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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 13/04/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 3348/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Francesco Lupia Presidente
Chiara Pulicati Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico, n. 12, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Valentina Sofi, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso e
, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Angelico, n. 12, Parte_2 presso lo studio dell'Avv. Valentina Sofi, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Monterotondo, in data 13.03.2016, trascritto presso l'Ufficio di Stato civile di tale Comune (Atto n. 6, Parte I, Anno 2016), sono genitori di nato in data [...]). Per_1
All'udienza del 26.03.2025, le parti hanno confermato le conclusioni congiunte, come indicate in atti, chiedendo la pronuncia di scioglimento del matrimonio. 2
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso del termine di legge dalla data della prima udienza di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione, concluso con
Sentenza del Tribunale di Tivoli, n. 70 del 16.01.2024.
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio famigliare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Le condizioni concordate dalle parti, come risultanti dal ricorso congiunto e successive note, sono meritevoli di accoglimento, atteso che determinano una equilibrata regolazione degli aspetti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio.
La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_2
presso il Comune di Monterotondo, in data 13.03.2016; Parte_1
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monterotondo di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, Atto n. 6, Parte I, Anno 2016);
3) Dispone che le condizioni di scioglimento del matrimonio siano conformi a quelle concordate dalle parti;
4) Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 10.04.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Francesco Lupia
N. R.G. 3348/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Francesco Lupia Presidente
Chiara Pulicati Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico, n. 12, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Valentina Sofi, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso e
, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Angelico, n. 12, Parte_2 presso lo studio dell'Avv. Valentina Sofi, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Monterotondo, in data 13.03.2016, trascritto presso l'Ufficio di Stato civile di tale Comune (Atto n. 6, Parte I, Anno 2016), sono genitori di nato in data [...]). Per_1
All'udienza del 26.03.2025, le parti hanno confermato le conclusioni congiunte, come indicate in atti, chiedendo la pronuncia di scioglimento del matrimonio. 2
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso del termine di legge dalla data della prima udienza di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione, concluso con
Sentenza del Tribunale di Tivoli, n. 70 del 16.01.2024.
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio famigliare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Le condizioni concordate dalle parti, come risultanti dal ricorso congiunto e successive note, sono meritevoli di accoglimento, atteso che determinano una equilibrata regolazione degli aspetti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio.
La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_2
presso il Comune di Monterotondo, in data 13.03.2016; Parte_1
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monterotondo di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, Atto n. 6, Parte I, Anno 2016);
3) Dispone che le condizioni di scioglimento del matrimonio siano conformi a quelle concordate dalle parti;
4) Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 10.04.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Francesco Lupia