Articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1467
Articolo 2Articolo 4
Versione
23 gennaio 1957
Art. 3.
L'erogazione del contributo e subordinata all'espressa condizione che il relativo importo sia dal Comune devoluto all'esecuzione di opere intese a migliorare l'attrezzatura della stazione termale, in modo da soddisfare le maggiori esigenze dei pubblici servizi inerenti al suo funzionamento ed alle iniziative rivolte ad abbellire ed a rendere piu' confortevole il centro di cura.
Entrata in vigore il 23 gennaio 1957