TRIB
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/01/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21581/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
NONA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente Relatore
Dott.ssa Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 13/06/2024 e vertente
TRA
C.F. , nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' Avv. Francesca Gorini nel cui studio in MILANO, via della Commenda
35, è elettivamente domiciliata come da procura in atti PARTE RICORRENTE
E
nato in [...] il [...], cittadino marocchino;
CP_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di NO ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
02.07.2024
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI PER Parte_1
“ Voglia il Tribunale, respinta ogni avversa domanda ed eccezione e previe le declaratorie del caso in rito e merito: nel merito:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati;
2) dichiarare la separazione dei coniugi;
Con condanna alle spese diritti e onorari di causa, in caso di opposizione.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il Processo: le domande e i provvedimenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 13/06/2024 premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con rito civile in NO (MI) in data 21.05.2019 ( iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di NO (MI)- Anno 2019 -R. 01. N. 639 - P. I) con , in regime di CP_1 separazione dei beni, dalla cui unione non sono nati figli, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, senza altre statuizioni. Alla prima udienza di comparizione delle parti ex. art. 473 bis. 22 c.p.c. dell' 08.01.2025, il Giudice delegato considerato che parte resistente, seppur destinataria di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, non si era costituita né era comparsa, ne dichiarava la contumacia;
preso atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione per tali motivi, procedeva all'audizione di parte attrice. La stessa, in particolare, così dichiarava: “confermo tutto quanto dichiarato, non so più niente di mio marito dal 2019.” Dato atto in assenza della parte resistente il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande. La parte ricorrente insisteva per la pronuncia sul solo status non avendo altresì articolato istanze istruttorie. All'esito della discussione il Giudice delegato, così provvedeva:
“1) Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Non emette i provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole da tutelare e di istanze economiche.“ Ritenuta a questo punto la causa matura per la decisione ordinava la discussione orale della causa.
Il difensore chiedeva la sola pronuncia sullo status. All'esito della discussione, il Giudice Delegato tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 29/01/2025
Sulla giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) ii del regolamento UE 1111/2019, avendo parte ricorrente cittadinanza italiana fissato la residenza abituale nel territorio nazionale ove ancora risiede e parte resistente cittadinanza marocchina;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. b) del regolamento UE n.1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è adita l'Autorità Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
Sulla domanda di separazione
Ciò premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Sul punto, deve premettersi che le parti e hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio con rito civile in NO (MI) in data 21.05.2019 (iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di NO (MI)- Anno 2019 -R. 01. N. 639 - P. I), in regime di separazione dei beni.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi. Infatti le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c.. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto (Cass. civ., sez.
I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie, i motivi posti alla base della domanda della parte ricorrente stante il contegno in tutti questi anni della parte convenuta anche processuale e l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita portano a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile e, pertanto, ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione personale delle parti, ex art. 151, 1° comma c.c., come da domanda della parte ricorrente.
Sulle spese processuali
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di NO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia del resistente, così statuisce:
1) DICHIARA, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., la separazione personale dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio con rito civile in NO (MI) in
[...] CP_1 data21.05.2019 ( iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di NO (MI)- Anno 2019 -
R. 01. N. 639 - P. I);
2) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Così deciso in NO nella camera di consiglio in data 22 gennaio 2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Susanna Terni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
NONA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente Relatore
Dott.ssa Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 13/06/2024 e vertente
TRA
C.F. , nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' Avv. Francesca Gorini nel cui studio in MILANO, via della Commenda
35, è elettivamente domiciliata come da procura in atti PARTE RICORRENTE
E
nato in [...] il [...], cittadino marocchino;
CP_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di NO ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
02.07.2024
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI PER Parte_1
“ Voglia il Tribunale, respinta ogni avversa domanda ed eccezione e previe le declaratorie del caso in rito e merito: nel merito:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati;
2) dichiarare la separazione dei coniugi;
Con condanna alle spese diritti e onorari di causa, in caso di opposizione.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il Processo: le domande e i provvedimenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 13/06/2024 premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con rito civile in NO (MI) in data 21.05.2019 ( iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di NO (MI)- Anno 2019 -R. 01. N. 639 - P. I) con , in regime di CP_1 separazione dei beni, dalla cui unione non sono nati figli, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, senza altre statuizioni. Alla prima udienza di comparizione delle parti ex. art. 473 bis. 22 c.p.c. dell' 08.01.2025, il Giudice delegato considerato che parte resistente, seppur destinataria di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, non si era costituita né era comparsa, ne dichiarava la contumacia;
preso atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione per tali motivi, procedeva all'audizione di parte attrice. La stessa, in particolare, così dichiarava: “confermo tutto quanto dichiarato, non so più niente di mio marito dal 2019.” Dato atto in assenza della parte resistente il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande. La parte ricorrente insisteva per la pronuncia sul solo status non avendo altresì articolato istanze istruttorie. All'esito della discussione il Giudice delegato, così provvedeva:
“1) Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Non emette i provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole da tutelare e di istanze economiche.“ Ritenuta a questo punto la causa matura per la decisione ordinava la discussione orale della causa.
Il difensore chiedeva la sola pronuncia sullo status. All'esito della discussione, il Giudice Delegato tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 29/01/2025
Sulla giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) ii del regolamento UE 1111/2019, avendo parte ricorrente cittadinanza italiana fissato la residenza abituale nel territorio nazionale ove ancora risiede e parte resistente cittadinanza marocchina;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. b) del regolamento UE n.1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è adita l'Autorità Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
Sulla domanda di separazione
Ciò premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Sul punto, deve premettersi che le parti e hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio con rito civile in NO (MI) in data 21.05.2019 (iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di NO (MI)- Anno 2019 -R. 01. N. 639 - P. I), in regime di separazione dei beni.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi. Infatti le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c.. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto (Cass. civ., sez.
I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie, i motivi posti alla base della domanda della parte ricorrente stante il contegno in tutti questi anni della parte convenuta anche processuale e l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita portano a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile e, pertanto, ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione personale delle parti, ex art. 151, 1° comma c.c., come da domanda della parte ricorrente.
Sulle spese processuali
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di NO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia del resistente, così statuisce:
1) DICHIARA, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., la separazione personale dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio con rito civile in NO (MI) in
[...] CP_1 data21.05.2019 ( iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di NO (MI)- Anno 2019 -
R. 01. N. 639 - P. I);
2) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Così deciso in NO nella camera di consiglio in data 22 gennaio 2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Susanna Terni