TRIB
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Alfonso Pappalardo Presidente rel.
2) Dott.ssa Rosella Nocera Giudice
3) Dott.ssa Tiziana Di Gioia Giudice
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Non definitiva nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 3313/2024 R.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Zumpano Maria Concetta Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Zumpano Maria Concetta CP_1 C.F._2
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 19/06/2024, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo e, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. la dichiarazione degli effetti civili del matrimonio ai medesimi patti e condizioni della separazione;
i coniugi hanno celebrato matrimonio concordatario in data 11.03.2000 in Bari, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bari al n. 56 parte 2 serie A anno 2000 volume 00001 quartiere
Murat; dalla loro unione nascevano due figli: il 14.03.2002 e il 13.08.2003, entrambi Per_1 Per_2 attualmente maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni inerenti la prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.
51 comma II, di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare.
DIRITTO Ricorrono al momento le condizioni per la sola omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo.
In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli.
Quanto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta contestualmente a quella di separazione consensuale si ritiene, allo stato, la stessa non accoglibile per il mancato decorso del termine previsto dalla legge ex art. 3 n. 2 lett b) L 898/70 e s.m.i.; pertanto si ritiene che la causa per la sola domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio debba essere rinviata ad altra udienza come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Trasmessi gli atti al P.M.,
1) dichiara omologata la separazione dei coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...] che hanno celebrato matrimonio concordatario in data 11.03.2000 in
[...]
Bari, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bari al n. 56 parte 2 serie A anno
2000 volume 00001 quartiere Murat alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo sottoscritto da entrambi i coniugi il 28.05.2024 e depositato nei registri informativi in data 19/06/2024 iscritto al n.
r.g. v.g.3313/2024;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti;
3) dispone come da separata ordinanza per la pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
Le spese interamente compensate tra le parti per la proposta domanda di separazione.
Bari, 07/01/2025
Il Presidente
Alfonso Pappalardo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Alfonso Pappalardo Presidente rel.
2) Dott.ssa Rosella Nocera Giudice
3) Dott.ssa Tiziana Di Gioia Giudice
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Non definitiva nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 3313/2024 R.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Zumpano Maria Concetta Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Zumpano Maria Concetta CP_1 C.F._2
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 19/06/2024, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo e, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. la dichiarazione degli effetti civili del matrimonio ai medesimi patti e condizioni della separazione;
i coniugi hanno celebrato matrimonio concordatario in data 11.03.2000 in Bari, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bari al n. 56 parte 2 serie A anno 2000 volume 00001 quartiere
Murat; dalla loro unione nascevano due figli: il 14.03.2002 e il 13.08.2003, entrambi Per_1 Per_2 attualmente maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni inerenti la prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.
51 comma II, di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare.
DIRITTO Ricorrono al momento le condizioni per la sola omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo.
In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli.
Quanto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta contestualmente a quella di separazione consensuale si ritiene, allo stato, la stessa non accoglibile per il mancato decorso del termine previsto dalla legge ex art. 3 n. 2 lett b) L 898/70 e s.m.i.; pertanto si ritiene che la causa per la sola domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio debba essere rinviata ad altra udienza come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Trasmessi gli atti al P.M.,
1) dichiara omologata la separazione dei coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...] che hanno celebrato matrimonio concordatario in data 11.03.2000 in
[...]
Bari, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bari al n. 56 parte 2 serie A anno
2000 volume 00001 quartiere Murat alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo sottoscritto da entrambi i coniugi il 28.05.2024 e depositato nei registri informativi in data 19/06/2024 iscritto al n.
r.g. v.g.3313/2024;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti;
3) dispone come da separata ordinanza per la pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
Le spese interamente compensate tra le parti per la proposta domanda di separazione.
Bari, 07/01/2025
Il Presidente
Alfonso Pappalardo