienza di prima comparizione, il difensore di parte ricorrente chiedeva pronunciarsi sentenza non definitiva in ordine allo status. Alla successiva udienza del 25.6.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e il Giudice ha rimesso la decisione al Collegio in Camera di Consiglio con ordinanza del 5.8.2025.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va certamente accolta, in quanto ricorrono nella specie tutte le condizioni richieste dalla legge.
Dagli atti emerge che la convivenza coniugale è cessata sin dalla data della comparizione delle parti dinanzi al Presidente per la separazione personale e che lo stato di separazione si è poi protratto senza interruzioni.
Risulta, pertanto, integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/70, come modificato dall'art. 1 della L. 55/15, secondo cui può domandarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando sia stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi e la stessa si sia protratta ininterrottamente pag. 4/5 per almeno sei mesi a far data dal momento della comparizione delle parti davanti al
Presidente del Tribunale.
Va emessa, allora, la sentenza non definitiva ex art. 4 Legge n. 898/1970 e rimesse le parti con separata ordinanza davanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio e la decisione delle ulteriori domande.
La disciplina delle spese va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Introdacqua (AQ) il 7.05.2005 tra , nato a [...] il Parte_1
3.1.1977, e nata a [...] il [...], trascritto CP_1
dall'Ufficiale dello Stato Civile nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Introdacqua, anno 2005, n. 1, Parte II, Serie A, Ufficio 1, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere nelle forme di legge all'annotazione della presente sentenza.
2) Rimette le parti davanti al giudice istruttore, dott.ssa Irene Giamminonni, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio.
3) Spese con la sentenza definitiva.
Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del 12.8.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Irene Giamminonni Pierfilippo Mazzagreco
pag. 5/5